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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/06/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2448/2024 RG, avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale” promossa da nata a [...] (ex Jugoslavia) il 18.7.1995, residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Angela Florio con studio in Vicenza, via C.F._1
Legione Antonini n. 140, giusta procura rilasciata in calce al ricorso
Ricorrente contro nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 contumace
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza
Conclusioni della parte ricorrente:
“1. affidare in via esclusiva alla madre il minore , n. a Santorso (Vicenza) il 9 agosto Persona_1
2020, con collocamento e residenza anagrafica presso quest'ultima;
pagina 1 di 5
2. disporre che il padre abbia facoltà, ove lo richieda, di vedere il figlio solo in forma protetta tramite i
Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione del luogo di residenza del minore, i quali determineranno le visite del padre nel rispetto della salute e del benessere del bambino in orari e giorni fissi, senza pernottamento, con modalità che non comportino incontri tra le parti;
3. Disporre che l'assegno unico per il figlio minore sia percepito dalla madre quale genitore affidatario in via esclusiva, come per legge;
4. Disporre l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre, Per_1 entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di € 200,00 mensili annualmente rivalutabile, con decorrenza dal 10.6.2024, data del ricorso introduttivo del presente procedimento, da versare alla ricorrente mediante bonifico sul conto corrente bancario alla stessa intestato. L'importo è soggetto alla rivalutazione ISTAT come per legge a partire dall'anno successivo alla sua determinazione da parte del
Tribunale.
Si fa riserva di richiedere il pagamento diretto a carico del datore di lavoro;
fatto salvo il recupero delle somme dovute dalla nascita del minore.
5. Disporre a carico del padre l'onere di concorrere al mantenimento straordinario del figlio minore, nella misura del 50%, determinate secondo il protocollo in vigore presso questo Tribunale, da rimborsare alla madre entro quindici giorni dall'esborso documentato, condannandolo altresì a corrispondere anche gli arretrati documentati dovuti dal 10.6.2024, fatta salva l'azione di recupero per le spese sostenute antecedentemente.
6. con vittoria di spese e compensi del giudizio in caso di opposizione”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.06.2024, , premesso che dalla relazione sentimentale Parte_1 con il sig. , mai sfociata in una convivenza, era nato in [...], Controparte_1 in data 9.08.2020, il figlio , riconosciuto da entrambi i genitori;
che dopo la nascita del bambino Per_1 aveva continuato a vivere nell'abitazione della propria madre a Schio, mentre il resistente risiedeva nella casa dei genitori sita nel medesimo Comune;
di aver interrotto la relazione nell'agosto 2021, a causa della fortissima gelosia e dell'indole impulsiva del sig. che, inoltre, le rivolgeva continue CP_1
pagina 2 di 5 richieste di somme di denaro, solo in parte restituite;
che il resistente, nel tentativo di riallacciare i rapporti,
l'aveva esposta ad un profondo stato di disagio e preoccupazione, dicendole che si sarebbe suicidato oppure minacciandola di farle del male o di divulgare foto intime scattate quando si frequentavano;
di aver presentato denuncia-querela con apertura del procedimento penale n. 5259/2023 mod. 21 - 6095/2023
R.G. G.I.P. per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. a fronte degli atti persecutori perpetrati dall'ex compagno, il quale utilizzava il figlio come pretesto per incontrarla ed avere rapporti intimi ed attuava comportamenti controllanti seguendola presso l'abitazione ed i luoghi abitualmente frequentati;
che il sig.
si disinteressava completamente del minore che vedeva solo sporadicamente e non CP_1 contribuiva al suo mantenimento, pur percependo redditi da lavoro;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale adito di adottare i provvedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , con la previsione del suo affido esclusivo alla madre e diritto di Per_1 visita del padre secondo le modalità ed i tempi ritenuti più opportuni all'esito degli accertamenti sulle capacità genitoriali del sig. da svolgersi a mezzo dei Servizi Sociali territorialmente CP_1 compenti;
inoltre, sotto il profilo economico, chiedeva che il resistente fosse gravato dall'obbligo di versamento di un assegno mensile di euro 350,00 quale contributo per il mantenimento ordinario del minore e che concorresse, nella misura del 50%, al pagamento delle spese di carattere straordinario, con l'osservanza del Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
, a cui il ricorso veniva notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in ragione Controparte_1 del suo stato di irreperibilità, non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Il Giudice relatore, sentita la ricorrente comparsa personalmente, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse del figlio minore , disponendo il suo affido esclusivo alla madre con Per_1 collocamento e residenza anagrafica presso quest'ultima e con facoltà del padre di vederlo solo in ambito protetto tramite i Servizi Sociali e facendo obbligo al resistente di corrispondere un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al minore, come da
Protocollo del Tribunale vicentino.
All'udienza del 24.04.2025, celebrata con modalità cartolari, la ricorrente, aderendo alle condizioni stabilite nelle statuizioni provvisorie, chiedeva che la causa fosse decisa con accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte ed il Giudice relatore, con successiva ordinanza del 10-11.05.2025, la rimetteva al Collegio per l'emissione della sentenza, previa acquisizione del parere del Pubblico
Ministero.
***
pagina 3 di 5 Il ricorso proposto da è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati. Parte_1
In primo luogo, ritiene il Collegio che, così come stabilito con i provvedimenti provvisori, sia conforme alle esigenze di tutela materiale e morale del figlio minore prevedere, in deroga al regime Per_1 ordinario dell'affidamento condiviso, il suo affido esclusivo alla madre, stante l'inadeguatezza genitoriale del padre, comprovata dalla violazione degli obblighi nascenti dal rapporto di filiazione, sia sul piano morale a fronte del totale disinteresse per il figlio, sia sul piano economico, non risultando che questi abbia contribuito al suo mantenimento. In particolare, non risulta che il sig. , Controparte_1 che non ha mai convissuto con il minore (doc. 3 fascicolo ricorrente), abbia intrattenuto rapporti significativi con lo stesso e abbia fornito i necessari mezzi di sostentamento, a cui ha provveduto la madre, la quale si è fatta carico di tutte le sue esigenze, fronteggiate con i proventi del suo lavoro, riuscendo a conciliare gli impegni professionali con la gestione del minore grazie alla collaborazione quotidiana della propria madre.
D'altro canto, appare significativa la stessa condotta processuale del resistente che si è reso irreperibile
(doc. 4 fascicolo attoreo) e non si è costituito nel presente giudizio al fine di contrastare le domande della ricorrente.
Va, poi, dato atto che è ancora in corso il procedimento penale per l'accertamento dei comportamenti illeciti del sig. fatti oggetto della denuncia-querela sporta da in data CP_1 Parte_1
4.08.2023, in relazione ai quali il GIP di Vicenza ha ordinato al P.M. l'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. (v. nota di deposito del 22.04.2025).
Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita, tenuto conto dell'età del minore, dell'assenza di relazioni significative con il padre e dell'irreperibilità di quest'ultimo, va disposto che il resistente, dietro sua richiesta, possa vedere il figlio solo in modalità protetta tramite i Servizi Sociali Per_1 territorialmente competenti, secondo un calendario predisposto dai Servizi medesimi.
La previsione dell'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento Controparte_1 ordinario del figlio minore, già stabilito in via provvisoria, va in questa sede confermato, nell'importo di
200,00 euro mensili, con i successivi aggiornamenti ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza. La misura di detto contributo, in assenza di elementi idonei a consentire la ricostruzione della situazione reddituale del resistente che comunque risulta aver intrattenuto rapporti di lavoro a tempo pieno (doc. 10 fascicolo attoreo), costituisce il minimo sufficiente, nelle attuali condizioni del costo della vita, ad assicurare al minore il soddisfacimento delle elementari e primarie esigenze di vita dello stesso, tenuto conto anche delle condizioni economico-reddituali del pagina 4 di 5 genitore collocatario, percettore di redditi da lavoro non elevati (doc. 8 fascicolo attoreo) e gravato dalle rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile ove vive con il figlio (doc.ti 11 e 12 fascicolo attoreo).
L'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla madre, unico genitore affidatario, come per legge.
Nulla deve disporsi sulle spese di lite in quanto la ricorrente ne ha domandato la rifusione solo in caso di opposizione del resistente, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) affida il figlio minore in via esclusiva, alla madre , con Persona_1 Parte_1 collocamento e residenza anagrafica presso la stessa;
2) dispone che il padre, ove ne faccia richiesta, possa vedere il figlio minore solo in ambito Per_1 protetto presso i Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione del luogo di residenza del minore, secondo un calendario che sarà redatto a cura dei Servizi medesimi;
3) fa obbligo a di contribuire al mantenimento ordinario del figlio Controparte_1
versando alla sig.ra la somma mensile di euro 200,00, annualmente rivalutabile Per_1 Parte_1 secondo gli indici Istat, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al minore, da regolarsi in ossequio al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
4) dispone che l'assegno unico universale sia percepito per intero da , quale genitore Parte_1 affidatario in via esclusiva, come per legge;
5) nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 24.06.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2448/2024 RG, avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale” promossa da nata a [...] (ex Jugoslavia) il 18.7.1995, residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Angela Florio con studio in Vicenza, via C.F._1
Legione Antonini n. 140, giusta procura rilasciata in calce al ricorso
Ricorrente contro nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 contumace
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza
Conclusioni della parte ricorrente:
“1. affidare in via esclusiva alla madre il minore , n. a Santorso (Vicenza) il 9 agosto Persona_1
2020, con collocamento e residenza anagrafica presso quest'ultima;
pagina 1 di 5
2. disporre che il padre abbia facoltà, ove lo richieda, di vedere il figlio solo in forma protetta tramite i
Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione del luogo di residenza del minore, i quali determineranno le visite del padre nel rispetto della salute e del benessere del bambino in orari e giorni fissi, senza pernottamento, con modalità che non comportino incontri tra le parti;
3. Disporre che l'assegno unico per il figlio minore sia percepito dalla madre quale genitore affidatario in via esclusiva, come per legge;
4. Disporre l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre, Per_1 entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di € 200,00 mensili annualmente rivalutabile, con decorrenza dal 10.6.2024, data del ricorso introduttivo del presente procedimento, da versare alla ricorrente mediante bonifico sul conto corrente bancario alla stessa intestato. L'importo è soggetto alla rivalutazione ISTAT come per legge a partire dall'anno successivo alla sua determinazione da parte del
Tribunale.
Si fa riserva di richiedere il pagamento diretto a carico del datore di lavoro;
fatto salvo il recupero delle somme dovute dalla nascita del minore.
5. Disporre a carico del padre l'onere di concorrere al mantenimento straordinario del figlio minore, nella misura del 50%, determinate secondo il protocollo in vigore presso questo Tribunale, da rimborsare alla madre entro quindici giorni dall'esborso documentato, condannandolo altresì a corrispondere anche gli arretrati documentati dovuti dal 10.6.2024, fatta salva l'azione di recupero per le spese sostenute antecedentemente.
6. con vittoria di spese e compensi del giudizio in caso di opposizione”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.06.2024, , premesso che dalla relazione sentimentale Parte_1 con il sig. , mai sfociata in una convivenza, era nato in [...], Controparte_1 in data 9.08.2020, il figlio , riconosciuto da entrambi i genitori;
che dopo la nascita del bambino Per_1 aveva continuato a vivere nell'abitazione della propria madre a Schio, mentre il resistente risiedeva nella casa dei genitori sita nel medesimo Comune;
di aver interrotto la relazione nell'agosto 2021, a causa della fortissima gelosia e dell'indole impulsiva del sig. che, inoltre, le rivolgeva continue CP_1
pagina 2 di 5 richieste di somme di denaro, solo in parte restituite;
che il resistente, nel tentativo di riallacciare i rapporti,
l'aveva esposta ad un profondo stato di disagio e preoccupazione, dicendole che si sarebbe suicidato oppure minacciandola di farle del male o di divulgare foto intime scattate quando si frequentavano;
di aver presentato denuncia-querela con apertura del procedimento penale n. 5259/2023 mod. 21 - 6095/2023
R.G. G.I.P. per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. a fronte degli atti persecutori perpetrati dall'ex compagno, il quale utilizzava il figlio come pretesto per incontrarla ed avere rapporti intimi ed attuava comportamenti controllanti seguendola presso l'abitazione ed i luoghi abitualmente frequentati;
che il sig.
si disinteressava completamente del minore che vedeva solo sporadicamente e non CP_1 contribuiva al suo mantenimento, pur percependo redditi da lavoro;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale adito di adottare i provvedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , con la previsione del suo affido esclusivo alla madre e diritto di Per_1 visita del padre secondo le modalità ed i tempi ritenuti più opportuni all'esito degli accertamenti sulle capacità genitoriali del sig. da svolgersi a mezzo dei Servizi Sociali territorialmente CP_1 compenti;
inoltre, sotto il profilo economico, chiedeva che il resistente fosse gravato dall'obbligo di versamento di un assegno mensile di euro 350,00 quale contributo per il mantenimento ordinario del minore e che concorresse, nella misura del 50%, al pagamento delle spese di carattere straordinario, con l'osservanza del Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
, a cui il ricorso veniva notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in ragione Controparte_1 del suo stato di irreperibilità, non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
Il Giudice relatore, sentita la ricorrente comparsa personalmente, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse del figlio minore , disponendo il suo affido esclusivo alla madre con Per_1 collocamento e residenza anagrafica presso quest'ultima e con facoltà del padre di vederlo solo in ambito protetto tramite i Servizi Sociali e facendo obbligo al resistente di corrispondere un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al minore, come da
Protocollo del Tribunale vicentino.
All'udienza del 24.04.2025, celebrata con modalità cartolari, la ricorrente, aderendo alle condizioni stabilite nelle statuizioni provvisorie, chiedeva che la causa fosse decisa con accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte ed il Giudice relatore, con successiva ordinanza del 10-11.05.2025, la rimetteva al Collegio per l'emissione della sentenza, previa acquisizione del parere del Pubblico
Ministero.
***
pagina 3 di 5 Il ricorso proposto da è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati. Parte_1
In primo luogo, ritiene il Collegio che, così come stabilito con i provvedimenti provvisori, sia conforme alle esigenze di tutela materiale e morale del figlio minore prevedere, in deroga al regime Per_1 ordinario dell'affidamento condiviso, il suo affido esclusivo alla madre, stante l'inadeguatezza genitoriale del padre, comprovata dalla violazione degli obblighi nascenti dal rapporto di filiazione, sia sul piano morale a fronte del totale disinteresse per il figlio, sia sul piano economico, non risultando che questi abbia contribuito al suo mantenimento. In particolare, non risulta che il sig. , Controparte_1 che non ha mai convissuto con il minore (doc. 3 fascicolo ricorrente), abbia intrattenuto rapporti significativi con lo stesso e abbia fornito i necessari mezzi di sostentamento, a cui ha provveduto la madre, la quale si è fatta carico di tutte le sue esigenze, fronteggiate con i proventi del suo lavoro, riuscendo a conciliare gli impegni professionali con la gestione del minore grazie alla collaborazione quotidiana della propria madre.
D'altro canto, appare significativa la stessa condotta processuale del resistente che si è reso irreperibile
(doc. 4 fascicolo attoreo) e non si è costituito nel presente giudizio al fine di contrastare le domande della ricorrente.
Va, poi, dato atto che è ancora in corso il procedimento penale per l'accertamento dei comportamenti illeciti del sig. fatti oggetto della denuncia-querela sporta da in data CP_1 Parte_1
4.08.2023, in relazione ai quali il GIP di Vicenza ha ordinato al P.M. l'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. (v. nota di deposito del 22.04.2025).
Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita, tenuto conto dell'età del minore, dell'assenza di relazioni significative con il padre e dell'irreperibilità di quest'ultimo, va disposto che il resistente, dietro sua richiesta, possa vedere il figlio solo in modalità protetta tramite i Servizi Sociali Per_1 territorialmente competenti, secondo un calendario predisposto dai Servizi medesimi.
La previsione dell'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento Controparte_1 ordinario del figlio minore, già stabilito in via provvisoria, va in questa sede confermato, nell'importo di
200,00 euro mensili, con i successivi aggiornamenti ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza. La misura di detto contributo, in assenza di elementi idonei a consentire la ricostruzione della situazione reddituale del resistente che comunque risulta aver intrattenuto rapporti di lavoro a tempo pieno (doc. 10 fascicolo attoreo), costituisce il minimo sufficiente, nelle attuali condizioni del costo della vita, ad assicurare al minore il soddisfacimento delle elementari e primarie esigenze di vita dello stesso, tenuto conto anche delle condizioni economico-reddituali del pagina 4 di 5 genitore collocatario, percettore di redditi da lavoro non elevati (doc. 8 fascicolo attoreo) e gravato dalle rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile ove vive con il figlio (doc.ti 11 e 12 fascicolo attoreo).
L'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla madre, unico genitore affidatario, come per legge.
Nulla deve disporsi sulle spese di lite in quanto la ricorrente ne ha domandato la rifusione solo in caso di opposizione del resistente, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) affida il figlio minore in via esclusiva, alla madre , con Persona_1 Parte_1 collocamento e residenza anagrafica presso la stessa;
2) dispone che il padre, ove ne faccia richiesta, possa vedere il figlio minore solo in ambito Per_1 protetto presso i Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione del luogo di residenza del minore, secondo un calendario che sarà redatto a cura dei Servizi medesimi;
3) fa obbligo a di contribuire al mantenimento ordinario del figlio Controparte_1
versando alla sig.ra la somma mensile di euro 200,00, annualmente rivalutabile Per_1 Parte_1 secondo gli indici Istat, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al minore, da regolarsi in ossequio al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
4) dispone che l'assegno unico universale sia percepito per intero da , quale genitore Parte_1 affidatario in via esclusiva, come per legge;
5) nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 24.06.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 5 di 5