Ordinanza cautelare 10 marzo 2022
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 13/06/2025, n. 4481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4481 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 04481/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00702/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 702 del 2022, proposto da
IA LO AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione giudicatrice Concorso presso Corte appello Napoli, Sottocommissione giudicatrice concorso presso Corte di appello Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz 11;
Commissione Giudicatrice di Concorso in persona del Presidente pro tempore , Xxvii Sottocommissione Giudicatrice Concorso in persona del Presidente pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) del verbale n. 10 del 14.12.2021 della 27° Sottocommissione nella parte in cui al ricorrente è stato attribuito per la II prova orale un punteggio pari a 90/180 e un punteggio totale pari a 108/210 quanto all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (sessione 2020) indetto con D.M. del 14.09.2020 successivamente modificato con D.L. n. 31/2021 convertito in L. n. 50/2021;
b) del complessivo giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente in esito alla prova orale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (sessione 2020) indetto con D.M. del 14.09.2020 successivamente modificato con D.L. n. 31/2021 convertito in L. n. 50/2021;
c) per quanto d'interesse e di opportunità, del verbale della Commissione Centrale del 16.09.2021 e dell'allegato Verbale del 10.07.2020 (Allegato A) con cui sono stati indicati i criteri per la valutazione dei candidati ammessi alla seconda prova orale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per la sessione 2020;
d) per quanto di ragione e utilità del D.M. del 13.04.2021 recante “Nuove modalità e procedure per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2020” nella parte in cui provvede alla rimodulazione delle Commissioni e Sottocommissioni d'esame;
e) per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del D.L. n. 31 del 13.03.2021 conv. in L. 50/2021 recante “Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
f) per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del Decreto Ministeriale del 14.09.2020 con cui il Ministero della Giustizia ha indetto la sessione 2020 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
g) ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti.
Per l'accertamento e la declaratoria
del diritto del ricorrente ad essere ammesso - anche in via cautelare - al riespletamento/ risottoposizione alla II prova orale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2020 con una Commissione composta in ossequio ai parametri di cui all'art. 47 L. 247/2012
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di riespletamento/ risottoposizione alla II prova orale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sessione 2020 con una commissione in composizione in ossequio ai parametri di cui all'art. 47 L. 247/2012 e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Giudicatrice Concorso presso Corte appello Napoli e della Sottocommissione Giudicatrice Concorso presso Corte di appello Napoli;
Vista la memoria dell’11 marzo 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 giugno 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente, con memoria depositata l’11 marzo 2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al giudizio;
Ritenuto che, in caso di espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex plurimis , Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446);
Ritenuto, pertanto, che:
- il Collegio, per le esposte ragioni, debba prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente e pronunciarsi in rito ai sensi dell’art. 35, comma1, lett. c), c.p.a.;
- le spese di giudizio possano trovare compensazione tra le parti costituite, in ragione del generale assetto degli interessi coinvolti, nonché della richiesta della parte ricorrente, non contestata dalla controparte;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO