Articolo 2 della Legge 4 maggio 1951, n. 385
Articolo 1Articolo 3
Versione
28 giugno 1951
Art. 2.
La corresponsione di detta annualita' di L. 61.953.740 sara' sospesa a partire dall'esercizio 1956-57, qualora entro il 30 giugno 1956 non saranno stati presentati al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti giustificativi delle spese sostenute per opere e forniture nell'importo totale di lire un miliardo, o proporzionalmente ridotta, salvo conguaglio del corrisposto, qualora risultassero detti rendiconti complessivamente di importo inferiore.
Entrata in vigore il 28 giugno 1951