Sentenza 7 novembre 2018
Massime • 1
In tema di riabilitazione, la dimostrazione, spettante al condannato, dell'impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato deve fondarsi su dati oggettivi, relativi agli introiti disponibili e al carico familiare, e non può ritenersi raggiunta con un'autocertificazione generica, di contenuto valutativo, con la quale si faccia riferimento a un concetto di sufficienza delle entrate limitata al mantenimento della famiglia, implicante un giudizio meramente soggettivo che non consente al tribunale un controllo di conformità al vero.
Commentario • 1
- 1. Sentenze su autocertificazione: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2018, n. 10556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10556 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2018 |
Testo completo
10556-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANGELA TARDIO Presidente - Sent. n. sez. 4227/2018 -CC 07/11/2018 ROSA ANNA SARACENO R.G.N. 22616/2018 FILIPPO CASA TERESA LIUNI GAETANO DI GIURO Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR RT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/12/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG лоп.doπT. messino Gelli, ehe he chiesto il rigetto del ricorse. Q RITENUTO IN FATTO 1. Con l' ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento col quale lo stesso Tribunale respingeva la richiesta di riabilitazione formulata da ER EA.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, ER EA.
2.1. Col primo motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 683 cod. proc. pen.. Lamenta il difensore che il Tribunale di sorveglianza di Genova, dopo avere, in prima battuta, riconosciuto la sussistenza delle condizioni legittimanti la riabilitazione, relative al pagamento delle spese processuali, al condono della pena pecuniaria, alla revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, nonché alla buona condotta tenuta da EA, tuttavia abbia rilevato la mancanza dell'ulteriore requisito del pagamento delle obbligazioni civili nascenti da reato, senza attivare i suoi poteri istruttori per la verifica delle documentate deduzioni concernenti l'impossibilità per il EA di adempiere le obbligazioni civili in ragione dell'assenza di reddito dovuta alla sospensione dell'erogazione del vitalizio da parte della Regione Liguria dall'agosto del 2015, anche considerata la natura pubblicistica di tale sospensione, e senza indicare i motivi per cui non sarebbe stato possibile esercitare tale potere.
2.2. Col secondo motivo di ricorso la difesa deduce violazione dell'art. 179, comma 6 n. 2 cod. pen., avendo comunque EA, all'esito della produzione delle dichiarazioni dei redditi, della sottoposizione a pignoramento del vitalizio ricevuto dalla Regione Liguria e della successiva sospensione dello stesso, dimostrato, per quanto nella sua disponibilità, la sua situazione di impossidenza. Il difensore insiste, alla luce di tali argomenti, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Con successiva memoria la difesa, riportandosi ai motivi di ricorso già articolati, evidenzia: a) come l'ordinanza ometta di considerare la reale portata della missiva del 9.6.2015, inviata dalla Regione Liguria a EA, contenente l'invito rivolto al suddetto, condannato per due reati contro la pubblica amministrazione, alla dichiarazione di non essere gravato da condanne per tali reati, pena la sospensione del vitalizio, b) come la stessa ordinanza trascuri che quanto nella materiale disponibilità del ricorrente fosse stato nel caso in esame allegato tempestivamente e che la sospensione del vitalizio, consideratane la natura pubblicistica, andasse invece accertata dal Tribunale, avvalendosi dei poteri istruttori di cui all'art. 683 cod. proc. pen., c) come la stessa ordinanza abbia omesso di considerare quanto emergente dalle dichiarazioni dei redditi del EA, dal 2014 al 2017, allegate in atti, e dagli accertamenti reddituali eseguiti nel processo penale e poi in quello contabile documentanti l'insussistenza di redditi da lavoro, né di altro tipo, se non quello derivante dal summenzionato assegno vitalizio, e abbia erroneamente ritenuto rilevanti i redditi dei familiari conviventi, d) come la stessa ordinanza ometta di considerare che dal modello unico 2017 prodotto dalla difesa, relativo ad un reddito da lavoro pari a zero, emergesse la sospensione del vitalizio, e) come detta ordinanza trascuri, indipendentemente da quanto risultante dalla certificazione unica 2016, che dall'agosto 2015 la sospensione del vitalizio impediva a EA di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato, f) come la stessa ordinanza trascuri, infine, che l'istanza di riabilitazione è stata proposta da EA unicamente per poter trasmettere alla Regione Liguria la dichiarazione di cui all'art. 15 ter L.R. n. 3/87, onde ottenere la revoca della sospensione dell'assegno vitalizio e, quindi, potere riprendere ad adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Invero, il Tribunale nell'ordinanza impugnata ha ampiamente motivato il rigetto dell'opposizione avverso il provvedimento con cui lo stesso tribunale respingeva la richiesta di riabilitazione. Ha, difatti, evidenziato come EA, a fronte di un danno da reato superiore ai due miliardi di lire, relativo alla condanna per reati di cui agli artt. 416, 317, 629, 624 cod. pen., commessi nel 1976, si sia limitato a dedurre, in sede di opposizione, di trovarsi nell'impossibilità di risarcire il danno anche per il fatto di non essere percettore di alcun reddito e titolare di alcun bene;
e ciò, pur avendo presentato nell'anno della richiesta di riabilitazione (2015) una dichiarazione dei redditi documentante la percezione di un reddito pari ad oltre trentamila euro;
e pure in assenza di sufficiente documentazione comprovante la asserita sospensione dell'assegno 2 Д vitalizio percepito dalla Regione Liguria e comunque relativa alle complessive condizioni economiche dell'interessato e dei familiari con lui - anche di fatto - conviventi. Tali argomentazioni, che fanno, quindi, leva, non solo sulle insufficienti deduzioni in merito al vitalizio, in relazione alle quali la difesa lamenta infondatamente il mancato esercizio di poteri di accertamento d'ufficio, ma anche sull'omessa specificazione da parte dell'istante delle complessive condizioni economiche sue e dei suoi familiari, sono scevre da vizi logici e giuridici e assolutamente conformi all'orientamento costante di questa Corte, Secondo cui, in tema di riabilitazione, la dimostrazione, spettante al condannato e idonea a prevalere sull'onere all'adempimento stabilito dall'art. 179, ultimo comma n. 2, cod. pen., di non avere potuto adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, deve fondarsi su dati oggettivi, relativi agli introiti disponibili e al carico familiare, e non può ritenersi raggiunta con un'autocertificazione generica, di contenuto valutativo, con la quale si faccia riferimento a un concetto di sufficienza delle entrate limitata al mantenimento della famiglia, implicante un giudizio meramente soggettivo che non consente al tribunale un controllo di conformità al vero (Sez. 1, n. 7269 del 31/01/2006 - dep. 27/02/2006, Tarasconi, Rv. 234073). Tanto detto, appare evidente l'infondatezza del ricorso e dei successivi rilievi in esame, che mostrano, altresì, di non confrontarsi con le suddette argomentazioni.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di ER EA, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Gaetano Di Giuro Greaves 8. Jungle Book DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 MAR 2019 IL CANCELLIERE Stefania EA LL