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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/10/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) SS GU Presidente
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) CA LL Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1850/2022 R.G. promosso in sede di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. da
(C.F./P.I. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Lo Pinto (p.e.c.:
Email_1
attrice in riassunzione, già appellante contro
(C.F./P.I. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Gorgone (p.e.c.:
Email_2 convenuta in riassunzione, già appellata
Conclusioni per l'attore in riassunzione:
“VOGLIA L'ECC.MA A CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e nel rispetto dei principi di diritto e dei rilievi svolti dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 24488/22; 2
- Accogliere la presente riassunzione;
- Per l'effetto, dire e dichiarare che l' ha alterato il Controparte_1 sinallagma contrattuale a causa del mancato adempimento, nei tempi e nei modi indicati nella scrittura privata del 24.02.1982, delle obbligazioni contrattuali poste a carico della parte acquirente;
- Dire e dichiarare che il pagamento dei mutui dopo 25 anni dalla sottoscrizione della scrittura privata avvenuto anche mediante la vendita di parte del patrimonio immobiliare (compendio di via Recupero n. 28) di proprietà esclusiva della Controparte_2
e il mancato versamento dei 320.000,00 di lire non possono ritenersi di lieve entità, atteso che l'inadempimento della ha compromesso quantitativamente Controparte_1
e qualitativamente l'equilibrio tra le controprestazioni impedendo alla di Controparte_2 conseguire l'utilità economica che si attendeva dalla esecuzione del contratto;
- Conseguentemente, dire e dichiarare grave l'inadempimento della CP_1 per tutte le ragioni esposte in parte motiva;
[...]
- Dire e dichiarare, pertanto, risolta la scrittura privata, sottoscritta in data 24 marzo 1982 fra la e la Controparte_2 Controparte_1
- Condannare l' in persona del suo amministratore unico Controparte_1 pro tempore, alla restituzione degli immobili residuati dal pignoramento immobiliare
NRG 109/82 e nella fattispecie alla restituzione di n. 3 appartamenti, n. 31 box e n. 1 locale di sgombero, siti in Capaci, via Monsignor Siino n. 47/B in favore della CP_2
[...]
- Conseguentemente, dire e dichiarare che il complesso immobiliare di Capaci (PA) via Monsignor Siino 45/b oggi civico 47 è di proprietà esclusiva della Parte_1
- Ordinare, pertanto, la trascrizione della scrittura privata stipulata il 24 marzo
1982 in quanto produttiva dell'effetto traslativo della proprietà in capo alla CP_2 degli immobili residuati meglio specificati nella sentenza n. 4971/14 RGN 13407/09;
[...]
- Dire e dichiarare che la società ha percepito CP_1 CP_1 indebitamente i canoni di locazione di n. 24 appartamenti, n. 35 box e n.7 locali di 3
sgombero fino all'intervento del custode e quindi dal 1998 fino a dicembre 2005;
- Conseguentemente, condannare la alla restituzione in Controparte_1 favore della di tutte le somme percepite a titolo di canoni di locazione dal Controparte_2
1998 fino al dicembre 2005 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Condannare l' al risarcimento del danno per il mancato Controparte_1 adempimento di tutte le obbligazioni poste a suo carico per tutte le ragioni esposte in parte motiva, avuto riguardo alle conseguenze subìte dalla da qualificarsi Controparte_2 secondo il prudente apprezzamento di questa Corte;
Con vittoria di spese competenze ed onorari sia del giudizio di legittimità svolto dinanzi la Suprema Corte di Cassazione che del presente grado di giudizio”.
Conclusioni per la : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- preliminarmente disporre l'acquisizione completa dei fascicoli relativi ai due giudizi di appello proposti dalla avverso le due sentenze di primo grado emesse Pt_1 dal Tribunale di Palermo non definitiva e definitiva, che contengono tutta la documentazione ed i fascicoli del giudizio di primo grado e quelli dei procedimenti incidentali e cautelari;
- dichiarare conseguentemente improcedibile, inammissibile e comunque rigettare con qualsivoglia statuizione il presente appello e tutte le domande ivi proposte dalla
in considerazione della circostanza che la sentenza definitiva resa dal Tribunale Pt_1 di Palermo che dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla è passata in Pt_1 giudicato, stante la mancata proposizione del ricorso in Cassazione, comportando anche
l'inammissibilità ed improcedibilità del presente giudizio di appello;
- accertare e confermare sempre in ogni caso l'immediata natura traslativa della scrittura privata stipulata tra le parti, anche in considerazione che il punto è coperto dal giudicato;
- accertare l'inesistenza di un qualsivoglia inadempimento della CP_3
[...] [...
[...]
anche di scarsa entità, alla luce del comportamento contrattuale tenuto dalla
[...] venditrice a fronte dell'omessa indicazione della pendenza del pignoramento sui beni compravenduti;
- rigettare integralmente tutte e domande formulate, nel merito ed anche in via istruttoria, nell'atto di appello proposto dalla e per l'effetto confermare Pt_1 integralmente la sentenza appellata precedentemente resa dalla Corte di Appello;
- ordinare come conseguenza diretta del rigetto dell'appello l'immediata riconsegna, ove già non avvenuta, da parte della all'attuale proprietaria Parte_1
tutti gli immobili descritti nella sentenza definitiva ed oggetto Controparte_1 della CTU espletata in primo grado, divenuta definitiva, o comunque quelli che non risultano aggiudicati.
- in subordine, nella non temuta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi un inadempimento della , accertare che lo stesso è comunque di lieve entità e di scarsa Controparte_1 importanza, irrilevante in considerazione dell'avvenuto integrale versamento del corrispettivo pattuito per la vendita ma che è comunque ininfluente ed irrilevante a fronte dell'accertato inadempimento del comportamento contrattuale doloso ed omissivo, e scorretto tenuto dalla che ha alienato l'immobile pur conoscendo perfettamente Pt_1 che lo stesso risultava già sottoposto a pignoramento immobiliare, tenendo all'oscuro il compratore;
- in subordine, nella non temuta ipotesi in cui la Corte di Appello dovesse improbabilmente configurare in capo alla un qualsivoglia Controparte_1 inadempimento, lo stesso possa considerarsi irrilevante o compensato a fronte dell'opposto ingente danno causato dalla stessa alla Pt_1 Controparte_1
- in subordine, come effetto automatico della risoluzione ripristinare la situazione originaria tra le parti, secondo le domande e gli importi sopra esposte.
In via istruttoria si reitera l'indispensabile richiesta di acquisizione integrale della documentazione relativa ai fascicoli dei giudizi di appello e quello relativo alla gli ulteriori atti del procedimento esecutivo immobiliare, necessaria anche al fine 5
dell'accertamento dei fatti e per valutare le conseguenza dell'eventuale risoluzione contrattuale della e la sua entità. Pt_1
Si chiede nell'ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione la nomina di un CTU per confermare e comunque accertare l'importo delle somme cui ha diritto la
da parte della , sia a titolo di indennità per i miglioramenti Controparte_1 Pt_1 apportati nel corso del tempo agli immobili che a titolo di corrispettivo complessivamente versato in più soluzioni.
