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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/03/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3699 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nato a Praia a [...] il [...], ivi residente a[...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Agostino Fortunato ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio in Praia a Mare (CS) alla Via P. Mancini n. 1, in virtù di procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di
(codice fiscale: Controparte_1
) – in persona – giusta gli artt. 16 e 17D. L.vo 29/93 e succ. m. e i. nonché la del. C.D.A. P.IVA_1
154/98 - del la e legale rappresentante pro-tempore, Dr. ssa Controparte_2 CP_3 CP_4
, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notar di Catanzaro in
[...] Per_1 atti, dall'Avv. Ilario Antonio Sorace (c.f. – pec – C.F._2 Email_1
fax 0984/896394) e presso il medesimo elettivamente domiciliato in Cosenza alla via Isonzo n. 48
(Avvocatura I.N.A.I.L.)
Resistente
nonchè con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar, n. 14 – 00142 Controparte_5
(codice fiscale/partita iva ), in persona di in qualità di P.IVA_2 Controparte_6
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio CALABRIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del Persona_2
25/07/2024, rilasciata dalla suddetta , ente pubblico economico, Controparte_5
che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , CP_7
tra cui , svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui Controparte_8
all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Graziella Castrenze (C.F.: del foro di Locri, con domicilio C.F._3
eletto presso il suo studio legale sito in Roma, Via Domenico Tardini, n. 5
Resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe, con ricorso del 1.10.2024, ritualmente notificato, ha riassunto innanzi al
Tribunale di Cosenza il giudizio di opposizione avverso intimazione di pagamento in precedenza instaurato innanzi al Tribunale di Paola che, con ordinanza del 23.9.2024, ha declinato la propria competenza territoriale.
Contr Nel giudizio riassunto si sono costituiti l'ente impositore ( ) e l'agente della riscossione ( ) CP_1
riportandosi alle difese già svolte innanzi al Tribunale di Paola.
La causa, ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
Preliminarmente, atteso che l'intimazione di pagamento è atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, ma non ne costituisce momento iniziale, deve ritenersi che l'opposizione a tale atto è sottratta alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ed è correttamente proposta, nella specie, dinanzi al giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 615, comma primo, 617 comma primo e 618 bis c.p.c.
(cfr. art. 50 del dpr 609/1973 -rubricato “termine per l'inizio dell'esecuzione”- il quale prevede che: Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica>) -Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.
Sempre in via preliminare, si rileva che l'odierna opposizione deve considerarsi ricadente nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro in quanto limitata ai crediti di titolarità dell' (sul punto, dell'intimazione di pagamento oggetto di CP_1
opposizione sono contestate soltanto le due cartelle di pagamento recanti crediti – premi assicurativi- di titolarità dell' ). CP_1
Prima di affrontare il merito della controversia, si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto conseguenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto
(non –validamente- notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007
n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass.
n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Nel caso di specie l'opponente contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la insussistenza ovvero per prescrizione del diritto di credito con ciò configurando una opposizione all'esecuzione, relativamente alla quale è legittimato passivo l'ente impositore. Ne deriva la legittimazione passiva dell'Ente impositore ( ) con riferimento all'opposizione all'esecuzione e la legittimazione passiva CP_1
di in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti Controparte_5 esecutivi (lamentando parte ricorrente l'omessa notifica delle cartelle con conseguente invalidità dell'intimazione per violazione della sequenza procedimentale), ammissibili siccome proposti entro il termine perentorio di venti giorni ex art. 617 c.p.c. (avuto riguardo alla data di deposito del ricorso innanzi al Tribunale di Paola in data 10.11.2023, entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 6.11.2023).
Ammissibile si rivela, parimenti, l'eccezione di fatto estintivo (prescrizione) sopravvenuto alla formazione del titolo, trattandosi di motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetti a termine.
In ordine all'eccezione di prescrizione, si evidenzia che sulla questione della legittimazione passiva, da ultimo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (sentenza n. 7514/2022).
Tanto premesso, per come accennato, il ricorrente ha promosso opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420239004011790000, limitatamente ai crediti iscritti a ruolo dall' e per i quali CP_1
sono state emesse le cartelle di pagamento n. 03420100058654288000 e n. 03420120001224633000.
Assume il ricorrente di avere avuto notizia dell'iscrizione a ruolo soltanto a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento, in assenza di notifica delle cartelle, eccependo in ogni caso la prescrizione quinquennale anche per il periodo successivo alla data di notifica indicata nell'atto opposto (20.6.2011 e 26.1.2012) siccome il primo atto successivo interruttivo ricevuto è l'intimazione di pagamento per cui è causa, notificata il 6.11.2023. L' , al fine di contrastare l'assunto attoreo, ha prodotto sentenza n. 2084/2022 pubbl. il CP_1
04/01/2023 con la quale il Tribunale di Cosenza, adito dell'odierno attore con ricorso avente ad oggetto CP_1 Contr
, nel contraddittorio con , e , ha dichiarato il ricorso inammissibile. CP_1
Tale pronuncia comprova che a ben vedere il ricorrente era a conoscenza dell'iscrizione a ruolo, tra gli altri, dei crediti sin da epoca precedente alla ricezione dell'intimazione di pagamento;
inoltre, la CP_1
Contr documentazione allegata da dimostra la rituale notifica delle due cartelle di pagamento, ricevute dal ricorrente l'una in data 20.6.2011 (nelle mani dello stesso destinatario che sottoscritto l'avviso di ricevimento) e l'altra in data 26.1.2012 mediante consegna nelle mani di , qualificatosi Testimone_1
familiare convivente.
L'avvenuta regolare notifica delle due cartelle di pagamento rende incontrovertibile il credito iscritto a ruolo, in assenza di opposizione nel termine perentorio ex art. 24 del d.lgs. n. 46/99, potendo solo eccepirsi fatti estintivi maturati successivamente alla incontrovertibilità del credito iscritto a ruolo per effetto della mancata tempestiva opposizione.
Invero, acclarata la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento alla parte ricorrente, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs.
46/1999) e, pertanto, la inammissibilità dei motivi di opposizione fondati su fatti estintivi anteriori alla data di notifica degli stessi.
Parte ricorrente solleva eccezione di prescrizione anche per il periodo successivo alla notifica dei titoli.
Sul punto, valga premettere che una volta divenuta intangibile la pretesa creditoria per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alle cartelle (come avvenuto nel caso di specie), esclusa la c.d.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e
10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c., alla luce del principio posto da Cass. SU sent. n. 23397/2016, trova applicazione il termine breve quinquennale.
Contr Orbene, nel caso di specie, ha comprovato il compimento di plurimi atti interruttivi Contr successivamente alla notifica delle cartelle;
in particolare, afferma in memoria che la cartella di pagamento n. 03420100058654288000 è stata notificata in data 20.06.2011 (all.4) ed è stata seguita dalla notifica: in data 03.10.2012 dell'avviso di intimazione 03420129026692471000 (all.15 e all.16); in data 16.12.2015 dell'avviso di intimazione 03420159020976354000 (all.5 e all.6); in data
20.03.2017 dell'avviso di intimazione 03420179001718949000 (all.7 e all. 7bis); in data 14.02.2020 dell'avviso di intimazione 03420199007045181000 (all.8 e all.9); in data 19.02.2020 dell'avviso di intimazione 03420189008687864000 (all.10 e all.11); in data 15.04.2022 dell'avviso di intimazione
03420219001119128000 (ll.12 e all.13) e in data 04.11.2023 dell'avviso di intimazione
03420239004011790000 (in questa sede opposto) (all.2 e all.3); - la cartella di pagamento n.
03420120001224633000 è stata notificata in data 26.01.2012 (all.14) ed è stata seguita dalla notifica:
16.12.2015 dell'avviso di intimazione 03420159020976354000 (all.5 e all.6); in data 20.03.2017 dell'avviso di intimazione 03420179001718949000 (all.7); in data 14.02.2020 dell'avviso di intimazione 03420199007045181000 (all.8 e all.9); in data 19.02.2020 dell'avviso di intimazione
03420189008687864000 (all.10 e all.11); in data 15.04.2022 dell'avviso di intimazione
03420219001119128000 (ll.12 e all.13) e in data 04.11.2023 dell'avviso di intimazione
03420239004011790000 (in questa sede opposto) (all.2 e all.3).
A fronte di tale documentazione comprovante l'interruzione del termine entro il quinquennio, a mezzo di plurimi atti successivamente compiuti, nelle note scritte del 18.3.2025, la difesa attorea dichiara di
“disconoscere le sottoscrizioni sulle ricevute di ritorno in possesso dei resistenti” contestando, inoltre, sempre in modo massivo, la produzione di tutta la documentazione “in copia”.
Ritenuto che tale contestazione – per la sua genericità e il riferimento massivo a “tutta la documentazione prodotta”– possa considerarsi tamquam non esset, si richiama il consolidato insegnamento della SC secondo cui l'art. 2719 c.c. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche: conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco (Cass.
n.882/2018; n. 4053/2018), essendo privo di efficacia il generico disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche degli atti agli originali, posto che perché possa aversi, infatti, disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro ed ínequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. in tal senso Cass. n. 28096 del 30/12/2009 in tema di applicazione dell'art. 2719 cod. civ.). Il disconoscimento deve quindi ad es. contenere l'indicazione delle parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale.
In ordine “al disconoscimento della sottoscrizione sulle ricevute di ritorno in possesso dei resistenti”, si osserva che In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29022 del 05/12/2017).
Nel resto, la difesa attorea contesta nello specifico – di tutta la documentazione prodotta – soltanto la notifica delle intimazioni di pagamento nn. 03420120001224633000 e 03420129026692471000 è parziale in quanto, relativamente alla prima, risulta prodotta solo la ricevuta di ritorno e, relativamente alla seconda, risulta prodotto solo l'atto presuntivamente notificato. Deriva da ciò che il credito risulta prescritto.
Orbene, l'atto identificato quale intimazione di pagamento nn. 03420120001224633000 è, in realtà, la cartella di pagamento per come detto ritualmente notificata il 26.1.2012; quanto all'intimazione di pagamento n. 03420129026692471000, vi è prova della rituale notifica in data 3.10.2012 come da avviso di ricevimento che attesta la consegna nelle mani di , qualificatosi come familiare Testimone_1
convivente osservandosi che, peraltro, se anche non vi fosse stata prova della notifica, in ogni caso alla notifica della cartella in data 20.6.2011 è conseguita quella di intimazione di pagamento in data
16.12.2015, nel quinquennio successivo, donde l'irrilevanza della contestazione esaminata.
Pertanto, posto che successivamente alla notifica delle cartelle il termine quinquennale è stato interrotto Contr a mezzo della notifica dei plurimi atti interruttivi come da documentazione prodotta da , il ricorso si rivela infondato e deve essere per tali ragioni respinto.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.697,00, in favore di ciascuno dei convenuti, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Cosenza, 27 marzo 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3699 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nato a Praia a [...] il [...], ivi residente a[...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Agostino Fortunato ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio in Praia a Mare (CS) alla Via P. Mancini n. 1, in virtù di procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di
(codice fiscale: Controparte_1
) – in persona – giusta gli artt. 16 e 17D. L.vo 29/93 e succ. m. e i. nonché la del. C.D.A. P.IVA_1
154/98 - del la e legale rappresentante pro-tempore, Dr. ssa Controparte_2 CP_3 CP_4
, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notar di Catanzaro in
[...] Per_1 atti, dall'Avv. Ilario Antonio Sorace (c.f. – pec – C.F._2 Email_1
fax 0984/896394) e presso il medesimo elettivamente domiciliato in Cosenza alla via Isonzo n. 48
(Avvocatura I.N.A.I.L.)
Resistente
nonchè con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar, n. 14 – 00142 Controparte_5
(codice fiscale/partita iva ), in persona di in qualità di P.IVA_2 Controparte_6
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio CALABRIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del Persona_2
25/07/2024, rilasciata dalla suddetta , ente pubblico economico, Controparte_5
che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , CP_7
tra cui , svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui Controparte_8
all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Graziella Castrenze (C.F.: del foro di Locri, con domicilio C.F._3
eletto presso il suo studio legale sito in Roma, Via Domenico Tardini, n. 5
Resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe, con ricorso del 1.10.2024, ritualmente notificato, ha riassunto innanzi al
Tribunale di Cosenza il giudizio di opposizione avverso intimazione di pagamento in precedenza instaurato innanzi al Tribunale di Paola che, con ordinanza del 23.9.2024, ha declinato la propria competenza territoriale.
Contr Nel giudizio riassunto si sono costituiti l'ente impositore ( ) e l'agente della riscossione ( ) CP_1
riportandosi alle difese già svolte innanzi al Tribunale di Paola.
La causa, ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
Preliminarmente, atteso che l'intimazione di pagamento è atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, ma non ne costituisce momento iniziale, deve ritenersi che l'opposizione a tale atto è sottratta alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ed è correttamente proposta, nella specie, dinanzi al giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 615, comma primo, 617 comma primo e 618 bis c.p.c.
(cfr. art. 50 del dpr 609/1973 -rubricato “termine per l'inizio dell'esecuzione”- il quale prevede che: Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica>) -Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.
Sempre in via preliminare, si rileva che l'odierna opposizione deve considerarsi ricadente nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro in quanto limitata ai crediti di titolarità dell' (sul punto, dell'intimazione di pagamento oggetto di CP_1
opposizione sono contestate soltanto le due cartelle di pagamento recanti crediti – premi assicurativi- di titolarità dell' ). CP_1
Prima di affrontare il merito della controversia, si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto conseguenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto
(non –validamente- notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007
n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass.
n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Nel caso di specie l'opponente contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la insussistenza ovvero per prescrizione del diritto di credito con ciò configurando una opposizione all'esecuzione, relativamente alla quale è legittimato passivo l'ente impositore. Ne deriva la legittimazione passiva dell'Ente impositore ( ) con riferimento all'opposizione all'esecuzione e la legittimazione passiva CP_1
di in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti Controparte_5 esecutivi (lamentando parte ricorrente l'omessa notifica delle cartelle con conseguente invalidità dell'intimazione per violazione della sequenza procedimentale), ammissibili siccome proposti entro il termine perentorio di venti giorni ex art. 617 c.p.c. (avuto riguardo alla data di deposito del ricorso innanzi al Tribunale di Paola in data 10.11.2023, entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 6.11.2023).
Ammissibile si rivela, parimenti, l'eccezione di fatto estintivo (prescrizione) sopravvenuto alla formazione del titolo, trattandosi di motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetti a termine.
In ordine all'eccezione di prescrizione, si evidenzia che sulla questione della legittimazione passiva, da ultimo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (sentenza n. 7514/2022).
Tanto premesso, per come accennato, il ricorrente ha promosso opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420239004011790000, limitatamente ai crediti iscritti a ruolo dall' e per i quali CP_1
sono state emesse le cartelle di pagamento n. 03420100058654288000 e n. 03420120001224633000.
Assume il ricorrente di avere avuto notizia dell'iscrizione a ruolo soltanto a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento, in assenza di notifica delle cartelle, eccependo in ogni caso la prescrizione quinquennale anche per il periodo successivo alla data di notifica indicata nell'atto opposto (20.6.2011 e 26.1.2012) siccome il primo atto successivo interruttivo ricevuto è l'intimazione di pagamento per cui è causa, notificata il 6.11.2023. L' , al fine di contrastare l'assunto attoreo, ha prodotto sentenza n. 2084/2022 pubbl. il CP_1
04/01/2023 con la quale il Tribunale di Cosenza, adito dell'odierno attore con ricorso avente ad oggetto CP_1 Contr
, nel contraddittorio con , e , ha dichiarato il ricorso inammissibile. CP_1
Tale pronuncia comprova che a ben vedere il ricorrente era a conoscenza dell'iscrizione a ruolo, tra gli altri, dei crediti sin da epoca precedente alla ricezione dell'intimazione di pagamento;
inoltre, la CP_1
Contr documentazione allegata da dimostra la rituale notifica delle due cartelle di pagamento, ricevute dal ricorrente l'una in data 20.6.2011 (nelle mani dello stesso destinatario che sottoscritto l'avviso di ricevimento) e l'altra in data 26.1.2012 mediante consegna nelle mani di , qualificatosi Testimone_1
familiare convivente.
L'avvenuta regolare notifica delle due cartelle di pagamento rende incontrovertibile il credito iscritto a ruolo, in assenza di opposizione nel termine perentorio ex art. 24 del d.lgs. n. 46/99, potendo solo eccepirsi fatti estintivi maturati successivamente alla incontrovertibilità del credito iscritto a ruolo per effetto della mancata tempestiva opposizione.
Invero, acclarata la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento alla parte ricorrente, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs.
46/1999) e, pertanto, la inammissibilità dei motivi di opposizione fondati su fatti estintivi anteriori alla data di notifica degli stessi.
Parte ricorrente solleva eccezione di prescrizione anche per il periodo successivo alla notifica dei titoli.
Sul punto, valga premettere che una volta divenuta intangibile la pretesa creditoria per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alle cartelle (come avvenuto nel caso di specie), esclusa la c.d.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e
10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c., alla luce del principio posto da Cass. SU sent. n. 23397/2016, trova applicazione il termine breve quinquennale.
