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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 10/07/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 611 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. PAGLIONE MARISA, Parte_1
RICORRENTE
E
; Controparte_1
RESISTENTE - contumace
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 13.12.2023, il sig. premettendo di essere Parte_1 stato dipendente della SATI Spa, Società A sporti Italiani Spa con mansioni di autista, adiva il Tribunale di Isernia esponendo:
- di avere svolto, dal momento della prima assunzione nel 1990, sempre e regolarmente la funzione di autista di autobus di linea, occupandosi le società presso cui ha prestato la propria attività di trasporto pubblico di persone;
- in data 07.01.2021, nell'ambito dei previsti controlli sanitari, veniva sottoposto a visita medica, ai sensi del D.M. 88/1999, presso la R.F.I., Direzione Sanità, di Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
Napoli, competente per territorio, che lo riteneva, con atto del 08.01.2021
“inidoneo in via definitiva”, alla mansione svolta di autista di autobus di linea (doc. 5), poiché affetto da “diabete mellito scompensato, non adeguatamente compensato dalla terapia ipoglicemica in atto;
patologia cronica (quadro ecografico di steatosi epatica moderato-severa) con splenomegalia associata e piastrinopenia di n.d.d.”
- a seguito del detto giudizio la SATI Spa, con racc.ta a.r. del 05.02.2021, comunicava al ricorrente la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino al 31.3.2021 per inidoneità alla mansione, preannunciando il licenziamento al termine del divieto imposto normativamente per il periodo emergenziale legato alla pandemia da COVD -19, stante l'impossibilità di adibirlo a mansioni equivalenti o inferiori compatibili con il suo stato di salute e tenuto conto dell'assenza di posti disponibili riservati agli inidonei, essendo i tre posti previsti per il personale non idoneo ( tutti già occupati (doc. 13); Parte_2
- le parti, preso atto della sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni di autista del sig. e la carenza di posizioni anche inerenti qualifiche inferiori a cui Parte_1 adib dente, con verbale di conciliazione stragiudiziale, concordavano di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro a far data dal 30.09.2021, stante il divieto di licenziamento da parte del datore di lavoro stabilito normativamente (doc. 15);
- il ricorrente provvedeva il 06.10.2021 a presentare domanda all' per il CP_1 riconoscimento della pensione di Invalidità specifica nella gestione peciali e nel Fondo Trasporti, prevista per la categoria, ex art. 12, primo comma, lettera a) della Legge del 28 luglio 1961 n. 830, ma l' respingeva l'istanza (con CP_1 provvedimento datato 18.10.2021 successivame municato), dopo averlo sottoposto a visita, sul presupposto che il lavoratore “non è stato riconosciuto non idoneo alle mansioni della sua qualifica secondo quanto previsto dalla legge” ( doc. 7 e 8);
- pure veniva respinto, con atto del 21.02.2022, il ricorso amministrativo presentato dal ricorrente in data 21.12.2021 con cui lo stesso chiedeva l'annullamento del diniego della prestazione pensionistica richiesta per invalidità specifica alle mansioni (doc. 9 e 10); Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha chiesto accertare il suo diritto al riconoscimento della pensione di invalidità specifica e conseguentemente condannare l' a CP_1 corrispondere il relativo trattamento economico. Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, nessuno si è costituito per CP_1 dichiarato contumace. La causa è stata rinviata per la discussione, senza necessità di istruttoria, all'udienza del 04.06.2025, trattata in modalità cartolare, e decisa tenuto conto delle note scritte depositate dalle parti.
*** 2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono. In termini generali, si osserva che la categoria degli autoferrotranvieri è sottoposta a speciale regime previdenziale, contributivo e pensionistico. In particolare, fino al 1° gennaio 1996 era istituito il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, sostitutivo dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), al quale erano iscritti i dipendenti da Aziende ed Enti esercenti pubblici servizi di trasporto Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
(ferrovie, tranvie, filovie, autoservizi, linee di navigazione interna e funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie) di ruolo o adibiti in modo continuativo al pubblico trasporto di linea. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è stato soppresso. Con effetto da tale data, i lavoratori dipendenti di aziende esercenti il servizio pubblico di trasporto (per quanto interessa in questa sede) sono iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Ai lavoratori iscritti al soppresso Fondo continuano a spettare, oltre alla pensione di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti secondo la normativa vigente nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, anche la pensione di invalidità specifica per inidoneità alla mansione ai sensi degli articoli 12, primo comma, lettera a), e 13, primo comma, lettere a) e b), della legge 28 luglio 1961, n. 830. In particolare, in virtù delle disposizioni appena richiamate, gli autoferrotranvieri hanno diritto di essere collocati in pensione per invalidità (cd. specifica) se riconosciuti invalidi in modo permanente e assoluto alle funzioni proprie delle qualifiche di cui sono rivestiti, quando abbiano almeno dieci anni di servizio e purché per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti non possano essere adibiti ad altri servizi dell'azienda. 3. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, non par dubbio che, alla luce della documentazione prodotta, ricorrano in capo al tutte le condizioni di legge per Parte_1 il riconoscimento della pensione di invalidità sp particolare:
- dalle buste paga depositate in atti (vedasi doc. 19) emerge che il sig. , Parte_1 già assunto dalla società di autolinee F.lli LA di Angelo LA & transitato alle dipendenze della (poi divenuta SATI Spa), con tutti i Controparte_2 diritti acquisiti, a decorrere dall a mansione è stata sempre quella di conducente di linea – con la qualifica di operatore di esercizio;
- dalla data di assunzione consegue che egli fosse ritualmente iscritto al Fondo Previdenziale obbligatorio di categoria, soppresso successivamente nel 1996 (doc. 18 e 19);
- dagli ulteriori atti prodotti si rileva che lo stesso – rimasto in servizio dal febbraio 1990 al settembre 2021 – alla data di interruzione del rapporto con la SATI Spa per inidoneità alle mansioni specifiche aveva maturato più di 10 anni di contribuzione;
- dalla certificazione rilasciata dalla RFI - Direzione Sanità – Unità Sanitaria Territoriale di Napoli – Bari, sede di Napoli risulta che il lavoratore è stato riconosciuto invalido in modo permanente ed assoluto alle funzioni di autista di linea cui era adibito (doc. 5);
- dalle note ricevute dal datore di lavoro è comprovata l'impossibilità della sua ricollocazione anche con altre mansioni all'interno dell'azienda di trasporti presso cui prestava servizio (doc. 13 e 14). Pertanto, il ricorrente si trovava nella condizione, prevista dalla norma, di invalidità permanente ed assoluta rispetto alle mansioni esercitate e proprie della sua qualifica. La documentazione depositata comprova la sussistenza di tutte le condizioni di legge per il riconoscimento della pensione di invalidità specifica domandata dal ricorrente all' CP_1
N sono, pertanto, essere condivise le motivazioni sottese al provvedimento di rigetto dell' convenuto, che apoditticamente e in palese contrasto con le CP_1 Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
certificazioni mediche a disposizione ha ritenuto che il sig. non fosse stato Parte_1 valutato “non idoneo alle mansioni della sua qualifica”. Ne discende la condanna di a corrispondere al ricorrente la pensione di invalidità CP_1 specifica, corrispondendo i ivo trattamento economico nella misura e con la decorrenza previste dalla legge. 4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, alla luce dei parametri indicati dal DM 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta e dell'assenza di fase istruttoria, dunque facendo applicazione dei valori dello scaglione di riferimento (5.201-26.000 euro) al parametro minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, accerta il diritto di ad ottenere la Parte_1 pensione di invalidità specifica prevista per la categoria e per l'effetto;
2) Condanna a corrispondere in favore del ricorrente il relativo trattamento CP_1 economico, ne ura e con la decorrenza previste dalla legge;
3) Condanna a pagare in favore del ricorrente le spese di lite, che liquida in euro CP_1
1.865,00 per ensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Isernia, il 10/07/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 611 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. PAGLIONE MARISA, Parte_1
RICORRENTE
E
; Controparte_1
RESISTENTE - contumace
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 13.12.2023, il sig. premettendo di essere Parte_1 stato dipendente della SATI Spa, Società A sporti Italiani Spa con mansioni di autista, adiva il Tribunale di Isernia esponendo:
- di avere svolto, dal momento della prima assunzione nel 1990, sempre e regolarmente la funzione di autista di autobus di linea, occupandosi le società presso cui ha prestato la propria attività di trasporto pubblico di persone;
- in data 07.01.2021, nell'ambito dei previsti controlli sanitari, veniva sottoposto a visita medica, ai sensi del D.M. 88/1999, presso la R.F.I., Direzione Sanità, di Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
Napoli, competente per territorio, che lo riteneva, con atto del 08.01.2021
“inidoneo in via definitiva”, alla mansione svolta di autista di autobus di linea (doc. 5), poiché affetto da “diabete mellito scompensato, non adeguatamente compensato dalla terapia ipoglicemica in atto;
patologia cronica (quadro ecografico di steatosi epatica moderato-severa) con splenomegalia associata e piastrinopenia di n.d.d.”
- a seguito del detto giudizio la SATI Spa, con racc.ta a.r. del 05.02.2021, comunicava al ricorrente la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino al 31.3.2021 per inidoneità alla mansione, preannunciando il licenziamento al termine del divieto imposto normativamente per il periodo emergenziale legato alla pandemia da COVD -19, stante l'impossibilità di adibirlo a mansioni equivalenti o inferiori compatibili con il suo stato di salute e tenuto conto dell'assenza di posti disponibili riservati agli inidonei, essendo i tre posti previsti per il personale non idoneo ( tutti già occupati (doc. 13); Parte_2
- le parti, preso atto della sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni di autista del sig. e la carenza di posizioni anche inerenti qualifiche inferiori a cui Parte_1 adib dente, con verbale di conciliazione stragiudiziale, concordavano di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro a far data dal 30.09.2021, stante il divieto di licenziamento da parte del datore di lavoro stabilito normativamente (doc. 15);
- il ricorrente provvedeva il 06.10.2021 a presentare domanda all' per il CP_1 riconoscimento della pensione di Invalidità specifica nella gestione peciali e nel Fondo Trasporti, prevista per la categoria, ex art. 12, primo comma, lettera a) della Legge del 28 luglio 1961 n. 830, ma l' respingeva l'istanza (con CP_1 provvedimento datato 18.10.2021 successivame municato), dopo averlo sottoposto a visita, sul presupposto che il lavoratore “non è stato riconosciuto non idoneo alle mansioni della sua qualifica secondo quanto previsto dalla legge” ( doc. 7 e 8);
- pure veniva respinto, con atto del 21.02.2022, il ricorso amministrativo presentato dal ricorrente in data 21.12.2021 con cui lo stesso chiedeva l'annullamento del diniego della prestazione pensionistica richiesta per invalidità specifica alle mansioni (doc. 9 e 10); Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha chiesto accertare il suo diritto al riconoscimento della pensione di invalidità specifica e conseguentemente condannare l' a CP_1 corrispondere il relativo trattamento economico. Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, nessuno si è costituito per CP_1 dichiarato contumace. La causa è stata rinviata per la discussione, senza necessità di istruttoria, all'udienza del 04.06.2025, trattata in modalità cartolare, e decisa tenuto conto delle note scritte depositate dalle parti.
*** 2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono. In termini generali, si osserva che la categoria degli autoferrotranvieri è sottoposta a speciale regime previdenziale, contributivo e pensionistico. In particolare, fino al 1° gennaio 1996 era istituito il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, sostitutivo dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), al quale erano iscritti i dipendenti da Aziende ed Enti esercenti pubblici servizi di trasporto Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
(ferrovie, tranvie, filovie, autoservizi, linee di navigazione interna e funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie) di ruolo o adibiti in modo continuativo al pubblico trasporto di linea. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è stato soppresso. Con effetto da tale data, i lavoratori dipendenti di aziende esercenti il servizio pubblico di trasporto (per quanto interessa in questa sede) sono iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Ai lavoratori iscritti al soppresso Fondo continuano a spettare, oltre alla pensione di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti secondo la normativa vigente nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, anche la pensione di invalidità specifica per inidoneità alla mansione ai sensi degli articoli 12, primo comma, lettera a), e 13, primo comma, lettere a) e b), della legge 28 luglio 1961, n. 830. In particolare, in virtù delle disposizioni appena richiamate, gli autoferrotranvieri hanno diritto di essere collocati in pensione per invalidità (cd. specifica) se riconosciuti invalidi in modo permanente e assoluto alle funzioni proprie delle qualifiche di cui sono rivestiti, quando abbiano almeno dieci anni di servizio e purché per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti non possano essere adibiti ad altri servizi dell'azienda. 3. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, non par dubbio che, alla luce della documentazione prodotta, ricorrano in capo al tutte le condizioni di legge per Parte_1 il riconoscimento della pensione di invalidità sp particolare:
- dalle buste paga depositate in atti (vedasi doc. 19) emerge che il sig. , Parte_1 già assunto dalla società di autolinee F.lli LA di Angelo LA & transitato alle dipendenze della (poi divenuta SATI Spa), con tutti i Controparte_2 diritti acquisiti, a decorrere dall a mansione è stata sempre quella di conducente di linea – con la qualifica di operatore di esercizio;
- dalla data di assunzione consegue che egli fosse ritualmente iscritto al Fondo Previdenziale obbligatorio di categoria, soppresso successivamente nel 1996 (doc. 18 e 19);
- dagli ulteriori atti prodotti si rileva che lo stesso – rimasto in servizio dal febbraio 1990 al settembre 2021 – alla data di interruzione del rapporto con la SATI Spa per inidoneità alle mansioni specifiche aveva maturato più di 10 anni di contribuzione;
- dalla certificazione rilasciata dalla RFI - Direzione Sanità – Unità Sanitaria Territoriale di Napoli – Bari, sede di Napoli risulta che il lavoratore è stato riconosciuto invalido in modo permanente ed assoluto alle funzioni di autista di linea cui era adibito (doc. 5);
- dalle note ricevute dal datore di lavoro è comprovata l'impossibilità della sua ricollocazione anche con altre mansioni all'interno dell'azienda di trasporti presso cui prestava servizio (doc. 13 e 14). Pertanto, il ricorrente si trovava nella condizione, prevista dalla norma, di invalidità permanente ed assoluta rispetto alle mansioni esercitate e proprie della sua qualifica. La documentazione depositata comprova la sussistenza di tutte le condizioni di legge per il riconoscimento della pensione di invalidità specifica domandata dal ricorrente all' CP_1
N sono, pertanto, essere condivise le motivazioni sottese al provvedimento di rigetto dell' convenuto, che apoditticamente e in palese contrasto con le CP_1 Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
certificazioni mediche a disposizione ha ritenuto che il sig. non fosse stato Parte_1 valutato “non idoneo alle mansioni della sua qualifica”. Ne discende la condanna di a corrispondere al ricorrente la pensione di invalidità CP_1 specifica, corrispondendo i ivo trattamento economico nella misura e con la decorrenza previste dalla legge. 4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, alla luce dei parametri indicati dal DM 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta e dell'assenza di fase istruttoria, dunque facendo applicazione dei valori dello scaglione di riferimento (5.201-26.000 euro) al parametro minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, accerta il diritto di ad ottenere la Parte_1 pensione di invalidità specifica prevista per la categoria e per l'effetto;
2) Condanna a corrispondere in favore del ricorrente il relativo trattamento CP_1 economico, ne ura e con la decorrenza previste dalla legge;
3) Condanna a pagare in favore del ricorrente le spese di lite, che liquida in euro CP_1
1.865,00 per ensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Isernia, il 10/07/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio