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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1519/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1519/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vanessa Impeduglia, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(con ricorso depositato il 15.11.2024) ha proposto appello innanzi a questa Corte nei Parte_1
confronti di e avverso la sentenza n. 2060/2024 del 10 ottobre 2024, con la quale, Controparte_1
pagina 1 di 3 definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1670/2014 R.G., il Tribunale di Siracusa ha ordinato all'odierna appellante l'immediato rilascio dell'immobile ubicato in Francofonte alla via della Vittoria n. 128, terzo piano, individuato al N.C.E.U. al foglio 28, particella 1328, subalterno 5, libero da persone e/o cose, condannandola per l'effetto a rimborsare le spese del giudizio alla ricorrente
. Controparte_1
La non si è costituita in giudizio. CP_1
In esito all'udienza del 10 marzo 2025, nella quale nessuno è comparso, la causa è stata decisa con dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il caso di specie si caratterizza per il fatto che alla prima udienza in appello nessuno è comparso e la causa è stata quindi rinviata ad altra udienza (10 marzo 2025), fissata ai sensi dell'art. 348 c.p.c., ritualmente comunicata alla parte costituita (l'appellante) come disposto dal secondo comma dello stesso articolo.
Va, altresì, osservato che manca agli atti pure la prova che il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza siano stati notificati, a cura della ricorrente, alla controparte, non costituitasi in giudizio.
Pertanto, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello, come disposto dall'art. 348 c.p.c., comma terzo e quarto, rilevandosi che con costante indirizzo la Corte di Cassazione ha affermato peraltro che, “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi”, e ciò anche con riferimento ad ipotesi in cui “la notificazione fosse stata eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti” (v. Cass. 27079/2020), sicché non c'è dubbio che tale effetto (improcedibilità dell'appello) si sia prodotto nella presente fattispecie (relativa a controversia locatizia soggetta, come tale, al rito lavoro) in cui detta notifica risulta del tutto assente anche all'esito del rinvio disposto ai sensi dell'art. 348 cit.
Va disposto che le spese del processo restino a carico della parte appellante che le ha anticipate.
Attesa l'improcedibilità del proposto appello, va dato atto della sussistenza del presupposto per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (ex D.P.R.
pagina 2 di 3 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater) pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1519/2024 R.G.C.A., dichiara improcedibile l'appello proposto da nei confronti di e avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 2060/2024 del 10 ottobre 2024 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento iscritto al n. 1670/2014 R.G.);
dispone che le spese del processo restino a carico della parte appellante che le ha anticipate;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte d'appello, 13 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1519/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vanessa Impeduglia, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(con ricorso depositato il 15.11.2024) ha proposto appello innanzi a questa Corte nei Parte_1
confronti di e avverso la sentenza n. 2060/2024 del 10 ottobre 2024, con la quale, Controparte_1
pagina 1 di 3 definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1670/2014 R.G., il Tribunale di Siracusa ha ordinato all'odierna appellante l'immediato rilascio dell'immobile ubicato in Francofonte alla via della Vittoria n. 128, terzo piano, individuato al N.C.E.U. al foglio 28, particella 1328, subalterno 5, libero da persone e/o cose, condannandola per l'effetto a rimborsare le spese del giudizio alla ricorrente
. Controparte_1
La non si è costituita in giudizio. CP_1
In esito all'udienza del 10 marzo 2025, nella quale nessuno è comparso, la causa è stata decisa con dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il caso di specie si caratterizza per il fatto che alla prima udienza in appello nessuno è comparso e la causa è stata quindi rinviata ad altra udienza (10 marzo 2025), fissata ai sensi dell'art. 348 c.p.c., ritualmente comunicata alla parte costituita (l'appellante) come disposto dal secondo comma dello stesso articolo.
Va, altresì, osservato che manca agli atti pure la prova che il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza siano stati notificati, a cura della ricorrente, alla controparte, non costituitasi in giudizio.
Pertanto, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello, come disposto dall'art. 348 c.p.c., comma terzo e quarto, rilevandosi che con costante indirizzo la Corte di Cassazione ha affermato peraltro che, “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi”, e ciò anche con riferimento ad ipotesi in cui “la notificazione fosse stata eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti” (v. Cass. 27079/2020), sicché non c'è dubbio che tale effetto (improcedibilità dell'appello) si sia prodotto nella presente fattispecie (relativa a controversia locatizia soggetta, come tale, al rito lavoro) in cui detta notifica risulta del tutto assente anche all'esito del rinvio disposto ai sensi dell'art. 348 cit.
Va disposto che le spese del processo restino a carico della parte appellante che le ha anticipate.
Attesa l'improcedibilità del proposto appello, va dato atto della sussistenza del presupposto per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (ex D.P.R.
pagina 2 di 3 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater) pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1519/2024 R.G.C.A., dichiara improcedibile l'appello proposto da nei confronti di e avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 2060/2024 del 10 ottobre 2024 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento iscritto al n. 1670/2014 R.G.);
dispone che le spese del processo restino a carico della parte appellante che le ha anticipate;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte d'appello, 13 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3