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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/04/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa trattata in data 3.4.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. S. Parte_1
Galizia
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, con mandato CP_1
in atti, dall' avv. R. Caracuta
Resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.2.2023, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver svolto mansioni di bracciante agricolo, rimanendo esposto a tutte le situazioni metereologiche ed assumendo posture incongrue – esponeva di aver presentato, in data
1.4.2021, domanda amministrativa per il riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata (ernia discale lombare).
Ritenuta l'erroneità del rigetto opposto in via amministrativa, chiedeva accertarsi la natura professionale della suindicata patologia nonché la sussistenza di postumi pari al
7% o pari alla minore o maggiore misura accertata a seguito di ctu, con condanna dell' al pagamento del dovuto. CP_1
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti richiamando le CP_1
valutazioni medico legali espresse dai propri sanitari;
concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*** Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto precisato - acquisita prova dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente secondo le modalità descritte in ricorso (cfr. dichiarazioni testimoniali e ) – è stata Tes_1 Pt_1
disposta CTU medico legale al fine di accertare l'eventuale sussistenza del nesso causale tra la patologia denunciata e le mansioni svolte dall'istante e di quantificare i relativi postumi.
Ebbene, il ctu nominato, dott. all'esito di un'approfondita valutazione medico Per_1
legale, supportata da un puntuale esame di tutta la documentazione in atti- ha escluso che la patologia denunciata possa ritenersi eziologicamente riconducibili all'attività lavorativa indicata in ricorso.
In particolare, l'ausiliare ha osservato che “Il ricorrente risulta affetto dalla malattia denunciata e la stessa ha attuale espressività clinico-funzionale di entità lieve-moderata.
(…) La malattia denunciata non è tabellata per la lavorazione effettivamente espletata dal ricorrente (…) Dall'estratto contributivo in atti (ALLEGATO n.1 alla presente CP_2
CTU) può evincersi che il è stato occupato quale bracciante agricolo-potatore Pt_1
dal 1989 al 2022 (per circa 32 anni) lavorando però effettivamente per circa 1463 giorni totali, con una media 47,2 giorni /anno (…) Negli anni dal 1996 al 2003 (per 8 anni), dal
2010 al 2011 (per 2 anni) e dal 2017 al 2018 (per 2 anni), non risulta che abbia lavorato.
Le settimane lavorative effettive sono in tutta la carriera lavorativa del ricorrente circa n.209, sono molto discontinue ed intervallate da lunghi periodi di sospensione dell'attività per vari motivi e corrispondono all'incirca a poco più di 4 anni di reale lavoro agricolo (sui 31 anni che possono essere presi in considerazione dal 1989 al
2020). Ad avviso dello scrivente si tratta di un'esposizione lavorativa molto diluita e limitata nel tempo, priva delle caratteristiche di “continuità” richieste dalla legge e non idonea come durata a determinare le condizioni di un concreto rischio dorso lombare professionale. Manca la dimostrazione della esposizione del lavoratore a rischio idoneo ed efficiente (specie come durata) a produrre il danno.Trattasi peraltro di patologia comune con elevata prevalenza nella popolazione generale di pari età della ricorrente che è anche gravata da eccesso ponderale, che costituisce fattore di rischio suo proprio nella causazione delle ernie discali”.
Ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni rassegnate dal perito essendo state rese all'esito di un approfondito esame della documentazione in atti e sulla base di argomentate motivazioni, prive di vizi logici e metodologici, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni – non inoltrate nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né formulate all'odierna udienza - idonee a validamente infirmare il contenuto dell'elaborato peritale.
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att cpc, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1 rigetta il ricorso;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato CP_1
decreto; spese irripetibili.
Brindisi, 3.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere