Sentenza 21 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9087 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPR090 8 2/ 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO TAL SAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE A DECRETO INGIUNTIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20512/99 Dott. Giovanni OLLA Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere 26688 Cron. Consigliere Dott. Vincenzo PROTO 1837 Consigliere Rep. Dott. Francesco Maria FIORETTI Ud. 18/01/2002 DI AMATO Rel. Consigliere Dott. Sergio ha pronunciato la seguente SENTENZA Richiesta ia studio Sele sul ricorso proposto da: 310 par # 21 GIU,2002 elettivamente domiciliato in ROMA FRONTEDDU SALVATORE, PIAZZA DEL PARADISO 55, presso l'avvocato NICOLA STAFFA, che lo rappresenta e difende unitamente 廿 procura in calce all'avvocato NINO MUSIO SALE, giusta al ricorso;
P ricorrente - € 0,77 L.1500
contro
BANCA SARDEGNA SpA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA H397156 79, presso l'avvocato MASINI, MARIA STEFANIA 2002 e difesa dall'avvocato rappresentata DOMENICO H397157 141 MANNIRONI, giusta mandato in calce al controricorso;
H337134 H397135 controricorrente
contro
FIATSAVA SpA;
- intimata - avversO la sentenza n. 98/99 della Corte d'Appello di CAGLIARI, Sezione distaccata di SASSARI, depositata il 15/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2002 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Musio Sale, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Izzo, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LV FR proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale di Nuoro gli aveva ingiunto il pagamento, in favore del Banco di Sardegna s.p.a., della somma di lire 30.967.064 che l'istituto di credito aveva corrisposto alla s.p.a. SAVA, quale residuo prezzo di un veicolo industriale venduto da tale società all'intimato, con pagamento 2 tramite finanziamento agevolato. In particolare, l'op- ponente deduceva che il Banco di Sardegna non avrebbe dovuto versare alcunché alla s.p.a. SAVA sia perchè il suo debito doveva considerarsi estinto, considerato che la società aveva acconsentito alla cancellazione del- l'ipoteca, sia perchè il finanziamento era stato con- cesso ma non erogato, sia perchè, comunque, egli aveva rinunziato alla relativa domanda. Il Banco di Sardegna si costituiva affermando di avere eseguito il pagamento in favore della s.p.a. SAVA su delega del FR e chiamava in causa la stessa s.p.a. SAVA, che si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in subordine, di essere garantita dal Banco di Sardegna. Il Tribunale di Nuoro, con sentenza del 15 gennaio 1997, rigettava l'opposizione, compensando le spese di giudizio. Detta sentenza veniva impugnata in via principale da LV FR ed in via incidentale dal Banco di Sardegna. La Corte di appello di Cagliari, sez. di- staccata di Sassari, con sentenza del 15 giugno 1999, rigettava entrambi i gravami. In particolare, per quan- to qui ancora interessa, la Corte territoriale osserva- va che: 1) LV FR aveva chiesto al Banco di Sardegna, con lettera del 1° gennaio 1986, che, in 3 relazione al finanziamento concessogli, fosse ricono- sciuta alla SAVA, contestualmente informata, la somma di lire 64.200.000, quale residuo prezzo di un veicolo industriale;
2) il Banco di Sardegna con lettera del 12 febbraio 1986, si era impegnato nei confronti della SAVA al versamento di tale importo;
3) la SAVA, con lettera del 30 maggio 1986, aveva trasmesso le fatture relative all'acquisto e l'atto di assensO alla cancel- lazione delle ipoteche;
4) con lettera del 30 giugno 1986 il Banco di Sardegna aveva informato il FR che il finanziamento poteva essere erogato soltanto dietro prestazione di capiente garanzia sussidiaria;
5) in data 18 luglio 1986 era stato stipulato l'atto di finanziamento, prevedendo, in favore della Banca, il diritto di risolvere il contratto, nell'ipotesi in cui il FR fosse incorso in protesti о in procedure # esecutive, nonché la riserva di erogare il finanziamen- to solo dopo il compimento delle formalità attinenti alle garanzie. Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, l'ordine che disponeva il pagamento in favore della SAVA, doveva inquadrarsi, secondo la Corte di ap- pello, nell'ambito di una delegazione di pagamento, con inapplicabilità delle norme sul mandato,conseguente invocate dal FR per affermare che il Banco di Sardegna aveva esorbitato dai limiti del mandato, in 4 quanto aveva provveduto al pagamento prima della eroga- zione del finanziamento. Inoltre, doveva escludersi, secondo la Corte di appello, che il finanziamento fosse subordinato alla condizione sospensiva della prestazio- ne delle garanzie, considerato che la prevista riserva di erogazione concedeva soltanto una facoltà alla Ban- ca. Pertanto, doveva considerarsi valido il pagamento effettuato dalla Banca dopo la stipula del finanziamen- to e prima che la Banca esercitasse il suo diritto alla risoluzione in relazione ai protesti cambiari elevati contro il FR. L'assenso alla cancellazione delle ipoteche non aveva, come preteso dall'appellante prin- cipale, il valore di una rimessione del debito, in quanto tale assenso era solo la doverosa conseguenza del fatto che la S.A.V.A. s.p.a. aveva ricevuto quanto dovutole dal FR. Infine, nessun rilievo poteva attribuirsi alla rinunzia al finanziamento, anche se collocata, come affermava l'appellante, nella data del 23 ottobre 1987 e non del 17 dicembre 1987 (falsamente secondo il FR, dai funzionari della apposta, Banca), considerato che comunque il finanziamento era già stato risolto dalla banca con lettera del 14 otto- bre 1987; conseguentemente la dedotta querela di falso era inammissibile, indipendentemente dal fatto che era stata proposta dopo la precisazione delle conclusioni 5 e, quindi, tardivamente,. Quanto alla domanda riconven- zionale del FR, intesa ad ottenere il risarci- mento dei danni conseguiti alla pronunzia del decreto opposto, non esisteva alcun titolo che potesse giusti- ficare una condanna. La Corte territoriale, infine, pronunciando sull'appello incidentale, affermava che giustamente il Tribunale aveva compensato le spese del considerata la contradditto-giudizio di primo grado, rietà di alcune affermazioni del Banco di Sardegna, che a volte aveva parlato di finanziamento già erogato ed altre volte di finanziamento da erogarsi. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassa- zione LV FR, deducendo cinque motivi. Il Banco di Sardegna resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE # Con il primo motivo il ricorrente lamenta la vio- lazione degli artt. 1711, 1703, 1705 e 1712 C.C., la falsa applicazione dell'art. 1269 C.C. nonché il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza di una ipotesi di delegazione di pagamento. Infatti, secondo il ricorrente, con la lettera del 10 gennaio 1986, egli aveva conferito un mandato senza rappresen- tanza al Banco di Sardegna. L'esecuzione del mandato era, poi, chiaramente collegata alla erogazione del fi- 6 nanziamento, dato che presupponeva un prelievo dalle somme rese disponibili dal finanziamento. Il ricorrente si duole anche che il consenso espresso dalla SAVA con lettera del 30 maggio 1986 sia stato collegato al man- dato conferito al Banco di Sardegna e non soltanto alla lettera che quest'ultimo, quale mandatario, aveva in- viato autonomamente e direttamente al creditore SAVA. Il ricorrente lamenta ancora che, nella ricostruzione dei fatti, la sentenza impugnata aveva affermato erro- neamente: a) che il pagamento alla SAVA s.p.a. era av- venuto nelle more del perfezionamento del contratto di finanziamento, anziché, come risultava in modo inequi- vocabile dagli atti, almeno due anni dopo;
b) che la richiesta di idonee garanzie era stata avanzata il 30 giugno 1986, mentre in realtà andava datata al 30 giu- gno dell'anno successivo, con la conseguenza che la stessa aveva seguito e non preceduto la stipulazione del finanziamento;
in ogni caso, tale richiesta era stata superata dalla rinunzia all'intera operazione, da parte del FR, avvenuta il 23 ottobre 1987, data nella quale era stata accettata dai funzionari del Ban- co di Sardegna;
c) che secondo la difesa dell'l'appellan- te il finanziamento era subordinato alla prestazione di garanzie, mentre in realtà la stessa difesa aveva af- fermato la circostanza, completamente diversa, che il 7 pagamento alla SAVA s.p.a. era subordinato alla condi- zione sospensiva dell'effettiva erogazione del mutuo;
d) che la querela di falso, in ordine alla data della rinunzia all'operazione apposta dai funzionari della banca alla lettera del FR, era irrilevante poi- ché in ogni caso la rinunzia sarebbe stata successiva al pagamento alla SAVA, mentre in realtà la rinunzia era stata precedente, considerato che il pagamento era stato effettuato nel 1989; e) che il FR avrebbe lamentato solo l'effettuazione del pagamento prima del- la erogazione del finanziamento, mentre in realtà l'op- ponente aveva lamentato anche che lo stesso era avvenu- to dopo la rinunzia all'operazione. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e del- l'art. 2697 C.C. nonché il vizio di motivazione in re- lazione alle stesse circostanze denunziate con il primo motivo. Con i primi due motivi, che devono essere esamina- ti congiuntamente in quanto prospettano le stesse cen- sure, il ricorrente, al di là dell'apparente vizio di legittimità contestualmente dedotto, propone soltanto un vizio di motivazione per omessa, insufficiente о contraddittoria considerazione di punti decisivi. Secondo il consolidato orientamento di questa Cor- 8 te (v. ex pluribus s.u. 27 dicembre 1997, n. 13045), la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza im- pugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudi- ce di legittimità non il potere di riesaminare il meri- to della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giu- - dice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convinci- mento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fat- ti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Da ciò consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contradditto- rietà della medesima, può legittimamente dirsi sussi- stente solo quando, nel ragionamento del giudice di me- rito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (0 insufficiente) esame di punti decisivi della controver- sia, prospettato dalle parti о rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argo- 9 mentazioni complessivamente adottate, tale da non con- sentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Ciò premesso, si deve escludere la sussistenza del vizio denunziato. Infatti, la Corte di merito ha desunto l'esistenza del- la delegazione di pagamento dal fatto che l'ordine che disponeva il pagamento si inseriva nella progressiva attività che aveva portato alla stipulazione del defi- nitivo contratto di finanziamento (pag. 7 della senten- za impugnata). Pertanto, sia pure con estrema sintesi, la Corte di merito ha affermato l'esistenza di una de- legazione di pagamento sulla base della considerazione che il complesso delle attività poste in essere dalle parti mirava a rendere possibile la programmata stipula # finanziamento;
per giungere a tale risultato era del necessario liberare il bene, il cui acquisto doveva es- sere finanziato, dalle ipoteche che su di esso gravava- no. In tale contesto, poiché il finanziamento poteva avvenire solo dopo la liberazione del bene, congruamen- te la Corte di merito ha escluso un semplice mandato a disporre delle somme provenienti dal finanziamento ed ha inserito l'assunzione dell'obbligazione del Banco di Sardegna nei confronti della SAVA s.p.a. nel complesso delle operazioni poste in essere dalle parti per rende- re possibile il programmato finanziamento. Nello stesso 10 contesto sono privi di decisivo rilievo gli elementi di fatto prospettati dal ricorrente in relazione alla ri- chiesta di garanzie, alla data di stipulazione del fi- nanziamento, alla data del pagamento alla SAVA ed alla data della rinunzia alla operazione. Infatti, una volta affermato che il Banco di Sardegna si era obbligato al pagamento di un debito del FR, secondo lo schema della delegazione di pagamento, la rinunzia al finan- ziamento o la sua risoluzione per la mancata concessio- ne delle garanzie richieste, erano irrilevanti per escludere l'obbligo del FR di tenere indenne il Banco di Sardegna, che quel pagamento aveva poi effet- tuato, indipendentemente dalla sorte del finanziamento. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in or- dine alla proposta querela di falso, la violazione de- gli artt. 221, 189 e 190 c.p.c. nonché il vizio di mo- tivazione. In particolare, il ricorrente si duole che la Corte di appello, pur entrando, poi, nel merito del- la questione, abbia pregiudizialmente ritenuto che la proposizione della querela di falso fosse preclusa dal- la delimitazione del thema decidendum, ai sensi degli artt. 189 e 190 c.p.c.. Inoltre, il ricorrente, pur condividendo l'affermazione contenuta in sentenza circa l'irrilevanza della data apposta alla rinunzia al fi- nanziamento, lamenta che la Corte di appello abbia 11 escluso l'ammissibilità della querela di falso anche in considerazione del fatto che, attenendo ad una scrittu- ra privata, l'accertamento della data poteva compiersi con ogni mezzo di prova. Il motivo è inammissibile. Infatti, lo stesso. ri- corrente ammette, come si è detto, che ai fini della decisione è irrilevante la falsità ○ la verità della data che appare sulla comunicazione della rinunzia all'operazione di finanziamento. Da ciò discende l'inammissibilità del motivo per la dichiarata assenza di interesse ad impugnare. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia viola- zione degli artt. 112 c.p.c., 331 c.p.p. e 295 c.p.c., nonché il vizio di motivazione. In particolare, si duo- le che la Corte di appello abbia omesso di pronunziare sulla domanda riconvenzionale per la mancata indicazio- ne dei fatti reato sui quali si fondava la pretesa del FR, omettendo di rilevare d'ufficio i reati ri- sultanti dagli atti e di farne rapporto in sede penale, sospendendo il giudizio sulla relativa domanda. Il mo- tivo è infondato. La Corte di merito ha, infatti, preso in esame la censura relativa al mancato esame, da parte del primo giudice, della domanda riconvenzionale di ri- sarcimento dei danni ed ha rilevato che la domanda era fondata su pretesi illeciti penali dei dipendenti del 12 Banco di Sardegna e che tali illeciti non erano stati specificamente allegati. La sentenza impugnata, pertan- si è pronunciata sulla domanda, rilevandone, sia to, l'inammissibilità per incertezza implicitamente, pure della causa petendi. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la vio- lazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ed il vizio di moti- vazione, in quanto la Corte di appello, dopo avere ri- tenuto sussistenti ragioni per la compensazione delle spese di primo grado, in relazione alle contraddittorie affermazioni del Banco di Sardegna, aveva, poi, condan- nato il FR al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado. Il motivo è inammissibile. Il mancato esercizio del potere discrezionale del giudice di merito di com- pensare le spese del giudizio non richiede una specifi- ca motivazione ed è incensurabile in sede di legittimi- tà (Cass. s.u. 24 maggio 1972, n. 1640); né si può ri- tenere intrinsecamente illogica la mancata compensazio- ne delle spese in relazione al fatto che lo stesso giu- dice abbia ritenuto che correttamente il primo giudice si era avvalso del relativo potere. Infatti, i giusti motivi ravvisati in relazione alla condotta tenuta dal - la parte vittoriosa in uno dei gradi del giudizio non estendono necessariamente il loro rilievo agli altri 13 gradi. Nessuna illogicità può, quindi, addebitarsi al giudice di appello per avere ravvisato la sussistenza di giusti motivi, limitatamente al primo grado di giu- dizio, per l'equivocità della posizione ivi assunta dal Banco di Sardegna. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate, quanto agli onorari, in Euro 1.600,00 e quanto agli esborsi in Euro 120,00. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 gennaio 2002. 109T129.11 Il Consigliere estensore Il Presidente 456T 41.32 АшароSergic Hi Amal Giovanni Olla Sergio Di Amato Ho, 43 Arora 74 CORTE 6 1. CAL MERE AGN 31332 170143 CENTOSETTANTA 143 Are.