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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/07/2025, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2801/2024 R.G., avente ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale e pendente tra
, rappresentata e difesa da avv. PA C.F._1
Maria Teresa D'Ippolito,
-parte attrice-
e
, Controparte_1
-parte convenuta contumace- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 2801/2024.
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo che dall'unione PA con la parte convenuta è nato (Copertino, Persona_1
18/01/2016).
Ha allegato che, soprattutto dopo la fine della relazione sentimentale con la controparte, costei avrebbe posto in essere nei suoi confronti numerose condotte persecutorie e violente, anche alla presenza del minore,
e che per tali condotte la controparte avrebbe subito quattro condanne penali, tanto da essere detenuto presso la casa circondariale di Lecce.
Ha, inoltre, allegato il totale disinteresse dell'altro genitore, il quale non avrebbe mai contribuito al mantenimento del minore e sarebbe stato raggiunto da divieto di avvicinamento alla parte attrice, al figlio minore e agli altri figli della parte attrice. Persona_1
Ha riferito che le condizioni di salute di gli Persona_1 consentirebbero di percepire benefici e indennità statali.
Ha allegato di lavorare quale bracciante agricola e di percepire l'A.U.U. in via esclusiva e per intero.
Ha concluso domandando: a) l'affidamento esclusivo a sé del figlio
(ricorso depositato il 23/04/2024). Persona_1
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
1.3.- non si è costituito in giudizio. Controparte_1
1.4.- All'esito dell'udienza di comparizione del 16/09/2024, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse delle parti e della prole. In particolare, ha: 1) affidato il minore in via esclusiva alla parte attrice;
2) regolamentato il diritto di visita dell'altro genitore;
3) posto a carico dell'altro genitore un contributo per il mantenimento del minore pari ad € 125,00 mensili;
4) ripartito tra i genitori in pari misura le spese straordinarie;
5) disposto che l'AUU sia percepito in via esclusiva dalla genitrice affidataria.
Ha inoltre chiesto informazioni ai Servizi Sociali di Taviano in merito alle condizioni esistenziali del minore.
2 R.G. 2801/2024.
1.5.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e le informazioni ricevute dagli enti incaricati.
1.6.- All'udienza del 24/01/2025, la parte ha precisato le conclusioni chiedendo che la causa sia decisa alle condizioni di cui all'ordinanza del
16/09/2024. All'esito, il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
2.1.- Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia della parte convenuta, la quale, nonostante la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo, non ha inteso costituirsi in giudizio.
3.- I provvedimenti relativi alla prole minorenne devono essere adottati nei termini che seguono.
3.1.- Anzitutto, deve essere confermato l'affidamento del minore in via esclusiva alla parte attrice.
Dalla documentazione agli atti, infatti, emergono numerose circostanze che rendono il regime ordinario di affidamento manifestamente controindicato rispetto al sereno e corretto sviluppo psico-fisico del minore.
In particolare, dalle prove poste a fondamento delle sentenze di condanna a carico della parte convenuta (prove che, essendo state formate nel contraddittorio tra le parti, sono utilizzabili nel presente giudizio quali prove atipiche) si evince che costei ha posto in essere, nei confronti della parte attrice, diverse condotte inquadrabili nell'alveo della violenza domestica quali percosse, lesioni, gravi minacce, comportamenti persecutori nonché violenza sessuale e che tali condotte siano state talvolta poste in essere anche alla presenza del minore.
Ciò rende evidente l'inidoneità della parte convenuta ad esercitare la responsabilità genitoriale in modo da tutelare la serenità e il benessere della prole, vieppiù ove si consideri il totale disinteresse manifestato dalla parte medesima, la quale non ha mai contribuito né moralmente né materialmente al mantenimento della prole e neppure si è costituita in giudizio.
3 R.G. 2801/2024.
3.2.- Del pari, devono essere confermate le disposizioni provvisorie relative al diritto di visita del genitore non affidatario. In particolare, costui potrà incontrare e tenere con sé il figlio, esclusivamente in seguito al proficuo completamento di un percorso presso il CUAV, secondo una calendarizzazione informata al principio di progressività in spazio neutro e sotto il costante monitoraggio dei Servizi Sociali competenti, i quali avranno cura di verificare se la ripresa degli incontri sia di pregiudizio per il minore, avuto riguardo al tempo trascorso e agli esiti della sua necessaria preparazione psicologica.
3.3.- Devono essere confermate, in mancanza di sopravvenienze di rilievo e avuto riguardo alle conclusioni precisate dalla parte attrice nell'ultima udienza, le statuizioni provvisorie di ordine economico in punto di contribuzione al mantenimento del genitore non affidatario, ripartizione delle spese straordinarie e percezione dell'A.U.U.
4.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta.
4.1.- Quanto alle spese risultano documentati esborsi per € 27,00 (diritti di cancelleria).
4.2.- Quanto ai compensi, essi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale dal valore da €
5.200,01 ad € 26.000,00 (scaglione così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminabile il cui valore effettivo, considerato l'oggetto e la complessità della controversia, non riflette i parametri astratti legislativamente predisposti cfr. Cass. civ. sez. 6, ordinanza n. 968 del
13/01/2022). Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta ed alla esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate (dimidiazione delle fasi di studio ed introduttiva, nessuna fase istruttoria e conseguente dimidiazione della fase decisionale).
P.Q.M.
4 R.G. 2801/2024.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 2801/2024 introdotto con ricorso del 23/04/2024 da nei confronti di PA
, con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, Controparte_1 così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2) CONFERMA i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza del
16/09/2024;
3) DISPONE che il figlio minore della coppia Persona_1
(Copertino, 18/01/2016) resti affidato in via esclusiva ad
[...]
, la quale potrà adottare autonomamente tutte le decisioni PA relative al minore, anche quelle di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura;
l'altro genitore potrà vigilare sull'istruzione e sull'educazione del minore;
4) DISPONE che il genitore non affidatario possa incontrare e tenere con sé il figlio minore secondo quanto precisato in parte motiva (§3.2);
5) DISPONE a carico di l'obbligo di versare a favore Controparte_1 di la somma mensile di € 125,00 a titolo di contributo PA al mantenimento della prole. Il pagamento – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese;
6) DISPONE che le spese straordinarie inerenti alla prole siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo del
Tribunale di Lecce;
7) DISPONE che l'assegno unico e universale per il figlio Persona_1
sia percepito in via esclusiva e al 100% da in
[...] PA quanto affidataria esclusiva;
8) CONDANNA alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
, di spese e compensi di giudizio che si liquidano in € 1.725,50 PA
(di cui € 27,00 per esborsi) oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
5 R.G. 2801/2024.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali di Taviano.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 25/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2801/2024 R.G., avente ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale e pendente tra
, rappresentata e difesa da avv. PA C.F._1
Maria Teresa D'Ippolito,
-parte attrice-
e
, Controparte_1
-parte convenuta contumace- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 2801/2024.
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo che dall'unione PA con la parte convenuta è nato (Copertino, Persona_1
18/01/2016).
Ha allegato che, soprattutto dopo la fine della relazione sentimentale con la controparte, costei avrebbe posto in essere nei suoi confronti numerose condotte persecutorie e violente, anche alla presenza del minore,
e che per tali condotte la controparte avrebbe subito quattro condanne penali, tanto da essere detenuto presso la casa circondariale di Lecce.
Ha, inoltre, allegato il totale disinteresse dell'altro genitore, il quale non avrebbe mai contribuito al mantenimento del minore e sarebbe stato raggiunto da divieto di avvicinamento alla parte attrice, al figlio minore e agli altri figli della parte attrice. Persona_1
Ha riferito che le condizioni di salute di gli Persona_1 consentirebbero di percepire benefici e indennità statali.
Ha allegato di lavorare quale bracciante agricola e di percepire l'A.U.U. in via esclusiva e per intero.
Ha concluso domandando: a) l'affidamento esclusivo a sé del figlio
(ricorso depositato il 23/04/2024). Persona_1
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
1.3.- non si è costituito in giudizio. Controparte_1
1.4.- All'esito dell'udienza di comparizione del 16/09/2024, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse delle parti e della prole. In particolare, ha: 1) affidato il minore in via esclusiva alla parte attrice;
2) regolamentato il diritto di visita dell'altro genitore;
3) posto a carico dell'altro genitore un contributo per il mantenimento del minore pari ad € 125,00 mensili;
4) ripartito tra i genitori in pari misura le spese straordinarie;
5) disposto che l'AUU sia percepito in via esclusiva dalla genitrice affidataria.
Ha inoltre chiesto informazioni ai Servizi Sociali di Taviano in merito alle condizioni esistenziali del minore.
2 R.G. 2801/2024.
1.5.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e le informazioni ricevute dagli enti incaricati.
1.6.- All'udienza del 24/01/2025, la parte ha precisato le conclusioni chiedendo che la causa sia decisa alle condizioni di cui all'ordinanza del
16/09/2024. All'esito, il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
2.1.- Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia della parte convenuta, la quale, nonostante la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo, non ha inteso costituirsi in giudizio.
3.- I provvedimenti relativi alla prole minorenne devono essere adottati nei termini che seguono.
3.1.- Anzitutto, deve essere confermato l'affidamento del minore in via esclusiva alla parte attrice.
Dalla documentazione agli atti, infatti, emergono numerose circostanze che rendono il regime ordinario di affidamento manifestamente controindicato rispetto al sereno e corretto sviluppo psico-fisico del minore.
In particolare, dalle prove poste a fondamento delle sentenze di condanna a carico della parte convenuta (prove che, essendo state formate nel contraddittorio tra le parti, sono utilizzabili nel presente giudizio quali prove atipiche) si evince che costei ha posto in essere, nei confronti della parte attrice, diverse condotte inquadrabili nell'alveo della violenza domestica quali percosse, lesioni, gravi minacce, comportamenti persecutori nonché violenza sessuale e che tali condotte siano state talvolta poste in essere anche alla presenza del minore.
Ciò rende evidente l'inidoneità della parte convenuta ad esercitare la responsabilità genitoriale in modo da tutelare la serenità e il benessere della prole, vieppiù ove si consideri il totale disinteresse manifestato dalla parte medesima, la quale non ha mai contribuito né moralmente né materialmente al mantenimento della prole e neppure si è costituita in giudizio.
3 R.G. 2801/2024.
3.2.- Del pari, devono essere confermate le disposizioni provvisorie relative al diritto di visita del genitore non affidatario. In particolare, costui potrà incontrare e tenere con sé il figlio, esclusivamente in seguito al proficuo completamento di un percorso presso il CUAV, secondo una calendarizzazione informata al principio di progressività in spazio neutro e sotto il costante monitoraggio dei Servizi Sociali competenti, i quali avranno cura di verificare se la ripresa degli incontri sia di pregiudizio per il minore, avuto riguardo al tempo trascorso e agli esiti della sua necessaria preparazione psicologica.
3.3.- Devono essere confermate, in mancanza di sopravvenienze di rilievo e avuto riguardo alle conclusioni precisate dalla parte attrice nell'ultima udienza, le statuizioni provvisorie di ordine economico in punto di contribuzione al mantenimento del genitore non affidatario, ripartizione delle spese straordinarie e percezione dell'A.U.U.
4.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta.
4.1.- Quanto alle spese risultano documentati esborsi per € 27,00 (diritti di cancelleria).
4.2.- Quanto ai compensi, essi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale dal valore da €
5.200,01 ad € 26.000,00 (scaglione così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminabile il cui valore effettivo, considerato l'oggetto e la complessità della controversia, non riflette i parametri astratti legislativamente predisposti cfr. Cass. civ. sez. 6, ordinanza n. 968 del
13/01/2022). Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta ed alla esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate (dimidiazione delle fasi di studio ed introduttiva, nessuna fase istruttoria e conseguente dimidiazione della fase decisionale).
P.Q.M.
4 R.G. 2801/2024.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 2801/2024 introdotto con ricorso del 23/04/2024 da nei confronti di PA
, con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, Controparte_1 così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2) CONFERMA i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza del
16/09/2024;
3) DISPONE che il figlio minore della coppia Persona_1
(Copertino, 18/01/2016) resti affidato in via esclusiva ad
[...]
, la quale potrà adottare autonomamente tutte le decisioni PA relative al minore, anche quelle di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura;
l'altro genitore potrà vigilare sull'istruzione e sull'educazione del minore;
4) DISPONE che il genitore non affidatario possa incontrare e tenere con sé il figlio minore secondo quanto precisato in parte motiva (§3.2);
5) DISPONE a carico di l'obbligo di versare a favore Controparte_1 di la somma mensile di € 125,00 a titolo di contributo PA al mantenimento della prole. Il pagamento – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese;
6) DISPONE che le spese straordinarie inerenti alla prole siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo del
Tribunale di Lecce;
7) DISPONE che l'assegno unico e universale per il figlio Persona_1
sia percepito in via esclusiva e al 100% da in
[...] PA quanto affidataria esclusiva;
8) CONDANNA alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
, di spese e compensi di giudizio che si liquidano in € 1.725,50 PA
(di cui € 27,00 per esborsi) oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
5 R.G. 2801/2024.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali di Taviano.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 25/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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