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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore
Dr. Roberto Notaro Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 6564/2018 emessa dal Tribunale di
Napoli, Ottava Sezione Civile, con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c. il 2.7.2018, iscritto al n. 465/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi e pendente
TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 21/1/1975, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Francesco Maresca (C.F.
); C.F._2
APPELLANTE
E
Controparte_1
-(C.F. sito in alla
[...] P.IVA_1 CP_1 [...]
, costituitosi in persona dell'amministratore sig. , Controparte_1 Controparte_2
n.465/2019 r.g.a.c.c. c. di 11 Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Loredana Laudisio Di Bonito (C.F. ; C.F._3
APPELLATO
NONCHÉ
(C.F. ) costituitasi in Controparte_5 P.IVA_2
persona del procuratore dott. (munito dei poteri di rappresentanza in forza CP_6
di procura per scrittura privata autenticata dal notaio di Bologna del Persona_1
16/12/2016 (rep. 84761, racc. 8412), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Marco D'Amico
(C.F. ; C.F._4
APPELLATA
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20.6.2014, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il Controparte_7
sito in chiedendone, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o comunque
[...] CP_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c., la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 3.12.2013 in CP_1
A sostegno della domanda esponeva che:
- mentre percorreva a piedi la , alle ore 07.30 circa, Controparte_7
scendendo le scale che conducono al piazzale antistante il fabbricato di Controparte_7
“inciampava su uno dei detti scalini “sbeccati”, malfermi ed addirittura
[...]
privi di alcune parti cadendo rovinosamente a terra ed infortunandosi gravemente il piede sinistro”;
- era stata trasportata urgentemente al P.S. dell'Ospedale di Santa Maria Delle
Grazie in dove, previo ricovero, le era stato diagnosticato trauma contusivo CP_1
distorsivo caviglia sinistra con lussazione collo piede;
- in data 4.12.2013 era stata sottoposta a nuova radiografia della caviglia sinistra che aveva evidenziato: “frattura e lussazione della pinza tibiocalcaneale sn”; pertanto era stata sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi di frattura bi malleolare e confezionamento di valva gessata per poi essere dichiarata clinicamente guarita in data 18.3.2014 con eventuali postumi da valutare in sede medico-legale;
n.465/2019 r.g.a.c.c. c. Pag. 2 di 11 Parte_1 Controparte_3 ro CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
- in data 16/12/2013 aveva inviato una diffida al condominio e, in via cautelativa, anche al nel dubbio circa l'effettiva appartenenza delle scale dove Controparte_8
si era verificato il sinistro.
Chiedeva, pertanto, di “accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
(…) e/o eventualmente di terzi chiamati in causa e/o Controparte_7 garanzia nella causazione dell'accaduto” e “per l'effetto condannare il convenuto
Condominio o chi di ragione al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ivi compreso il danno morale ed oltre il rimborso delle spese sostenute nella misura di € 13.000,00” o in quella maggiore o minore ritenuta dal Tribunale.
Si costituiva il , eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di CP_7
citazione. Deduceva in ogni caso che il luogo in cu si era verificato il sinistro non rientrava tra le parti comuni del ai sensi dell'art. 1117 c.c., alla luce di CP_7
quanto previsto dai contratti di compravendita mediante i quali era stata trasferita la proprietà delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato (cfr. allegato n. 6 della comparsa di costituzione e risposta); negli stessi era infatti espressamente previsto che
“il venditore si riserva peraltro la piena ed esclusiva proprietà delle zone residue di terreno rimaste inedificate intorno al fabbricato ad ogni lato. Dette aree scoperte potranno essere utilizzate dal venditore come meglio crederà nel rispetto della legge”.
Aggiungeva altresì che la danneggiata avrebbe potuto evitare il verificarsi dell'evento utilizzando l'ordinaria diligenza. Chiedeva comunque di essere autorizzato alla chiamata in causa della al fine di essere manlevata da Controparte_5
ogni eventuale conseguenza dannosa della lite, in virtù di polizza assicurativa n.
5568501023346.
Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa, si costituiva la
[...]
deducendo l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda, Controparte_5 in quanto le parti non avevano esperito il tentativo di mediazione previsto dall'art. 4 III comma d. lgs. 28/2010, nonché la nullità dell'atto di chiamata in causa ai sensi dell'art. 163 c.p.c. Evidenziava altresì l'infondatezza della domanda proposta dalla Pt_1
Nel corso dell'istruttoria venivano ascoltati due testimoni indicati dall'attrice e veniva svolta Ctu medico legale per l'accertamento dei danni subiti.
Con sentenza n. 6564/2018, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda principale, dichiarava assorbita quella di garanzia proposta dal
[...]
Controparte c. Pag. 3 di 11 Parte_2 CP_7
CP_7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
nei confronti della e Parte_3 Controparte_5
compensava tra le parti le spese di lite, ponendo, invece, a carico della quelle Pt_1 relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, il Tribunale osservava che:
- in base al principio della ragione più liquida la domanda andava rigettata in quanto non era stato adeguatamente provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso;
- le dichiarazioni rese dai due testi erano tra loro in contraddizione ed in particolare quella di che aveva affermato di aver assistito ai Testimone_1 fatti da uno dei balconi circostanti apparivano inattendibili, atteso che “1) la sua presenza sul balcone al momento della caduta non risulta essere stata percepita dal testimone sig. il quale, al riguardo, ha testualmente dichiarato: Testimone_2
“Non ricordo la presenza di altre persone sui luoghi di causa, oltre a me, mio figlio e mia nuora allorquando quest'ultima ebbe a cadere come da me riferito sopra.”; 2) la stessa testimone ha affermato di aver notato solo la presenza del marito dell'attrice e non (anche) già quella del suocero di quest'ultima e, cioè, il teste sig. Testimone_2
(“Preciso che erano verso le 07,00 – 07,30 di mattina e che più indietro della signora
c'era un uomo che ho riconosciuto essere il mio parrucchiere di qualche anno fa e di cui ora non ricordo il nome. Ho dedotto, quindi, da tale presenza che egli fosse il marito della donna che è caduta. Si trattava, a quanto ricordo, di un uomo di quarantacinque
– quarantasei anni, comunque non anziano.”); 3) il testimone sig. Testimone_2
ha, nel corso della propria deposizione, espressamente chiarito come, al momento della caduta dell'attrice sig.ra egli si trovasse al termine della Parte_1
scala che la predetta stava scendendo. Pertanto, dalle discrasie finora evidenziate può agevolmente desumersi come la testimone sig.ra Testimone_3 oltre ad essere posizionata a notevole distanza dal punto in cui la caduta dell'attrice ebbe a verificarsi, nemmeno avesse una visuale chiara e completa delle scale che
l'istante medesima si trovava a scendere allorquando ebbe ad inciampare a cadere, tanto da non aver in alcun modo notato la presenza al termine delle stesse del sig.
; Testimone_2
- il teste aveva dichiarato di non essere in grado di riferire se la nuora Tes_2 fosse caduta “effettivamente a causa di uno dei dissesti dei gradini”.
4 di 11 Parte_1 Controparte_3Controparte_9 CP_7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il
22.1.2019, deducendo che: Parte_1
- il Tribunale aveva erroneamente ritenuto inattendibile la teste
[...]
basandosi esclusivamente su quanto dichiarato dall' , Testimone_4 Tes_2
omettendo di considerare la sua posizione rispetto al luogo teatro del sinistro, quanto da lei riferito e i rilievi fotografici;
- il Tribunale aveva erroneamente fondato la propria decisione sulle sole dichiarazioni testimoniali, ignorando le risultanze della CTU, le circostanze riportate nella cartella clinica dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie - in cui si parlava di
“caduta accidentale dalle scale (3-4 gradini)” - ed il fatto che dopo l'evento le scale erano state oggetto di lavori di riparazione con installazione di un corrimano.
Ha rassegnato pertanto le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità del in persona Controparte_10
del legale rappresentante e/o eventualmente di terzi chiamati in causa e/o garanzia nella causazione dell'accaduto e per i titoli indicati 2. Per l'effetto condannare il
in persona del legale Controparte_7 CP_7 Controparte_1
rappresentante o chi di ragione al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ivi compreso la massima personalizzazione, il danno morale ed oltre al rimborso delle spese sostenute nella misura di € 49.943,60 ovvero, in subordine, nella diversa misura determinata dal CTU, sempre includendo la massima personalizzazione del danno biologico, il danno morale e le spese mediche, di € 39.327,60 ovvero, in ogni caso, a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. In tutti i casi, oltre interessi e rivalutazione monetaria e oltre rimborso delle spese di CTU anticipate e pari ad € 350,00 integralmente versati e posti dalla sentenza di primo grado a carico dell'attrice/appellante.
3. Condannare, inoltre il Controparte_10
in persona del legale rappresentante o chi di ragione al pagamento
[...]
delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con distrazione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Con comparsa depositata il 17.4.2019, si è costituito il
[...]
eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_11 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Ha ribadito l'infondatezza della domanda avanzata dalla non essendo l'appellato né proprietario, né custode Pt_1 CP_7
n.465/2019 r.g.a.c.c. c. Pag. 5 di 11 Parte_1 Controparte_3 ro CP_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
dell'area dove si sarebbe verificato l'evento dannoso ed ha escluso altresì una sua responsabilità per non aver evitato il verificarsi di una situazione di pericolo occulto. Ha evidenziato in ogni caso che mancava la prova del nesso causale e che l'appellante, essendo frequentatrice abituale del Condominio, avrebbe potuto evitare la caduta usando l'ordinaria diligenza. In caso di condanna ha chiesto di essere manlevato da ogni conseguenza derivante dalla lite dalla Controparte_5
Si è altresì costituita, con comparsa depositata il 18.4.2019, la
[...] deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai Controparte_5 sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dello stesso. Ha chiesto, in caso di accoglimento della domanda, di contenere la condanna nei limiti dell'importo di €
13.000,00, con decorrenza degli interessi non dal giorno dell'evento, bensì da quello in cui la danneggiata ha dato prova del fatto ed ha quantificato i danni.
All'udienza dell'1.10.2024, le parti hanno rassegnato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIV I DELLA DECIS IONE
1.In via preliminare, va rilevato che l'appello è ammissibile. Contrariamente a quanto dedotto dagli appellati, lo stesso contiene l'indicazione delle parti della sentenza sottoposte a critica e delle doglianze proposte avverso il provvedimento impugnato, come si evince dall'esposizione che precede.
2. Passando all'esame del merito della controversia, va osservato che l'appello è infondato.
Il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dalla in base alla ragione, Pt_1 ritenuta “più liquida”, della mancata prova del nesso causale tra la cosa in custodia e la caduta, presupposto della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., sicché tale questione deve essere esaminata per prima.
Al riguardo, deve osservarsi che il Tribunale ha correttamente ritenuto che la non sia riuscita a provare, attraverso le dichiarazioni rese dai testimoni, il nesso Pt_1
causale, dal momento che essi non offrono una ricostruzione dei fatti sufficientemente chiara. Va solo aggiunto che non rileva quale dei due testi sia inattendibile, dal momento n.465/2019 r.g.a.c.c. c. Pag. 6 di 11 Parte_1 Controparte_3
CP_7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
che le dichiarazioni degli stessi sono contrastanti e dunque inidonee e fondare una sentenza di condanna che richiede comunque la dimostrazione che l'evento dannoso sia stato cagionato dalla condizione delle scale e non dalla disattenzione della danneggiata o da altro elemento idoneo a spezzare il nesso causale.
Ciò posto, va innanzitutto rilevato che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si è affermato, genericamente, che la scendendo le scale che conducono Pt_1 al piazzale antistante il fabbricato di , “inciampava su Controparte_7
uno dei detti scalini, sbeccati, malfermi ed addirittura privi di alcune parti cadendo rovinosamente a terra”. Anche i due testi escussi, sebbene abbiano riferito di essere a conoscenza dei fatti di causa per avervi assistito direttamente, non hanno precisato su quale scalino si sarebbe verificato il sinistro né se la caduta sia stata provocata dalle condizioni non ottimali dei gradini. In particolare, il teste suocero Testimone_2 dell'appellante, ha dichiarato “non ho avuto modo di notare né di comprendere a causa di quale dissesto tra quelli esistenti a carico dei gradini, fosse caduta mia nuora.
Null'altro so riferire su tale scala e su tali gradini perché non li ho mai utilizzati. Non sono in grado nemmeno di riferire sul se mia nuora sia effettivamente caduta a causa di uno dei dissesti dei gradini”. Mentre la teste , Testimone_4 interrogata sul capo e) della prova testimoniale (“il giorno 03.12.2013 verso le 07,30 la sig.ra stava percorrendo a piedi la detta via Vigna in Parte_1 CP_1
provenendo dalla sua parte alta ove, poco più sopra aveva posteggiato il suo autoveicolo, quando imboccando la detta scalinata di cui al punto a) inciampava su uno degli scalini di cui la detta scala è composta e cadeva rovinosamente a terra”) si è limitata ad affermare “è vero”, senza aggiungere altro in ordine alla dinamica ed alle cause della caduta e soffermandosi sulle altre persone presenti al fatto.
A ciò può aggiungersi che le notevoli contraddizioni tra i due testi evidenziate nella sentenza di primo grado non appaiono affatto ridimensionate dalle considerazioni sulle quali si fonda l'impugnazione della Ad avviso di quest'ultima non Pt_1 sarebbe affatto strano che l' non abbia notato la in quanto questa si Tes_2 Tes_4
trovava su un balcone al secondo piano;
tuttavia, non può non rilevarsi che se quest'ultima, come da lei stessa affermato, stava “sbattendo dei tappeti” probabilmente faceva rumore e quindi poteva attirare l'attenzione dei presenti. Inoltre, era “su un balcone che affaccia proprio di fronte a dove si è verificato l'incidente” e dunque
7 di 11 Parte_1 Controparte_3Controparte_12 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
doveva trovarsi davanti all' che era “al termine della scala” quando la Tes_2 Pt_1
è caduta, e non alle sue spalle, come ipotizzato dall'appellante.
Quanto alla seconda circostanza evidenziata dal Tribunale (la non ha Tes_4 riferito della presenza dell' ), è pur vero che alla teste nulla era stato Tes_2 Tes_4
chiesto in proposito, ma è altresì vero che nulla le era stato chiesto neppure in ordine alla presenza del marito della eppure la stessa si è soffermato su tale circostanza Pt_1
con dovizia di particolari.
Ed infatti sul capo e) della prova testimoniale (“vero è che il giorno 03.12.2013 verso le 07,30 la sig.ra stava percorrendo a piedi la detta via Parte_1
Vigna in provenendo dalla sua parte alta ove, poco più sopra aveva CP_1
posteggiato il suo autoveicolo, quando imboccando la detta scalinata di cui al punto a) inciampava su uno degli scalini di cui la detta scala è composta e cadeva rovinosamente
a terra”) la stessa ha fornito la seguente risposta: “è vero. Preciso che erano verso le
07,00 – 07,30 di mattina e che più indietro della signora c'era un uomo che ho riconosciuto essere il mio parrucchiere di qualche anno fa e di cui ora non ricordo il nome. Ho dedotto, quindi, da tale presenza che egli fosse il marito della donna che è caduta. Si trattava, a quanto ricordo, di un uomo di quarantacinque – quarantasei anni, comunque non anziano”.
Eppure, la presenza di una terza persona, l , che, al momento della caduta Tes_2
sarà probabilmente corsa in aiuto della nuora, difficilmente poteva passare inosservata o essere considerata una circostanza di poco conto da omettere in sede di prova testimoniale, pure caratterizzata da notevole dovizia di particolari con riguardo alla presenza del marito della Pt_1
Non si comprende poi per quale motivo il Giudice, ad avviso dell'appellante avrebbe dovuto chiedere ulteriori chiarimenti circa le persone presenti dal momento che la si era già pronunciata al riguardo riferendo della presenza del marito della Tes_4
Pt_1
Tali incongruenze appaiono ancor più significative in quanto sono in qualche modo collegate, giacché nessuno dei due testi ha notato la presenza dell'altro sul posto.
Inoltre, non può tacersi che il motivo per il quale la si trovava presso il luogo Tes_4 del sinistro appare quanto meno insolito. Quest'ultima infatti ha dichiarato: “Sono a conoscenza dei fatti di causa per avervi assistito direttamente. Preciso, infatti, che mi
n.465/2019 r.g.a.c.c. c. San Pag. 8 di 11 Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
trovavo su un balcone che affaccia proprio di fronte a dove si è verificato l'incidente, perché stavo sbattendo dei tappeti per conto di una signora presso la quale lavoravo come domestica ad ore. Ricordo che era l'anno 2013, di martedì, poco prima della festa dell'Immacolata. Il balcone si trovava al secondo piano”. Orbene è vero che nulla impedisce di svolgere l'attività di domestica ad ore alle sette del mattino, come affermato dall'appellante, ma si tratta di una circostanza quanto meno singolare, secondo l'id quod plerumque accidit, giacché di solito tali attività non vengono svolte così presto al mattino.
In definitiva è palese che le dichiarazioni dei due testi sono tra loro in contrasto e dunque non sono idonee a costituire la prova del fatto.
Irrilevante è infine la relazione del CTU nella quale si afferma solo la compatibilità tra le lesioni riportate e la causa delle stesse indicata dalla Non è Pt_1
in dubbio, infatti, che le lesioni siano compatibili con una caduta dalle scale;
ciò che invece è incerto - e che doveva essere dimostrato dalla - è se la caduta sia stata Pt_1
provocata dalla condizione delle scale.
In definitiva non vi è prova che la sia caduta inciampando in uno degli Pt_1
scalini rotti né tale prova può essere dedotta, attraverso un ragionamento, sulla base del principio “del più probabile che non” – come richiesto dall'appellante - sulla base degli elementi raccolti.
A ciò può aggiungersi che, se anche così fosse, deve ritenersi che la Pt_1 impiegando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare di mettere il piede proprio dove i gradini erano rotti, in quanto era giorno ed il luogo era a lei ben noto dal momento che vi abitavano i suoi genitori dai quali si recava di frequente, come affermato dal teste
(“Preciso che quando vado lì, mi reco a casa della famiglia di mia nuora, sita Tes_2
alla , per salutare mia nuora e la mia nipotina. Infatti, mia Controparte_1 nuora sta spesso a casa dei genitori. (…) Preciso che il piazzale dinanzi all'ingresso del fabbricato dove abitano i genitori di mia nuora si trova scendendo al termine dei gradini di detta scala. Si tratta di quattro – cinque scalini”).
Né è stato dedotto che la rottura dello scalino era recente e, quindi, non conosciuta dalla avendo invero riferito la teste che “lo stato di Pt_1 Tes_4 degrado degli scalini risale a circa ventuno anni fa”.
n.465/2019 r.g.a.c.c. c. Pag. 9 di 11 Parte_1 Controparte_3
CP_7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Ciò è sufficiente per escludere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Infatti, anche in ipotesi di responsabilità per danni da cose in custodia, il caso fortuito - che può essere integrato anche dalla condotta colposa del danneggiato (cfr., ex multis, Cass. 4616/1999; Cass. 5083/1994; Cass. 269/1996; Cass. 10434/1998; Cass.
3737/1989; con riguardo ai sinistri dovuti a buche o disconnessioni del manto stradale cfr. Cass. 27724/2018; Cass. 30775/2017) - è idoneo ad escludere il nesso causale tra la cosa custodita ed il danno arrecato.
Pertanto, può concludersi che la caduta è stata determinata dalla disattenzione della danneggiata e non dalle condizioni della scala, in applicazione del principio per il quale “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 2480/2018; nello stesso senso cfr. Cass. 9315/2019; Cass. 17873/2020; Cass. 34886/2021).
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
3. Al rigetto dell'appello consegue la condanna della al pagamento, in Pt_1
favore delle altre parti costituite, delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi, per ciascuna di loro - in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m.
Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. Giustizia 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00 - in € 5.100 (€ 1.050 per la fase di n.465/2019 r.g.a.c.c. c. di 11 Parte_1 Controparte_13
CP_7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
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studio, € 750 per la fase introduttiva, € 1.550 per la fase istruttoria, € 1.750 per la fase decisoria).
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
Occorre altresì disporre la trasmissione di copia degli atti del processo e della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per gli accertamenti di competenza in ordine agli eventuali reati ravvisabili nei fatti ed in particolare nelle dichiarazioni dei testi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 6564/2018 pronunziata dal Tribunale di Napoli, Ottava Sezione
Civile:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
e della Controparte_14 Controparte_5 delle spese del secondo grado di giudizio che liquida, per ciascuno di loro, in €
5.100 per compenso professionale ed Euro 765 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione, per la sola posizione della
[...]
al difensore Avv. Marco D'Amico; Controparte_5
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
115/2002;
4. dispone la trasmissione di copia della presente sentenza e degli atti del processo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Così deciso in Napoli, il 4 febbraio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
n.465/2019 r.g.a.c.c. c. Pag. 11 di 11 Parte_1 Controparte_3
CP_7