Con espressa riserva di agire eventualmente in separata sede per il recupero e la restituzione delle somme dovute
Con vittoria delle spese legali di tutti i gradi del giudizio e con richiesta di distrazione in favore del procuratore”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società convenne dinanzi al Tribunale di Palermo la Controparte_1 esponendo: di aver acquistato da quest'ultima, con scrittura privata del Parte_1
24.3.1982, la proprietà di un lotto di terreno sito nel Comune di Capaci con insistente una struttura in cemento armato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, divisa in alloggi incompleti, per un corrispettivo di lire 1.400.000.000, di cui lire 480 milioni già versati al momento della stipula, lire 600 milioni da corrispondere mediante l'accollo da parte dell'acquirente di due mutui fondiari stipulati dalla venditrice nell'anno 1981 con la Sezione Credito Fondiario C.C.R.V.E. per le Province Siciliane assistiti da ipoteche gravanti sull'immobile oggetto di cessione e, ancora, lire 320 milioni da versare entro il
31.12.1997; che il possesso materiale e giuridico dell'immobile era stato trasferito contestualmente alla scrittura privata;
che le parti con successiva scrittura del 28.2.1998 avevano convenuto, al fine di agevolare il pagamento del saldo di lire 320 milioni, il rilascio da parte dell'acquirente di 32 effetti cambiari con scadenze dilazionate;
di avere nel frattempo provveduto con propri mezzi al completamento degli appartamenti poi locati a terzi;
che, non avendo essa acquirente onorato alcune della cambiali e ricevuta quindi in date 13-15 maggio 1999 la notifica di un atto di precetto, le parti avevano 6
ulteriormente convenuto, ponendo nel nulla l'intimazione, il pagamento delle citate cambiali mediante delega all'incasso dei canoni di locazione e nomina, da parte di
, in data 6.12.1999 del dott. per la riscossione dei canoni;
di avere Pt_1 Parte_2 nelle more appreso della pendenza di una procedura esecutiva (R.G. 109/1982 Es.) promossa da in forza di atto di pignoramento notificato il 5.3.1982, Parte_3 antecedente alla vendita de qua, nel cui contesto era intervenuta per il CP_4 soddisfacimento dei crediti derivanti dai finanziamenti, oggetto del suddetto accollo da parte della , garantiti dalle ipoteche volontarie iscritte sull'immobile Controparte_1 compravenduto;
che nel corso della detta procedura esecutiva gran parte degli immobili era stata venduta e, per effetto della prossima distribuzione del ricavato, si sarebbero estinti i crediti oggetto del menzionato accollo derivanti dal mutuo fondiario (medio tempore cartolarizzati in favore ), con conseguente completamento di fatto CP_5 del pagamento del corrispettivo della vendita;
che con la chiusura della procedura esecutiva suddetta i beni rimasti invenduti sarebbero stati restituiti a e non a essa Pt_1
, effettiva proprietaria. Chiese, quindi: riconoscersi l'immediato Controparte_1 effetto traslativo della proprietà della scrittura del 24.3.1982; ordinarsi la trascrizione della scrittura limitatamente ai cespiti rimasti invenduti;
accertarsi l'integrale corresponsione del prezzo della vendita a cura di essa acquirente;
in subordine, per il caso di ritenuto valore obbligatorio della menzionata scrittura, previo accertamento dell'integrale pagamento del corrispettivo, emettersi sentenza traslativa ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Si costituirono e quest'ultimo quale legale Pt_1 Controparte_6 rappresentante della società convenuta e, inoltre, quale fideiussore della medesima società, contestando le avversarie domande e negando che la controparte avesse provato l'intervenuto accollo del mutuo e l'incasso delle cambiali;
opposero, dunque,
l'inadempimento dell'attrice, rilevando al contempo: che, quanto al soddisfacimento del creditore ipotecario CCRVE, le regole relative ai crediti fondiari di quell'epoca prevedevano che, in caso di vendita dell'immobile ipotecato, l'accollo da parte 7
dell'acquirente avrebbe prodotto la liberazione del debitore solo con il consenso espresso dell'istituto di credito, condizione nella specie mancante;
che comunque il soddisfacimento dell'Istituto di credito è avvenuto nel corso della procedura esecutiva e non per spontaneo adempimento dell'attrice; che, quanto all'ulteriore somma di lire 320 milioni, la aveva già comunicato con apposito telegramma, di ritenere la scrittura Pt_1 privata risolta;
che, in ogni caso, anche se fosse stata versata la somma di lire 320 milioni, permarrebbe il grave inadempimento derivante dal mancato accollo dei due mutui produttivo di danni a carico della società convenuta, stante la prosecuzione della procedura esecutiva per oltre 27 anni e l'immobilizzazione del patrimonio della stessa
; che a causa del mancato accollo dei mutui ha subito una Pt_1 Controparte_6 parallela procedura esecutiva promossa dal Banco di Sicilia e con l'intervento di
. Contestarono inoltre l'indebita gestione del patrimonio della da parte CP_4 Pt_1 della durante la pendenza della procedura esecutiva, avendo la Controparte_1 controparte locato gli appartamenti facenti parte del complesso detenuto sine titulo e percepito i relativi canoni nonostante l'anteriorità, rispetto alla scrittura privata del
24.3.1982, del pignoramento trascritto da in data 10.3.1982. Parte_3
Domandarono pertanto: dichiararsi risolta, per grave inadempimento della controparte, la scrittura privata del 24.3.1982 e, conseguentemente, dichiarare che il complesso immobiliare è di proprietà della , rimasta proprietaria, successivamente alle Pt_1 vendite all'incanto del 2006, di 3 appartamenti, 24 locali adibiti a box e 7 locali di sgombero;
dichiarare l'inadempimento di e rigettare tutte le Controparte_1 avversarie domande;
dichiarare che ha illegittimamente, in violazione Controparte_1 dell'art. 560 c.p.c. e senza autorizzazione del G.E., locato gli immobili di proprietà di percependo illegittimamente i canoni fino all'intervento del custode;
condannare Pt_1 conseguentemente la alla restituzione di tutte le somme percepite a Controparte_1 titolo di canoni di locazione fino a dicembre 2005; condannare la a Controparte_1 corrispondere a la somma di € 420.000,00 a titolo di risarcimento del Parte_4 danno allo stesso cagionato per aver subito l'intervento nella propria procedura personale 8
della Cassa di Risparmio, oggi;
condannare la controparte al risarcimento CP_5 del danno cagionato a . Pt_1
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., la , nel reiterare Controparte_1 le proprie posizioni, eccepì la prescrizione delle domande riconvenzionali formulate da
. Pt_1
Con sentenza parziale n. 340/2013, il Tribunale di Palermo accertò l'immediata efficacia traslativa della proprietà della scrittura privata stipulata il 24 marzo 1982 e rigettò le domande riconvenzionali dispiegate dalla convenuta e Pt_1 dall'interveniente disponendo con separata ordinanza la rimessione Controparte_6 della causa sul ruolo istruttorio, onde procedere, tramite l'espletamento di c.t.u., all'accertamento dei dati catastali dei cespiti oggetto della scrittura del 24.3.1982 con la specificazione delle unità immobiliari rimaste invendute all'esito della procedura esecutiva n. 109/1982 R.G.Es. Il Tribunale ritenne innanzi tutto che con la scrittura privata del 24.3.1982 le parti avessero inteso operare il trasferimento diretto del compendio immobiliare;
reputò poi infondata la domanda di accertamento della risoluzione di diritto del contratto dispiegata da con riferimento alla diffida del Pt_1
25.2.1999, peraltro posta nel nulla dal successivo accordo in ordine all'incasso dei canoni di locazione, mentre, quanto alla domanda di risoluzione per inadempimento, accolse l'eccezione di prescrizione sollevata da , osservando che, pur essendo Controparte_1 pacifico il mancato accollo dei mutui e l'assenza di piena prova del pagamento della somma di lire 320 milioni, delle cambiali e dell'esatto ammontare dei canoni incassati direttamente da , era ampiamente decorso al momento della costituzione di Pt_1
nel processo (anno 2010) il termine decennale di prescrizione, collocandosi tutti Pt_1 gli atti interruttivi nell'anno 1999; ritenne inoltre infondata sia la domanda di declaratoria di occupazione sine titulo avanzata da , peraltro priva di legittimazione attiva Pt_1 rispetto all'ulteriore domanda di declaratoria della violazione dell'art. 560 c.p.c., sia la domanda risarcitoria avanzata da e dalla stessa , in quanto del Controparte_6 Pt_1 tutto generica. 9
2. Avverso la detta sentenza interpose gravame la domandando, in totale Pt_1 riforma della decisione impugnata: dichiararsi risolta la scrittura privata del 24.3.1982 per grave inadempimento della e, conseguentemente, dichiararsi che il Controparte_1 complesso sito in Capaci, via Monsignore Siino 45/b, oggi civico 47, è di proprietà esclusiva della;
condannare la alla restituzione delle somme Pt_1 Controparte_1 percepite a titolo di canoni di locazione dal 1998 al dicembre 2005; condannare la al risarcimento del danno per il mancato adempimento delle Controparte_1 obbligazioni poste a suo carico avuto riguardo anche alle conseguenze che ciò ha determinato in capo alla società appellante e al danno patrimoniale patito da in Pt_1 virtù delle spese giudiziarie sostenute negli anni.
L'impugnativa venne respinta dalla Corte di Appello di Palermo che, con sentenza n. 1837/2017: pur ritenendo fondata la doglianza in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di risoluzione, tenuto conto della data (24.8.2000) di scadenza dell'ultimo degli effetti cambiari emessi dalla compratrice, escluse comunque la ricorrenza del grave inadempimento dell'acquirente, annettendo lieve importanza al mancato accollo dei mutui, trattandosi di crediti garantiti da ipoteca sul medesimo bene e soddisfatti in via esecutiva in danno della compratrice, senza alcun pregiudizio della alienante;
respinse il motivo sulla ritenuta, dal primo Giudice, genericità della domanda risarcitoria, rilevando attenere la genericità rimarcata dal Tribunale alla indicazione del pregiudizio;
disattese anche al terza censura relativa all'intimazione del 25.2.1999, osservando che la natura del contratto, il ritardo non lunghissimo all'epoca nell'adempimento rispetto alla scadenza contrattuale, l'entità del credito e la modulazione contrattuale dei tempi di pagamento nell'arco di un quindicennio dalla stipula, avrebbero imposto un termine più ampio dei 5 giorni concessi;
respinse anche il quarto motivo sulla prova e rilevanza della delega conferita da a per la Pt_1 Controparte_7 riscossione e versamento alla venditrice dei canoni di locazione, atteso che il documento era stato già prodotto dall'attrice nel pregresso grado unitamente all'atto di citazione e l'allegazione di fatto di cui la delega stessa intendeva costituire riscontro non era stata 10
specificamente contestata dalla convenuta, mentre la produzione delle ricevute di cui alla terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. della poteva porsi in Controparte_1 relazione alla documentazione offerta da con la sua seconda memoria e alla Pt_1 richiesta di c.t.u. ed esibizione di documentazione domandata sempre da sui Pt_1 redditi da contratti di locazione;
rigettò gli ulteriori motivi di gravame, dichiarando infine inammissibili le domande di condanna altresì avanzate dall'appellata, peraltro tardivamente costituita. Condannò infine l'impugnante alla refusione delle spese processuali in favore della controparte.
3. Avverso la sentenza d'appello propose ricorso per cassazione la , Pt_1 deducendo: la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. in relazione al giudicato interno formatosi, secondo l'impugnante, sull'accertamento della gravità dell'inadempimento operata dal primo Giudice;
la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. nonché dell'art. 1175 c.c., per avere la Corte territoriale escluso la gravità dell'inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto di vendita, commisurando tale gravità all'entità del danno, che invece potrebbe anche mancare, e per avere, inoltre, ricondotto l'inadempimento al solo mancato accollo dei due mutui fondiari, successivamente adempiuti nel corso dell'esecuzione immobiliare, atteso che peraltro gli istituti di credito avrebbero ottenuto il pagamento dei due mutui fondiari solo tra il 2007
e il 2010, e solo a seguito di una procedura esecutiva immobiliare subita dalla stessa
, la quale avrebbe sanato i debiti con le banche anche attraverso la vendita dei Pt_1 suoi immobili, siti in Palermo, via Recupero n. 28.
Con ordinanza n. 24482/2022, la Corte di Cassazione respinse il primo motivo, osservando tra l'altro che dalla motivazione della sentenza di primo grado, risalta essenzialmente la portata descrittiva dell'inadempimento imputato all'acquirente, senza alcuna valutazione dinamica sulla componente oggettiva e subiettiva dell'inadempimento descritto, ai fini di trarne un giudizio di non scarsa importanza, e che nessun giudicato interno, preclusivo della rinnovata indagine sulla non scarsa importanza dell'inadempimento, sarebbe, nel caso di specie, maturato, atteso che comunque, la 11
proposizione dell'appello sulla sola statuizione attinente alla prescrizione non determina la formazione del giudicato interno sulla spettanza del diritto, in astratto riconosciuta in primo grado, qualora l'esame della questione sulla prescrizione non sia limitato all'identificazione del dies a quo o all'esistenza di cause interruttive, ma involga la qualificazione del diritto stesso. Reputò invece fondato il secondo motivo, precisando che
“In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere
l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7187 del 04/03/2022;
Sez. 6-3, Ordinanza n. 8220 del 24/03/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10995 del 27/05/2015)”
e “tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi, in primo luogo, un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 24982 del 15/09/2021; Sez.
1, Ordinanza n. 20874 del 21/07/2021; Sez. 2, Sentenza n. 16624 del 20/06/2019; Sez. 6-
3, Ordinanza n. 8220 del 24/03/2021; Sez. 3, Sentenza n. 22346 del 22/10/2014; Sez. 3,
Sentenza n. 7083 del 28/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 1773 del 07/02/2001)”; rilevò dunque che “la sentenza” impugnata “ha omesso di valutare l'incidenza dell'esecuzione forzata, per mancato accollo dei mutui, sui beni rimasti in proprietà dell'alienante, non tenendo conto, dunque, in concreto, dell'eventuale pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente. Né ha tenuto conto del residuo del prezzo non corrisposto, a fronte degli effetti solutori rilasciati, elemento rilevante sulla determinazione in astratto 12
dell'entità dell'inadempimento. Entrambe tali verifiche erano necessarie ai fini di stabilire l'incidenza in misura apprezzabile dell'inadempimento nell'economia complessiva del rapporto”.
La decisione impugnata venne dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di
Palermo in diversa composizione per la decisione della causa alla luce dei rilievi svolti e degli enunciati principi.
4. ha riassunto il giudizio, reiterando l'inadempimento contrattuale della Pt_1
– riconducibile sia al mancato accollo dei due mutui fondiari, Controparte_1 adempiuti solo dopo 25 anni e nel corso di una procedura esecutiva immobiliare subìta dalla (RGN 109/82), sia al mancato versamento della somma di lire 320.000.000 Pt_1 da parte della società convenuta – e negando il carattere di lieve entità del detto inadempimento già solo per il lungo lasso di tempo trascorso (25 anni) tra la sottoscrizione della scrittura privata e il soddisfacimento dei mutui fondiari, con un danno concreto alla società venditrice, stante anche la immobilizzazione del suo patrimonio, vincolato alla procedura esecutiva, con la vendita altresì di parte dei suoi beni immobili
(siti in Palermo, via Recupero n. 28) e con la impossibilità per la società esecutata di accedere al credito. Ha rilevato che, di contro, la , in spregio ai Controparte_1 principi della buona fede e della solidarietà, dal 1998 al 2005, in assenza di nomina di un custode giudiziario, traeva utilità dai beni immobili (di Capaci) pignorati locandoli a terzi e percependo i frutti civili ai danni della;
ha asserito quindi che se la acquirente Pt_1 avesse tempestivamente onorato le obbligazioni assunte, la società sarebbe stata Pt_1 altresì nelle condizioni di poter definire anche con la somma dei 320 milioni di lire gli appartamenti del compendio di via Recupero n. 28, pagare il mutuo acceso su detto compendio di Palermo nonché richiedere affidamenti bancari che a causa della procedura esecutiva immobiliare subìta non è stata nelle condizioni di potere avanzare.
Si è costituita la , preliminarmente eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello e della relativa riassunzione, stante l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello n. 1750/2018 di reiezione del gravame interposto dalla 13
medesima avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4971/2014 emessa a Pt_1 definizione del medesimo giudizio di primo grado RG. n. 13407/2009. Nel merito, imputando alla controparte di avere proceduto alla vendita omettendo di riferire dolosamente all'acquirente che lo stesso immobile risultava già gravato da un pignoramento, ha comunque negato ogni proprio inadempimento, per essere stato il corrispettivo della vendita integralmente versato, con modalità anche in parte diverse rispetto a quelle originariamente pattuite, sempre con il consenso anche tacito della società venditrice;
ha ribadito che, mentre lire 480.000.000 risultano già versate al momento della stipula della scrittura privata del 24.3.1982, come da liberatoria quietanza, il pagamento dell'importo di lire 320.000.000 è stato dimostrato dalle cambiali e, comunque, corrisposto integralmente anche mediante l'incasso diretto da parte della stessa delle somme provenienti dagli affitti degli immobili di proprietà della Pt_1 stessa realizzati e completati nella struttura, con un incasso da parte Controparte_1 di , dal 1999 al 06/2006, di una somma complessiva di €. 213.453,98 come da Pt_1 ricevute prodotte;
ha ancora ribadito che è stato altresì soddisfatto integralmente nel contesto della procedura esecutiva n. RG 109/1982 già pendente innanzi al Tribunale di
Palermo, il credito di cui ai due mutui fondiari garantiti dalla ipoteche volontarie iscritte sull'immobile oggetto della scrittura privata, come da piano di riparto regolarmente approvato;
ha aggiunto che all'esito della procedura esecutiva immobiliare sono state versate alla esecutata ingenti somme, seppur sostanzialmente spettanti alla Pt_1
, mentre il ricavato della vendita degli altri immobili ubicati in Controparte_1
Palermo, via Recupero, pure oggetto del pignoramento immobiliare, è stato ripartito per il soddisfacimento di altre linee di credito intestate alla , come da riparto Pt_1 esecutivo. In subordine, ha richiesto come effetto automatico della risoluzione il ripristino della situazione originaria tra le parti, con restituzione all'acquirente dell'ammontare complessivo dei capitali investiti per la definizione degli immobili ed il completamento della struttura originaria, dell'importo versato a titolo di corrispettivo, indennità per miglioramenti apportati alla struttura, canoni incassati, somme ricavate non distribuite 14
all'esito della procedura esecutiva provenienti dalle vendite degli immobili di Capaci.
La causa, con ordinanza del 28.3.2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
5. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello e della riassunzione sollevata dalla convenuta con riferimento all'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello n. 1750/2018 di rigetto del gravame interposto avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Palermo n. 4971/2014.
Con tale ultima decisione il Tribunale, richiamata la sentenza non definitiva n.
340/2013 dichiarativa dell'immediata efficacia traslativa della scrittura privata del
24.3.1982, ha definitivamente accertato, all'esito della c.t.u. espletata, la titolarità in capo alla degli immobili, singolarmente identificati, rimasti invenduti a Controparte_1 seguito della procedura esecutiva n. 109/1982 R.G.ES. Trattasi di una pronuncia all'evidenza dipendente dalla sentenza non definitiva n. 340/2013, oggetto dell'odierno giudizio di gravame riassunto, e la mancata impugnazione della pronuncia della Corte di
Appello di Palermo n. 1750/2018 che ha respinto l'impugnativa avverso la menzionata sentenza n. 4971/2014, deve ritenersi idonea a determinare un giudicato meramente apparente, condizionato alla mancata riforma della sentenza non definitiva che ne costituisce l'antecedente logico.
Va del resto considerato che a norma dell'art. 336, secondo comma, c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza sull'an debeatur determina l'automatica caducazione della sentenza sul quantum anche se su quest'ultima si sia formato un giudicato apparente, con conseguente esclusione del conflitto di giudicati (cfr. Cass. S.U. 14060/2004 e v. inoltre
Cass. 22944/2007 che pure richiama Cass. 5162/2005, Cass. 5431/2006 e Cass. Pers 5472/2006. V. anche 2126/2006 e Cass. 1720/2001).
6. Passando dunque al merito della vicenda, deve innanzi tutto osservarsi che il giudizio disciplinato dagli artt. 392 e ss. c.p.c., nel quale è altresì preclusa la proposizione 15
di nuove domande (cfr. Cass. 19950/2004; Cass. 10046/2002; Cass. 1437/2000), tende ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, seppur nei limiti segnati dalla sentenza di cassazione, ferma restando la possibilità per il giudice di rinvio di usare le prove raccolte nella pregressa fase di merito, che continuano ad esplicare tutta la loro efficacia giuridica, in relazione agli accertamenti da eseguire per il giudizio di rinvio (cfr.
Cass. 21766/2023).
Nel caso in esame, pacifica e non più discutibile l'immediata efficacia traslativa della scrittura privata del 24.3.1982, ciò che è chiamato a valutare il Giudice del rinvio, in base alle coordinate tracciate dal Supremo Consesso è, in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento avanzata dalla , l'incidenza dell'inadempimento Pt_1 denunciato nell'economia complessiva del rapporto – per la sua entità e in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente – con la considerazione altresì di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti e, in definitiva, l'incidenza dell'esecuzione forzata variamente richiamata dai contraddittori sui beni rimasti in proprietà dell'alienante, nonché l'eventuale pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente, anche in relazione al residuo del prezzo non corrisposto, a fronte degli effetti solutori rilasciati, quale elemento rilevante sulla determinazione in astratto dell'entità dell'inadempimento.
Ebbene, premesso che, pur avendo entrambe le parti riferito nei rispettivi scritti difensivi dell'anteriorità, rispetto alla vendita del 24.3.1982, del pignoramento trascritto sui medesimi beni di cui oggi si discute da , altra (rispetto alle banche) Parte_3 creditrice di , da cui è originata la procedura esecutiva n. 109/1982 R.G.Es. senza Pt_1 alcuna menzione, però, nella scrittura privata per cui è causa del detto pignoramento, va rilevato innanzi tutto che dopo la stipulazione del 24.3.1982, comunque indicativa del già operato pagamento, a cura dell'acquirente, all'atto della sottoscrizione dell'importo di lire
480 milioni, il rapporto ha trovato progressivo svolgimento senza alcun conflitto per quasi
17 anni.
Risale, infatti, soltanto all'anno 1999 la diffida di pagamento inoltrata dalla 16
, peraltro incentrata sul mancato pagamento degli effetti cambiari per complessivi Pt_1
50 milioni di lire e, pur a seguito del telegramma del 2.4.1999, con cui informava Pt_1 la controparte della ritenuta risoluzione di diritto del contratto, risulta comunque dagli atti il successivo conferimento, da parte dell'Amministratore unico di , a Pt_1 CP_7
, in data 6.12.1999, di una delega all'incasso delle locazioni mensili relativi ai
[...] medesimi beni immobili siti in Capaci “fino a saldo del debito precedentemente accettato” [la delega risulta altresì prodotta dalla medesima nel presente giudizio Pt_1
- v. nel fascicolo telematico dell'attrice in riassunzione denominato “Fascicolo di secondo grado (parte seconda)”], da ciò traendosi conferma, per come già rilevato dal Tribunale, dell'accordo comunque raggiunto, all'epoca, tra le parti sulla corresponsione dell'importo delle cambiali rimaste insolute, mediante incasso diretto, da parte della , dei Pt_1 canoni di locazione relativi agli appartamenti nelle more realizzati. La circostanza, del resto, già riferita da nell'atto di citazione introduttivo del primo grado Controparte_1 del processo (v. anche all. 8 al predetto scritto, oggi nel fascicolo della convenuta in riassunzione), non è stata in sé specificamente contestata da , che si è piuttosto Pt_1 opposta all'ammissione della documentazione prodotta dalla controparte in allegato alla relativa terza memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. attinente alle ricevute sottoscritte da dal 1999 al 2006 e da reputarsi, comunque, tale produzione, giustificata ai Parte_2 sensi dell'art. 183, VI comma n. 3 c.p.c., per come già indicato nella sentenza di questa
Corte n. 1837/17 – non oggetto in parte qua di specifica censura – in quanto ricollegabile alle ulteriori richieste istruttorie avanzate dalla nella relativa seconda memoria Pt_1 anche in punto di ricostruzione dei redditi ricavati dai contratti di locazione.
Nell'osservare che l'ammontare complessivo delle citate ricevute per canoni di locazione sottoscritte dal delegato di ascende ad oltre 200 mila euro, deve ora Pt_1 considerarsi che, quanto al mancato accollo dei mutui per i quali le ragioni creditorie delle banche sono state, per come è pure incontroverso, integralmente soddisfatte all'esito della procedura esecutiva n. 109/1982 R.G.Es., non appare invero riscontrabile una significativa incidenza della procedura esecutiva coltivata per i citati rapporti sugli 17
ulteriori beni immobili della debitrice e, in particolare, sui beni – differenti da quelli oggetto dell'odierno contenzioso – siti in Palermo, via Recupero 28.
I crediti fatti valere in seno alla menzionata procedura esecutiva attengono, infatti,
a diverse esposizioni della tra cui quelle nei confronti della Cassa Centrale di Pt_1
Risparmio V.E. e per crediti derivanti da diversi rapporti bancari (v. anche il tenore del ricorso proposto da al G.E. ex art. 615 comma 2 c.p.c., nel fascicolo dell'odierna Pt_1 attrice in riassunzione). Tra tali rapporti vi è il mutuo fondiario di lire 490 milioni concesso dal predetto istituto con l'atto del 2.3.1981 (v. anche nel fascicolo dell'attrice in riassunzione), menzionato nella scrittura privata del 24.3.1982 assistito dall'iscrizione ipotecaria, anch'essa indicata nella scrittura privata del 24.3.1982, sui beni siti in Capaci, riguardando l'altra iscrizione ipotecaria sui medesimi beni un ulteriore atto di mutuo del
20.10.1981 di lire 110 milioni, sempre in base a quanto indicato nella scrittura del
24.3.1982. La procedura esecutiva avrebbe pure interessato un ulteriore credito bancario derivante da un mutuo frazionato acceso, per come pure riferito dalla (v. in Pt_1 particolare il tenore delle note di trattazione scritta dell'attrice in riassunzione datate
24.3.2023), sul (differente, rispetto agli immobili di Capaci) compendio costituito dagli appartamenti realizzati a Palermo nella via Recupero, n. 28. Dal progetto di riparto parziale del 21.3.2010 in atti (v. nel fascicolo di ) si evince che per Controparte_1 entrambi i complessi immobiliari (quello di Capaci e quello di Palermo) si è proceduto alla vendita, peraltro non integrale delle unità immobiliari, e che il ricavato di tali vendite ha ampiamente soddisfatto, ciascuno in via autonoma, i citati crediti vantati dalle banche.
In particolare: delle 69 unità immobiliari di Capaci, sono state alienate 35 unità, con un ricavo lordo di €. 1.376.050,50, di cui €. 1.199.727,00 già percepite dal creditore fondiario;
delle 35 unità immobiliari di Palermo, sono state alienate 13 unità ed esclusa una, con un ricavo lordo di complessivi €. 1.451.203,23 di cui €. 587.329,17 già percepiti dal fondiario. Indi, considerata l'ipoteca di cui al mutuo non frazionato (iscritta sui beni siti in Capaci), l'importo ammissibile risulta determinato in €. 416.392,03 in via privilegiata ed €. 421.918,31 in via chirografaria, mentre per il mutuo frazionato, 18
considerata l'ipoteca iscritta per il citato rapporto (di cui ai beni siti in Palermo), le originarie linee di credito inerenti a ciascuna frazione di mutuo risultano abbinate ai singoli lotti, per un importo complessivamente ammissibile pari ad €. 325.058.32 in via ipotecaria ed €. 312.629,52 in via chirografaria (v. sempre il progetto di riparto parziale nella proc. es. 109/1982 R.G.Es.).
In altri termini, e nell'osservare che nel riparto finale è indicato come pari ad €.
469.978,73 il “residuo della procedura” all'esito del soddisfacimento dei creditori, il ricavato della vendita forzosa di ciascuno dei compendi è stato (separatamente) destinato alla copertura delle diverse ed autonome linee di credito.
Non è dato comprendere del resto, a fronte delle ulteriori e consistenti esposizioni gravanti sulla odierna attrice in riassunzione, in che termini l'immediato accollo dei mutui richiamati nella scrittura del 24.3.1982 avrebbe potuto impedire l'avvio e/o la prosecuzione della procedura esecutiva, ovvero consentire l'estinzione del differente debito, connesso al(l'ulteriore) mutuo frazionato acceso sul compendio immobiliare sito in Palermo, considerato che, peraltro, per stessa indicazione della , l'accollo Pt_1 suddetto non avrebbe comunque determinato la liberazione della debitrice senza il consenso della banca.
È piuttosto significativo che, nonostante il detto persistente mancato accollo dei mutui, il rapporto, con le lunghe dilazioni di pagamento altresì concesse all'acquirente, sia proseguito per diversi anni, mantenendo la il possesso dei beni Controparte_1 senza alcun reclamo da parte di , quanto meno fino alla diffida del 1999 e, Pt_1 successivamente ad essa, nel corso dell'intera procedura esecutiva.
I suddetti elementi, complessivamente valutati ed altresì rappresentativi di un contegno di sostanziale tolleranza della venditrice con il mantenimento degli effetti dell'accordo per diverso tempo nonostante il mancato accollo dei mutui, inducono a reiterare il rigetto dalla domanda di risoluzione proposta da , non potendosi Pt_1 configurare come grave, nell'economia complessiva del rapporto e del suo concreto svolgimento nel tempo, l'inadempimento lamentato dall'attrice in riassunzione. 19
L'appello interposto da deve essere, pertanto, respinto, con assorbimento Pt_1 altresì delle ulteriori istanze avanzate dalla stessa parte sul presupposto della riforma della sentenza di primo grado.
7. Nessuna statuizione può essere adottata in ordine alla richiesta, avanzata da
, tesa ad ottenere, in conseguenza della reiezione dell'impugnativa, Controparte_1
l'ordine di riconsegna dei beni, trattandosi di istanza già (proposta nel giudizio di gravame dall'appellata, peraltro tardivamente costituita, e) dichiarata inammissibile dalla Corte di
Appello con la sentenza poi cassata, e non risulta che avverso il detto capo della decisione sia stata proposta autonoma impugnativa a cura dell'interessata.
8. Va altresì disattesa, per carenza dei relativi presupposti, l'istanza ex art. 89 c.p.c. avanzata da in relazione alle espressioni utilizzate dalla convenuta nella relativa Pt_1 comparsa responsiva.
Le citate espressioni, riferite al comportamento della controparte nel contesto della stipulazione e dell'intera vicenda negoziale, non sono tali da rivelare un intento meramente offensivo nei confronti dell'avversaria (cfr. Cass. S.U. 2579/1988) e non sono del tutto estranee alla materia controversa (cfr. Cass. 11063/2002 e più recentemente Cass.
17325/2015).
9. Per ciò che attiene alle spese processuali, premesso che il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perchè decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (v. tra le più recenti Cass. 3798/2022), va disposto nel caso in esame, stante la soccombenza di , la condanna di Pt_1 quest'ultima a rifondere in favore della le spese del giudizio di Controparte_1 appello, nonché del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, che si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 come modificato con d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della lite e del contenuto e caratteristiche 20
dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre
2012 n. 228 per il versamento da parte dell'attrice in riassunzione, già appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ai sensi degli artt. 392 ss.
c.p.c., ogni contraria e diversa istanza respinta e/o assorbita, così provvede: rigetta l'appello interposto da in persona del suo legale rappresentante Parte_1
p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 340/2013 depositata in data 24 gennaio 2013; condanna in persona del suo legale rappresentante p.t., a rifondere in Parte_1 favore della in persona del suo legale rappresentante p.t., le CP_1 CP_1 spese processuali che liquida in complessivi €. 6.650,00 per il giudizio di appello, €.
3.500,00 per il giudizio di legittimità ed euro 7.000,00 per il giudizio di rinvio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione in favore dell'avv. Vittorio Gorgone, procuratore antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'attrice in riassunzione, già appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 10.10.2025
La Consigliera est. La Presidente
CA LL SS GU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) SS GU Presidente
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) CA LL Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1850/2022 R.G. promosso in sede di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. da
(C.F./P.I. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Lo Pinto (p.e.c.:
Email_1
attrice in riassunzione, già appellante contro
(C.F./P.I. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Gorgone (p.e.c.:
Email_2 convenuta in riassunzione, già appellata
Conclusioni per l'attore in riassunzione:
“VOGLIA L'ECC.MA A CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e nel rispetto dei principi di diritto e dei rilievi svolti dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 24488/22; 2
- Accogliere la presente riassunzione;
- Per l'effetto, dire e dichiarare che l' ha alterato il Controparte_1 sinallagma contrattuale a causa del mancato adempimento, nei tempi e nei modi indicati nella scrittura privata del 24.02.1982, delle obbligazioni contrattuali poste a carico della parte acquirente;
- Dire e dichiarare che il pagamento dei mutui dopo 25 anni dalla sottoscrizione della scrittura privata avvenuto anche mediante la vendita di parte del patrimonio immobiliare (compendio di via Recupero n. 28) di proprietà esclusiva della Controparte_2
e il mancato versamento dei 320.000,00 di lire non possono ritenersi di lieve entità, atteso che l'inadempimento della ha compromesso quantitativamente Controparte_1
e qualitativamente l'equilibrio tra le controprestazioni impedendo alla di Controparte_2 conseguire l'utilità economica che si attendeva dalla esecuzione del contratto;
- Conseguentemente, dire e dichiarare grave l'inadempimento della CP_1 per tutte le ragioni esposte in parte motiva;
[...]
- Dire e dichiarare, pertanto, risolta la scrittura privata, sottoscritta in data 24 marzo 1982 fra la e la Controparte_2 Controparte_1
- Condannare l' in persona del suo amministratore unico Controparte_1 pro tempore, alla restituzione degli immobili residuati dal pignoramento immobiliare
NRG 109/82 e nella fattispecie alla restituzione di n. 3 appartamenti, n. 31 box e n. 1 locale di sgombero, siti in Capaci, via Monsignor Siino n. 47/B in favore della CP_2
[...]
- Conseguentemente, dire e dichiarare che il complesso immobiliare di Capaci (PA) via Monsignor Siino 45/b oggi civico 47 è di proprietà esclusiva della Parte_1
- Ordinare, pertanto, la trascrizione della scrittura privata stipulata il 24 marzo
1982 in quanto produttiva dell'effetto traslativo della proprietà in capo alla CP_2 degli immobili residuati meglio specificati nella sentenza n. 4971/14 RGN 13407/09;
[...]
- Dire e dichiarare che la società ha percepito CP_1 CP_1 indebitamente i canoni di locazione di n. 24 appartamenti, n. 35 box e n.7 locali di 3
sgombero fino all'intervento del custode e quindi dal 1998 fino a dicembre 2005;
- Conseguentemente, condannare la alla restituzione in Controparte_1 favore della di tutte le somme percepite a titolo di canoni di locazione dal Controparte_2
1998 fino al dicembre 2005 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Condannare l' al risarcimento del danno per il mancato Controparte_1 adempimento di tutte le obbligazioni poste a suo carico per tutte le ragioni esposte in parte motiva, avuto riguardo alle conseguenze subìte dalla da qualificarsi Controparte_2 secondo il prudente apprezzamento di questa Corte;
Con vittoria di spese competenze ed onorari sia del giudizio di legittimità svolto dinanzi la Suprema Corte di Cassazione che del presente grado di giudizio”.
Conclusioni per la : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- preliminarmente disporre l'acquisizione completa dei fascicoli relativi ai due giudizi di appello proposti dalla avverso le due sentenze di primo grado emesse Pt_1 dal Tribunale di Palermo non definitiva e definitiva, che contengono tutta la documentazione ed i fascicoli del giudizio di primo grado e quelli dei procedimenti incidentali e cautelari;
- dichiarare conseguentemente improcedibile, inammissibile e comunque rigettare con qualsivoglia statuizione il presente appello e tutte le domande ivi proposte dalla
in considerazione della circostanza che la sentenza definitiva resa dal Tribunale Pt_1 di Palermo che dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla è passata in Pt_1 giudicato, stante la mancata proposizione del ricorso in Cassazione, comportando anche
l'inammissibilità ed improcedibilità del presente giudizio di appello;
- accertare e confermare sempre in ogni caso l'immediata natura traslativa della scrittura privata stipulata tra le parti, anche in considerazione che il punto è coperto dal giudicato;
- accertare l'inesistenza di un qualsivoglia inadempimento della CP_3
[...] [...
[...]
anche di scarsa entità, alla luce del comportamento contrattuale tenuto dalla
[...] venditrice a fronte dell'omessa indicazione della pendenza del pignoramento sui beni compravenduti;
- rigettare integralmente tutte e domande formulate, nel merito ed anche in via istruttoria, nell'atto di appello proposto dalla e per l'effetto confermare Pt_1 integralmente la sentenza appellata precedentemente resa dalla Corte di Appello;
- ordinare come conseguenza diretta del rigetto dell'appello l'immediata riconsegna, ove già non avvenuta, da parte della all'attuale proprietaria Parte_1
tutti gli immobili descritti nella sentenza definitiva ed oggetto Controparte_1 della CTU espletata in primo grado, divenuta definitiva, o comunque quelli che non risultano aggiudicati.
- in subordine, nella non temuta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi un inadempimento della , accertare che lo stesso è comunque di lieve entità e di scarsa Controparte_1 importanza, irrilevante in considerazione dell'avvenuto integrale versamento del corrispettivo pattuito per la vendita ma che è comunque ininfluente ed irrilevante a fronte dell'accertato inadempimento del comportamento contrattuale doloso ed omissivo, e scorretto tenuto dalla che ha alienato l'immobile pur conoscendo perfettamente Pt_1 che lo stesso risultava già sottoposto a pignoramento immobiliare, tenendo all'oscuro il compratore;
- in subordine, nella non temuta ipotesi in cui la Corte di Appello dovesse improbabilmente configurare in capo alla un qualsivoglia Controparte_1 inadempimento, lo stesso possa considerarsi irrilevante o compensato a fronte dell'opposto ingente danno causato dalla stessa alla Pt_1 Controparte_1
- in subordine, come effetto automatico della risoluzione ripristinare la situazione originaria tra le parti, secondo le domande e gli importi sopra esposte.
In via istruttoria si reitera l'indispensabile richiesta di acquisizione integrale della documentazione relativa ai fascicoli dei giudizi di appello e quello relativo alla gli ulteriori atti del procedimento esecutivo immobiliare, necessaria anche al fine 5
dell'accertamento dei fatti e per valutare le conseguenza dell'eventuale risoluzione contrattuale della e la sua entità. Pt_1
Si chiede nell'ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione la nomina di un CTU per confermare e comunque accertare l'importo delle somme cui ha diritto la
da parte della , sia a titolo di indennità per i miglioramenti Controparte_1 Pt_1 apportati nel corso del tempo agli immobili che a titolo di corrispettivo complessivamente versato in più soluzioni.
