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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/04/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) Dott. ssa Enrica De Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4919 del ruolo generale degli affari contenziosi dell' anno 2020
OGGETTO: divorzio giudiziale, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Domenico Parte_1
Galiano, giusta procura in atti e come in atti dom.to
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Alessandro Vella, giusta procura in atti e come in atti dom.ta
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.11.2020, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con in Angri (SA) il 31 maggio Controparte_1
1980.
A sostegno della domanda deduceva: a) che dall'unione sono nate tre figlie: il 4/08/81 Persona_1
a Nocera Inferiore, coniugata;
il 26/07/85 a Nocera Inferiore;
a Persona_2 Controparte_2
Nocera Inferiore il 21/11/93, tutte economicamente autosufficienti b) che le parti erano separate giusta provvedimento di omologa del 5/03/2013; c) che era trascorso il termine previsto per legge senza che fosse intervenuta alcuna riconciliazione. Regolarmente si costituiva in giudizio la resistente che ha contestato il pieno Controparte_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica delle figlie ed ha quindi chiesto confermare l'obbligo di mantenimento a carico della controparte oltre che il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore, allegando la propria non autosufficienza economica.
All'udienza presidenziale del 04.05.2020, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione il Presidente del Tribunale, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Incardinata la causa dinanzi al giudice istruttore, rigetatte le richeiste di prova orale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'esito dell'udienza del 09.1.2025.
*
In primo luogo va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto le parti, sentite in camera di consiglio, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Collegio, premesso il permanere dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori in favore dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, richiama i più recenti approdi giurisprudenziali secondo cui, in applicazione del principio di autoresponsabilità oltre che di vicinanza della prova, è il richiedente il contributo a dover dimostrare la propria incolpevole situazione di non autosufficienza economica, con prova tanto più rigorosa quanto maggiore è l'età del figlio (cfr. Cass. ordinanza n. 5177/2024).
Nel caso di specie, le tre figlie della coppia hanno di gran lunga superato la amggiore età, essendo le prime due ultraquarantenni e l'ultima trentenne. La resistente, nel richeidere il permanere dell'obbligo al mantenimento, almeno per le ultimogenite, si è limitata a dedurre la loro condizione di inoccupazione per la prima e di studentessa per la seconda, senza tuttavia nulla dimostrare. In particolare: non vi è prova che stia con profitto continuando gli studi né che si sia CP_2 Per_2 attivata per la ricerca di un'occupazione, considerando che ella ha compiuto quarant'anni.
La domanda non potrà pertanto essere accolta.
In utlimo, la resistente ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore, allegando la propria condizione di pensionata.
Si è opposto , evidenziando la non sussistenza per il riconoscimento dell'assegno, Parte_1 che il proprio reddito ha subito una notevole riduzione rispetto al momento della separazione e che la controparte è economicamente autonoma sin dalla separazione ove aveva rinunciato al manteniemnto personale .
Ebbene, vanno in proposito richiamati i principi espressi dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 18287, dell'11.7.2018, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile.
Nella pronuncia in discorso, la Suprema Corte ha rilevato la necessità di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi della domanda. Secondo il consolidato orientamento, attuato dall'emissione delle Sentenze del 1990, doveva essere compiuta in via preliminare la valutazione sull'an della domanda, per accertare l'adeguatezza delle consistenze reddituali e patrimoniali della parte richiedente l'assegno alla luce del parametro del tenore di vita familiare, e solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive, poteva essere compita la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970. Nella recente pronuncia delle Sezioni Unite, la Suprema Corte al fine di fornire un'interpretazione “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito
…dagli artt. 2,3, e 29 Cost.” ha ritenuto di mutare la consolidata interpretazione della norma. Quanto alla natura dell'assegno divorzile il Collegio di legittimità, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa- perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione) criterio quest'ultimo che, seppure evocato nella motivazione della decisione, sembra, comunque, assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione.
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo il Collegio di legittimità nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”. L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale. Gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come monadi senza passato, ma come persone con una precisa storia pregressa, presente e futura che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. E ciò nel pieno rispetto del
“modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi”.
Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
Nella concreta applicazione di tali principio occorre partire, come rilevato dai giudici di legittimità, dall'accertamento dell'esistenza ed dalla quantificazione dell'entità “dello squilibrio determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi, sulla base delle allegazioni delle parti, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice e ciò “nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma
6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”. Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta discende la necessità di assumere come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio. Compiuto tale accertamento dovrà quindi essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato, siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza pregnante. E' infatti di immediata evidenza che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Ciò posto, nel caso di specie osserva il Collegio che da un lato non ha né Controparte_1 dedotto né provato elementi essenziali ai fini del riconoscimento dell'assegno richiesto, quali il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio o la tipologia ed entità del contributo che ella ha fornito nel corso del matrimonio.
Sulla base di tali circostanze ritiene il Collegio non sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di la cui domanda va rigettata. Controparte_1
Quanto poi alle ulteriori domande proposte dalle aprti e relative alla condanna al pagamento di quota del TFR o alla divisione di titoli o altri beni, le stesse vanno rigettate per difetto di prova.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Angri il 31 maggio 1980 (Atto n. n. 44, P2, S.A. del registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 1980);
b) Rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile;
c) Rigetta la domanda di manteniemnto per le figlie maggiorenni;
d) Rigetta le ulteriri domande di pagamento e divisione;
e) Compensa le spese di lite tra le parti;
f) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g),
69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire