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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 07/03/2024, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE CONCORSUALE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Elena Giuppi - Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via - Giudice dott.ssa Francesca Varesano - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZADI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO
visto il ricorso depositato in data 24.01.2024 con cui con l'ausilio del Parte_1
Professionista dell'OCC Avv. Alessandra Paci ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
ritenuto che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII in quanto il debitore risiede in San Martino in Strada (LO), Via Madre Francesca Saverio Cabrini n. 29;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo
IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
rilevato che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art. 268 comma 4 CCII occorre effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del ricorrente e del suo nucleo famigliare, oltre che al fine di una interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve determinarsi l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata dapprima determinando la soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo famigliare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva.
Nel caso di specie, l'applicazione di detti parametri conduce a rilevare che allo stato attuale il nucleo famigliare risulta composto dal solo ricorrente, che il ricorrente percepisce una retribuzione mensile stimata netta pari a circa € 1.800,00 e che lo stesso ha documentato spese mensili di sostentamento per complessivi € 1.285,00. Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma
2 CCII il debitore avrebbe diritto a trattenere l'importo mensile di € 801,62, che ad ogni modo le spese documentate risultano notevolmente superiori e che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. il debitore potrebbe contare sull'importo mensile di circa € 1.440,00 pari ai 4/5 non pignorabili dello stipendio;
al fine di contemperare le esigenze alimentari del ricorrente con quelle dei creditori, deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquidazione, quello mensile di € 1.285,00 come richiesto dal ricorrente. Tenuto ad ogni modo conto che il ricorrente svolge attività lavorativa autonoma e, dunque, non percepisce entrare reddituali fisse, al fine di garantire alla procedura entrare periodiche si dispone che il ricorrente ogni mese versi alla procedura l'importo di € 550,00
(trattenendo per sé € 1.285,00) e che alla fine di ogni anno, tenuto conto del reddito netto effettivamente percepito, disponga i pagamenti a conguaglio a favore della procedura (es. nel corso dell'anno il ricorrente ha versato mensilmente alla procedura € 550,00 per totali € 6.600,00 annui e ha dichiarato un reddito annuo netto di € 30.000,00, tenuto conto del diritto a trattenere complessivamente € 15.420 (1.285,00 x 12 mensilità), deve altresì versare alla procedura l'ulteriore importo di € 7.980,00 (30.000,00 – 15.420,00 – 6.600,00). fissa in anni 3 la durata della procedura, nonsussistendo allo stato altre poste attive da mettersi a disposizione del ceto creditorio, visto l'art. 270 CCII;
PQM
1. dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di Pt_1
(C.F. ) residente in [...]
Francesca Saverio Cabrini n. 29;
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Francesca Varesano;
3. fissa in anni 3 la durata della procedura;
4. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'Avv. Alessandra Paci;
5. ordina il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
6. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
7. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
8. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
9. fissa ex art. 268 comma 4 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in euro
1.285,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione, secondo le modalità indicate nella parte motiva.
10. dispone che il debitore utilizzi esclusivamente un conto corrente per l'attività professionale e un altro conto corrente per le sole esigenze personali e che provveda mensilmente a trasferire dal conto corrente “professionale” a quello “personale” la somma di € 1.285,00 e dal conto corrente
“professionale” a quello della procedura l'importo di € 550,00, salvo ulteriori conguagli di fine anno;
11. dispone che il debitore trasmetta trimestralmente al liquidatore gli estratti di conto corrente di entrambi i rapporti con la finalità di verificare l'effettiva entità delle poste attive e passive;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
Orga 13. raccomanda all' qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
14. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento).
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Così deciso in Lodi, il 05/03/2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Varesano dott.ssa Elena Giuppi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE CONCORSUALE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Elena Giuppi - Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via - Giudice dott.ssa Francesca Varesano - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZADI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO
visto il ricorso depositato in data 24.01.2024 con cui con l'ausilio del Parte_1
Professionista dell'OCC Avv. Alessandra Paci ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
ritenuto che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII in quanto il debitore risiede in San Martino in Strada (LO), Via Madre Francesca Saverio Cabrini n. 29;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo
IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
rilevato che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art. 268 comma 4 CCII occorre effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del ricorrente e del suo nucleo famigliare, oltre che al fine di una interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve determinarsi l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata dapprima determinando la soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo famigliare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva.
Nel caso di specie, l'applicazione di detti parametri conduce a rilevare che allo stato attuale il nucleo famigliare risulta composto dal solo ricorrente, che il ricorrente percepisce una retribuzione mensile stimata netta pari a circa € 1.800,00 e che lo stesso ha documentato spese mensili di sostentamento per complessivi € 1.285,00. Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma
2 CCII il debitore avrebbe diritto a trattenere l'importo mensile di € 801,62, che ad ogni modo le spese documentate risultano notevolmente superiori e che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. il debitore potrebbe contare sull'importo mensile di circa € 1.440,00 pari ai 4/5 non pignorabili dello stipendio;
al fine di contemperare le esigenze alimentari del ricorrente con quelle dei creditori, deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquidazione, quello mensile di € 1.285,00 come richiesto dal ricorrente. Tenuto ad ogni modo conto che il ricorrente svolge attività lavorativa autonoma e, dunque, non percepisce entrare reddituali fisse, al fine di garantire alla procedura entrare periodiche si dispone che il ricorrente ogni mese versi alla procedura l'importo di € 550,00
(trattenendo per sé € 1.285,00) e che alla fine di ogni anno, tenuto conto del reddito netto effettivamente percepito, disponga i pagamenti a conguaglio a favore della procedura (es. nel corso dell'anno il ricorrente ha versato mensilmente alla procedura € 550,00 per totali € 6.600,00 annui e ha dichiarato un reddito annuo netto di € 30.000,00, tenuto conto del diritto a trattenere complessivamente € 15.420 (1.285,00 x 12 mensilità), deve altresì versare alla procedura l'ulteriore importo di € 7.980,00 (30.000,00 – 15.420,00 – 6.600,00). fissa in anni 3 la durata della procedura, nonsussistendo allo stato altre poste attive da mettersi a disposizione del ceto creditorio, visto l'art. 270 CCII;
PQM
1. dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di Pt_1
(C.F. ) residente in [...]
Francesca Saverio Cabrini n. 29;
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Francesca Varesano;
3. fissa in anni 3 la durata della procedura;
4. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'Avv. Alessandra Paci;
5. ordina il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
6. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
7. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
8. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
9. fissa ex art. 268 comma 4 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in euro
1.285,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione, secondo le modalità indicate nella parte motiva.
10. dispone che il debitore utilizzi esclusivamente un conto corrente per l'attività professionale e un altro conto corrente per le sole esigenze personali e che provveda mensilmente a trasferire dal conto corrente “professionale” a quello “personale” la somma di € 1.285,00 e dal conto corrente
“professionale” a quello della procedura l'importo di € 550,00, salvo ulteriori conguagli di fine anno;
11. dispone che il debitore trasmetta trimestralmente al liquidatore gli estratti di conto corrente di entrambi i rapporti con la finalità di verificare l'effettiva entità delle poste attive e passive;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
Orga 13. raccomanda all' qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
14. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento).
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Così deciso in Lodi, il 05/03/2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Varesano dott.ssa Elena Giuppi