Con espressa riserva di agire eventualmente in separata sede per il recupero e la restituzione delle somme dovute
Con vittoria delle spese legali di tutti i gradi del giudizio e con richiesta di distrazione in favore del procuratore”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società convenne dinanzi al Tribunale di Palermo la Controparte_1 esponendo: di aver acquistato da quest'ultima, con scrittura privata del Parte_1
24.3.1982, la proprietà di un lotto di terreno sito nel Comune di Capaci con insistente una struttura in cemento armato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, divisa in alloggi incompleti, per un corrispettivo di lire 1.400.000.000, di cui lire 480 milioni già versati al momento della stipula, lire 600 milioni da corrispondere mediante l'accollo da parte dell'acquirente di due mutui fondiari stipulati dalla venditrice nell'anno 1981 con la Sezione Credito Fondiario C.C.R.V.E. per le Province Siciliane assistiti da ipoteche gravanti sull'immobile oggetto di cessione e, ancora, lire 320 milioni da versare entro il
31.12.1997; che il possesso materiale e giuridico dell'immobile era stato trasferito contestualmente alla scrittura privata;
che le parti con successiva scrittura del 28.2.1998 avevano convenuto, al fine di agevolare il pagamento del saldo di lire 320 milioni, il rilascio da parte dell'acquirente di 32 effetti cambiari con scadenze dilazionate;
di avere nel frattempo provveduto con propri mezzi al completamento degli appartamenti poi locati a terzi;
che, non avendo essa acquirente onorato alcune della cambiali e ricevuta quindi in date 13-15 maggio 1999 la notifica di un atto di precetto, le parti avevano 6
ulteriormente convenuto, ponendo nel nulla l'intimazione, il pagamento delle citate cambiali mediante delega all'incasso dei canoni di locazione e nomina, da parte di
, in data 6.12.1999 del dott. per la riscossione dei canoni;
di avere Pt_1 Parte_2 nelle more appreso della pendenza di una procedura esecutiva (R.G. 109/1982 Es.) promossa da in forza di atto di pignoramento notificato il 5.3.1982, Parte_3 antecedente alla vendita de qua, nel cui contesto era intervenuta per il CP_4 soddisfacimento dei crediti derivanti dai finanziamenti, oggetto del suddetto accollo da parte della , garantiti dalle ipoteche volontarie iscritte sull'immobile Controparte_1 compravenduto;
che nel corso della detta procedura esecutiva gran parte degli immobili era stata venduta e, per effetto della prossima distribuzione del ricavato, si sarebbero estinti i crediti oggetto del menzionato accollo derivanti dal mutuo fondiario (medio tempore cartolarizzati in favore ), con conseguente completamento di fatto CP_5 del pagamento del corrispettivo della vendita;
che con la chiusura della procedura esecutiva suddetta i beni rimasti invenduti sarebbero stati restituiti a e non a essa Pt_1
, effettiva proprietaria. Chiese, quindi: riconoscersi l'immediato Controparte_1 effetto traslativo della proprietà della scrittura del 24.3.1982; ordinarsi la trascrizione della scrittura limitatamente ai cespiti rimasti invenduti;
accertarsi l'integrale corresponsione del prezzo della vendita a cura di essa acquirente;
in subordine, per il caso di ritenuto valore obbligatorio della menzionata scrittura, previo accertamento dell'integrale pagamento del corrispettivo, emettersi sentenza traslativa ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Si costituirono e quest'ultimo quale legale Pt_1 Controparte_6 rappresentante della società convenuta e, inoltre, quale fideiussore della medesima società, contestando le avversarie domande e negando che la controparte avesse provato l'intervenuto accollo del mutuo e l'incasso delle cambiali;
opposero, dunque,
l'inadempimento dell'attrice, rilevando al contempo: che, quanto al soddisfacimento del creditore ipotecario CCRVE, le regole relative ai crediti fondiari di quell'epoca prevedevano che, in caso di vendita dell'immobile ipotecato, l'accollo da parte 7
dell'acquirente avrebbe prodotto la liberazione del debitore solo con il consenso espresso dell'istituto di credito, condizione nella specie mancante;
che comunque il soddisfacimento dell'Istituto di credito è avvenuto nel corso della procedura esecutiva e non per spontaneo adempimento dell'attrice; che, quanto all'ulteriore somma di lire 320 milioni, la aveva già comunicato con apposito telegramma, di ritenere la scrittura Pt_1 privata risolta;
che, in ogni caso, anche se fosse stata versata la somma di lire 320 milioni, permarrebbe il grave inadempimento derivante dal mancato accollo dei due mutui produttivo di danni a carico della società convenuta, stante la prosecuzione della procedura esecutiva per oltre 27 anni e l'immobilizzazione del patrimonio della stessa
; che a causa del mancato accollo dei mutui ha subito una Pt_1 Controparte_6 parallela procedura esecutiva promossa dal Banco di Sicilia e con l'intervento di
. Contestarono inoltre l'indebita gestione del patrimonio della da parte CP_4 Pt_1 della durante la pendenza della procedura esecutiva, avendo la Controparte_1 controparte locato gli appartamenti facenti parte del complesso detenuto sine titulo e percepito i relativi canoni nonostante l'anteriorità, rispetto alla scrittura privata del
24.3.1982, del pignoramento trascritto da in data 10.3.1982. Parte_3
Domandarono pertanto: dichiararsi risolta, per grave inadempimento della controparte, la scrittura privata del 24.3.1982 e, conseguentemente, dichiarare che il complesso immobiliare è di proprietà della , rimasta proprietaria, successivamente alle Pt_1 vendite all'incanto del 2006, di 3 appartamenti, 24 locali adibiti a box e 7 locali di sgombero;
dichiarare l'inadempimento di e rigettare tutte le Controparte_1 avversarie domande;
dichiarare che ha illegittimamente, in violazione Controparte_1 dell'art. 560 c.p.c. e senza autorizzazione del G.E., locato gli immobili di proprietà di percependo illegittimamente i canoni fino all'intervento del custode;
condannare Pt_1 conseguentemente la alla restituzione di tutte le somme percepite a Controparte_1 titolo di canoni di locazione fino a dicembre 2005; condannare la a Controparte_1 corrispondere a la somma di € 420.000,00 a titolo di risarcimento del Parte_4 danno allo stesso cagionato per aver subito l'intervento nella propria procedura personale 8
della Cassa di Risparmio, oggi;
condannare la controparte al risarcimento CP_5 del danno cagionato a . Pt_1
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., la , nel reiterare Controparte_1 le proprie posizioni, eccepì la prescrizione delle domande riconvenzionali formulate da
. Pt_1
Con sentenza parziale n. 340/2013, il Tribunale di Palermo accertò l'immediata efficacia traslativa della proprietà della scrittura privata stipulata il 24 marzo 1982 e rigettò le domande riconvenzionali dispiegate dalla convenuta e Pt_1 dall'interveniente disponendo con separata ordinanza la rimessione Controparte_6 della causa sul ruolo istruttorio, onde procedere, tramite l'espletamento di c.t.u., all'accertamento dei dati catastali dei cespiti oggetto della scrittura del 24.3.1982 con la specificazione delle unità immobiliari rimaste invendute all'esito della procedura esecutiva n. 109/1982 R.G.Es. Il Tribunale ritenne innanzi tutto che con la scrittura privata del 24.3.1982 le parti avessero inteso operare il trasferimento diretto del compendio immobiliare;
reputò poi infondata la domanda di accertamento della risoluzione di diritto del contratto dispiegata da con riferimento alla diffida del Pt_1
25.2.1999, peraltro posta nel nulla dal successivo accordo in ordine all'incasso dei canoni di locazione, mentre, quanto alla domanda di risoluzione per inadempimento, accolse l'eccezione di prescrizione sollevata da , osservando che, pur essendo Controparte_1 pacifico il mancato accollo dei mutui e l'assenza di piena prova del pagamento della somma di lire 320 milioni, delle cambiali e dell'esatto ammontare dei canoni incassati direttamente da , era ampiamente decorso al momento della costituzione di Pt_1
nel processo (anno 2010) il termine decennale di prescrizione, collocandosi tutti Pt_1 gli atti interruttivi nell'anno 1999; ritenne inoltre infondata sia la domanda di declaratoria di occupazione sine titulo avanzata da , peraltro priva di legittimazione attiva Pt_1 rispetto all'ulteriore domanda di declaratoria della violazione dell'art. 560 c.p.c., sia la domanda risarcitoria avanzata da e dalla stessa , in quanto del Controparte_6 Pt_1 tutto generica. 9
2. Avverso la detta sentenza interpose gravame la domandando, in totale Pt_1 riforma della decisione impugnata: dichiararsi risolta la scrittura privata del 24.3.1982 per grave inadempimento della e, conseguentemente, dichiararsi che il Controparte_1 complesso sito in Capaci, via Monsignore Siino 45/b, oggi civico 47, è di proprietà esclusiva della;
condannare la alla restituzione delle somme Pt_1 Controparte_1 percepite a titolo di canoni di locazione dal 1998 al dicembre 2005; condannare la al risarcimento del danno per il mancato adempimento delle Controparte_1 obbligazioni poste a suo carico avuto riguardo anche alle conseguenze che ciò ha determinato in capo alla società appellante e al danno patrimoniale patito da in Pt_1 virtù delle spese giudiziarie sostenute negli anni.
L'impugnativa venne respinta dalla Corte di Appello di Palermo che, con sentenza n. 1837/2017: pur ritenendo fondata la doglianza in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di risoluzione, tenuto conto della data (24.8.2000) di scadenza dell'ultimo degli effetti cambiari emessi dalla compratrice, escluse comunque la ricorrenza del grave inadempimento dell'acquirente, annettendo lieve importanza al mancato accollo dei mutui, trattandosi di crediti garantiti da ipoteca sul medesimo bene e soddisfatti in via esecutiva in danno della compratrice, senza alcun pregiudizio della alienante;
respinse il motivo sulla ritenuta, dal primo Giudice, genericità della domanda risarcitoria, rilevando attenere la genericità rimarcata dal Tribunale alla indicazione del pregiudizio;
disattese anche al terza censura relativa all'intimazione del 25.2.1999, osservando che la natura del contratto, il ritardo non lunghissimo all'epoca nell'adempimento rispetto alla scadenza contrattuale, l'entità del credito e la modulazione contrattuale dei tempi di pagamento nell'arco di un quindicennio dalla stipula, avrebbero imposto un termine più ampio dei 5 giorni concessi;
respinse anche il quarto motivo sulla prova e rilevanza della delega conferita da a per la Pt_1 Controparte_7 riscossione e versamento alla venditrice dei canoni di locazione, atteso che il documento era stato già prodotto dall'attrice nel pregresso grado unitamente all'atto di citazione e l'allegazione di fatto di cui la delega stessa intendeva costituire riscontro non era stata 10
specificamente contestata dalla convenuta, mentre la produzione delle ricevute di cui alla terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. della poteva porsi in Controparte_1 relazione alla documentazione offerta da con la sua seconda memoria e alla Pt_1 richiesta di c.t.u. ed esibizione di documentazione domandata sempre da sui Pt_1 redditi da contratti di locazione;
rigettò gli ulteriori motivi di gravame, dichiarando infine inammissibili le domande di condanna altresì avanzate dall'appellata, peraltro tardivamente costituita. Condannò infine l'impugnante alla refusione delle spese processuali in favore della controparte.
3. Avverso la sentenza d'appello propose ricorso per cassazione la , Pt_1 deducendo: la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. in relazione al giudicato interno formatosi, secondo l'impugnante, sull'accertamento della gravità dell'inadempimento operata dal primo Giudice;
la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. nonché dell'art. 1175 c.c., per avere la Corte territoriale escluso la gravità dell'inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto di vendita, commisurando tale gravità all'entità del danno, che invece potrebbe anche mancare, e per avere, inoltre, ricondotto l'inadempimento al solo mancato accollo dei due mutui fondiari, successivamente adempiuti nel corso dell'esecuzione immobiliare, atteso che peraltro gli istituti di credito avrebbero ottenuto il pagamento dei due mutui fondiari solo tra il 2007
e il 2010, e solo a seguito di una procedura esecutiva immobiliare subita dalla stessa
, la quale avrebbe sanato i debiti con le banche anche attraverso la vendita dei Pt_1 suoi immobili, siti in Palermo, via Recupero n. 28.
Con ordinanza n. 24482/2022, la Corte di Cassazione respinse il primo motivo, osservando tra l'altro che dalla motivazione della sentenza di primo grado, risalta essenzialmente la portata descrittiva dell'inadempimento imputato all'acquirente, senza alcuna valutazione dinamica sulla componente oggettiva e subiettiva dell'inadempimento descritto, ai fini di trarne un giudizio di non scarsa importanza, e che nessun giudicato interno, preclusivo della rinnovata indagine sulla non scarsa importanza dell'inadempimento, sarebbe, nel caso di specie, maturato, atteso che comunque, la 11
proposizione dell'appello sulla sola statuizione attinente alla prescrizione non determina la formazione del giudicato interno sulla spettanza del diritto, in astratto riconosciuta in primo grado, qualora l'esame della questione sulla prescrizione non sia limitato all'identificazione del dies a quo o all'esistenza di cause interruttive, ma involga la qualificazione del diritto stesso. Reputò invece fondato il secondo motivo, precisando che
“In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere
l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7187 del 04/03/2022;
Sez. 6-3, Ordinanza n. 8220 del 24/03/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10995 del 27/05/2015)”
e “tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi, in primo luogo, un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 24982 del 15/09/2021; Sez.
1, Ordinanza n. 20874 del 21/07/2021; Sez. 2, Sentenza n. 16624 del 20/06/2019; Sez. 6-
3, Ordinanza n. 8220 del 24/03/2021; Sez. 3, Sentenza n. 22346 del 22/10/2014; Sez. 3,
Sentenza n. 7083 del 28/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 1773 del 07/02/2001)”; rilevò dunque che “la sentenza” impugnata “ha omesso di valutare l'incidenza dell'esecuzione forzata, per mancato accollo dei mutui, sui beni rimasti in proprietà dell'alienante, non tenendo conto, dunque, in concreto, dell'eventuale pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente. Né ha tenuto conto del residuo del prezzo non corrisposto, a fronte degli effetti solutori rilasciati, elemento rilevante sulla determinazione in astratto 12
dell'entità dell'inadempimento. Entrambe tali verifiche erano necessarie ai fini di stabilire l'incidenza in misura apprezzabile dell'inadempimento nell'economia complessiva del rapporto”.
La decisione impugnata venne dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di
Palermo in diversa composizione per la decisione della causa alla luce dei rilievi svolti e degli enunciati principi.
4. ha riassunto il giudizio, reiterando l'inadempimento contrattuale della Pt_1
– riconducibile sia al mancato accollo dei due mutui fondiari, Controparte_1 adempiuti solo dopo 25 anni e nel corso di una procedura esecutiva immobiliare subìta dalla (RGN 109/82), sia al mancato versamento della somma di lire 320.000.000 Pt_1 da parte della società convenuta – e negando il carattere di lieve entità del detto inadempimento già solo per il lungo lasso di tempo trascorso (25 anni) tra la sottoscrizione della scrittura privata e il soddisfacimento dei mutui fondiari, con un danno concreto alla società venditrice, stante anche la immobilizzazione del suo patrimonio, vincolato alla procedura esecutiva, con la vendita altresì di parte dei suoi beni immobili
(siti in Palermo, via Recupero n. 28) e con la impossibilità per la società esecutata di accedere al credito. Ha rilevato che, di contro, la , in spregio ai Controparte_1 principi della buona fede e della solidarietà, dal 1998 al 2005, in assenza di nomina di un custode giudiziario, traeva utilità dai beni immobili (di Capaci) pignorati locandoli a terzi e percependo i frutti civili ai danni della;
ha asserito quindi che se la acquirente Pt_1 avesse tempestivamente onorato le obbligazioni assunte, la società sarebbe stata Pt_1 altresì nelle condizioni di poter definire anche con la somma dei 320 milioni di lire gli appartamenti del compendio di via Recupero n. 28, pagare il mutuo acceso su detto compendio di Palermo nonché richiedere affidamenti bancari che a causa della procedura esecutiva immobiliare subìta non è stata nelle condizioni di potere avanzare.
Si è costituita la , preliminarmente eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello e della relativa riassunzione, stante l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello n. 1750/2018 di reiezione del gravame interposto dalla 13
medesima avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4971/2014 emessa a Pt_1 definizione del medesimo giudizio di primo grado RG. n. 13407/2009. Nel merito, imputando alla controparte di avere proceduto alla vendita omettendo di riferire dolosamente all'acquirente che lo stesso immobile risultava già gravato da un pignoramento, ha comunque negato ogni proprio inadempimento, per essere stato il corrispettivo della vendita integralmente versato, con modalità anche in parte diverse rispetto a quelle originariamente pattuite, sempre con il consenso anche tacito della società venditrice;
ha ribadito che, mentre lire 480.000.000 risultano già versate al momento della stipula della scrittura privata del 24.3.1982, come da liberatoria quietanza, il pagamento dell'importo di lire 320.000.000 è stato dimostrato dalle cambiali e, comunque, corrisposto integralmente anche mediante l'incasso diretto da parte della stessa delle somme provenienti dagli affitti degli immobili di proprietà della Pt_1 stessa realizzati e completati nella struttura, con un incasso da parte Controparte_1 di , dal 1999 al 06/2006, di una somma complessiva di €. 213.453,98 come da Pt_1 ricevute prodotte;
ha ancora ribadito che è stato altresì soddisfatto integralmente nel contesto della procedura esecutiva n. RG 109/1982 già pendente innanzi al Tribunale di
Palermo, il credito di cui ai due mutui fondiari garantiti dalla ipoteche volontarie iscritte sull'immobile oggetto della scrittura privata, come da piano di riparto regolarmente approvato;
ha aggiunto che all'esito della procedura esecutiva immobiliare sono state versate alla esecutata ingenti somme, seppur sostanzialmente spettanti alla Pt_1
, mentre il ricavato della vendita degli altri immobili ubicati in Controparte_1
Palermo, via Recupero, pure oggetto del pignoramento immobiliare, è stato ripartito per il soddisfacimento di altre linee di credito intestate alla , come da riparto Pt_1 esecutivo. In subordine, ha richiesto come effetto automatico della risoluzione il ripristino della situazione originaria tra le parti, con restituzione all'acquirente dell'ammontare complessivo dei capitali investiti per la definizione degli immobili ed il completamento della struttura originaria, dell'importo versato a titolo di corrispettivo, indennità per miglioramenti apportati alla struttura, canoni incassati, somme ricavate non distribuite 14
all'esito della procedura esecutiva provenienti dalle vendite degli immobili di Capaci.
La causa, con ordinanza del 28.3.2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
5. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello e della riassunzione sollevata dalla convenuta con riferimento all'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello n. 1750/2018 di rigetto del gravame interposto avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Palermo n. 4971/2014.
Con tale ultima decisione il Tribunale, richiamata la sentenza non definitiva n.
340/2013 dichiarativa dell'immediata efficacia traslativa della scrittura privata del
24.3.1982, ha definitivamente accertato, all'esito della c.t.u. espletata, la titolarità in capo alla degli immobili, singolarmente identificati, rimasti invenduti a Controparte_1 seguito della procedura esecutiva n. 109/1982 R.G.ES. Trattasi di una pronuncia all'evidenza dipendente dalla sentenza non definitiva n. 340/2013, oggetto dell'odierno giudizio di gravame riassunto, e la mancata impugnazione della pronuncia della Corte di
Appello di Palermo n. 1750/2018 che ha respinto l'impugnativa avverso la menzionata sentenza n. 4971/2014, deve ritenersi idonea a determinare un giudicato meramente apparente, condizionato alla mancata riforma della sentenza non definitiva che ne costituisce l'antecedente logico.
Va del resto considerato che a norma dell'art. 336, secondo comma, c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza sull'an debeatur determina l'automatica caducazione della sentenza sul quantum anche se su quest'ultima si sia formato un giudicato apparente, con conseguente esclusione del conflitto di giudicati (cfr. Cass. S.U. 14060/2004 e v. inoltre
Cass. 22944/2007 che pure richiama Cass. 5162/2005, Cass. 5431/2006 e Cass. Pers 5472/2006. V. anche 2126/2006 e Cass. 1720/2001).
6. Passando dunque al merito della vicenda, deve innanzi tutto osservarsi che il giudizio disciplinato dagli artt. 392 e ss. c.p.c., nel quale è altresì preclusa la proposizione 15
di nuove domande (cfr. Cass. 19950/2004; Cass. 10046/2002; Cass. 1437/2000), tende ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, seppur nei limiti segnati dalla sentenza di cassazione, ferma restando la possibilità per il giudice di rinvio di usare le prove raccolte nella pregressa fase di merito, che continuano ad esplicare tutta la loro efficacia giuridica, in relazione agli accertamenti da eseguire per il giudizio di rinvio (cfr.
Cass. 21766/2023).
Nel caso in esame, pacifica e non più discutibile l'immediata efficacia traslativa della scrittura privata del 24.3.1982, ciò che è chiamato a valutare il Giudice del rinvio, in base alle coordinate tracciate dal Supremo Consesso è, in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento avanzata dalla , l'incidenza dell'inadempimento Pt_1 denunciato nell'economia complessiva del rapporto – per la sua entità e in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente – con la considerazione altresì di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti e, in definitiva, l'incidenza dell'esecuzione forzata variamente richiamata dai contraddittori sui beni rimasti in proprietà dell'alienante, nonché l'eventuale pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente, anche in relazione al residuo del prezzo non corrisposto, a fronte degli effetti solutori rilasciati, quale elemento rilevante sulla determinazione in astratto dell'entità dell'inadempimento.
Ebbene, premesso che, pur avendo entrambe le parti riferito nei rispettivi scritti difensivi dell'anteriorità, rispetto alla vendita del 24.3.1982, del pignoramento trascritto sui medesimi beni di cui oggi si discute da , altra (rispetto alle banche) Parte_3 creditrice di , da cui è originata la procedura esecutiva n. 109/1982 R.G.Es. senza Pt_1 alcuna menzione, però, nella scrittura privata per cui è causa del detto pignoramento, va rilevato innanzi tutto che dopo la stipulazione del 24.3.1982, comunque indicativa del già operato pagamento, a cura dell'acquirente, all'atto della sottoscrizione dell'importo di lire
480 milioni, il rapporto ha trovato progressivo svolgimento senza alcun conflitto per quasi
17 anni.
Risale, infatti, soltanto all'anno 1999 la diffida di pagamento inoltrata dalla 16
, peraltro incentrata sul mancato pagamento degli effetti cambiari per complessivi Pt_1
50 milioni di lire e, pur a seguito del telegramma del 2.4.1999, con cui informava Pt_1 la controparte della ritenuta risoluzione di diritto del contratto, risulta comunque dagli atti il successivo conferimento, da parte dell'Amministratore unico di , a Pt_1 CP_7
, in data 6.12.1999, di una delega all'incasso delle locazioni mensili relativi ai
[...] medesimi beni immobili siti in Capaci “fino a saldo del debito precedentemente accettato” [la delega risulta altresì prodotta dalla medesima nel presente giudizio Pt_1
- v. nel fascicolo telematico dell'attrice in riassunzione denominato “Fascicolo di secondo grado (parte seconda)”], da ciò traendosi conferma, per come già rilevato dal Tribunale, dell'accordo comunque raggiunto, all'epoca, tra le parti sulla corresponsione dell'importo delle cambiali rimaste insolute, mediante incasso diretto, da parte della , dei Pt_1 canoni di locazione relativi agli appartamenti nelle more realizzati. La circostanza, del resto, già riferita da nell'atto di citazione introduttivo del primo grado Controparte_1 del processo (v. anche all. 8 al predetto scritto, oggi nel fascicolo della convenuta in riassunzione), non è stata in sé specificamente contestata da , che si è piuttosto Pt_1 opposta all'ammissione della documentazione prodotta dalla controparte in allegato alla relativa terza memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. attinente alle ricevute sottoscritte da dal 1999 al 2006 e da reputarsi, comunque, tale produzione, giustificata ai Parte_2 sensi dell'art. 183, VI comma n. 3 c.p.c., per come già indicato nella sentenza di questa
Corte n. 1837/17 – non oggetto in parte qua di specifica censura – in quanto ricollegabile alle ulteriori richieste istruttorie avanzate dalla nella relativa seconda memoria Pt_1 anche in punto di ricostruzione dei redditi ricavati dai contratti di locazione.
Nell'osservare che l'ammontare complessivo delle citate ricevute per canoni di locazione sottoscritte dal delegato di ascende ad oltre 200 mila euro, deve ora Pt_1 considerarsi che, quanto al mancato accollo dei mutui per i quali le ragioni creditorie delle banche sono state, per come è pure incontroverso, integralmente soddisfatte all'esito della procedura esecutiva n. 109/1982 R.G.Es., non appare invero riscontrabile una significativa incidenza della procedura esecutiva coltivata per i citati rapporti sugli 17
ulteriori beni immobili della debitrice e, in particolare, sui beni – differenti da quelli oggetto dell'odierno contenzioso – siti in Palermo, via Recupero 28.
I crediti fatti valere in seno alla menzionata procedura esecutiva attengono, infatti,
a diverse esposizioni della tra cui quelle nei confronti della Cassa Centrale di Pt_1
Risparmio V.E. e per crediti derivanti da diversi rapporti bancari (v. anche il tenore del ricorso proposto da al G.E. ex art. 615 comma 2 c.p.c., nel fascicolo dell'odierna Pt_1 attrice in riassunzione). Tra tali rapporti vi è il mutuo fondiario di lire 490 milioni concesso dal predetto istituto con l'atto del 2.3.1981 (v. anche nel fascicolo dell'attrice in riassunzione), menzionato nella scrittura privata del 24.3.1982 assistito dall'iscrizione ipotecaria, anch'essa indicata nella scrittura privata del 24.3.1982, sui beni siti in Capaci, riguardando l'altra iscrizione ipotecaria sui medesimi beni un ulteriore atto di mutuo del
20.10.1981 di lire 110 milioni, sempre in base a quanto indicato nella scrittura del
24.3.1982. La procedura esecutiva avrebbe pure interessato un ulteriore credito bancario derivante da un mutuo frazionato acceso, per come pure riferito dalla (v. in Pt_1 particolare il tenore delle note di trattazione scritta dell'attrice in riassunzione datate
24.3.2023), sul (differente, rispetto agli immobili di Capaci) compendio costituito dagli appartamenti realizzati a Palermo nella via Recupero, n. 28. Dal progetto di riparto parziale del 21.3.2010 in atti (v. nel fascicolo di ) si evince che per Controparte_1 entrambi i complessi immobiliari (quello di Capaci e quello di Palermo) si è proceduto alla vendita, peraltro non integrale delle unità immobiliari, e che il ricavato di tali vendite ha ampiamente soddisfatto, ciascuno in via autonoma, i citati crediti vantati dalle banche.
In particolare: delle 69 unità immobiliari di Capaci, sono state alienate 35 unità, con un ricavo lordo di €. 1.376.050,50, di cui €. 1.199.727,00 già percepite dal creditore fondiario;
delle 35 unità immobiliari di Palermo, sono state alienate 13 unità ed esclusa una, con un ricavo lordo di complessivi €. 1.451.203,23 di cui €. 587.329,17 già percepiti dal fondiario. Indi, considerata l'ipoteca di cui al mutuo non frazionato (iscritta sui beni siti in Capaci), l'importo ammissibile risulta determinato in €. 416.392,03 in via privilegiata ed €. 421.918,31 in via chirografaria, mentre per il mutuo frazionato, 18
considerata l'ipoteca iscritta per il citato rapporto (di cui ai beni siti in Palermo), le originarie linee di credito inerenti a ciascuna frazione di mutuo risultano abbinate ai singoli lotti, per un importo complessivamente ammissibile pari ad €. 325.058.32 in via ipotecaria ed €. 312.629,52 in via chirografaria (v. sempre il progetto di riparto parziale nella proc. es. 109/1982 R.G.Es.).
In altri termini, e nell'osservare che nel riparto finale è indicato come pari ad €.
469.978,73 il “residuo della procedura” all'esito del soddisfacimento dei creditori, il ricavato della vendita forzosa di ciascuno dei compendi è stato (separatamente) destinato alla copertura delle diverse ed autonome linee di credito.
Non è dato comprendere del resto, a fronte delle ulteriori e consistenti esposizioni gravanti sulla odierna attrice in riassunzione, in che termini l'immediato accollo dei mutui richiamati nella scrittura del 24.3.1982 avrebbe potuto impedire l'avvio e/o la prosecuzione della procedura esecutiva, ovvero consentire l'estinzione del differente debito, connesso al(l'ulteriore) mutuo frazionato acceso sul compendio immobiliare sito in Palermo, considerato che, peraltro, per stessa indicazione della , l'accollo Pt_1 suddetto non avrebbe comunque determinato la liberazione della debitrice senza il consenso della banca.
È piuttosto significativo che, nonostante il detto persistente mancato accollo dei mutui, il rapporto, con le lunghe dilazioni di pagamento altresì concesse all'acquirente, sia proseguito per diversi anni, mantenendo la il possesso dei beni Controparte_1 senza alcun reclamo da parte di , quanto meno fino alla diffida del 1999 e, Pt_1 successivamente ad essa, nel corso dell'intera procedura esecutiva.
I suddetti elementi, complessivamente valutati ed altresì rappresentativi di un contegno di sostanziale tolleranza della venditrice con il mantenimento degli effetti dell'accordo per diverso tempo nonostante il mancato accollo dei mutui, inducono a reiterare il rigetto dalla domanda di risoluzione proposta da , non potendosi Pt_1 configurare come grave, nell'economia complessiva del rapporto e del suo concreto svolgimento nel tempo, l'inadempimento lamentato dall'attrice in riassunzione. 19
L'appello interposto da deve essere, pertanto, respinto, con assorbimento Pt_1 altresì delle ulteriori istanze avanzate dalla stessa parte sul presupposto della riforma della sentenza di primo grado.
7. Nessuna statuizione può essere adottata in ordine alla richiesta, avanzata da
, tesa ad ottenere, in conseguenza della reiezione dell'impugnativa, Controparte_1
l'ordine di riconsegna dei beni, trattandosi di istanza già (proposta nel giudizio di gravame dall'appellata, peraltro tardivamente costituita, e) dichiarata inammissibile dalla Corte di
Appello con la sentenza poi cassata, e non risulta che avverso il detto capo della decisione sia stata proposta autonoma impugnativa a cura dell'interessata.
8. Va altresì disattesa, per carenza dei relativi presupposti, l'istanza ex art. 89 c.p.c. avanzata da in relazione alle espressioni utilizzate dalla convenuta nella relativa Pt_1 comparsa responsiva.
Le citate espressioni, riferite al comportamento della controparte nel contesto della stipulazione e dell'intera vicenda negoziale, non sono tali da rivelare un intento meramente offensivo nei confronti dell'avversaria (cfr. Cass. S.U. 2579/1988) e non sono del tutto estranee alla materia controversa (cfr. Cass. 11063/2002 e più recentemente Cass.
17325/2015).
9. Per ciò che attiene alle spese processuali, premesso che il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perchè decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (v. tra le più recenti Cass. 3798/2022), va disposto nel caso in esame, stante la soccombenza di , la condanna di Pt_1 quest'ultima a rifondere in favore della le spese del giudizio di Controparte_1 appello, nonché del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, che si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 come modificato con d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della lite e del contenuto e caratteristiche 20
dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre
2012 n. 228 per il versamento da parte dell'attrice in riassunzione, già appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ai sensi degli artt. 392 ss.
c.p.c., ogni contraria e diversa istanza respinta e/o assorbita, così provvede: rigetta l'appello interposto da in persona del suo legale rappresentante Parte_1
p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 340/2013 depositata in data 24 gennaio 2013; condanna in persona del suo legale rappresentante p.t., a rifondere in Parte_1 favore della in persona del suo legale rappresentante p.t., le CP_1 CP_1 spese processuali che liquida in complessivi €. 6.650,00 per il giudizio di appello, €.
3.500,00 per il giudizio di legittimità ed euro 7.000,00 per il giudizio di rinvio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione in favore dell'avv. Vittorio Gorgone, procuratore antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'attrice in riassunzione, già appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 10.10.2025
La Consigliera est. La Presidente
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