Contr Orbene, nel caso di specie, ha comprovato il compimento di plurimi atti interruttivi Contr successivamente alla notifica delle cartelle;
in particolare, afferma in memoria che la cartella di pagamento n. 03420100058654288000 è stata notificata in data 20.06.2011 (all.4) ed è stata seguita dalla notifica: in data 03.10.2012 dell'avviso di intimazione 03420129026692471000 (all.15 e all.16); in data 16.12.2015 dell'avviso di intimazione 03420159020976354000 (all.5 e all.6); in data
20.03.2017 dell'avviso di intimazione 03420179001718949000 (all.7 e all. 7bis); in data 14.02.2020 dell'avviso di intimazione 03420199007045181000 (all.8 e all.9); in data 19.02.2020 dell'avviso di intimazione 03420189008687864000 (all.10 e all.11); in data 15.04.2022 dell'avviso di intimazione
03420219001119128000 (ll.12 e all.13) e in data 04.11.2023 dell'avviso di intimazione
03420239004011790000 (in questa sede opposto) (all.2 e all.3); - la cartella di pagamento n.
03420120001224633000 è stata notificata in data 26.01.2012 (all.14) ed è stata seguita dalla notifica:
16.12.2015 dell'avviso di intimazione 03420159020976354000 (all.5 e all.6); in data 20.03.2017 dell'avviso di intimazione 03420179001718949000 (all.7); in data 14.02.2020 dell'avviso di intimazione 03420199007045181000 (all.8 e all.9); in data 19.02.2020 dell'avviso di intimazione
03420189008687864000 (all.10 e all.11); in data 15.04.2022 dell'avviso di intimazione
03420219001119128000 (ll.12 e all.13) e in data 04.11.2023 dell'avviso di intimazione
03420239004011790000 (in questa sede opposto) (all.2 e all.3).
A fronte di tale documentazione comprovante l'interruzione del termine entro il quinquennio, a mezzo di plurimi atti successivamente compiuti, nelle note scritte del 18.3.2025, la difesa attorea dichiara di
“disconoscere le sottoscrizioni sulle ricevute di ritorno in possesso dei resistenti” contestando, inoltre, sempre in modo massivo, la produzione di tutta la documentazione “in copia”.
Ritenuto che tale contestazione – per la sua genericità e il riferimento massivo a “tutta la documentazione prodotta”– possa considerarsi tamquam non esset, si richiama il consolidato insegnamento della SC secondo cui l'art. 2719 c.c. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche: conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco (Cass.
n.882/2018; n. 4053/2018), essendo privo di efficacia il generico disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche degli atti agli originali, posto che perché possa aversi, infatti, disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro ed ínequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. in tal senso Cass. n. 28096 del 30/12/2009 in tema di applicazione dell'art. 2719 cod. civ.). Il disconoscimento deve quindi ad es. contenere l'indicazione delle parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale.
In ordine “al disconoscimento della sottoscrizione sulle ricevute di ritorno in possesso dei resistenti”, si osserva che In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29022 del 05/12/2017).
Nel resto, la difesa attorea contesta nello specifico – di tutta la documentazione prodotta – soltanto la notifica delle intimazioni di pagamento nn. 03420120001224633000 e 03420129026692471000 è parziale in quanto, relativamente alla prima, risulta prodotta solo la ricevuta di ritorno e, relativamente alla seconda, risulta prodotto solo l'atto presuntivamente notificato. Deriva da ciò che il credito risulta prescritto.
Orbene, l'atto identificato quale intimazione di pagamento nn. 03420120001224633000 è, in realtà, la cartella di pagamento per come detto ritualmente notificata il 26.1.2012; quanto all'intimazione di pagamento n. 03420129026692471000, vi è prova della rituale notifica in data 3.10.2012 come da avviso di ricevimento che attesta la consegna nelle mani di , qualificatosi come familiare Testimone_1
convivente osservandosi che, peraltro, se anche non vi fosse stata prova della notifica, in ogni caso alla notifica della cartella in data 20.6.2011 è conseguita quella di intimazione di pagamento in data
16.12.2015, nel quinquennio successivo, donde l'irrilevanza della contestazione esaminata.
Pertanto, posto che successivamente alla notifica delle cartelle il termine quinquennale è stato interrotto Contr a mezzo della notifica dei plurimi atti interruttivi come da documentazione prodotta da , il ricorso si rivela infondato e deve essere per tali ragioni respinto.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.697,00, in favore di ciascuno dei convenuti, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Cosenza, 27 marzo 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti