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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 02/07/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 465/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 465/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...] (Cod. Fisc.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo
Sarasso (Cod. Fisc.: indirizzo pec: CodiceFiscale_2
), con domicilio eletto presso il suo Studio in (13100) Vercelli Email_1
(VC), Via F.A. Vallotti n. 32, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 tramite fax al numero 0161/25.16.66 ovvero presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17.07.2008, ovvero all'indirizzo sopra indicato, comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009
- ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_3 residente in [...].
- resistente -
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica che ha concluso come in atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha così concluso:
pagina 1 di 5 “…nel merito:
• disporre l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente Persona_1 presso l'abitazione della madre, sita in Vercelli, Via Dionisotti n. 12;
• disporre che, a modifica delle condizioni precedentemente statuite, per quanto attiene il regime ordinario e con mantenimento di quanto già disposto per festività e vacanze, il padre potrà vedere la figlia secondo le seguenti modalità:
• a weekend alterni, dal sabato nel tardo pomeriggio (quando il IG. torna dal lavoro) CP_1 fino alla domenica sera alle 21.30 (quando riporterà la minore dalla madre);
• dichiarare tenuto il IG. a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 figlia, l'importo di € 500,00 mensili, soggetti a rivalutazione e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e sportive,) se documentate e preventivamente concordate, come da protocollo del Tribunale di Vercelli.
• Assegno unico a integrale vantaggio della IG.ra Parte_1
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e capitolare.
Con il favore delle spese ed onorari, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge...”.
Il resistente non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 15 aprile 2025, la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Assume la ricorrente che tra le parti è intercorsa una relazione sentimentale, dalla quale in data
26.02.2016 è nata la piccola Persona_1
Nel corso degli anni 2018 e 2019, è stato trattato avanti al Tribunale di Vercelli il procedimento n.
874/2018 RG, avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affido e visita della minore tra i genitori. Per_1
Il procedimento si concludeva con decreto n. 4255 del 02.12.2019, con il quale il Tribunale di Vercelli, sulle conclusioni congiunte delle parti:
“1) dispone che la minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 residenza stabile presso la madre, genitore collocatario;
2) dispone che il padre tenga con sé la minore: tutti i fine settimana, da venerdì all'uscita da scuola fino a domenica sera;
salva la facoltà delle parti di accordarsi per ulteriori periodi in settimana, qualora il ricorrente sia libero da impegni lavorativi;
trascorrerà le festività di Natale, di Pasqua, le altre festività ad anni alterni con l'uno o l'altro Per_1 genitore;
in particolare, per il periodo natalizio 2019 trascorrerà il 24.12 con la madre, dal 25 al 31 con pagina 2 di 5 il padre e dall'1.1 al 6.1 con la madre;
le vacanze pasquali verranno invece trascorse da metà Per_1 con un genitore e metà con l'altro. Durante il periodo estivo il padre vedrà e terrà con sé la minore per
15 giorni consecutivi, concordando il periodo entro il mese di giugno e altrettanto farà la madre alle medesime condizioni. Sono fatti salvi eventuali accordi ampliativi e migliorativi;
3) dispone che
contribuisca al mantenimento indiretto della figlia minore versando a Controparte_1 Parte_1
, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
[...]
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vercelli che si richiama”.
Quando le parti rassegnarono dette conclusioni congiunte, la IG.ra lavorava full time come Parte_1 barista al in Vercelli, con stipendio medio di € 1.100 / 1.200,00, mentre il IG. CP_2 CP_1 risultava disoccupato.
Nell'ultimo periodo, la situazione economica delle parti è radicalmente mutata.
infatti, ha avuto un'altra figlia da una nuova relazione, e dedica sempre meno tempo alla CP_1 piccola , tenendola con sé solo a weekend alterni, dal sabato nel tardo pomeriggio (quando torna Per_1 da lavoro) fino alla domenica sera alle 21.30 (quando la riporta dalla madre). In buona sostanza, rispetto agli 8 giorni su 30 al mese prospettati nel provvedimento del 2019, ad oggi il padre tiene con sé Per_1 solo due giorni (intesi come periodi di 24 h) e due notti al mese.
Inoltre, risulta che il lavori come metalmeccanico, full time e con una busta paga che sarebbe CP_1 pari a quasi 2.000 euro al mese.
Dal canto suo, la IG.ra lavora come barista al Bar Hermes in Vercelli, con contratto a Parte_1 chiamata e orario ridotto (tutte le mattine dalle 10.30 alle 14.00, ad eccezione del mercoledì, giorno in cui lavora dalle 7.00 alle 15 / 15.40) con uno stipendio variabile e modesto.
L'esponente, peraltro, è stata anche costretta a cambiare i turni di lavoro, chiedendo di non lavorare più il sabato mattina, in quanto il diversamente da quanto pattuito nel 2019, tiene solo CP_1 Per_1 dal sabato pomeriggio, e comunque per soli due sabati al mese.
Peraltro, il non ha mai accettato di corrispondere all'esponente la metà delle spese della baby- CP_1 sitter per € 75,00 al mese (così come peraltro tutte le spese straordinarie, che non corrisponde Pt_2 mai), e quindi la ricorrente si è necessariamente dovuta organizzare in altro modo, riducendo il proprio orario di lavoro (e il proprio reddito) per gestire in autonomia la minore.
La ricorrente, che spende anche € 450,00 al mese di canone di locazione, si è anche trovata costretta, a soli tre mesi dall'inizio, a interrompere i corsi di danza di , che pure la minore frequentava con Per_1 piacere e profitto, di fronte al rifiuto del padre di corrispondere la metà della retta mensile.
pagina 3 di 5 Nonostante il disinteresse che il IG. mostra per la prima figlia (che non chiama mai in CP_1 settimana), la non intende chiedere un mutamento del regime di affido, ma ha necessità che Parte_1 la situazione delle visite venga cristallizzata.
Considerato in diritto
In questo contesto di riferimento, il Collegio reputa che il contegno del convenuto, che peraltro non si è opposto alle domande della ricorrente, senza interessarsi minimamente alla vicenda processuale della quale è protagonista, induca a mutare le condizioni già concordate tra le parti.
Non in punto affidamento che può restare congiunto e neppure quanto alla collocazione della minore che resta presso la madre.
Sulla questione degli obblighi di contribuire al mantenimento del proprio figlio ritiene il Collegio che, in ragione del regime di visita paterno, del tutto insussistente, e che implica una permanenza della minore in via totalmente prevalente presso la madre, il Tribunale dispone che debba Controparte_1 provvedere al mantenimento ordinario della figlia mediante il versamento mensile alla ricorrente Per_1 dell'importo di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'Intesa del 21.12.2018 in uso presso il Tribunale di Vercelli, il cui contenuto si richiama qui integralmente, anche per quanto concerne le modalità e termini di corresponsione.
L'Assegno Unico, ovvero ogni altro contributo pubblico in aiuto alla genitorialità sarà versato esclusivamente e in toto a favore della ricorrente, genitore collocatario.
Quanto agli incontri padre-figlia con mantenimento di quanto già disposto per festività e vacanze, il padre potrà vedere la figlia secondo le seguenti modalità:
a weekend alterni, dal sabato nel tardo pomeriggio (quando il IG. torna dal lavoro) fino alla CP_1 domenica sera alle 21.30 (quando riporterà la minore dalla madre).
Non essendosi opposto il convenuto alle domande della ricorrente le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli, in composizione collegiale, ogni altra questione, deduzione o domanda disattesa così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione e Persona_1 residenza abituale presso la madre.
DISPONE che debba provvedere al mantenimento ordinario della figlia Controparte_1 Per_1 mediante il versamento mensile alla ricorrente dell'importo di euro 400,00, rivalutabile annualmente pagina 4 di 5 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'Intesa del
21.12.2018 in uso presso il Tribunale di Vercelli, il cui contenuto si richiama qui integralmente, anche per quanto concerne le modalità e termini di corresponsione.
DISPONE CHE l'Assegno Unico, ovvero ogni altro contributo pubblico in aiuto alla genitorialità sarà versato esclusivamente e in toto a favore della ricorrente, genitore collocatario.
DISPONE, quanto agli incontri padre-figlia, con conferma di quanto già disposto per festività e vacanze, che il padre potrà vedere la figlia secondo le seguenti modalità:
- a weekend alterni, dal sabato nel tardo pomeriggio (quando il IG. torna dal lavoro) fino CP_1 alla domenica sera alle 21.30 (quando riporterà la minore dalla madre).
Nulla in punto spese.
Così deciso in Vercelli, in camera di consiglio, il 1° luglio 2025.
Il Presidente Dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice est. Dott. Andrea PADALINO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 465/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...] (Cod. Fisc.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo
Sarasso (Cod. Fisc.: indirizzo pec: CodiceFiscale_2
), con domicilio eletto presso il suo Studio in (13100) Vercelli Email_1
(VC), Via F.A. Vallotti n. 32, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 tramite fax al numero 0161/25.16.66 ovvero presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17.07.2008, ovvero all'indirizzo sopra indicato, comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009
- ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_3 residente in [...].
- resistente -
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica che ha concluso come in atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha così concluso:
pagina 1 di 5 “…nel merito:
• disporre l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente Persona_1 presso l'abitazione della madre, sita in Vercelli, Via Dionisotti n. 12;
• disporre che, a modifica delle condizioni precedentemente statuite, per quanto attiene il regime ordinario e con mantenimento di quanto già disposto per festività e vacanze, il padre potrà vedere la figlia secondo le seguenti modalità:
• a weekend alterni, dal sabato nel tardo pomeriggio (quando il IG. torna dal lavoro) CP_1 fino alla domenica sera alle 21.30 (quando riporterà la minore dalla madre);
• dichiarare tenuto il IG. a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 figlia, l'importo di € 500,00 mensili, soggetti a rivalutazione e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e sportive,) se documentate e preventivamente concordate, come da protocollo del Tribunale di Vercelli.
• Assegno unico a integrale vantaggio della IG.ra Parte_1
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e capitolare.
Con il favore delle spese ed onorari, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge...”.
Il resistente non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 15 aprile 2025, la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Assume la ricorrente che tra le parti è intercorsa una relazione sentimentale, dalla quale in data
26.02.2016 è nata la piccola Persona_1
Nel corso degli anni 2018 e 2019, è stato trattato avanti al Tribunale di Vercelli il procedimento n.
874/2018 RG, avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affido e visita della minore tra i genitori. Per_1
Il procedimento si concludeva con decreto n. 4255 del 02.12.2019, con il quale il Tribunale di Vercelli, sulle conclusioni congiunte delle parti:
“1) dispone che la minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 residenza stabile presso la madre, genitore collocatario;
2) dispone che il padre tenga con sé la minore: tutti i fine settimana, da venerdì all'uscita da scuola fino a domenica sera;
salva la facoltà delle parti di accordarsi per ulteriori periodi in settimana, qualora il ricorrente sia libero da impegni lavorativi;
trascorrerà le festività di Natale, di Pasqua, le altre festività ad anni alterni con l'uno o l'altro Per_1 genitore;
in particolare, per il periodo natalizio 2019 trascorrerà il 24.12 con la madre, dal 25 al 31 con pagina 2 di 5 il padre e dall'1.1 al 6.1 con la madre;
le vacanze pasquali verranno invece trascorse da metà Per_1 con un genitore e metà con l'altro. Durante il periodo estivo il padre vedrà e terrà con sé la minore per
15 giorni consecutivi, concordando il periodo entro il mese di giugno e altrettanto farà la madre alle medesime condizioni. Sono fatti salvi eventuali accordi ampliativi e migliorativi;
3) dispone che
contribuisca al mantenimento indiretto della figlia minore versando a Controparte_1 Parte_1
, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
[...]
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vercelli che si richiama”.
Quando le parti rassegnarono dette conclusioni congiunte, la IG.ra lavorava full time come Parte_1 barista al in Vercelli, con stipendio medio di € 1.100 / 1.200,00, mentre il IG. CP_2 CP_1 risultava disoccupato.
Nell'ultimo periodo, la situazione economica delle parti è radicalmente mutata.
infatti, ha avuto un'altra figlia da una nuova relazione, e dedica sempre meno tempo alla CP_1 piccola , tenendola con sé solo a weekend alterni, dal sabato nel tardo pomeriggio (quando torna Per_1 da lavoro) fino alla domenica sera alle 21.30 (quando la riporta dalla madre). In buona sostanza, rispetto agli 8 giorni su 30 al mese prospettati nel provvedimento del 2019, ad oggi il padre tiene con sé Per_1 solo due giorni (intesi come periodi di 24 h) e due notti al mese.
Inoltre, risulta che il lavori come metalmeccanico, full time e con una busta paga che sarebbe CP_1 pari a quasi 2.000 euro al mese.
Dal canto suo, la IG.ra lavora come barista al Bar Hermes in Vercelli, con contratto a Parte_1 chiamata e orario ridotto (tutte le mattine dalle 10.30 alle 14.00, ad eccezione del mercoledì, giorno in cui lavora dalle 7.00 alle 15 / 15.40) con uno stipendio variabile e modesto.
L'esponente, peraltro, è stata anche costretta a cambiare i turni di lavoro, chiedendo di non lavorare più il sabato mattina, in quanto il diversamente da quanto pattuito nel 2019, tiene solo CP_1 Per_1 dal sabato pomeriggio, e comunque per soli due sabati al mese.
Peraltro, il non ha mai accettato di corrispondere all'esponente la metà delle spese della baby- CP_1 sitter per € 75,00 al mese (così come peraltro tutte le spese straordinarie, che non corrisponde Pt_2 mai), e quindi la ricorrente si è necessariamente dovuta organizzare in altro modo, riducendo il proprio orario di lavoro (e il proprio reddito) per gestire in autonomia la minore.
La ricorrente, che spende anche € 450,00 al mese di canone di locazione, si è anche trovata costretta, a soli tre mesi dall'inizio, a interrompere i corsi di danza di , che pure la minore frequentava con Per_1 piacere e profitto, di fronte al rifiuto del padre di corrispondere la metà della retta mensile.
pagina 3 di 5 Nonostante il disinteresse che il IG. mostra per la prima figlia (che non chiama mai in CP_1 settimana), la non intende chiedere un mutamento del regime di affido, ma ha necessità che Parte_1 la situazione delle visite venga cristallizzata.
Considerato in diritto
In questo contesto di riferimento, il Collegio reputa che il contegno del convenuto, che peraltro non si è opposto alle domande della ricorrente, senza interessarsi minimamente alla vicenda processuale della quale è protagonista, induca a mutare le condizioni già concordate tra le parti.
Non in punto affidamento che può restare congiunto e neppure quanto alla collocazione della minore che resta presso la madre.
Sulla questione degli obblighi di contribuire al mantenimento del proprio figlio ritiene il Collegio che, in ragione del regime di visita paterno, del tutto insussistente, e che implica una permanenza della minore in via totalmente prevalente presso la madre, il Tribunale dispone che debba Controparte_1 provvedere al mantenimento ordinario della figlia mediante il versamento mensile alla ricorrente Per_1 dell'importo di euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'Intesa del 21.12.2018 in uso presso il Tribunale di Vercelli, il cui contenuto si richiama qui integralmente, anche per quanto concerne le modalità e termini di corresponsione.
L'Assegno Unico, ovvero ogni altro contributo pubblico in aiuto alla genitorialità sarà versato esclusivamente e in toto a favore della ricorrente, genitore collocatario.
Quanto agli incontri padre-figlia con mantenimento di quanto già disposto per festività e vacanze, il padre potrà vedere la figlia secondo le seguenti modalità:
a weekend alterni, dal sabato nel tardo pomeriggio (quando il IG. torna dal lavoro) fino alla CP_1 domenica sera alle 21.30 (quando riporterà la minore dalla madre).
Non essendosi opposto il convenuto alle domande della ricorrente le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli, in composizione collegiale, ogni altra questione, deduzione o domanda disattesa così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione e Persona_1 residenza abituale presso la madre.
DISPONE che debba provvedere al mantenimento ordinario della figlia Controparte_1 Per_1 mediante il versamento mensile alla ricorrente dell'importo di euro 400,00, rivalutabile annualmente pagina 4 di 5 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'Intesa del
21.12.2018 in uso presso il Tribunale di Vercelli, il cui contenuto si richiama qui integralmente, anche per quanto concerne le modalità e termini di corresponsione.
DISPONE CHE l'Assegno Unico, ovvero ogni altro contributo pubblico in aiuto alla genitorialità sarà versato esclusivamente e in toto a favore della ricorrente, genitore collocatario.
DISPONE, quanto agli incontri padre-figlia, con conferma di quanto già disposto per festività e vacanze, che il padre potrà vedere la figlia secondo le seguenti modalità:
- a weekend alterni, dal sabato nel tardo pomeriggio (quando il IG. torna dal lavoro) fino CP_1 alla domenica sera alle 21.30 (quando riporterà la minore dalla madre).
Nulla in punto spese.
Così deciso in Vercelli, in camera di consiglio, il 1° luglio 2025.
Il Presidente Dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice est. Dott. Andrea PADALINO
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