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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/03/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 13/03/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2520 /2024 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. PALADINA ANGELA , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv./ dott. NIVOLA MARIO;
- resistente -
OGGETTO: arretrati AOI.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/08/2024, il ricorrente premetteva di avere esperito positivamente ricorso per POST ATP (rg n. 3504/22) al fine di vedersi riconosciuto il diritto a godere dell'assegno ordinario d'invalidità.
Rilevava che, nonostante la sentenza di accoglimento depositata nel suddetto giudizio, depositata il 04.04.2024 e notificata in pari data, l' non liquidava le somme dovute per CP_1
l'assegno ordinario di invalidità, riconosciuto giudizialmente con decorrenza giugno 2021.
Rilevava di possedere il requisito contributivo utile all'ottenimento dell'AOI, e osservava che erano trascorsi più di 120 giorni dall'emissione del decreto di omologa e precisava che tutte le informazioni necessarie per la liquidazione ed il pagamento della prestazione erano state già indicate all' con la domanda amministrativa. CP_1
Chiedeva dunque che il Tribunale volesse condannare l' al pagamento di tutti i ratei della CP_1
detta prestazione, scaduti e non corrisposti, con vittoria di spese e compensi.
L' si costitutiva in giudizio e rilevava che l'assegno ordinario di invalidità ex L. CP_1
222/1984 rivendicato da parte ricorrente non è stato liquidato per difetto dell'ulteriore requisito costituito dal possesso di almeno 5 anni di contribuzione nel periodo antecedente la domanda amministrativa del 9.3.2021, di cui almeno 3 anni (pari a 156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente l'istanza medesima, come evincibile dall'estratto conto previdenziale allegato.
Al riguardo specificava che nel periodo dal 10.3.2016 al 31.5.2021 risultano solamente n. 32 contributi settimanali nella gestione dei lavoratori dipendenti, ossia una contribuzione di gran lunga inferiore a quella necessaria per l'ottenimento della provvidenza.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
La domanda di parte ricorrente trae origine dall'inadempimento, da parte dell' relativo CP_1
al pagamento della prestazione dovuta.
Sul punto, non vi è dubbio che il ricorrente manchi del requisito contributo utile ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a . Parte_1
A fronte delle puntuali produzioni e allegazioni dell' resistente, invero CP_1 Parte_1
non ha neppure dimostrato documentalmente il possesso requisito contributivo.
Alla luce di quanto sopra, la domanda va rigettata.
In presenza della dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 CP_1
con ricorso depositato 19/08/2024 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 13/03/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena