Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/1992, n. 7958
CASS
Sentenza 27 marzo 1992

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Massime5

Il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, per una casa di cura convenzionata con il servizio sanitario nazionale, è pubblico ufficiale, in quanto partecipa delle pubbliche funzioni che l'U.S.L. svolge per il tramite della struttura privata mediante la convenzione. Egli, quindi, concorre a formare ed a manifestare la volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece nonché poteri certificativi. (Nell'affermare il principio di cui in massima la cassazione ha altresì evidenziato che le convenzioni fra U.S.L. e case di cura o minori strutture private stipulate ai sensi dell'art. 44 legge 23 dicembre 1978 n. 833 e delle corrispondenti disposizioni attuative delle leggi regionali hanno natura di contratto di diritto pubblico e danno vita a rapporti che si inquadrano nelle concessioni amministrative di pubblico servizio, in quanto con tali convenzioni vengono attribuite a soggetti privati, in funzione integrativa e di supporto della struttura pubblica, attività proprie del servizio sanitario nazionale). V. Sez. Un. civ., 21 febbraio 1987, n. 1869 e n. 1870.

Sono incaricati di un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 cod. pen., come novellato dall'art. 18 della legge n. 86 del 1990, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine, ne' prestino opera meramente materiale. Il pubblico servizio è dunque attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarietà.

In tema di nozione di pubblico ufficiale, rientrano nel concetto di "poteri autoritativi" non soltanto i "poteri coercitivi", ma anche tutte quelle attività che sono comunque esplicazione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto, che viene a trovarsi così su un piano non paritetico - di diritto privato - rispetto all'autorità che tale potere esercita. Rientrano invece nel concetto di "poteri certificativi" tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

Ai sensi dell'art. 357 cod. pen., come novellato dalle leggi n. 86 del 1990 e n. 181 del 1992, la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati. (Con riferimento al caso di specie, relativo a fatti risalenti ad epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 86 del 1990, la Cassazione ha altresì precisato che la sostituzione dell'art. 357 cod. pen. ad opera dell'art. 17 della suddetta legge non ha posto una questione di successione di leggi ne' di "ius novum" più favorevole all'imputato, in quanto tale ultima norma non ha introdotto sostanziali cambiamenti in relazione alla qualifica soggettiva di "pubblico ufficiale", ma ha soltanto precisato i requisiti contenuti "in nuce" nella precedente definizione datane dal cod. pen., e conseguentemente ha ritenuto che anche prima della sostituzione, nel testo dell'ultima parte del secondo comma dell'art. 357 cod. pen., delle congiunzioni copulative "e" con quelle disgiuntive "o" ad opera della legge n. 181 del 1992, doveva considerarsi sufficiente, ai fini della qualificazione di pubblico ufficiale, l'esercizio disgiunto del potere autoritativo o di quello certificativo).

Deve essere considerato atto pubblico, in quanto esplicazione di potere certificativo e partecipe della natura pubblica dell'attività sanitaria cui si riferisce, non solo la cartella clinica tenuta da una struttura pubblica ospedaliera, ma anche - in virtù della delega di pubbliche funzioni conferita al soggetto privato dal servizio sanitario nazionale - quella tenuta da una casa di cura convenzionata con detto servizio. (Fattispecie in tema di falsità ideologica commessa da medici in una cartella clinica tenuta da una casa di cura convenzionata).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/1992, n. 7958
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7958
Data del deposito : 27 marzo 1992

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