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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4134/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4134 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Toledo, 116 presso lo studio dell'avv. Emanuela
Veneri che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28 ottobre 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli, in data 12 marzo 1983, dal quale
1 V.G. n. 4134/2025
sono nate due figlie, attualmente maggiorenni ed indipendenti, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni precisate in sede di accordi allegati alle predette note congiunte ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli (avvenuta il 21 settembre 2004) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli del 20/28 ottobre 2004; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, riportate nel ricorso introduttivo e precisate- giusti chiarimenti richiesti in sede di decreto di fissazione di udienza- con note congiunte del 28 novembre 2025, di seguito riportate:
“1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra , ordinando Parte_1 Parte_2 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2. stabilire che alcun mantenimento è dovuto tra le parti poiché economicamente autosufficienti”.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli, in data 12 marzo 1983
(atto n. 59, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1983) tra (nato a Parte_1
2 V.G. n. 4134/2025
Napoli il 20.7.1958) e (nata a [...] il [...]) alle condizioni indicate in Parte_2 parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4134 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Toledo, 116 presso lo studio dell'avv. Emanuela
Veneri che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28 ottobre 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli, in data 12 marzo 1983, dal quale
1 V.G. n. 4134/2025
sono nate due figlie, attualmente maggiorenni ed indipendenti, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni precisate in sede di accordi allegati alle predette note congiunte ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli (avvenuta il 21 settembre 2004) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli del 20/28 ottobre 2004; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, riportate nel ricorso introduttivo e precisate- giusti chiarimenti richiesti in sede di decreto di fissazione di udienza- con note congiunte del 28 novembre 2025, di seguito riportate:
“1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra , ordinando Parte_1 Parte_2 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2. stabilire che alcun mantenimento è dovuto tra le parti poiché economicamente autosufficienti”.
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli, in data 12 marzo 1983
(atto n. 59, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1983) tra (nato a Parte_1
2 V.G. n. 4134/2025
Napoli il 20.7.1958) e (nata a [...] il [...]) alle condizioni indicate in Parte_2 parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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