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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4266 /2022 RG
Alla udienza del 22.05.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte,
depositate da parte attrice che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina Cimino
della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
1
Nel procedimento portante il n° 4266 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
l' , in persona Parte_1
dell'Assessore in carica, cod. fisc. rappresentato e difeso ope P.IVA_1
legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
OPPONENTE
CONTRO
, c.f./ p. IVA , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore (avv. Renato Culmone)
OPPOSTA
IL G.O.P
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando,
rigetta integralmente la spiegata opposizione, ritenuta infondata in fatto ed in diritto, e conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 698/2022,
emesso dal Tribunale Civile di Palermo;
2 Pone a carico di parte opponente soccombente, il pagamento delle spese legali,
in favore di parte opposta, quantificate nella complessiva somma di 3.300,00
euro, oltre IVA, CPA rimborso forfettario spese generali ai sensi del D.M.
n.55/2014, nonché spese della fase monitoria.
MOTIVAZIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione, ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta dall'
[...]
, in persona dell'Assessore in carica Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 698/2022, con cui la ha ingiunto il CP_1
pagamento, della somma di € 15.867,44 oltre interessi legali dalla data di scadenza delle fatture al soddisfo e le spese del procedimento monitorio, a titolo di spese di manutenzione ordinaria sull'immobile in Palermo, Via Praga n.29–
Via Briuccia n.47, concesso in locazione all'Assessorato opponente, e sostenute ed anticipate dalla , in qualità di proprietaria. CP_1
Ed invero, parte opponente ha preliminarmente eccepito, la prescrizione delle avverse pretese, stante il decorso del termine quinquennale per la richiesta delle somme oggetto di ingiunzione. Nel merito, ha sottolineato l'infondatezza richieste, stante la carenza di legittimazione passiva della opponente, ed in
3 quanto non è possibile per il privato formulare le istanze di pagamento nei confronti dell' essendo assolutamente Parte_1
erronea l'individuazione del soggetto cui fa capo la titolarità passiva del rapporto. Unico legittimato passivo, infatti, risulterebbe l'Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in virtù delle fatture emesse.
Parte opposta, ha insistito nella conferma del DI opposto opposto, e nel rigetto della spiegata opposizione.
Preliminarmente necessita soffermarsi sulle eccezioni spiegate da parte opponente di difetto di legittimazione dell'assessorato opponente , nonché di prescrizione dei crediti, evidenziandone la infondatezza ed il conseguente rigetto.
A tal uopo, parte opposta ha correttamente argomentato e documentalmente dimostrato che l'ingiunzione di pagamento è stata emessa nei confronti dell' ovverosia il soggetto intervenuto Parte_1
quale conduttore nel contratto di locazione dell'immobile di proprietà della locatrice, contratto versato in atti. Ed invero, da una disamina CP_1
del suddetto contratto di locazione, alla prima pagina testualmente è precisato: <
- la IO SI … rappresentata dall'Avv. ... che interviene al presente atto nella qualità di delegata dell'Assessorato Regionale dell'Economia,
Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro, ... , conduttore. CP_2
L'art. 7 dello stesso contratto, reca esplicitamente che: < La manutenzione
4 ordinaria dell'intero immobile, le piccole riparazioni -omissis- ... sono a carico dell'Amministrazione ...>.
E' di tutta evidenza che dalle predette pattuizioni contrattuali gli oneri gravano sulla Amministrazione conduttrice e solo su Essa, peraltro nel merito le fatture versate in atti da parte opposta sono del tutto incontestate ai sensi e per gli effetti di cui all'art 115 c.p.c..
Occorre altresì precisare che sebbene il contratto di locazione in essere tra le parti reca, testualmente: < la manutenzione ordinaria dell'intero immobile nonché le spese relative alla manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici,
sono a carico dell'Amministrazione e potranno formare oggetto di separato contratto di manutenzione tra la società e l'Amministrazione medesima”.
Di fatto, parte opposta ha dimostrato che nel periodo di vigenza del contratto di locazione, intercorso fra le parti, e della durata di otto anni, le stesse non hanno concluso alcun accordo, sopra semplicemente definito come “possibile”;
conseguentemente il pagamento degli oneri manutentivi, è sempre pacificamente avvenuto da parte dell' unica parte Parte_1
conduttrice, nel rispetto delle norme di cui agli artt. 1575, 1576, 1577 e 1578
Codice Civile, non a caso richiamate contratto all'art. 7.
Peraltro, parte opponente, non ha neppure provato (in ossequio all' ex adverso citato art. 2697 c.c.) quanto asserito solo labialmente;
ovverosia non ha prodotto documentazione di pagamenti eseguiti da diverso dall'opponente, in Parte_1
5 favore della a riprova della propria carenza di legittimazione CP_1
passiva.
Ed ancora priva di pregio appare altresì l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte opponente, stante la carenza di prova in tal senso. Ed invero, la giurisprudenza è oramai consolidata nel ritenere che
“l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte, ed il debitore che la solleva ha pertanto l'onere di allegare e provare il fatto che,
permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cod. civ.” (Cass. 18 giugno 2018, n. 15991; cfr.
altresì in tal senso: Trib. Roma 2 marzo 2020, n. 4541 in Redazione Giuffrè
2020 e Trib. Parma, 9 ottobre 2017 in Redazione Giuffrè 2017).
Di fatto la ha dimostrato di aver provveduto alla interruzione del CP_1
decorso del termine prescrizionale a mezzo dell'invio di diverse diffide di pagamento (allegate al fascicolo monitorio) inoltrate tramite pec del 12/10/2017
e del 1/03/2018 .
Pertanto, sulla scorta delle superiori argomentazioni, l'opposizione appare del tutto priva di pregio e va rigetatta, con conseguente conferma del DI opposto.
Le spese legali vanno poste a carico di parte opponente soccombente , in favore di parte opposta, e si rimanda al dispositivo per la liquidazione.
Così deciso
6 GOP Valentina Cimino
7