Sentenza 23 agosto 2002
Massime • 1
In tema di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il n. 1 dell'art. 14 della legge n. 142 del 1990, nell'equiparare l'ipotesi della "vasta zona intercomunale" a quella dell'"intero territorio provinciale", esplicita la "ratio" di attribuire all'ente Provincia quegli interventi che trascendono per la loro dimensione in modo significativo il territorio di un comune, benché l'attività pubblica o privata che ne è oggetto abbia origine in un ben determinato comune.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/08/2002, n. 12430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12430 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - rel. Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PROVINCIA DI CHIETI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SESTO RUFO 23, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCIO V. MOSCARINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SC OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRATI FISCALI 254, presso lo studio dell'avvocato PIERGIORGIO BERARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato OL SISTI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 986/98 del Pretore di LANCIANO, depositata il 16/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CORBO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato SISTI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LE CO, Sindaco di Lanciano, proponeva opposizione alla ordinanza n. 290 del 1997 emanata dal Presidente della Provincia di Chieti per la somma di L. 20.029.100, a fronte della violazione dell'art. 6 della legge n. 172 del 1995 consistita nell'avere disposto uno scarico fognario senza autorizzazione dell'ente provinciale, nel torrente Fontanelli. L'opponente sosteneva la inesistenza del potere di autorizzare gli scarichi in questione in capo alla provincia, spettando esso invece allo stesso comune nel cui territorio avviene, e conseguentemente la inesistenza di ogni potere di controllo e di sanzione.
La Provincia rimaneva contumace. Il Pretore di Lanciano accoglieva l'opposizione dichiarando la inesistenza del potere preteso dalla Provincia, alla stregua degli artt. 9 e 15 della legge n. 319 del 1976 e dell'art. 14 della legge n. 142 del 1990.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione con due motivi la Provincia già contumace. Resiste con controricorso il Comune e spiega preliminarmente una eccezione di improcedibilità del ricorso attesa la mancanza di data e la genericità della procura in atti e la carenza di poteri al momento della sottoscrizione da parte del Presidente della Provincia. Detto ente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il ricorso deve essere preliminarmente dichiarato ammissibile. La mancanza di data nella procura a margine dell'atto introduttivo infatti, poiché esso è pacificamente antecedente la notificazione alla controparte d è connesso all'atto stesso non la rende contrastante con il disposto dell'art. 365 cpc (Cass. n. 7422 del 1999). La carenza di poteri in capo al Presidente della Provincia viene allegata come conseguenza di una opinabile ricostruzione di fatto del momento della sottoscrizione, che non è in alcun modo provata dal Comune cui l'onere relativo accedeva.
2) Con il primo motivo di ricorso la provincia di Chieti lamenta la violazione dell'art. 14 della legge n. 142 del 1990 e degli artt. 9 e 15 della legge n. 319 del 1976. Sostiene che i poteri di controllo sugli scarichi fognari nei fiumi non possono spettare per definizione allo stesso soggetto che scarica. Pertanto trattandosi di scarichi effettuati dal comune, essi in base alla logica dell'art. 14 citato in epigrafe ed al sistema delineato dalla legge n. 319 del 1976, spettano alla Provincia.
2a) Osserva il collegio che l'art. 14 della legge n. 142 del 1990 al n. 1 chiarisce il principio al quale si ispira la sistemazione delle attribuzioni di funzioni cui provvede. La norma stabilisce che "spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardavano "vasto zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori." Quindi alla lettera g) indica tra le predette funzioni attribuite alla Provincia, l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore". Tale attribuzione, come le altre elencate, è basata anzitutto sulla esistenza di un interesse provinciale, specificato nel n. 1 e quindi è ristretto, in coerenza con la funzione esplicata dalla menzione di un tale interesse sovracomunale, alla circostanza che l'esercizio del potere amministrativo riguardi, come si è detto, "vaste zone intercomunali o l'intero territorio della provincia". La equiparazione della ipotesi della vanta zona intercomunale" a quella dell'intero territorio provinciale esplicita la ratio di attribuire all'ente provincia quegli interventi che trascendono per la loro dimensione in modo significativo il territorio di un comune, benché, come nel caso di specie e come non può che essere, l'attività pubblica o privata che ne è oggetto abbia origine in un ben determinato comune.
La sentenza impugnata ha esattamente individuato l'art. 14 in questione quale norma, tra le altre, di riferimento per la soluzione del problema sottoposto al suo esame, quindi ha interpretato la stessa in modo esente da errori.
Il motivo è infondato.
3) Con il secondo motivo la Provincia lamenta ancora la violazione delle norme indicate nella precedente doglianza, ed in più la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sul punto decisivo della controversia costituito dalla sussistenza del requisito richiesto dall'art. 14 della legge n. 142 del 1990. Afferma infatti che in ogni caso il pretore non si è accolto che il torrente nel quale lo scarico venne effettuato interessa più territorio comunali e dunque presenta le caratteristiche che giustificano la competenza provinciale sui controlli, esclusa dalla sentenza in modo apodittico.
3a) Osserva il collegio anzitutto che l'art. 14 citato, come si è in parte anticipato, non richiede solo che lo scarico riguardi più territorio comunali ma piuttosto che esso riguardi l'intero territorio o almeno "vaste zone del medesimo". Tale "vestità" non è stata provata dalla provincia, contumace nel primo giudizio. La specifica esclusione da parte del giudice di merito è motivata in modo sufficiente rispetto alle allegazioni al suo esame. La censura è infondata nella parte in cui allega inesistenti violazioni di legge. È inammissibile nella parte in cui tenta di riesaminare i fatti di causa.
3b) Il collegio ritiene quindi manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità avanzata dalla ricorrente nei confronti della suddetta norma dell'art. 14, subordinatamente alla sua interpretazione nel senso qui sostenuto. Non contrasta affatto con il principio di ragionevolezza la scelta del legislatore tra un ente territoriale o un altro, sulla base del criterio della prevalenza per motivi anche geografici dell'interesse ad intervenire, per attribuire una competenza quale quella di cui è causa. 4) Il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2002