Sentenza 13 gennaio 2017
Massime • 2
Il segretario che verbalizza i lavori di una commissione pubblica riveste la qualifica di pubblico ufficiale indipendentemente dalla presenza di una formale investitura da parte dell'ente in quanto ciò che rileva è l'effettivo esercizio di una pubblica funzione accompagnato dall'acquiescenza, dalla tolleranza o dal tacito consenso dell'amministrazione.
Non è configurabile il delitto di truffa quando il profitto, anche se conseguito fraudolentemente, è oggettivamente legittimo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di truffa, commesso attraverso la falsificazione del verbale di una commissione medico legale che aveva riconosciuto ad uno dei coimputati lo stato di inabilità e l'indennità sostitutiva di preavviso, relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro cui era stato indotto il Direttore generale di una A.U.S.L., rilevando che dall'istruttoria dibattimentale era, comunque, emersa la presenza di una patologia significativa in relazione alla quale era necessario disporre una perizia medico-legale al fine di accertarne le effettive condizioni di salute).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2017, n. 19217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19217 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2017 |
Testo completo
19217 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 13/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 73/2017 GIOVANNI CONTI -- Presidente - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.33058/2015 ANGELO COSTANZO ERSILIA CALVANESE LAURA SCALIA ANTONIO CORBO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MO GI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 20/11/2013 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
udito il Procuratore Generale in persona del DELIA CARDIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati GABRIELLA LEPORE, del Foro di Torino, per MO e OB, in sostituzione dell'avvocato PETRAROTA, e FRANCESCO MASCOLI, del Foro di Trani, per LL, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei ricorsi ор RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 8 del 9/01/2007 il Tribunale di Trani ha condannato UI MO (segretario della Commissione Medica Collegiale), SS OB (infermiera assistente ai lavori della predetta Commissione) e MA LL (dipendente della ASL e beneficiaria del delitto) ex artt. 110 e 640, comma 2, cod. pen. per avere, con artifizi e raggiri, indotto la Direzione generale della AUSL BA/1 a risolvere il rapporto di lavoro di LL così da riconoscerle lo - stato di inabilità e una indennità sostitutiva di preavviso (capo L) - e il solo MO ex art. 317 cod. pen. (capo N), in continuazione con il precedente, per avere, come segretario della Commissione medico-legale della AUS A/1, indotto IC LL, mentre pendeva una sua istanza di competenza della Commissione, a corrispondergli un prestito senza interessi. Per illustrare le dinamiche della vicenda in esame, va precisato che il Tribunale ha anche dichiarato prescritti altri reati (strumentali alla realizzazione di quelli in esame o agli stessi collegati) ascritti ai tre predetti imputati e alcuni anche a NO HI (aiuto primario del reparto di cardiologia del P.O. di Andria), consistenti in falsità ideologiche e/o materiali in atti pubblici (art. 476, 479, 483 e 493 cod. pen.), soppressione di atti veri e alterazione di atti informatici (artt. 490 e 491- bis cod. pen.); falsi, abuso di ufficio (art. 323) e minaccia continuata (artt. 81, 110 cod. pen., in danno di UR) ascritti solo a MO. La sentenza n. 3244/2013 della Corte di appello di Bari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di MO, OB e LL, perché i reati loro ascritti sono prescritti, e ha confermato le statuizioni civili (condanna dei tre al risarcimento del danno nei confronti della USL Ba/1 e del solo MO anche nei confronti di LL).
2. Gli imputati chiedono che la sentenza sia annullata.
2.1. Nell'unico motivo di ricorso di MO si deduce erronea applicazione delle norme incriminatrici e vizio di motivazione compattando diverse questioni. In primo luogo, si deduce che il ricorrente non è mai stato inquadrato nei ruoli della Azienda sanitaria locale e tanto meno come segretario della Commissione medico-legale: la relative deliberazione del direttore generale dell'azienda non prevede la figura del segretario, né altre deliberazioni al riguardo sono state rinvenute dalla Polizia giudiziaria;
la legge 15/10/1995 n. 295 (sulle commissioni mediche periferiche) non prevede la figura del segretario, anzi quella del segretario interno, che peraltro avrebbe compiti di redazione del verbale e non valutativi, è stata soppressa (art. 2 legge n. 295/1995); neanche è stato provato 2 Er che, in fatto, MO abbia curato la verbalizzazione della seduta relativa alla LL e, comunque, le verbalizzazioni avvenivano sempre sotto dettatura dei medici o del presidente. In secondo luogo, si esclude che siano state commesse le falsità propedeutiche alla truffa descritta nel capo L, deducendo: che il vantaggio conseguito dalla LL (l'esonero dal servizio) è derivato da un giudizio medico-legale espresso all'unanimità da tutti i medici legali componenti tecnici della commissione (che non sono stati imputati di reati) e non dalla condotta di MO quale segretario;
che nel dibattimento tutti i componenti della commissione hanno ribadito la correttezza della diagnosi e di avere sottoscritto il verbale relativo alla visita dopo avere esaminato la minuta e verificato la sua conformità agli atti, per cui la minuta del verbale era uguale alla sua copia originale (pag.17-21); che i testi hanno escluso che il cardiologo HI non fosse presente, mentre il perito grafologo del Pubblico ministero ha accertato la autenticità della sua firma apposta sul verbale di visita della LL. In terzo luogo, in relazione al capo N (concussione in danno di UR) nel ricorso - dopo una rivisitazione della ricostruzione della vicenda (pagg. 27-31) con particolare riferimento ai reati di falso (già dichiarati prescritti in primo grado) che non costituiscono oggetto della sentenza impugnata della quale, comunque, al riguardo non si indicano puntualmente specifici vizi logici si evidenzia che - MO e UR erano da 30 anni colleghi di lavoro e entrambi rappresentanti sindacali, per cui UR era specificamente competente in materia di procedimenti per il riconoscimento di una causa di invalidità, così da ben comprendere che MO non aveva reali poteri per favorire o impedire il positivo svolgimento della sua pratica. Nei ricorso sono riportate anche le dichiarazioni di UR che esclude che MO gli abbia garantito l'esito della sua pratica e che vi fosse una relazione fra questa e il prestito accordato a MO (per la restituzione del quale insistette così da fare escludere un suo metus nei confronti dell'altro) e i riferimenti alle sue denunce
contro
MO per vicende estranee a quella in esame. Infine, si deduce l'apoditticità delle condanne al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili.
2.2. Il ricorso di OB segue le stesse linee argomentative di quello di MO e deduce una erronea applicazione delle norme incriminatrici e vizio di motivazione per non avere la Corte adeguatamente valutato dati che escludono la sua responsabilità. Si adduce che la ricorrente svolgeva il ruolo di infermiera professionale e durante le sedute della Commissione medico-legale assisteva i medici nelle visite;
non rientrava fra le sue competenze compilare i verbali, al più (quando non era impegnata nell'assistenza dei pazienti) apponeva un "si" 3 Of accanto alla sottoscrizione del medico specialista se a questi spettava un gettone di presenza: non era pubblico ufficiale e non aveva poteri decisionali e solo raramente verbalizzava le sedute su dettatura dei medici. Si deduce: che manca la prova della sua consapevolezza di concorrere in un reato e, anzi tutti i componenti della commissione hanno escluso irregolarità nelle visite (confermando di avere visitato la LL e sottoscritto il verbale della visita) e riconosciuto la correttezza della diagnosi;
che la patologia della donna sussisteva e era imponente e la Corte avrebbe dovuto disporre una perizia per accertarla. Inoltre, si deduce l'apoditticità, circa l'an e il quantum debeatur della decisione sul risarcimento dei danni alle parti civili (pagg. 25-26).
2.3. Nel ricorso di LL si deducono: a) omessa motivazione sulle argomentazioni a sostegno dell'atto di appello, in relazione all'esistenza di un ingiusto profitto a suo vantaggio quale elemento costituivo del reato di truffa;
b) violazione dell'art. 640, comma 2, cod. pen. perché non vi è identità fra il soggetto raggirato e/o indotto (Ausl Ba/1) in errore e quello danneggiato (ente erogatore della pensione di invalidità); c) inosservanza o erronea applicazione della legge e vizio di motivazione circa la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del reato ex art. 640, comma 2, cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Se una sentenza penale produce effetti rilevanti in altri campi dell'ordinamento, con pregiudizio delle situazioni giuridiche soggettive dell'imputato, questi ha interesse a impugnarla ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen. sia per conseguire effetti penali più vantaggiosi sia per evitare il prodursi di conseguenze extra-penali pregiudizievoli, come quelle derivanti dall'efficacia del giudicato delle sentenze nel giudizio di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.), nel giudizio disciplinare (art. 653 cod. proc. pen.) e in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.) (Sez. 6, n. 35989 del 01/07/2015, Rv. 265604; Sez. 5, n. 37677 del 10/07/2012, Rv. 254557) e il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado vi è stata condanna, devono decidere sulle impugnazioni relative ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, esaminandone compiutamente i motivi, perché la condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno non può essere confermata dalla mancanza di prova della innocenza secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4 дя 6, n. 3284 del 25/11/2009, dep. 2010, Rv. 245876; Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012, Rv. 255331).
2. I Giudici di merito hanno compiutamente motivato l'infondatezza delle deduzioni concernenti le qualifiche di pubblico ufficiale di MO e OB.
2.1. La sentenza del Tribunale, ha argomentato (pagg. 22 e 33) che il verbale della seduta della Commissione medica, va qualificato "atto pubblico in quanto documenta l'accaduto e l'attività della Pubblica amministrazione ed inoltre manifesta la volontà della stessa producendo effetti modificativi di situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica rispetto a terzi. Non deve essere confuso con la c.d. bella copia (quella dattiloscritta) in quanto la stessa è una mera riproduzione (tanto è vero che i medici hanno sempre detto che in mancanza della esibizione della minuta da parte della OB o del MO non apponevano la propria sottoscrizione). Confermandola, la Corte di appello ha precisato (pag. 17) che MO "quale segretario della Commissione medica, aveva la capacità di concorrere alla formazione della volontà della Pubblica amministrazione, anche con potestà di certificazione e di manifestazione all'esterno, senza che assuma rilevanza l'assenza di una delibera ufficiale di attribuzione della qualità di segretario della commissione invalidi e del collegio medico-legale, posto che egli comunque era legato da un vincolo di impegno con la Ausl e di fatto esercitava tali mansioni (attestava la presenza dei medici alle да sedute, redigeva le minute dei verbali e le poneva inesecuzione trasmettendole agli organi competenti)". La OB è qualificata (nel capo A con dizione richiamata nei successivi capi) "infermiera assistente ai lavori della Commissione incaricata di pubblico servizio-pubblica impiegata (con riferimento all'art. 493 cod. pen.)" e nella sentenza di primo grado (pag. 22) si scrive: "..oltre a essere stata nominata formalmente assistente della Commissione, ratificando un ruolo che svolgeva da tempo, anche in precedenza aveva svolto tali compiti, occupandosi di redigere le copie dattiloscritte dei verbali della commissione e prestando assistenza ai pazienti da esaminare".
2.2. Le qualifiche di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ex artt. 357 e 358 cod. pen sono collegate alle attività concretamente svolte, che possono definirsi come pubblica funzione amministrativa o come pubblico servizio non per il legame tra il soggetto e un ente pubblico, ma per la disciplina pubblicistica che regola l'attività e per i contenuti giuridici pubblici che la connotano: vale una prospettiva funzionale oggettiva, secondo il criterio della natura della disciplina pubblicistica dell'attività svolta. Il pubblico ufficiale è dotato dei poteri deliberativi, autoritativi o certificativi elencati nell'art. 357 cod. 5 Er pen.. Quel che rileva è che, di fatto, il soggetto abbia agito come funzionario, con l'effettivo esercizio della pubblica funzione accompagnato dall'acquiescenza, dalla tolleranza o dal tacito consenso dell'amministrazione: non occorre un'investitura ufficiale ma è necessaria la prova, che al soggetto siano state affidate pubbliche funzioni (Sez. 6, n. 10589 del 22/01/2015). In particolare, per quel che riguarda il caso in esame, è pubblico ufficiale il segretario che verbalizza i lavori di una commissione pubblica (Sez, 6, 19/11/2015 n. 6655). Posto questo, va rilevato che le qualifiche pubblicistiche di MO e OB non rilevano per la individuazione degli elementi costitutivi del reato di truffa (capo L) perché questo può essere commesso da "Chiunque..." (art. 640, comma 1, cod. pen.. mentre rileva la qualifica di MO in relazione al reato di concussione (capo N).
3. Con esiti convergenti le due sentenze di merito hanno fornito una plausibile ricostruzione delle condotte oggetto dei capi Le N. La Corte di appello ha evidenziato che la LL aveva una relazione sentimentale con un creditore di MO (Cataldo Scarpa) e assume che, per questa ragione MO, con la complicità della OB (che assieme a lui custodiva le pratiche relative alle pensioni di invalidità) favorì la donna. La Corte ha ritenuto "inverosimile" che, nel corso della riunione del Collegio medico-legale (nel pomeriggio del 10/07/1998), LL e il cardiologo HI si siano allontanati dalla sede della Commissione per recarsi presso il servizio di cardiologia e poi ritornare con l'esito, desumendo la falsità della copia del verbale (redatto da MO) dal fatto che gli accertamenti eseguiti sul computer del servizio di radiologia non indicano che in quella data LL fu sottoposta a un esame (peraltro, HI in quei giorni era in ferie). Ha, inoltre, osservato che: a) la redazione di un verbale in una singola copia è una particolarità perché nei fascicoli di altre pratiche "è stato sempre rinvenuto un altro esemplare anch'esso firmato, avente funzione di minuta"; b) il verbale risulta alterato perché il nominativo della LL è riportato per ultimo nell'elenco dei pazienti visitati quel giorno, e "sembra aggiunto successivamente, su un rigo già annullato mediante apposito segno tratteggiato, con inchiostro di colore diverso da quello degli altri riportati sul documento"; c) HI ha dichiarato che MO accompagnò la LL da lui per un visita cardiologica non il 10/07/1998 ma il 27/07/1998. Relativamente alla posizione della OB, nella sentenza della Corte (pag. 20) si rileva che "dalla relazione peritale è emerso che la OB era l'autrice materiale di tutte le aggiunte nei verbali falsificati con i nomi di LL MA e dei medici presenti nella seduta, circostanza che conferma la орг complicità con il MO: entrambi erano gli effettivi custodi delle pratiche d'invalidità, le quali erano nella loro materiale disponibilità, come affermato da tutti i medici che partecipavano alle riunioni, sì che nessun altro era in condizione di accedere ad esse senza il loro tramite". Nella sentenza del Tribunale (pag. 25), l'elemento soggettivo viene fondato su questo ragionamento: "se non fosse stata a conoscenza del piano dei complici per far conseguire la pensione non dovuta alla LL, infatti, non avrebbe avuto motivo alcuno di commettere gli altri reati, che costituiscono elementi della condotta di artifici e raggiri". Invece, nella vicenda descritta nel capo N, svelatasi a seguito della denuncia presentata da UR per il ritardo nella definizione della sua pratica (pagg. 15- 16 della sentenza della Corte di appello), la condotta con cui MO indusse UR a prestargli denaro senza interesse consistette (capo M) nel discostarsi dalle indicazioni del presidente della commissione, che aveva stabilito di disconoscere la causa di servizio (artrosi lombare marcata), non informando UR del vero esito della pratica ma redigendo una falsa minuta del verbale di riunione (non ancora firmato, del Collegio medico-legale) dal quale si evinceva la l'accoglimento dell'istanza - che MO diede in copia a UR per ottenere una dilazione nella restituzione della somma dovutagli. Le deduzioni dei ricorrenti circa la prova dei fatti oggetto dei capi L e N non prospettano vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, le cui valutazioni del materiale probatorio, risultano coerenti oltre che convergenti con quelle del Tribunale, fondate su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento basato su non implausibili massime di esperienza.
4. Invece, sono fondate le deduzioni concernenti la mancanza di adeguata prova di una danno ingiusto per la Pubblica amministrazione. Nella sentenza si rileva che la condotta descritta nel capo L ha procurato un "pregiudizio economico all'amministrazione, costretta a sborsare somme non dovute" corrispondenti "all'indennità sostitutiva dell'indennità di preavviso". Il delitto di truffa sussiste se il danno ha un contenuto patrimoniale e economico e consiste in una lesione concreta (che produca la perdita definitiva del bene), non soltanto potenziale, e se il profitto (qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico) conseguito dall'agente è realmente ingiusto, per cui il delitto è escluso quando il profitto, anche se conseguito fraudolentemente, è oggettivamente legittimo (Sez. 6, n. 2123 del 15/11/1969, dep. 1970, Rv. 114456). Nei tre ricorsi si evidenzia che nel dibattimento tutti i componenti della commissione hanno ribadito la 7 correttezza della diagnosi e di avere sottoscritto il verbale relativo alla visita (ricorso di MO), si deduce che la patologia della LL era imponente e che la Corte avrebbe dovuto disporre una perizia medico-legale collegiale per accertarla (ricorso di OB), mentre la sentenza impugnata non spiega le ragioni per cui le argomentazioni del consulente del Pubblico ministero sono state condivise superando le considerazioni tecniche espresse dagli altri testi ascoltati in aula, anch'essi medici (ricorso di LL). Per il principio del libero convincimento, il giudice di merito, pur in assenza di una perizia d'ufficio, può scegliere, tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purché argomenti adeguatamente le ragioni della scelta, dando anche conto del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti e, se questa valutazione è stata effettuata in modo congruo, è inibito al giudice di legittimità procedere ad una differente valutazione, trattandosi di accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Rv. 263435; Sez. 4, n. 34747 del 17/05/2012, Rv. 253512; Sez. 4, n. 45126 del 06/11/2008, Rv. 241908). Nel caso in esame, rispetto alle prospettazioni difensive, la sentenza impugnata si limita a affermare che "dalle cartelle cliniche, dai referti degli altri esami in atti e in particolare dalla C.T. del Prof. De Luca risulta che gli aspetti riscontrati 'non sono sufficienti per formulare una diagnosi di cardiomiopatia ipertrofica ritrovandosi anche in altre condizioni cliniche e ciò può significare solo che la patologia della LL non era invalidante non essendo classificabile secondo le c.d. classi N.I.A. come tale" (pag. 25). Si tratta di una motivazione insufficiente, perché se è corretto affermare che i dati acquisiti non sono sufficienti a sorreggere la diagnosi suindicata, è logicamente scorretto desumerne l'assenza della patologia suindicata senza indicare quali altri elementi avrebbero potuto supportarla e non sono stati rivenuti. Ne deriva l'annullamento della sentenza con rinvio per un nuovo compiuto giudizio sul tema.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili limitatamente al reato di truffa di cui al capo Le rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta il ricorso di MO UI in riferimento al reato di concussione di cui al capo N. Così deciso il 13/01/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Angelo Costanzo Giovanni Conti IL 21 APR 2017 MAS SUPRE IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO. E Fiera Espasito T R O C