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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/01/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. AB Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 4740 del ruolo generale dell'anno 2022, vertente tra
(c.f.: , con domicilio eletto in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Pompeo Magno 94, con l'Avv. Monia Laghi che la rappresenta e difende;
appellante e
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Fera ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n.
88; appellato con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3728/22 emessa dal Tribunale di Roma il 9.3.2022 a definizione del procedimento di separazione coniugale n. 67483/19.
Conclusioni
Tucci Francesca Romana: “Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa: stabilire che versi a titolo di mantenimento in favore della Controparte_1 moglie l'importo di euro Persona_1
3.000,00 che verserà entro il giorno 5 di ogni mese, ovvero la somma maggiore o
1 minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, da versarsi sul c/c bancario della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli
Indici rilevati dall'ISTAT; il Sig. verserà, altresì, per il mantenimento dei figli Controparte_1
, e AB un assegno, che al momento attuale, non sia inferiore ad Per_2 Per_3
€ 2.400,00 (ottocento/00 ciascuno). ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia sempre entro il giorno 5 di ogni mese sul c/c bancario della Sig.ra rivalutate annualmente, secondo gli Indici rilevati dall'ISTAT. Pt_1
In via istruttoria: si insta sull'ammissione delle prove articolate nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. depositate nel giudizio di primo grado e in particolare che la Corte adita disponga accertamento della Guardia di Finanza dell'appellato nelle modalità indicate nelle memoria istruttoria al fine di accertare l'effettiva consistenza reddituale e patrimoniale del medesimo sia come persona fisica sia in quanto partecipante e/o delegato a società che svolgono attività in Italia e all'estero.
Nella ipotesi in cui si ritenesse troppo dispendiosa tale tipologia di indagine si chiede di essere autorizzati ad accedere a tutti gli uffici della P.A. (Agenzia delle
Entrate, Aci, Inps, Camera di Commercio etcc…) al fine di estrapolare tutta la documentazione concernente la posizione reddituale e patrimoniale del sig. che risulta molto più florida e cospicua rispetto a quanto dichiarato da CP_1 quest'ultimo.
Condannare in ogni caso il convenuto al pagamento delle spese e compensi giudizio nella misura sopra indicata, maggiorate sia per la pluralità di controparti, sia per
l'uso degli strumenti del processo telematico, oltre al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”;
: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria Controparte_1 istanza ed eccezione, respingere l'appello proposto dalla Sig.ra siccome Pt_1
inammissibile ed infondato per tutti i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali I.V.A.
e C.P.A. come per legge”.
_ _ _
Con ricorso per separazione personale dei coniugi notificato al sig. CP_1
in data 12 dicembre 2019, la sig.ra - già madre
[...] Parte_1
di altri due figli avuti da precedente relazione - ha chiesto al Tribunale di Roma di
2 dichiarare la separazione personale di essi coniugi alle seguenti condizioni: versamento da parte del marito di un assegno mensile non inferiore ad euro 1.600,oo per il mantenimento dei figli maggiorenni e AB (gemelli nati il Per_3
29.10.2001); mantenimento delle altre due figlie maggiorenni (n. il 30.7.99) Per_2
e (n. il 29.5.98) a carico del padre, nella misura stabilita dal Tribunale;
Per_4 spese straordinarie relative ai quattro figli individuate secondo il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2014 da ripartire in misura pari al 70% a carico del marito e 30% a carico della moglie;
versamento da parte del coniuge ed in proprio favore di un assegno mensile pari ad euro 3.000,oo; casa coniugale divisa nelle due originarie unità immobiliari secondo i rispettivi titoli di usufrutto, con assegnazione a ciascuno dei coniugi dei relativi beni in esse contenuti.
Costituitosi in giudizio, il sig. deducendo il calo dei propri redditi a CP_1 seguito dell'epidemia da Covid – in precedenza derivantigli dalla gestione di due
B&B e dalla locazione di un ulteriore immobile - ha offerto gli inferiori importi di euro 300,oo per il mantenimento di ciascuno dei due gemelli e di euro 600,oo per quello della moglie.
Espletato invano il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. del Tribunale, in via provvisoria, ha assegnato per intero la casa coniugale ubicata in Roma alla via San
Damaso 23 alla Sig.ra ed ha stabilito a carico del Sig. un assegno Pt_1 CP_1
di mantenimento di euro 900,oo mensili in favore della sig.ra un contributo Pt_1
per il mantenimento dei tre figli conviventi con la madre di euro 200,oo ciascuno, e il 100% delle spese straordinarie di natura scolastica e sanitaria dei figli.
Ritenuta la causa matura per esser decisa senza necessità di espletare le istanze istruttorie formulate dalle parti, il Tribunale ha così deciso la causa:
“1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Roma in data 26.06.2000;
[...]
2) il corrisponderà alla per il suo mantenimento un assegno pari CP_1 Pt_1
a 1.100,00 € mensili, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza oltre rivalutazione annuale;
3) il corrisponderà alla a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 Pt_1 dei figli AB e la somma di 200,00 € mensili per ciascuno di essi, oltre Per_3
la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, e si farà carico del 100% delle spese straordinarie mediche (visite specialistiche, interventi chirurgici, cure
3 dentarie e ortodontiche) mentre le restanti spese saranno ripartite tra le parti nella misura del 50% secondo quanto previsto nel protocollo redatto in accordo con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
4) conferma l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Roma, Via Damaso n. 23 alla Pt_1
5) manda la cancelleria di provvedere per le conseguenti annotazioni presso
l'Ufficio dello stato civile del Comune di Roma con riferimento all'atto di matrimonio n.00518, dell'anno 2000, parte 2, serie A06;
6) spese compensate”.
Avverso la sentenza ha proposto appello la sig.ra lamentando che: il sig. Pt_1
non aveva depositato la dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta CP_1
2019 e 2020, ma solo una “stampa non definitiva” delle stesse;
il Tribunale, nel determinare l'ammontare dell'assegno riconosciuto in euro 1.100,oo, in luogo della maggior somma richiesta di euro 3.000,oo, aveva tenuto conto solo delle entrate provenienti dall'affitto del locale commerciale del sig. sito in Roma, Via CP_1 del Babuino n. 15 e della professionalità acquisita nel settore dell'antiquariato, omettendo di valutare ulteriori elementi che erano stati artatamente nascosti dal medesimo, quali: a) un contratto di locazione di un suo immobile di Via Arco di
Parma 20 stipulato con la società San Simeone S.r.l., da lui stesso partecipata al
16,39%, per l'importo di Euro 18.000,oo mensili;
una voce di attivo per ordini ricevuti della società San Simeone S.r.l. di ammontare pari ad euro 1.341.492,00; un conto corrente aperto dal coniuge a Ginevra e intestato alla di lui madre;
redditi per non meglio precisata ulteriore attività svolta dal sig. all'estero; ulteriori CP_1
conti correnti e carte di credito non dichiarati, oltre ad un reddito mensile di ulteriori euro 10.000,oo proveniente dalla “Sepro di Bonuccelli Giampaolo” e dalla di lui Parte madre;
un ulteriore reddito percepito per l'attività di a partire dal mese di ottobre 2020 e sino al luglio 2021, con prezzi da euro 99,00 ad euro 220,00 a stanza;
un ulteriore reddito proveniente dalla professione di antiquario mediante la società
“Sepro di ”; aveva, inoltre, trascurato l'elevato tenore di vita Controparte_2
condotto dal nucleo grazie alle esclusive entrate del marito, ella – per altro oggi riconosciuta invalida al 100% - essendosi sempre occupata dei figli;
il Tribunale, poi, non aveva adeguatamente considerato che il sig. aveva volutamente CP_1
Parte cessato l'attività di condotta nell'immobile di via dell'Arco di Parma n. 20 al solo fine di far risultare ridotte le sue entrate e, per effetto, versare un assegno di
4 mantenimento maggiore alla moglie e ai figli;
lamentava, infine, che, malgrado il
Tribunale avesse commisurato l'assegno di mantenimento a favore dei figli e Per_3
AB in euro 200,00 per ciascuno sul presupposto che i due ragazzi avessero una costante frequentazione con il padre, ciò non assicurava che quest'ultimo versasse loro somme ulteriori rispetto a quanto stabilito dal Tribunale.
Pertanto, ella formulava le conclusioni sopra trascritte.
Costituitosi in giudizio, il sig. invocava il rigetto delle avverse richieste CP_1
replicando che le contestazioni formulate dalla ricorrente erano del tutto inveritiere e non aderenti alla realtà dei fatti.
Egli osservava che: nel giudizio di primo grado aveva dedotto e documentato che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19, nell'anno 2020 egli: aveva cessato l'attività del B&B Vatican, già operante all'interno dell'appartamento int. 12 di Via
San Damaso 23, poi assegnato alla Sig.ra quale casa coniugale;
il suo reddito Pt_1
si era così drasticamente ridotto, come risultava dal confronto tra il modello Unico
2019, che riportava un reddito netto di circa euro 60.000,oo, ed il modello Unico
2020, che aveva invece registrato un reddito di circa euro 13.000,oo; solo a partire dal mese di ottobre 2021, tramite una società di intermediazione, il locale commerciale di Via del Babuino era stato nuovamente locato ed egli aveva potuto godere della quota di 1/3 pari a circa Euro 3.500,00 lordi;
le disposizioni della sentenza del Tribunale garantivano alla sig.ra di godere della casa coniugale, Pt_1
assegnatale per intero, da considerare nella determinazione delle condizioni economiche della separazione, nonché un dignitoso mantenimento, e con essi di un tenore di vita non privo di svaghi e attività; le spese straordinarie scolastiche e sanitarie dei figli erano state poste interamente a suo carico ed egli aveva documentato i versamenti periodici effettuati in favore della figlia in Per_4
Germania nonché il proprio contributo alle numerose spese quotidiane ed extra degli stessi figli.
Non avendo nulla da nascondere, produceva la dichiarazione dei redditi 2021e 2022 con le relative ricevute di trasmissione all'Agenzia delle Entrate.
Egli mai aveva dichiarato di essere proprietario dell'immobile di Via dell'Arco di
Parma n. 20 in Roma, bensì di essere titolare di quote, pervenutegli in successione dal padre, pari al 16,3% del capitale sociale della Immobiliare San Simeone S.r.l. alla quale appartiene il suddetto immobile. Ne conseguiva che non esisteva alcun contratto di locazione dell'immobile di Via dell'Arco di Parma n. 20, men che meno
5 al canone di Euro 18.000,00 mensili. Egli ne aveva la disponibilità a titolo sostanzialmente gratuito in forza di un accordo con gli altri soci, e ciò gli aveva permesso di adibirlo a propria abitazione a seguito della assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Pt_1
Dal bilancio di esercizio della Società al 31.12.2019, depositato agli atti del giudizio di primo grado, era iscritto l'importo di Euro 1.341.492 sotto la voce “rimanenze” dello stato patrimoniale attivo sicché tale importo non era riferibile a fatturazioni per commesse. Si trattava del costo storico sostenuto per l'acquisto, per le migliorie e per le manutenzioni apportate agli immobili di proprietà della Società; la voce dei ricavi era, invece, sostanzialmente nulla.
Nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà depositata nel giudizio di primo grado egli aveva dichiarato, in assoluta lealtà e trasparenza, di “di essere contitolare in misura pari ad 1/3 di n.
4.000 gr di oro da investimento pervenuto per successione del padre attualmente oggetto di provvedimento di sequestro da Persona_5 parte dell' di Torino spiccato nel 2016 ed impugnato da lui e Parte_3 dagli altri eredi del Sig. con giudizio tuttora pendente”. Il giudizio Persona_5
era tuttora pendente in attesa di rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
21595/2023 (R.G. 6306/2019).
Per il resto, non esisteva alcun suo conto né attività all'estero, gli accrediti su suoi conti consistendo in denari frutto di liberalità di sua madre, la sig.ra e non di Per_6
proventi di attività sommersa.
Il bonifico ricevuto dal sig. per complessivi euro 6.000,oo (5.000,oo Persona_7
+ 1.000,oo) nel gennaio 2020, costituiva il frutto della vendita di suoi beni personali e non del “prestito di un amico”.
Egli non intratteneva alcun rapporto di collaborazione domestica;
l'episodio indicato dalla sig.ra si riferiva all'ausilio della sig.ra , la quale in passato Pt_1 Persona_8
aveva svolto attività di collaborazione domestica in favore della famiglia, della quale egli si era avvalso in fase di trasloco, al momento di lasciare la casa familiare.
La sua comproprietà di alcuni terreni in Toscana, come documentato catastalmente, era di scarsissimo valore.
Non meritavano certo particolare attenzione l'acquisto, da parte sua, di un'autovettura usata e la vendita di propri oggetti di mobilio che si trovavano nella casa di – di proprietà della madre della sig.ra e che la stessa appellante Per_9 Pt_1
6 ha confermato essere stata per anni la casa delle vacanze della famiglia –, operazioni, per altro, da lui effettuate ben prima che fosse promosso dalla moglie giudizio di separazione.
Malgrado l'autorizzazione, egli non aveva mai esercitato l'attività di antiquario dopo la chiusura del negozio di antiquariato di Via del Babuino n. 15, che la famiglia ha gestito dal 1999 al 2011, la relativa licenza essendo stata restituita CP_1 nell'anno 2020. 57. A far data dall'inizio del 2020, egli si era limitato a talune cessioni a privati di oggetti di antiquariato che erano rimasti nella sua disponibilità dopo la chiusura del negozio di Via del Babuino n. 15, al solo scopo di far fronte alle spese in un momento di seria difficoltà, ma non aveva svolto alcuna attività di antiquario.
In conclusione, gli unici suoi redditi erano quelli derivanti dalla locazione dell'immobile di Via del Babuino n. 15 risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, mentre non esisteva alcun ulteriore conto corrente o reddito non dichiarato nel corso del giudizio di primo grado.
D'altro canto, gli risultava che la sig.ra intratteneva ulteriori n. 2 rapporti Pt_1 bancari rispetto all'unico rapporto dichiarato corrente con Banco BPM, e precisamente un libretto di deposito corrente con Intesa Sanpaolo S.p.A., Filiale di
Roma – Via Gregorio VII, 220, nonché una carta Postepay, dei quali si ignoravano le movimentazioni.
I figli e AB, ormai maggiorenni, erano attualmente occupati con redditi Per_3
mensili rispettivamente di euro 1.500,oo ed euro 1.200,oo.
La ricorrente non aveva contestato il fatto che, oramai da anni, l'altra figlia Per_2
non risiedesse presso di lei, sicché la sua richiesta economica per la stessa era da ritenersi inammissibile.
Il rappresentante della Procura Generale riscontrava il mancato coinvolgimento di interessi riguardanti minori.
La Presidente della Sezione ha disposto la “cartolarizzazione” dell'udienza del
12.9.24 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con l'espresso avvertimento che il loro mancato deposito sarebbe equivalso alla loro non comparizione all'udienza.
Stante il mancato deposito di tali note da parte della parte reclamante (oltre che di quella resistente) e, dunque, la mancata sua comparizione all'udienza del 12.9.24 la causa veniva rinviata sto l'art 348 co. 2° c.p.c., sempre per la comparizione delle
7 parti, all'udienza del 9 gennaio 2025 ore 11,oo, anch'essa “cartolarizzata” ai sensi sempre dell'art 127 ter c.p.c..
Ancora una volta entrambe le parti omettevano di depositare loro note.
* * *
Non essendosi la parte appellante presentata alla prima udienza fissata per la trattazione della causa nel merito né a quella successiva, deve ritenersi operante la norma di cui all'art. 348, 2 co. c.p.c., tenuto conto che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, può ritenersi applicabile anche nei procedimenti in esame, non ostandovi la specialità del rito né i principi cui esso si ispira (vedi con riferimento alle controversie di lavoro, anch'esse instaurate su ricorso, Cass. lav. n.
6326/2001, 12358/2003, 5643/2009).
Ne consegue che anche nel procedimento in esame la mancata comparizione alla prima udienza fissata non consente la decisione della causa nel merito, né permette di assumere decisioni in rito diverse da quella relativa alla procedibilità del gravame, ma impone la fissazione di una nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il difetto di tale comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità.
Nulla sulle spese stante la mancata comparizione alle udienze anche del convenuto.
Alla pronuncia di improcedibilità segue l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia stante.
P . Q . M .
La Corte, definitivamente pronunziando, dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 3728/2022 emessa il 9.3.2022 dal Tribunale di Roma;
nulla sulle spese;
dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare alla sig.ra Parte_1 la sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio in Roma il 14.1.25.
Il Consigliere est. La Presidente
Dr AB Sordi Dr.ssa Sofia Rotunno
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