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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 6223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6223 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 5158/2024 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 28.10.2025 tra:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato (C.F. ), presso i cui Uffici domicilia in P.IVA_2
Roma, Via dei Portoghesi, 12
- ATTORE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO Controparte_1
impresa capogruppo mandataria), SISTEM CAR 2000 s.r.l. e
[...]
, (p.i. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore con poteri di firma, Sig. nato Controparte_1
a Raffadali il 29.01.1939 (c.f. ) e residente in C.F._1
, domiciliato per la carica presso la sede legale dell Parte_1 [...]
sita in via Marchisia Prefoglio 7, rappresentata e difesa Controparte_1
in forza di mandato su separato foglio da considerarsi unitamente al presente atto, dall'Avv.Salvatore Bellanca del Foro di (c.f. Parte_1 C.F._2
), avente il seguente numero di tel./fax. ed il seguente
[...] P.IVA_4
indirizzo e-mail nonché la seguente PEC: Email_1
ed elettivamente domiciliata nel di lui studio sito in Email_2
in via Gioeni n.185 Parte_1
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE –
Oggetto: revocazione avverso la sentenza della Corte di Appello n. 1768/2024.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione notificato in data 11.10.2024 il Parte_1
e per essa la Avvocatura Generale dello Stato ha
[...]
impugnato per revocazione la sentenza di questa Corte n. 1768/24 con cui è stata accolta la impugnazione proposta dalla odierna convenuta alla sentenza pag. 2/7 del Tribunale di Roma con conseguente condanna del Parte_2
, al pagamento della complessiva somma di € 36.365,65
[...]
oltre interessi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
A sostegno del gravame la Avvocatura ha posto, come unico motivo, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. nel quale sarebbe incorso il giudice di
Appello per non aver tenuto conto dell'avvenuto pagamento da parte dell'Ente delle spese del procedimento monitorio nel corso del giudizio di prime cure, così condannano la Amministrazione al pagamento in favore della controparte delle medesime spese.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia Codesta Ill.ma Corte di Appello provvedere alla revocazione della sentenza indicata in epigrafe, con vittoria di spese e compensi”.
Si è costituita controparte la quale ha concluso per il rigetto dell'avversa impugnazione e, in particolare chiedendo:
Nel merito, in via principale:
1) Rigettare la richiesta attorea di revocazione totale della sentenza.
2) Rigettare le richieste attoree ritenendo la somma liquidata in sentenza solo per il giudizio di primo grado ad esclusione delle spese monitorie.
3) Ritenere e dichiarare il pagamento volontario come espresso riconoscimento di debito.
In subordine
4) Ritenere e dichiarare che le somme corrisposte volontariamente dalla devono essere imputate a spese di registrazione, contributi Parte_1
unificati e bolli già sostenuti dalla controparte e mai richieste alla . Parte_1
In ogni caso
pag. 3/7 5) Con vittoria di spese ed onorari con distrazione in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di non avere ricevuto alcuna somma e di avere anticipato le spese”.
In sede di deposito di note di trattazione la predetta ha altresì eccepito la inammissibilità della impugnazione in quanto tardivamente proposta.
Alla odierna udienza a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
L' impugnazione è ammissibile in quanto tempestivamente proposta.
E' infatti principio consolidato che allorchè parte del Giudizio sia una
Amministrazione dello Stato e fatta eccezione per le opposizioni alle sanzioni amministrative, le notifiche degli atti giudiziari vanno eseguite presso la
Avvocatura distrettuale dello Stato.
Afferma in particolare la S.C. : “secondo quanto stabilisce l'art. 144 comma 1
c.p.c., per le Amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici della Avvocatura dello Stato” (Cass. Ord. 18.9.2017 n. 21574).
Nel caso di specie la notifica della sentenza di appello oggetto della impugnazione per revocazione è stata eseguita presso la Parte_1
, sicchè non era tale da giustificare la abbreviazione dei termini per
[...]
la impugnazione che era pertanto quella più lunga.
Risulta infatti per tabulas, che la sentenza di appello è stata notificata dalla odierna parte convenuta alla attrice presso i suoi Parte_1
Uffici, in data 13.3.2024, sicchè la revocazione si sarebbe dovuta proporre nel termine lungo con relativa scadenza al 14.10.2024.
pag. 4/7 Ebbene, l'impugnazione risulta essere stata notificata solo in data 11.10.2024, ovvero nel rispetto del termine di legge.
Ne consegue la sua ammissibilità.
Venendo ora all'esame dell'errore revocatorio, esso consisterebbe nell'evidente erroneità della condanna della Amministrazione alla refusione in favore della controparte anche delle spese del giudizio monitorio che era stato opposto in primo grado e la cui somma pari ad € 8.053,60 era stata già versata in corso di causa.
La Corte, non avvedendosi di tale circostanza, ha pronunciato condanna della
Amministrazione appellante al pagamento della predetta somma unitamente a quelle del giudizio di opposizione per quanto esso risultasse documentalmente già effettuato.
Ora, come peraltro in modo condivisibile ricordato dalla Avvocatura, “l'errore previsto come motivo di revocazione consiste in una falsa percezione della realtà o, meglio, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti e documenti medesimi risulti positivamente accertato (cfr. Cass. n. 23469/2024), senza che il fatto, oggetto dell'asserito errore, non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito (cfr. Cass. n. 27622/2018).
Ebbene, l'errore nel quale è incorsa la Corte presenta proprio le caratteristiche richiamate dalla S.C. per cui la domanda va accolta.
Né, peraltro, il pagamento della somma da parte della Amministrazione può valere a titolo di riconoscimento del debito in favore della controparte e, tanto meno, essa può essere portata in compensazione delle altre somme che la parte convenuta ritiene di vantare per altri titoli (spese di registrazione e pag. 5/7 quant'altro), in ordine alle quali non è certamente questa la sede per poter decidere.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sulla revocazione proposta dal avverso la Parte_2
sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1768/24, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbiti, così provvede: accoglie la domanda proposta dalla Amministrazione e, per l'effetto, revoca la sentenza impugnata con riferimento al capo b) e condanna la
Amministrazione alla rifusione in favore della controparte delle spese dell'appello che liquida in € 12.000,00 detratta quella di € 8.053,60 relativa alla fase monitoria;
conferma per il resto le altre statuizioni.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore della Amministrazione delle spese e competenze del presente grado che liquida, quanto alle spese, in €
4.960,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso alla camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente rel.
Dott. Camillo Romandini
pag. 6/7 pag. 7/7
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 5158/2024 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 28.10.2025 tra:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato (C.F. ), presso i cui Uffici domicilia in P.IVA_2
Roma, Via dei Portoghesi, 12
- ATTORE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO Controparte_1
impresa capogruppo mandataria), SISTEM CAR 2000 s.r.l. e
[...]
, (p.i. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore con poteri di firma, Sig. nato Controparte_1
a Raffadali il 29.01.1939 (c.f. ) e residente in C.F._1
, domiciliato per la carica presso la sede legale dell Parte_1 [...]
sita in via Marchisia Prefoglio 7, rappresentata e difesa Controparte_1
in forza di mandato su separato foglio da considerarsi unitamente al presente atto, dall'Avv.Salvatore Bellanca del Foro di (c.f. Parte_1 C.F._2
), avente il seguente numero di tel./fax. ed il seguente
[...] P.IVA_4
indirizzo e-mail nonché la seguente PEC: Email_1
ed elettivamente domiciliata nel di lui studio sito in Email_2
in via Gioeni n.185 Parte_1
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE –
Oggetto: revocazione avverso la sentenza della Corte di Appello n. 1768/2024.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione notificato in data 11.10.2024 il Parte_1
e per essa la Avvocatura Generale dello Stato ha
[...]
impugnato per revocazione la sentenza di questa Corte n. 1768/24 con cui è stata accolta la impugnazione proposta dalla odierna convenuta alla sentenza pag. 2/7 del Tribunale di Roma con conseguente condanna del Parte_2
, al pagamento della complessiva somma di € 36.365,65
[...]
oltre interessi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
A sostegno del gravame la Avvocatura ha posto, come unico motivo, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. nel quale sarebbe incorso il giudice di
Appello per non aver tenuto conto dell'avvenuto pagamento da parte dell'Ente delle spese del procedimento monitorio nel corso del giudizio di prime cure, così condannano la Amministrazione al pagamento in favore della controparte delle medesime spese.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia Codesta Ill.ma Corte di Appello provvedere alla revocazione della sentenza indicata in epigrafe, con vittoria di spese e compensi”.
Si è costituita controparte la quale ha concluso per il rigetto dell'avversa impugnazione e, in particolare chiedendo:
Nel merito, in via principale:
1) Rigettare la richiesta attorea di revocazione totale della sentenza.
2) Rigettare le richieste attoree ritenendo la somma liquidata in sentenza solo per il giudizio di primo grado ad esclusione delle spese monitorie.
3) Ritenere e dichiarare il pagamento volontario come espresso riconoscimento di debito.
In subordine
4) Ritenere e dichiarare che le somme corrisposte volontariamente dalla devono essere imputate a spese di registrazione, contributi Parte_1
unificati e bolli già sostenuti dalla controparte e mai richieste alla . Parte_1
In ogni caso
pag. 3/7 5) Con vittoria di spese ed onorari con distrazione in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di non avere ricevuto alcuna somma e di avere anticipato le spese”.
In sede di deposito di note di trattazione la predetta ha altresì eccepito la inammissibilità della impugnazione in quanto tardivamente proposta.
Alla odierna udienza a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
L' impugnazione è ammissibile in quanto tempestivamente proposta.
E' infatti principio consolidato che allorchè parte del Giudizio sia una
Amministrazione dello Stato e fatta eccezione per le opposizioni alle sanzioni amministrative, le notifiche degli atti giudiziari vanno eseguite presso la
Avvocatura distrettuale dello Stato.
Afferma in particolare la S.C. : “secondo quanto stabilisce l'art. 144 comma 1
c.p.c., per le Amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici della Avvocatura dello Stato” (Cass. Ord. 18.9.2017 n. 21574).
Nel caso di specie la notifica della sentenza di appello oggetto della impugnazione per revocazione è stata eseguita presso la Parte_1
, sicchè non era tale da giustificare la abbreviazione dei termini per
[...]
la impugnazione che era pertanto quella più lunga.
Risulta infatti per tabulas, che la sentenza di appello è stata notificata dalla odierna parte convenuta alla attrice presso i suoi Parte_1
Uffici, in data 13.3.2024, sicchè la revocazione si sarebbe dovuta proporre nel termine lungo con relativa scadenza al 14.10.2024.
pag. 4/7 Ebbene, l'impugnazione risulta essere stata notificata solo in data 11.10.2024, ovvero nel rispetto del termine di legge.
Ne consegue la sua ammissibilità.
Venendo ora all'esame dell'errore revocatorio, esso consisterebbe nell'evidente erroneità della condanna della Amministrazione alla refusione in favore della controparte anche delle spese del giudizio monitorio che era stato opposto in primo grado e la cui somma pari ad € 8.053,60 era stata già versata in corso di causa.
La Corte, non avvedendosi di tale circostanza, ha pronunciato condanna della
Amministrazione appellante al pagamento della predetta somma unitamente a quelle del giudizio di opposizione per quanto esso risultasse documentalmente già effettuato.
Ora, come peraltro in modo condivisibile ricordato dalla Avvocatura, “l'errore previsto come motivo di revocazione consiste in una falsa percezione della realtà o, meglio, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti e documenti medesimi risulti positivamente accertato (cfr. Cass. n. 23469/2024), senza che il fatto, oggetto dell'asserito errore, non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito (cfr. Cass. n. 27622/2018).
Ebbene, l'errore nel quale è incorsa la Corte presenta proprio le caratteristiche richiamate dalla S.C. per cui la domanda va accolta.
Né, peraltro, il pagamento della somma da parte della Amministrazione può valere a titolo di riconoscimento del debito in favore della controparte e, tanto meno, essa può essere portata in compensazione delle altre somme che la parte convenuta ritiene di vantare per altri titoli (spese di registrazione e pag. 5/7 quant'altro), in ordine alle quali non è certamente questa la sede per poter decidere.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sulla revocazione proposta dal avverso la Parte_2
sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1768/24, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbiti, così provvede: accoglie la domanda proposta dalla Amministrazione e, per l'effetto, revoca la sentenza impugnata con riferimento al capo b) e condanna la
Amministrazione alla rifusione in favore della controparte delle spese dell'appello che liquida in € 12.000,00 detratta quella di € 8.053,60 relativa alla fase monitoria;
conferma per il resto le altre statuizioni.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore della Amministrazione delle spese e competenze del presente grado che liquida, quanto alle spese, in €
4.960,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso alla camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente rel.
Dott. Camillo Romandini
pag. 6/7 pag. 7/7