Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/03/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.03.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6707.22 R.G. Lavoro
TRA
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Pironti Leonilde e Cafiero Anna Parte_1
Rosaria, come in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale Controparte_1 dello Stato di Napoli, come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.12.22, la ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la Sig.ra è affetta dalla nascita da “ grave malformazione congenita Parte_1
a carico della mano sx, con interessamento del 2°, 3° e 4° dito con associata parziale assenza delle teste dei rispettivi metacarpi nonché assenza della falange intermedia del 5° dito”, ascrivibile alla 5^ categoria Tabella A D.P.R. 23.12.1978 n. 915 e DPR 30 dicembre 1981 n. 834, salva diversa valutazione che dovesse risultare a seguito di
CTU; dichiarare il diritto della ricorrente al conseguimento dell'indennizzo per i
L. 7 agosto 2016 n. 160); condannare, altresì, il , in persona Controparte_1 del Ministro p.t., alla corresponsione in favore della ricorrente dell'assegno mensile vitalizio legislativamente previsto in favore dei soggetti affetti da sindrome da talidomide con decorrenza dalla data di entrata in vigore della Legge 24 dicembre
2007 n. 244 ovvero dal 01/01/2008 o in subordine dalla diversa decorrenza che dovesse ritenersi applicabile alla fattispecie in esame;
condannare altresì esso in persona del al pagamento delle spese diritti ed onorari di CP_1 CP_2 giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”
Nello specifico, ha esposto: di presentare dalla nascita una grave malformazione congenita a carico della mano sx, con interessamento del 2°, 3° e 4° dito con associata parziale assenza delle teste dei rispettivi metacarpi nonché assenza della falange intermedia del 5° dito;
tale malformazione, diagnosticata ed accertata già al momento della nascita, avvenuta il 22/04/1969, doveva ritenersi conseguente ad
“embriopatia iatrogena da Talidomide”; non vi erano familiarità per similari malformazioni nei congiunti prossimi collaterali e nella prole della ricorrente;
presentando alla nascita una grave malformazione compatibile con la assunzione materna di talidomide, in data 22/07/2021, inoltrava a mezzo pec istanza alla
Direzione Generale dei Dispositivi Medici del servizio farmaceutico e della sicurezza e delle Cure onde ottenere l'indennizzo di cui alla L. 244/12/2007 integrata dal D.L. 30/12/2008 n. 207 convertito in legge 27/02/2009 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
di avere inviato al anche la relazione citogenetica Controparte_1 del 24/1/2021 del Dott e diagnosi molecolare del 26/09/2020; con successiva Per_1
Pec del 31 marzo 2022 l'istante inviava la documentazione amministrativa richiesta (cfr in atti); il , con missiva del 05/04/2022 comunicava alla Controparte_1 ricorrente di aver trasmesso al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma tutta la documentazione relativa alla domanda al fine di consentire gli adempimenti successivi (cfr in atti); ad oggi il Dipartimento Militare di Medicina Militare non aveva provveduto a convocare a visita medica la Sig.ra Parte_1
Si è costituito il convenuto resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto.
Ammessa ed espletata consulenza medico legale, sulla base della documentazione in atti, a causa è stata decisa.
La domanda è infondata e va rigettata per le argomentazioni di seguito esposte, di natura dirimente. Invero, dall'espletata consulenza medico legale è emerso che la condizione malformativa da cui è affetta l'istante non è riconducibile all' assunzione da parte della madre all'epoca della gestazione del farmaco talidomide.
Lo specialista in medicina legale, prof, , ha così concluso il proprio Per_2 elaborato: “ persona dell'età attuale di circa 54 anni presenta un Parte_1 quadro clinico in forma di • Ipoplasia della mano sinistra con agenesia delle falangi del II,III e IV raggio cui si associa ipoplasia del condilo mandibolare omolaterale
(mano a chela di granchio – schisi centrale della mano) Parte ricorrente ascrive la propria condizione malformativa ad assunzione da parte della madre all'epoca della gestazione del farmaco talidomide. Il prodotto risulta essere stato ritirato dal commercio circa sette anni prima della nascita della ricorrente per cui NON risulta concretizzato il criterio “cronologico” di causalità. Detto criterio consiste nel giudicare se l'intervallo di tempo trascorso tra l'azione lesiva e la comparsa delle prime manifestazioni di una determinata malattia sia compatibile o meno con l'esistenza di una relazione causale. Infatti, per un prodotto ritirato dal commercio (in Italia anno 1962) non si comprende come la gestante all'epoca dell'inizio della gravidanza e nei mesi successivi, precedenti il parto, possa aver reperito il medicinale. Detta sostanza aveva una validità di circa 3 anni e pertanto l'ultimo anno “utile” per la somministrazione era il 1965; in epoca ampiamente posteriore (inizio gestazione settembre 1967) è impensabile che un medico o un farmacista possa in qualche maniera aver dispensato un medicinale non solo scaduto ma, anche ritirato dal commercio anni addietro. Per quanto concerne poi il “criterio di esclusione di altre cause” si ribadisce che la tipologia del quadro da cui è affetta consente di escludere anche possibili patologie simili ovvero che Parte_1 possano “mimare” il danno da talidomide come da richiami della letteratura internazionale riportati nel corpo della presenza relazione peritale. Si tratta infatti di un'alterazione morfologica a carattere malformativa limitata a tre raggi centrali della mano sinistra (schisi) che, con criterio prossimo alla certezza scientifica, non può essere ricondotta ad assunzione di talidomide. Infine in ordine ai criteri probabilistici per il riconoscimento del rapporto causale tra assunzione di talidomide e deficit di sviluppo di un arto superiore si ricorda che il “criterio probabilistico” deve tenere conto che la capacità in generale di un farmaco a provocare effetti collaterali o (segnatamente) effetti teratogeni deve fondarsi su parametri di probabilità qualificata ovvero fondata sulle risultanze di accreditate indagini epidemiologiche e di studi condivisi dalla comunità scientifica. Elementi parametrici che nel caso di specie non risultano verificati non solo per la materiale impossibilità per la gestante di avere in disponibilità il medicinale (talidomide) sia per la tipologia di malformazione che (repetita iuvant) è limitata ad una schisi centrale di tre dita della sola mano sinistra. Da ultimo occorre fare anche richiamo alla circostanza che parte ricorrente ritiene di sostenere la propria tesi indennitaria sull'assenza di alterazioni genetiche, solo sulla scorsa di un unico attestato versato relativo a studio genetico;
indagine che risulta molto limitata ed estremamente riduttiva. Infatti, il documento genetico di riferimento di p. ricorrente testualmente annota: <>. In merito occorre ricordare che la mancanza di tare genetiche non può basarsi su uno studio limitato e generico, ascrivibile a mero screening. Infatti, nel caso di specie, si tratta schisi monolaterale sinistra della mano ovvero di una malformazione rara che interessa i raggi centrali della mano e colpisce in maniera casuale da uno a quattro arti;
l'incidenza a frequenza stimata alla nascita è circa 1 su 90.000 casi. Per tale tipologia di malformazione sono stati mappati 5 loci genetici: SHFM1 sul cromosoma 7, SHFM2 sul cromosoma X, SHFM3 sul cromosoma 10, SHFM4, che è causata dalla mutazione del gene TP63 sul cromosoma 3, e SHFM5 sul cromosoma
2. La trasmissione dipende dal gene coinvolto: le SHFM3 e 4 si trasmettono in modo autosomico dominante (a penetranza incompleta), mentre la SHFM2 ha una trasmissione recessiva legata all'X. La trasmissione della SHFM5 non è nota, essendo in discussione l'eredità recessiva o dominante a penetranza incompleta. Ne deriva che nel caso subietto non è affatto comprovata l'assenza di tare genetiche. Si ribadisce pertanto che non sussistono le condizioni nella signora Parte_1 per il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla legge n. 244 del 2007 per i
“soggetti affetti da sindrome da talidomide.”
Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, in quanto fondate si argomentazioni scientifiche, sviluppate con coerenza sono condivise dal Tribunale, e permettono di affermare che l'accertata malformazione in esame non abbia nesso causale con l'assunzione del farmaco talidomide da parte della madre.
Per le ragioni esposte, assorbita ogni ulteriore questione, la domanda va rigettata.
Le spese di giudizio, in ragione della peculiarità e novità della specifica questione vanno compensate integralmente.
Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Così provvede:
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 27.03.25
IL GIUDICE
Dr. Rosa Molè