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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/11/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LOCRI
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RICONOSCIMENTO DEL RAPPORTO DI (art. 429 c.p.c.) LAVORO – ISCRIZIONE definitiva nella causa iscritta al n. 404/2023 R.G. Lav. promossa da: ELENCO DEI PANGALLO Parte_1
[...] Avv. Giuseppe STRANGIO _________________
Ricorrente contro
CP_1
Avv. Silvano IMBRIACI e Dario Cosimo ADORNATO
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 2.2.2023, Parte_2 adiva in giudizio l' lamentando l'illegittimità del provvedimento del 13.7.2022 con cui CP_1
l'Istituto aveva effettuato le seguenti comunicazioni per l'anno 2017 con la testuale motivazione:
“a seguito degli accertamenti effettuati sono state apportate le seguenti variazioni alle giornate indicate nell'elenco annuale:
Comune di iscrizione: Platì
Anno Elenco: 2017
Tipo variazione: disconoscimento
Giornate OTD: 76
Numero giornate totali riconosciute dopo la variazione nell'elenco annuale del
2017: 26.” nonché l'illegittimità dell'ulteriore provvedimento, sempre del 13.7.2022 con cui l' aveva CP_2 effettuato le seguenti comunicazioni per l'anno 2018 con la testuale motivazione:
“a seguito degli accertamenti effettuati sono state apportate le seguenti variazioni alle giornate indicate nell'elenco annuale:
Comune di iscrizione: Platì
Anno Elenco: 2018
Tipo variazione: disconoscimento
Giornate OTD: 58
Numero giornate totali riconosciute dopo la variazione nell'elenco annuale del
1 2017: 44.”
- che in particolare sosteneva di aver prestato, nell'anno de quo, attività di lavoro dipendente presso l'impresa individuale come bracciante agricolo per 102 giorni (anche se CP_3 nella prima pagina dell'atto introduttivo sono indicati 51 giorni) -svolgendo attività di coltivazione e raccolta di olive, trapianto piantine di ortaggi dai vasi alla terra, concimazione delle piantine trapiantate, raccolta ortaggi, rincalzatura delle piantine, avendo vanamente esperito i ricorsi amministrativi;
- che si costituiva per l' contestando le pretese attoree e chiedendo la reiezione del CP_1 ricorso, per cui il giudice istruiva la causa mediante escussione di alcuni testimoni;
- che all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il nuovo giudice designato invitava parte costituita alla discussione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza, tenutasi da remoto mediante Microsoft Teams;
OSSERVA
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Oggetto della controversia è la cancellazione del ricorrente dagli elenchi nominativi previsti dal d.lgs. n. 2012 del 1946 per l'anno 2017 e 2018, come da verbale ispettivo, regolarmente depositato in atti.
In via preliminare va dichiarata infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_2
Va a tal fine ricordato che ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/70, le fasi che portano alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli sono le seguenti: 1) comunicazione del provvedimento/pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del 1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs. 375/93, per la presentazione dell'impugnazione alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in CP_1 agricoltura e la decisione sullo stesso;
4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto;
5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d. l. 3.2.1970, n. 7 convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
Nel caso in esame parte ricorrente ha avuto comunicazione del disconoscimento in data
13.7.2022, ed ha proposto ricorso amministrativo in data 5.8.2022. La competente commissione adita non avendo dato riscontro entro il termine previsto di 90 giorni ha fatto sì che si perfezionasse il c.d. . Persona_1
Dal termine anzidetto, decorrono gli ulteriori 30 giorni per l'eventuale ricorso in seconda istanza dinanzi alla Commissione Centrale, decorsi i quali- senza impugnazione- il provvedimento può considerarsi definitivo e quindi impugnabile dinnanzi all'autorità giudiziari entro il termine decadenziale di 120 giorni (sul punto Cass. Sent. 5 febbraio 2018 n. 2719).
Pertanto, il ricorso è stato tempestivamente depositato il 2.2.2023.
2 Passando, allora, al merito, va premesso che il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge, di regola, come diretta conseguenza di un'attività di lavoro subordinata od autonoma svolta da un determinato soggetto. Talvolta, tuttavia, per la nascita del rapporto la legge esige la presenza di ulteriori presupposti, come avviene, ad esempio, quando è richiesta l'iscrizione dell'interessato in determinati elenchi o albi professionali: in questi casi la nascita del rapporto giuridico previdenziale è subordinata all'esistenza, oltre che dell'elemento essenziale, costituito dallo svolgimento dell'attività lavorativa, anche di altri elementi, ugualmente necessari, e l'obbligo dell'assicuratore, al verificarsi dell'evento protetto,
è condizionato dall'esistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge. Nello specifico, secondo quanto dispone il R.D. 24 settembre 1940 n.1949 per l'instaurarsi di un valido rapporto assicurativo nei confronti dei braccianti agricoli, con conseguente diritto alle prestazioni dell'assicurazione ed iscrizione nei relativi elenchi anagrafici, è necessario che il lavoratore dedichi ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno (art.3, comma 4). Pertanto, in virtù di tali disposizioni, il diritto all'iscrizione negli elenchi può essere rivendicato soltanto da coloro che abbiano svolto nell'anno un'attività di lavoro per il numero di giorni previsto dalla legge.
Appare, inoltre, opportuno delineare il percorso amministrativo che conduce alla compilazione degli elenchi. Ebbene, qui va chiarito che le iscrizioni, per previsione normativa (l. n. 608/996), CP_ avvengono in base alle denunce trimestrali con cui il datore di lavoro denuncia all' le giornate effettivamente lavorate dal bracciante alle proprie dipendenze. Dunque, in difetto di meccanismi di controllo (che possono peraltro attivarsi anche successivamente).
Presupposto necessario per il riconoscimento del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. lgs. n. 212/1946 e per il conseguimento delle prestazioni previdenziali correlate, è la sussistenza di un valido ed effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate. La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nella specie, non è in contestazione, avendo l'Istituto disconosciuto solo il numero delle giornate effettivamente lavorate dall'attore.
Come costantemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità l'onere di provare la durata del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., a fronte del disconoscimento, grava sul lavoratore e la prova sul punto deve essere rigorosa, anche al fine di contrastare l'eventuale disconoscimento.
A tale fine si ricorda che la documentazione prodotta (contratti di lavoro, buste paga, bonifici) non basta da sola a supportare le richieste della parte ricorrente.
Il quadro probatorio in tema di iscrizione dei lavoratori agricoli negli elenchi nominativi, ai fini della prova dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa a favore di una azienda agricola necessita infatti dell'assunzione di prove testimoniali che possano consentire di affermare, in forza di affermazioni coerenti e puntuali, l'esistenza del rapporto di lavoro.
3 In questo senso, le testimonianze possono essere valutate, unitariamente con altro materiale probatorio, in una logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa.
Ciò premesso, bisogna in primis evidenziare che l'allegazione attorea fondamentale ed oggetto di prova testimoniale è stata quella di aver svolto “attività di coltivazione e raccolta di olive, trapianto piantine di ortaggi dai vasi alla terra, concimazione delle piantine trapiantate, raccolta ortaggi, rincalzatura delle piantine” (vds. capo 2) per 102 giornate lavorative sia nell'anno 2017, sia nell'anno 2018.
Poiché nessuno mai ha sostenuto che il sig. (nemmeno il ricorrente Parte_2 medesimo durante l'ispezione!) si sia mai occupato di raccolta di olive, già per ciò stesso il ricorso dovrebbe essere respinto, se si tiene altresì conto che, a detta dello stesso datore di lavoro, egli “come imprenditore” ha “sempre solo coltivato lamponi“, e tutti i CP_3 dipendenti sono stati impiegati in tale attività; il sig. , infatti, ha pacificamente solo il CP_3 possesso di una “cinquantina di olivi”, che sono destinati all'uso familiare.
Ma v'è di più.
Anche a voler ritenere -e non si vede come, stante l'evidente lesione del diritto di difesa dell' che all'esito dell'esame dei testi sia emerso che il ricorrente abbia comunque CP_2 svolto attività lavorativa agricola -quale bracciante- nella completamente differente raccolta di lamponi, egli non sembra comunque aver provato i fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda.
Fondamentale è la deposizione del teste -titolare dell'azienda agricola e CP_3 parente dell'attore all'udienza del 17.10.2024-: a suo dire “il sig. ha lavorato per me Pt_2 nel 2017 e nel 2018, nel periodo estivo, mi sembra da aprile a luglio in un anno, ma non ricordo in quale anno;
nell'altro anno, invece, ha lavorato da maggio a luglio;
ha svolto in entrambi gli anni 51 giornate, se ben ricordo;
il sig. lavorava sia Platì che ad;
Pt_2 Pt_3 per lo più lavorava a Platì, non ricordo se sia andato per qualche giorno ad ADR: Il sig. Pt_3
raccoglieva i lamponi, nei periodi di raccolta;
altrimenti si occupava della pulizia delle Pt_2 piante o aggiustava i rami delle piante”.
Il teste quindi, inizialmente ha limitato le giornate lavorate a 51 per anno, in uno dei 2 CP_3 anni da “maggio a luglio” e nell'altro “da aprile a luglio”.
Orbene, è vero che, a domanda del difensore del ricorrente, al termine dell'udienza il testimone è tornato sui suoi passi affermando “non ricordo con esattezza per quante giornate abbia lavorato il sig. nel 2017 e nel 2018; non ricordo se abbia lavorato per 51 Pt_2 giornate o per 102 giornate;
io avevo altri dipendenti e tra questi alcuni svolgevano 51 giornate annue e altri ne svolgevano 102 a seconda della quantità di frutta prodotta;
anzi ora che ricordo, il sig. ha lavorato per 102 giornate per ciascun anno;
infatti, adesso mi è Pt_2 venuto in mente”: si tratta, tuttavia, di una condotta che mina grandemente la credibilità in parte qua del teste indicato dal ricorrente.
4 E,' poi, documentalmente dimostrato dalla dichiarazione WDMA Web della azienda (vds. prod. 7 resistete) che l'unico anno in cui il sig. abbia iniziato a lavorare ad aprile sia il Pt_2
2018, mentre nel 2017 abbia iniziato a lavorare a maggio: debbono, pertanto escludersi, proprio per quanto riferito dal teste , unitamente alle dichiarazioni WDMA, ben CP_3
51 giornate per anno, relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre, in cui a dire dello stesso datore di lavoro l'attore non ha lavorato come bracciante agricolo.
A detta del teste, quindi, il ricorrente avrebbe lavorato per l'impresa agricola sia nell'anno
2017, sia nell'anno 2018 solo per 51 giornate, per cui è sufficiente anche ritenere non provata la prestazione lavorativa per una ulteriore sola giornata, per escludere il diritto del ricorrente alla provvidenza richiesta.
A tal proposito, appare decisivo l'esito dell'accertamenti ispettivo, fondato su basi oggettive, quali l'ammontare delle cassette di lamponi effettivamente vendute (come da documentazione acquisita dal medesimo datore di lavoro) all'unica azienda destinataria della produzione, pacificamente la ditta Sant'RS.
Ebbene gli hanno ritenuto che, per la coltivazione e produzione, nel giugno 2017 di CP_4 sole 870 cassette di lampone fossero giustificate poco più di 21 giornate complessive di lavoro e per la coltivazione e produzione, mentre nel luglio 2017, in assenza di produzione, non fossero giustificate giornate di lavoro;
analogamente, nel giugno del 2018 fossero giustificate solo 0,3 giornate di lavoro (in assenza di produzione) e nel luglio 2018 zero giornate di lavoro, in assenza totale di produzione.
Orbene, poiché l'onerato non ha specificatamente contestato nel presente giudizio queste risultanze e valutazioni istruttorie, è evidente che egli non possa avere da solo provveduto all'intera produzione agricola di lamponi nel giugno 2017, essendo stati dichiarate nel documento WDMA Web (vds. prod. 7 resistente) relativo all'attore ben 20 giornate di lavoro agricolo!
A tali lavorazioni, infatti, hanno senz'altro contribuito con una certa continuità il sig. Parte_4
(escusso alla sopra indicata udienza del 17.10.2024), il quale ha confermato, nello stesso periodo, la fattiva collaborazione in azienda di un discreto numero di lavoratori “in alcuni giorni erano 5, in altri 7 o 8”, come, peraltro, confermato anche dal sopra citato . CP_3
Ancora più clamorosa è la situazione per i mesi di luglio 2017 (16 giornate lavorate dichiarate,
a fronte di una produzione pari a 0) e giugno e luglio 2018 (complessivamente 14 giornate lavorate dichiarate, a fronte di una produzione praticamente pari a 0).
A ciò si deve aggiungere che nelle dichiarazioni rese agli ispettori solo le sig.re e Tes_1
hanno menzionato il ricorrente (a differenza del titolare sig. , il quale non lo Per_2 CP_3 ha mai nominato!), e questo è sicuro indice di una sporadica presenza in azienda dell'attore.
Né a differenti conclusioni possono portare le deposizioni del teste , che a Testimone_2 suo stesso dire non ha mai lavorato con il ricorrente ed ha saputo riferire solo de relato.
5 Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, poiché l'onerato non ha provato di aver lavorato almeno 51 giornate nell'anno 2017 e 2018.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante la particolarità della vicenda processuale e le condizioni delle parti, possono essere integralmente compensate tra le medesime.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
(Così deciso in Aosta/Locri il 18/11/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
6
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RICONOSCIMENTO DEL RAPPORTO DI (art. 429 c.p.c.) LAVORO – ISCRIZIONE definitiva nella causa iscritta al n. 404/2023 R.G. Lav. promossa da: ELENCO DEI PANGALLO Parte_1
[...] Avv. Giuseppe STRANGIO _________________
Ricorrente contro
CP_1
Avv. Silvano IMBRIACI e Dario Cosimo ADORNATO
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 2.2.2023, Parte_2 adiva in giudizio l' lamentando l'illegittimità del provvedimento del 13.7.2022 con cui CP_1
l'Istituto aveva effettuato le seguenti comunicazioni per l'anno 2017 con la testuale motivazione:
“a seguito degli accertamenti effettuati sono state apportate le seguenti variazioni alle giornate indicate nell'elenco annuale:
Comune di iscrizione: Platì
Anno Elenco: 2017
Tipo variazione: disconoscimento
Giornate OTD: 76
Numero giornate totali riconosciute dopo la variazione nell'elenco annuale del
2017: 26.” nonché l'illegittimità dell'ulteriore provvedimento, sempre del 13.7.2022 con cui l' aveva CP_2 effettuato le seguenti comunicazioni per l'anno 2018 con la testuale motivazione:
“a seguito degli accertamenti effettuati sono state apportate le seguenti variazioni alle giornate indicate nell'elenco annuale:
Comune di iscrizione: Platì
Anno Elenco: 2018
Tipo variazione: disconoscimento
Giornate OTD: 58
Numero giornate totali riconosciute dopo la variazione nell'elenco annuale del
1 2017: 44.”
- che in particolare sosteneva di aver prestato, nell'anno de quo, attività di lavoro dipendente presso l'impresa individuale come bracciante agricolo per 102 giorni (anche se CP_3 nella prima pagina dell'atto introduttivo sono indicati 51 giorni) -svolgendo attività di coltivazione e raccolta di olive, trapianto piantine di ortaggi dai vasi alla terra, concimazione delle piantine trapiantate, raccolta ortaggi, rincalzatura delle piantine, avendo vanamente esperito i ricorsi amministrativi;
- che si costituiva per l' contestando le pretese attoree e chiedendo la reiezione del CP_1 ricorso, per cui il giudice istruiva la causa mediante escussione di alcuni testimoni;
- che all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il nuovo giudice designato invitava parte costituita alla discussione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza, tenutasi da remoto mediante Microsoft Teams;
OSSERVA
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Oggetto della controversia è la cancellazione del ricorrente dagli elenchi nominativi previsti dal d.lgs. n. 2012 del 1946 per l'anno 2017 e 2018, come da verbale ispettivo, regolarmente depositato in atti.
In via preliminare va dichiarata infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_2
Va a tal fine ricordato che ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/70, le fasi che portano alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli sono le seguenti: 1) comunicazione del provvedimento/pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del 1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs. 375/93, per la presentazione dell'impugnazione alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in CP_1 agricoltura e la decisione sullo stesso;
4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto;
5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d. l. 3.2.1970, n. 7 convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
Nel caso in esame parte ricorrente ha avuto comunicazione del disconoscimento in data
13.7.2022, ed ha proposto ricorso amministrativo in data 5.8.2022. La competente commissione adita non avendo dato riscontro entro il termine previsto di 90 giorni ha fatto sì che si perfezionasse il c.d. . Persona_1
Dal termine anzidetto, decorrono gli ulteriori 30 giorni per l'eventuale ricorso in seconda istanza dinanzi alla Commissione Centrale, decorsi i quali- senza impugnazione- il provvedimento può considerarsi definitivo e quindi impugnabile dinnanzi all'autorità giudiziari entro il termine decadenziale di 120 giorni (sul punto Cass. Sent. 5 febbraio 2018 n. 2719).
Pertanto, il ricorso è stato tempestivamente depositato il 2.2.2023.
2 Passando, allora, al merito, va premesso che il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge, di regola, come diretta conseguenza di un'attività di lavoro subordinata od autonoma svolta da un determinato soggetto. Talvolta, tuttavia, per la nascita del rapporto la legge esige la presenza di ulteriori presupposti, come avviene, ad esempio, quando è richiesta l'iscrizione dell'interessato in determinati elenchi o albi professionali: in questi casi la nascita del rapporto giuridico previdenziale è subordinata all'esistenza, oltre che dell'elemento essenziale, costituito dallo svolgimento dell'attività lavorativa, anche di altri elementi, ugualmente necessari, e l'obbligo dell'assicuratore, al verificarsi dell'evento protetto,
è condizionato dall'esistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge. Nello specifico, secondo quanto dispone il R.D. 24 settembre 1940 n.1949 per l'instaurarsi di un valido rapporto assicurativo nei confronti dei braccianti agricoli, con conseguente diritto alle prestazioni dell'assicurazione ed iscrizione nei relativi elenchi anagrafici, è necessario che il lavoratore dedichi ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno (art.3, comma 4). Pertanto, in virtù di tali disposizioni, il diritto all'iscrizione negli elenchi può essere rivendicato soltanto da coloro che abbiano svolto nell'anno un'attività di lavoro per il numero di giorni previsto dalla legge.
Appare, inoltre, opportuno delineare il percorso amministrativo che conduce alla compilazione degli elenchi. Ebbene, qui va chiarito che le iscrizioni, per previsione normativa (l. n. 608/996), CP_ avvengono in base alle denunce trimestrali con cui il datore di lavoro denuncia all' le giornate effettivamente lavorate dal bracciante alle proprie dipendenze. Dunque, in difetto di meccanismi di controllo (che possono peraltro attivarsi anche successivamente).
Presupposto necessario per il riconoscimento del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. lgs. n. 212/1946 e per il conseguimento delle prestazioni previdenziali correlate, è la sussistenza di un valido ed effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate. La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nella specie, non è in contestazione, avendo l'Istituto disconosciuto solo il numero delle giornate effettivamente lavorate dall'attore.
Come costantemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità l'onere di provare la durata del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., a fronte del disconoscimento, grava sul lavoratore e la prova sul punto deve essere rigorosa, anche al fine di contrastare l'eventuale disconoscimento.
A tale fine si ricorda che la documentazione prodotta (contratti di lavoro, buste paga, bonifici) non basta da sola a supportare le richieste della parte ricorrente.
Il quadro probatorio in tema di iscrizione dei lavoratori agricoli negli elenchi nominativi, ai fini della prova dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa a favore di una azienda agricola necessita infatti dell'assunzione di prove testimoniali che possano consentire di affermare, in forza di affermazioni coerenti e puntuali, l'esistenza del rapporto di lavoro.
3 In questo senso, le testimonianze possono essere valutate, unitariamente con altro materiale probatorio, in una logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa.
Ciò premesso, bisogna in primis evidenziare che l'allegazione attorea fondamentale ed oggetto di prova testimoniale è stata quella di aver svolto “attività di coltivazione e raccolta di olive, trapianto piantine di ortaggi dai vasi alla terra, concimazione delle piantine trapiantate, raccolta ortaggi, rincalzatura delle piantine” (vds. capo 2) per 102 giornate lavorative sia nell'anno 2017, sia nell'anno 2018.
Poiché nessuno mai ha sostenuto che il sig. (nemmeno il ricorrente Parte_2 medesimo durante l'ispezione!) si sia mai occupato di raccolta di olive, già per ciò stesso il ricorso dovrebbe essere respinto, se si tiene altresì conto che, a detta dello stesso datore di lavoro, egli “come imprenditore” ha “sempre solo coltivato lamponi“, e tutti i CP_3 dipendenti sono stati impiegati in tale attività; il sig. , infatti, ha pacificamente solo il CP_3 possesso di una “cinquantina di olivi”, che sono destinati all'uso familiare.
Ma v'è di più.
Anche a voler ritenere -e non si vede come, stante l'evidente lesione del diritto di difesa dell' che all'esito dell'esame dei testi sia emerso che il ricorrente abbia comunque CP_2 svolto attività lavorativa agricola -quale bracciante- nella completamente differente raccolta di lamponi, egli non sembra comunque aver provato i fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda.
Fondamentale è la deposizione del teste -titolare dell'azienda agricola e CP_3 parente dell'attore all'udienza del 17.10.2024-: a suo dire “il sig. ha lavorato per me Pt_2 nel 2017 e nel 2018, nel periodo estivo, mi sembra da aprile a luglio in un anno, ma non ricordo in quale anno;
nell'altro anno, invece, ha lavorato da maggio a luglio;
ha svolto in entrambi gli anni 51 giornate, se ben ricordo;
il sig. lavorava sia Platì che ad;
Pt_2 Pt_3 per lo più lavorava a Platì, non ricordo se sia andato per qualche giorno ad ADR: Il sig. Pt_3
raccoglieva i lamponi, nei periodi di raccolta;
altrimenti si occupava della pulizia delle Pt_2 piante o aggiustava i rami delle piante”.
Il teste quindi, inizialmente ha limitato le giornate lavorate a 51 per anno, in uno dei 2 CP_3 anni da “maggio a luglio” e nell'altro “da aprile a luglio”.
Orbene, è vero che, a domanda del difensore del ricorrente, al termine dell'udienza il testimone è tornato sui suoi passi affermando “non ricordo con esattezza per quante giornate abbia lavorato il sig. nel 2017 e nel 2018; non ricordo se abbia lavorato per 51 Pt_2 giornate o per 102 giornate;
io avevo altri dipendenti e tra questi alcuni svolgevano 51 giornate annue e altri ne svolgevano 102 a seconda della quantità di frutta prodotta;
anzi ora che ricordo, il sig. ha lavorato per 102 giornate per ciascun anno;
infatti, adesso mi è Pt_2 venuto in mente”: si tratta, tuttavia, di una condotta che mina grandemente la credibilità in parte qua del teste indicato dal ricorrente.
4 E,' poi, documentalmente dimostrato dalla dichiarazione WDMA Web della azienda (vds. prod. 7 resistete) che l'unico anno in cui il sig. abbia iniziato a lavorare ad aprile sia il Pt_2
2018, mentre nel 2017 abbia iniziato a lavorare a maggio: debbono, pertanto escludersi, proprio per quanto riferito dal teste , unitamente alle dichiarazioni WDMA, ben CP_3
51 giornate per anno, relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre, in cui a dire dello stesso datore di lavoro l'attore non ha lavorato come bracciante agricolo.
A detta del teste, quindi, il ricorrente avrebbe lavorato per l'impresa agricola sia nell'anno
2017, sia nell'anno 2018 solo per 51 giornate, per cui è sufficiente anche ritenere non provata la prestazione lavorativa per una ulteriore sola giornata, per escludere il diritto del ricorrente alla provvidenza richiesta.
A tal proposito, appare decisivo l'esito dell'accertamenti ispettivo, fondato su basi oggettive, quali l'ammontare delle cassette di lamponi effettivamente vendute (come da documentazione acquisita dal medesimo datore di lavoro) all'unica azienda destinataria della produzione, pacificamente la ditta Sant'RS.
Ebbene gli hanno ritenuto che, per la coltivazione e produzione, nel giugno 2017 di CP_4 sole 870 cassette di lampone fossero giustificate poco più di 21 giornate complessive di lavoro e per la coltivazione e produzione, mentre nel luglio 2017, in assenza di produzione, non fossero giustificate giornate di lavoro;
analogamente, nel giugno del 2018 fossero giustificate solo 0,3 giornate di lavoro (in assenza di produzione) e nel luglio 2018 zero giornate di lavoro, in assenza totale di produzione.
Orbene, poiché l'onerato non ha specificatamente contestato nel presente giudizio queste risultanze e valutazioni istruttorie, è evidente che egli non possa avere da solo provveduto all'intera produzione agricola di lamponi nel giugno 2017, essendo stati dichiarate nel documento WDMA Web (vds. prod. 7 resistente) relativo all'attore ben 20 giornate di lavoro agricolo!
A tali lavorazioni, infatti, hanno senz'altro contribuito con una certa continuità il sig. Parte_4
(escusso alla sopra indicata udienza del 17.10.2024), il quale ha confermato, nello stesso periodo, la fattiva collaborazione in azienda di un discreto numero di lavoratori “in alcuni giorni erano 5, in altri 7 o 8”, come, peraltro, confermato anche dal sopra citato . CP_3
Ancora più clamorosa è la situazione per i mesi di luglio 2017 (16 giornate lavorate dichiarate,
a fronte di una produzione pari a 0) e giugno e luglio 2018 (complessivamente 14 giornate lavorate dichiarate, a fronte di una produzione praticamente pari a 0).
A ciò si deve aggiungere che nelle dichiarazioni rese agli ispettori solo le sig.re e Tes_1
hanno menzionato il ricorrente (a differenza del titolare sig. , il quale non lo Per_2 CP_3 ha mai nominato!), e questo è sicuro indice di una sporadica presenza in azienda dell'attore.
Né a differenti conclusioni possono portare le deposizioni del teste , che a Testimone_2 suo stesso dire non ha mai lavorato con il ricorrente ed ha saputo riferire solo de relato.
5 Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, poiché l'onerato non ha provato di aver lavorato almeno 51 giornate nell'anno 2017 e 2018.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante la particolarità della vicenda processuale e le condizioni delle parti, possono essere integralmente compensate tra le medesime.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
(Così deciso in Aosta/Locri il 18/11/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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