Sentenza 23 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2001, n. 4254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4254 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
AULA "B" 04254/0 1 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 20569/98 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Marino Donato Santojanni Presidente Cron.9034 Dott. Vincenzo Mileo Consigliere Rep. Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Ud. 24 gan- Dott. Luciano Vigolo Consigliere naio 2001 Dott. Federico Roselli Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: EL CO, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Prati degli Strozzi n. 35, presso l'avv. Giovanni Tropiano che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente contro 393 I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
intimato avverso la sentenza n. 196/98, decisa il 10 febbraio 1998 e pubblicata il 17 marzo 1998, resa dal Tribunale di Locri nel procedimento n. 99- Л 147/97 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 15 marzo 1993, EL CO conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Locri in funzione di giudice del lavoro l'I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, al fine di ottenere la pensione privilegiata di invalidità per ef- fetto di evento lesivo verificatosi il 6 dicembre 1972, durante la navigazione sulla nave Michelangelo ove esso attore era imbarcato in qualità di Assistente di Ufficio. Il Giudice adito, con sentenza in data 25 ottobre 1996, accoglie- va la domanda fissando la decorrenza del beneficio al primo giugno 1991, data della domanda in via amministrativa. La sentenza veniva impugnata dal EL e dall'I.N.P.S. in via incidentale. Il Tribunale di Locri, con sentenza 10 febbraio - 17 marzo 1998, accoglieva l'appello del EL limitatamente alla misura del- le spese, disattendendolo invece quanto alla decorrenza del bene- ficio. Respingeva altresì l'appello incidentale proposto dall'Istituto. A sostegno della decisione osservava, per quanto rileva in questa sede, che il beneficio pensionistico decorre, ai sensi dell'art. 2 18 D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, dalla domanda amministrativa. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne il EL, con atto notificato in data 11 novembre 1998; deduce a sostegno un solo motivo. L'I.N. P. S. è rimasto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo si denuncia, con implicito richiamo al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 34 legge 26 luglio 1984 n° 413 e dell'art. 18 D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nonché, con implicito richiamo al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia. Si osserva che la pensione dovrebbe decorrere dalla data di veri- ficazione dell'evento lesivo atteso che l'iter amministrativo era stato avviato dal ricorrente il quale, al momento dell'infortunio, aveva immediatamente denunciato l'evento e chiesto il riconosci- mento di dipendenza d'infermità da causa di servizio. Si afferma che si deve far riferimento, ai fini della decorrenza, alla data dell'evento lesivo atteso che "la denuncia e la conseguente ri- chiesta di riconoscimento di dipendenza dell'infermità da causa di servizio" va considerata quale "equipollente della domanda ammini- strativa". Il ricorrente non indica però gli atti della fase di merito dai quali risulti essere stata prospettata la questione relativa all'asserita equipollenza della denuncia di infortunio, con doman- 3 da di riconoscimento della dipendenza dello stesso da causa di servizio, alla domanda amministrativa di attribuzione del benefi- cio pensionistico. Dalle conclusioni riportate nell'epigrafe dell'impugnata sentenza risulta anzi che stata richiesta la decorrenza dalla data dell'incidente o in subordine dall'insorgenza dello stato di ina- bilità, risalente secondo il CTU all'agosto 1978, in relazione quindi alla sussistenza del requisito sanitario e senza alcun ri- chiamo ad istanze all'uopo presentate. Tale è stata d'altro canto la lettura della domanda offerta dal Tribunale che esamina la do- glianza relativa alla decorrenza in relazione appunto alla data di accertamento dello stato di inabilità e richiama il principio ge- nerale dettato all'art. 18 del DPR 27 aprile 1968 n. 488, per cui i trattamenti pensionistici decorrono dal mese successivo a quello della presentazione di domanda amministrativa, senza affrontare il quesito, evidentemente non sottoposto al suo esame, dell'eventuale equipollenza di altre istanze rispetto a detta domanda. È il caso di porre in evidenza che il ricorrente non denuncia al- cun vizio di omessa pronuncia ma si limita a svolgere nel ricorso l'argomentazione sopra richiamata, senza fare cenno di sorta a precedenti deduzioni al riguardo. Per effetto del noto principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione deve essere offerto ogni elemento idoneo alla decisione al Giudice di legittimità, che, per i limiti della sua cognizione, 4 non può accertare direttamente la verità delle affermazioni delle parti о il contenuto degli atti (memorie о documenti) ove l'argomento sarebbe stato introdotto о trattato. Si deve dunque considerare il tema come nuovo e introdotto per la prima volta nel giudizio di legittimità. Il rilievo non può quindi trovare ingres- so in questa sede poiché "nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proponibili nuove questioni di diritto о proposte, non sono diversi da quelli dedotti nel giudizio di temi di contestazione merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di uf- ficio 0, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi ele- menti di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1996, n. 1084, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 1996, n. 10111, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1995, n. 3810, Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., sez. I, 24 aprile 1993, n. 4841). 5 Si deve quindi dichiarare inammissibile il ricorso,. Non ravvisandosi gli estremi della manifesta infondatezza e teme- rarietà della pretesa, nulla deve disporsi per le spese del pre- sente giudizio di legittimità, in applicazione dell'art. 152 di- sposizioni attuazione Codice Procedura Civile.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente zindifis di legittimità. IL PRESIDENTE "можно вантороний Roma, 24 gennaio 2001 Alberto youIL CONSIGLIERE ESTENSORE Dall IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I oggi, 23 MAR. 2001 D , A S O S L A L IL CANCELLERE 0 T 1 O , B 3 . A 3 I T S 5 D R E P A . A ' S T L I N S L N E O 3 G P D 7 O - I IM 8 S A - N D 1 A E 1 E D S , E I E O T A R G N T O IS E G S T E G E IT L E R R I A D L L O E D 6