Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2017, n. 19217
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Sentenza 13 gennaio 2017

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Il segretario che verbalizza i lavori di una commissione pubblica riveste la qualifica di pubblico ufficiale indipendentemente dalla presenza di una formale investitura da parte dell'ente in quanto ciò che rileva è l'effettivo esercizio di una pubblica funzione accompagnato dall'acquiescenza, dalla tolleranza o dal tacito consenso dell'amministrazione.

Non è configurabile il delitto di truffa quando il profitto, anche se conseguito fraudolentemente, è oggettivamente legittimo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di truffa, commesso attraverso la falsificazione del verbale di una commissione medico legale che aveva riconosciuto ad uno dei coimputati lo stato di inabilità e l'indennità sostitutiva di preavviso, relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro cui era stato indotto il Direttore generale di una A.U.S.L., rilevando che dall'istruttoria dibattimentale era, comunque, emersa la presenza di una patologia significativa in relazione alla quale era necessario disporre una perizia medico-legale al fine di accertarne le effettive condizioni di salute).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2017, n. 19217
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19217
    Data del deposito : 13 gennaio 2017

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