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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 02/04/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 638/2024
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 11.04.2024
da
C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Wally Salvagnini del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Piacenza, via Poggiali, n. 43, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Mara Anna Tutone, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, via Mazzini, n. 15, in virtù di procura alle liti in calce alla memoria di costituzione su foglio separato.
- RESISTENTE -
C.F. nata a [...] il [...], CP_2 C.F._3
rappresentata dal curatore speciale Avv. Lorenza Boscarelli.
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 12/11/2024 la causa veniva posta in decisione alle seguenti conclusioni
PER IL RICORRENTE: precisate come in atti.
PER LA RESISTENTE E PER LA MINORE: precisate come in atti.
PER IL P.M.: precisate come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 244 c.c. e 473bis.11 c.p.c., depositato in data 11.4.2024,
agiva al fine di conseguire il disconoscimento della paternità nei Parte_1
confronti della figlia minore nata il [...] - legalmente riconosciuta da entrambi CP_2
i genitori e affetta da gravi patologie, quali la sindrome di Rett e la sindrome di Andersen
Tawil - assumendo che, all'esito di test genetici effettuati sui genitori e sulla figlia minore presso l'Istituto Mondino di Pavia, il padre avrebbe cominciato a nutrire “un forte e logorante dubbio in ordine alla sua paternità”, tenuto conto che né il signor né Pt_1
alcun membro della sua famiglia di origine erano portatori di geni da cui derivavano le patologie della piccola mentre una delle figlie della IG , nata da CP_2 CP_1
precedente relazione, era risultata affetta da una malattia genetica. Rilevava altresì che la IG , allo stato, non aveva voluto prestare il consenso ai fini degli CP_1
accertamenti sul DNA, tentando di giustificare il proprio rifiuto con la produzione di documentazione medica in rettifica ai precedenti accertamenti genetici, documentazione di cui il ricorrente era venuto a conoscenza soltanto nel corso del diverso giudizio pendente tra le medesime parti in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale. Chiedeva, pertanto, di dichiarare che esso ricorrente non Parte_1
era il padre della minore , con ogni conseguenza di legge. CP_2
Con memoria in data 14.6.2024 si costituiva in giudizio la minore CP_2
per il tramite della sua curatrice speciale Avv. Lorenza Boscarelli, la quale evidenziava come fosse interesse della minore fare chiarezza sulla relativa paternità, anche ai fini della corretta regolamentazione del suo affidamento e mantenimento. Nel contempo, ribadiva con fermezza la necessità che l'accertamento venisse eseguito tenendo conto delle gravi condizioni di salute di Rappresentava altresì che nell'ambito del giudizio pendente CP_2
volto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale le parti avevano raggiunto un accordo in cui veniva prevista l'esecuzione del test presso l'Istituto di Medicina Legale di
Parma, demandando l'effettuazione delle indagini genetiche al Dott. al Persona_1
fine di evitare lungaggini e gli ulteriori costi di una CTU. A fronte di ciò, la curatrice si riservava, allo stato, di formulare le conclusioni nell'interesse della minore . CP_2
Con memoria in data 14.6.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
domandando il rigetto integrale della domanda avversaria in quanto pretestuosa, infondata, temeraria ed inammissibile, con conseguente rifusione delle spese di lite. In particolare, la IG rilevava che il ricorrente era sottoposto a procedimento CP_1
penale per maltrattamenti nei confronti sia della resistente che delle due figlie della
Per_ medesima ( e nate da precedente matrimonio (proc. penale n. Persona_3
1126-2020 RGNR). Rappresentava altresì che il padre, dopo aver appreso delle gravi malattie genetiche fortemente invalidanti della figlia, aveva iniziato a manifestare un netto rifiuto della bambina, tanto che, a causa dell'assenza di rapporti tra il ricorrente e la piccola erano stati disposti incontri protetti tra padre e figlia, più volte interrotti e/o CP_2
disdetti dallo stesso . A fronte di ciò, la IG , oltre a doversi occupare Pt_1 CP_1 in via esclusiva dell'accudimento della figlia minore veniva infondatamente CP_2
accusata dal ricorrente di essere stata infedele al compagno, con conseguenti umiliazioni e vessazioni rivolte da quest'ultimo nei suoi confronti. Rilevava altresì di aver depositato, in data 15.12.2023, ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento di cui CP_2 seguiva l'instaurazione del procedimento n. 2546/2023 RGC, vista la gravità delle condotte e il totale disinteresse manifestato dal padre in ordine alla salute della figlia, ivi domandando l'affidamento super esclusivo della figlia minore. Evidenziava, inoltre, che gli accertamenti genetici già svolti presso l'Istituto Mondino di Pavia avevano confermato la paternità del signor e di ciò il padre era a conoscenza prima ancora Pt_1 dell'instaurazione del presente giudizio, motivo per cui il test di paternità richiesto da controparte doveva ritenersi superfluo. Infine, eccepiva l'inammissibilità dell'azione esperita da controparte, non avendo il ricorrente provato la propria impotenza al tempo del concepimento ovvero la presenza di un'eventuale relazione parallela della madre né tantomeno dimostrato di avere avuto eventualmente conoscenza della causa legittimante l'azione entro l'anno precedente rispetto al deposito del ricorso. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso proposto da , volto al disconoscimento della figlia Parte_1
e di ogni domanda inerente e conseguente, in quanto inammissibile e/o infondata CP_2
sia in fatto che in diritto e comunque non provata, con vittoria di spese e competenze di causa.
Con memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c., il ricorrente prendeva atto di quanto rilevato dalla curatrice della minore in memoria costitutiva e contestava quanto dedotto dalla IG in memoria di costituzione. CP_1
Con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. la curatrice speciale di si CP_2
riservava di formulare le conclusioni nell'interesse della minore in attesa di conoscere l'esito degli esami genetici volti all'accertamento della paternità.
Con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. la resistente ribadiva quanto già dedotto in sede di memoria costitutiva, evidenziando come le argomentazioni di controparte fossero totalmente destituite di qualsivoglia fondamento. Chiedeva, in aggiunta a quanto già domandando, che qualora per qualunque motivo l'esito dell'esame svolto dal Prof. dovesse escludere o dubitare della paternità, a fronte di due risultati Per_1 contrastanti, fosse conferito incarico a diverso perito da individuarsi nell'ambito dell'Istituto di Medicina Legale di Pavia in contraddittorio tra le parti e in sede di CTU con possibilità di nomina di eventuali CCTTPP.
Con memoria ex art. 473 bis.17, comma 3, c.p.c. il ricorrente contestava quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, richiamandosi integralmente ai propri scritti difensivi e fornendo indicazioni di prova contraria in relazione ai mezzi istruttori dedotti nella memoria ex art. 473 bis.17, comma 2, c.p.c. depositata dalla IG . CP_1
All'udienza del 17.7.2024, comparivano i Procuratori delle parti nonché le Parti personalmente, oltre al Curatore speciale della minore. I Procuratori delle parti rappresentavano che non erano ancora pervenuti gli esiti degli esami genetici, pertanto, considerata la necessità di acquisirli prima di sentire le parti e procedere ad ogni ulteriore incombente, la causa veniva rinviata all'udienza successiva per i medesimi incombenti.
Con nota di deposito in data 9.9.2024 l'Avv. Boscarelli, curatore speciale della minore, depositava copia della “Relazione di consulenza genetico-forense in tema di indagine di paternità” del 9 settembre 2024 redatta dal Dott. trasmessa Persona_1 alle parti in pari data, che giungeva alla seguente conclusione: “PATERNITÀ
PRATICAMENTE PROVATA”.
All'udienza del 10.9.2024, comparivano i Procuratori delle parti, nonché la resistente personalmente e la curatrice speciale della minore. I Procuratori delle parti, preso atto della relazione peritale del dott. chiedevano che la causa fosse Per_1
rinviata ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, di tal che la causa veniva rinviata all'udienza successiva al fine di consentire alle parti, previo esame della relazione in atti, di precisare le conclusioni e di procedere alla discussione orale della causa ai fini della rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Infine, precisate le conclusioni dalla curatrice speciale della minore nonché dalla ricorrente, all'udienza del 12.11.2024 comparivano i Procuratori delle parti nonché l'Avv.
Boscarelli in qualità di curatore speciale della minore. Il Procuratore di parte ricorrente si riservava di depositare le conclusioni telematicamente, che precisava come da memoria ex art. 473 bis.17 comma 1 depositata in data 27.6.2024; pertanto, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di disconoscimento di figlio naturale proposta da non può trovare accoglimento, a fronte dell'esito degli accertamenti Parte_1
medico-legali e genetici di cui alla documentazione depositata in atti.
Al riguardo, rileva in primo luogo evidenziare che, secondo un indirizzo oramai consolidato della Suprema Corte, l'esame genetico sul presunto padre costituisce lo strumento più idoneo per accertare la sussistenza del rapporto di filiazione naturale, posto che i progressi registrati dalla scienza biomedica consentono di ottenere margini di sicurezza elevatissimi, tali da dimostrare con certezza l'esistenza del rapporto di paternità
(Cass., sez. I, 1.6.2017, n. 13880). Pertanto, nel caso di specie, deve attribuirsi insuperabile valenza alle risultanze della relazione di consulenza genetico-forense in tema di indagine di paternità datata 9.9.2024 svolta su accordo delle parti dal Dott.
[...] nell'ambito del procedimento R.G. n. 2546/2023 pendente tra le medesime Per_1
parti, che consente di ritenere accertato il rapporto di paternità tra la minore CP_2
ed il ricorrente . Al riguardo, rileva invero precisare che nel caso in cui Parte_1
sia stata acquisita una consulenza genetica, espletata su concorde richiesta delle parti da un esperto al di fuori del procedimento in questione, il giudice, ove non siano allegate specifiche ragioni tecniche e scientifiche, non è obbligato a disporre una consulenza tecnica d'ufficio per il solo fatto della natura stragiudiziale della perizia acquisita (Cass., sez. I, 24/12/2013, n. 28649; sul punto cfr. altresì Cass. sez. I, 7/12/2021, n. 38922).
Ne deriva l'attendibilità e l'utilizzabilità delle indagini effettuate dal Dott.
(professionista particolarmente esperto e qualificato in merito agli Per_1
accertamenti genetici, tanto da essere frequentemente nominato come CTU) nell'ambito del diverso procedimento pendente tra le medesime parti, dalle quali si ricava la sussistenza di un legame biologico di paternità tra la minore e . Parte_1
Nella specie, il Dott. – dopo aver descritto le operazioni svolte Persona_1
(con prelievo di campioni biologici con il consenso degli interessati) e dopo aver dato atto delle modalità di esecuzione delle indagini genetiche secondo le più recenti tecniche – ha concluso nel senso che le indagini genetiche compiute sulle persone di Parte_1
e hanno confermato il rapporto di paternità biologica tra gli stessi (“ Tenuto CP_2
conto dei caratteri presenti nella madre, non sono state riscontrate incompatibilità nei 20 polimorfismi genetici indagati fra e;
è quindi possibile Parte_1 CP_2 che quest'ultima sia il figlio naturale di . La stima numerica di tale Parte_1 possibilità è stata effettuata mediante il cosiddetto calcolo biostatistico di paternità […].
Tali valori di probabilità, associati mediante il calcolo della probabilità composta, hanno prodotto un valore complessivo dell'ordine del 99,999999990690 %. Si tratta di un valore dal significato statistico straordinariamente elevato, indicativo di un rapporto di paternità biologica che potrebbe essere messo in dubbio solo da incontrovertibili dati di fatto che escludano la possibilità di un rapporto di genitura. Da un punto di vista formale il predicato verbale cui si fa riferimento in presenza di tali valori corrisponde all'affermazione “PATERNITÀ PRATICAMENTE PROVATA””, cfr. doc. 8 allegato dalla curatrice speciale della minore in data 9.9.2024).
Non può dunque dubitarsi - alla luce dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini genetiche svolte sulla base delle più aggiornate conoscenze scientifiche e tecniche di esecuzione, nel rispetto delle persone degli interessati - che sia padre di , rilevando evidenziare come siffatto Parte_1 CP_2 accertamento s'inserisca in un quadro in cui è pacifico che la minore sia stata concepita nel corso della convivenza more uxorio di e della , in assenza della Pt_1 CP_1
deduzione di alcun elemento che consenta di dubitare della paternità della minore in capo a . Pt_1
In un siffatto quadro, e dunque in presenza di accertamenti genetici fondati su metodologie validate scientificamente attestanti la paternità del ricorrente nei confronti della piccola concepita nel corso del rapporto di convivenza tra le parti, ne CP_2
consegue che la domanda di disconoscimento di figlio naturale proposta da Parte_1
deve essere rigettata.
[...]
Con riguardo, infine, alla liquidazione delle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio e dei motivi della decisione – laddove le posizioni espresse dalla resistente e dalla curatrice speciale della minore (ammessa al patrocinio a spese dello
Stato) hanno trovato pieno riscontro, mentre quelle formulate dal ricorrente risultano destituite di qualsivoglia fondamento – deve essere pronunciata la condanna di quest'ultimo al pagamento in favore della resistente e della minore delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, da versarsi rispettivamente in favore della ricorrente e dell'Erario, essendo la minore ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda proposta da , nato a [...] il [...], Parte_1
diretta a sentire dichiarare che lo stesso non è il padre di , nata a [...] il CP_2
5.12.2019;
- Condanna al pagamento delle spese processuali, che si Parte_1
liquidano in Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese gen. 15%, IVA e CPA come per legge a favore di ed in Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese gen. Controparte_1
15%, IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore dell'Erario per la minore CP_2
essendo la stessa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
[...] Piacenza, 1° aprile 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti