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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/10/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 15 ottobre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2117/2023 R.G. e vertente
fra
nato a [...] il [...], CF , residente in Parte_1 C.F._1
Potenza, Via Sicilia, 9, per questo giudizio rappresentato e difeso dall'Avv. NC Perone
RICORRENTE
e
in pers. del leg. rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1
NC La CA RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 20.7.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva che il ricorrente veniva assunto da Controparte_1
tale società, subentrata al in data 01/01/2016 per l'esercizio del Servizio di
[...] CP_2
Trasporto Urbano Integrato della Città di Potenza, con mansioni e qualifica di Operatore FTA, parametro 158, iscritto al libro matricola al n. 672; Che la società resistente in occasione del subentro al precedente gestore si era impegnata con l'Ente appaltante e con il singolo lavoratore al rispetto del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori-TPL Mobilità, al RD
1 148/31 e relativi allegati nonché aggiunte e modificazioni legislative successivamente intervenute, degli accordi sindacali di primo e secondo livello già esistenti;
Che il ricorrente nel periodo intercorrente tra il 01/01/2016 e la messa in quiescenza 31/07/2019 non percepiva l'importo come dovuto, , tali differenze retributive si riferivano a lavoro festivo, straordinario e notturno, ferie non godute e festività, tredicesima e quattordicesima mensilità, ed, inoltre, alla illegittima disdetta unilaterale degli accordi di secondo livello posta in essere dalla a partire dal 31/10/2016; Che la Controparte_1 mancata erogazione delle suddette somme ha comportato una ulteriore differenza sul TFR corrisposto per ulteriori € 1.110,06;Tanto premesso in fatto ha dito il Tribunale al fine di:
Ritenere e dichiarare nulla, illegittima, illecita o comunque annullabile la disdetta unilaterale degli accordi di secondo livello effettuata da Controparte_1 nei confronti del lavoratore;
2. Ritenere e dichiarare che Parte_1 Parte_1
ha diritto al pagamento della somma lorda complessiva di € 16.768,99 per differenze
[...] retributive ordinarie, ferie non godute, differenza 13esima e 14esima mensilità, straordinario, accordi di secondo livello;
3. In conseguenza condannare in pers. Controparte_1 del leg. rapp. p.t. al pagamento della somma lorda di € 16.768,99, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, anche a mezzo TU che sin d'ora si chiede, nel limite di valore della presente controversia;
4. Condannare la resistente Società al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.
Si costituiva in data 23.9.2024 la in pers. del leg. rapp. p.t., e Controparte_1 domandava, nel merito, in via principale di rigettare il ricorso ex adverso proposto perché infondato in fatto e diritto;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione e la TU , in data 15 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2 2. La domanda merita accoglimento.
Il ricorrente ha dedotto di essere stato dipendente della tale società, Controparte_1 subentrata al in data 01/01/2016 per l'esercizio del Servizio di Trasporto Urbano CP_2
Integrato della Città di Potenza, si era impegnata con l'Ente appaltante e con il singolo lavoratore al rispetto del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori-TPL Mobilità, al RD
148/31 e relativi allegati nonché aggiunte e modificazioni legislative successivamente intervenute, degli accordi sindacali di primo e secondo livello già esistenti. Tuttavia, con il presente ricorso si duole di non aver percepito l'importo dovuto, nel periodo intercorrente tra il 01/01/2016 e la messa in quiescenza 31/07/2019 (tali differenze retributive si riferivano a lavoro festivo, straordinario e notturno, ferie non godute e festività, tredicesima e quattordicesima mensilità, ed, inoltre, alla illegittima disdetta unilaterale degli accordi di secondo livello posta in essere dalla a partire dal 31/10/2016). Istruita la Controparte_1 causa con TU, le pretese azionate appaiono fondate. In merito alla illegittima disdetta unilaterale degli accordi di secondo livello è intervenuta la Corte d'Appello con sentenza n.
211 del 2023 la quale ha statuito: si era impegnata con l'Ente appaltante Controparte_1
a mantenere in vigore gli accordi di secondo livello. L'obbligatorietà di tale accordo si evince, in maniera assolutamente incontrovertibile, nella significativa circostanza che nel contratto individuale di lavoro dell'appellante è specificamente richiamato l'accordo aziendale del 4 febbraio 2004, disdettato dopo solo sette mesi dopo il cambio di appalto”
(Corte d'Appello di Potenza Sentenza 211/2023). Si richiamano ai sensi dell'art. 118 c.p.c. le suddette conclusioni. Provato l'an, in relazione al quantum, si osserva che, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art 416 c.p.c., anche nell'ipotesi in cui lo stesso contesti, in radice, la sussistenza del credito e tale onere è previsto in funzione della tendenziale celerità del processo del lavoro, che tende a consentire all'attore di conseguire rapidamente una pronuncia riguardo al bene reclamato (cfr. ex plurimis Cass. 18378/2009).
Ed ancora, la Suprema Corte ha sostenuto che la contestazione dei conteggi deve essere effettuata nella memoria difensiva ed assume rilievo solo quando non sia generica ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la incongruità o, in radice, la non rispondenza al vero dei conteggi, circostanze che devono in ogni caso essere sostenute da adeguato supporto probatorio (cfr. Cass. n. 85/2003).
Nell'odierna controversia, a fronte delle contestazioni della parte resistente è stata disposta la
C.T.U., conferendo il relativo incarico alla dott.ssa . Persona_1
3 Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito di un'attenta disamina della documentazione acquisita, ha concluso che: “La differenza Retributiva Lorda è di €
13.451,71,comprende Differenze di retribuzione ordinaria , retribuzione straordinaria,
Differenze per mensilità aggiuntive 13^ e 14^ mensilità, Differenze retributive in forza della disdetta unilaterale degli accordi di 2 livello”.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dalla società convenuta che conduca il
Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento degli emolumenti domandati.
Per tutte le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, accertata la spettanza delle differenze retributive in capo a parte ricorrente condanna in pers. del leg. Controparte_1 rapp. p.t, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 13.451,71, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché alla regolarizzazione retributiva ed assicurativa.
3. Le spese di lite, vanno compensate, attesa l'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni esaminate,.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 20.7.2023, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e condanna in pers. del leg. rapp. p.t, Controparte_1 al pagamento in favore di dell'importo di € 13.451,71, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché alla regolarizzazione retributiva ed assicurativa.
2) Spese compensate
Potenza, 15 ottobre 2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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