Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/06/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1457/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 5.06.2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato è per parte ricorrente l'Avv. MAGNANI FEDERICA ASTRID. Nessuno compare per il IM.
E' collegata altresì la MOT Parte_2
Preliminarmente il Giudice visto l'art. 151 disp att. c.p.c. riunisce alla presente causa la causa n. 1500/2024 r.g. trattandosi di cause connesse per identità di questioni dalla cui risoluzione dipende totalmente la loro decisione.
Parte ricorrente si riporta al ricorso. In subordine chiede che il bonus venga riparametrato rata temporis per i servizi di durata inferiore a quella annuale o fino al termine delle attività didattiche. Chiede di essere esonerata dalla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta N. 1457/2024 R.G. (alla quale è riunita la causa n. RG 1500/2024) promossa da
(C.F./P.I. e (C.F Parte_1 C.F._1 Parte_3
) rappresentati e difesi dall'avv. MAGNANI FEDERICA C.F._2
ASTRID, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p.t., rappresentato e difeso nella causa 1457/2024 rg dalla dott.ssa Giuseppina Falco e dalla dott.ssa DANIELA DI CAPRIO, e nella causa 1500/2024 rg dal dott. Stefano e dal dott. Francesco Serafino, tutti funzionari amministrativi, con indicazione di CP_2 indirizzo PEC al quale ricevere comunicazioni,
RESISTENTE
Oggetto: carta docente
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 5.06.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il
[...]
(di seguito indicato anche solo come IM) al Controparte_1 fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 1457/2024 r.g.:
“In via principale:
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio di 500,00 euro annui, o di quella minor somma ritenuta di giustizia, nella misura più adeguata al caso
2 di specie, per i motivi meglio espressi in narrativa, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 di precariato, tramite l'erogazione della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre interessi e/o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.
- Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00), in relazione all'anzidetto periodo di precariato, in favore di parte ricorrente, per un totale di € 2.500,00, o di minor somma ritenuta di giustizia, nella misura più adeguata al caso di specie, quale contributo alla formazione del ricorrente, oltre interessi e/o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. In via subordinata
- qualora l'Ill.mo Giudice adito lo reputi necessario, e qualora, al momento della pronuncia giudiziale, l'attuale ricorrente risulti fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, condannare le resistenti al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa e comunque nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi)”. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituto ritualmente in giudizio il IM , deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo nel merito:
“NEL MERITO: in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle;
in via ancora principale, rigettare le annualità richieste avendo svolto prestazioni lavorative inferiori alle ore settimanali previste da contratto e come tali non utili per usufruire del beneficio della carta docente;
In ogni caso rigettare la domanda con riferimento all'annualità 2022/2023 stante il riconoscimento amministrativo del bonus in questione ai sensi dell'art. dell'art. 15 del D.L. 69/2023 con dichiarazione della cessazione della materia del contendere ”. Con rifusione delle spese di lite.
Con altro ricorso depositato il 13.06.2024, ha convenuto in giudizio Parte_3 avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il IM al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 1500/2024 r.g.:
“In via principale:
3 - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di 500,00 euro annui, o di quella minor somma ritenuta di giustizia, nella misura più adeguata al caso di specie, per i motivi meglio espressi in narrativa, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 di precariato, tramite l'erogazione della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre interessi e/o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.
- Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00), in relazione all'anzidetto periodo di precariato, in favore di parte ricorrente, per un totale di € 2.500,00 o di quella minor somma ritenuta di giustizia, nella misura più adeguata al caso di specie, quale contributo alla formazione della ricorrente, oltre interessi e/o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia”. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituto ritualmente in giudizio il IM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo nel merito:
“ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per l'estinzione del diritto per gli anni scolastici trascorsi
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese dei ricorrenti per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
3) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa”.
Con rifusione delle spese di lite.
All'udienza del 5.06.2025 il procedimento n. 1457/2024 r.g. è stato riunito al procedimento n. 1500/2024 r.g. ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c. e il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, con contestuale deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2) ientrano nell'ambito del personale docente e hanno concluso con Pt_1 Pt_3 il convenuto plurimi contratti, come descritti nei rispettivi ricorsi, indicando: CP_1
REDAELLI
per l'anno scolastico 2019/2020 un servizio dal 1/09/19 al 13/06/20,
per l'anno scolastico 2020/2021 un servizio dal 1/09/20 al 12/06/21,
per l'anno scolastico 2021/2022 un servizio dal 1/09/21 al 10/06/22,
per l'anno scolastico 2022/2023 un servizio dal 1/09/22 al 10/06/23 e dal 11/06/23 al 15/06/23,
per l'anno scolastico 2023/2024 un servizio dal 1/09/23 al 14/06/24 per 8 ore settimanali (cfr. docc. nn. 1,2,3,4,5 fasc. ric. e doc. n. 1 fasc. MI).
4 Pt_3 per l'anno scolastico 2019/2020 un servizio dal 08/10/2019 al 18/10/2019, dal 19/10/2019 al 26/10/2019, dal 28/10/2019 al 27/01/2020, dal 28/01/2020 al 09/02/2020, dal
02/03/2020 al 15/03/2020, dal 16/03/2020 al 04/04/2020, dal 06/04/2020 al 19/04/2020, dal 20/04/2020 al 10/05/2020, dall'11/05/2020 al 08/06/2020, dal 09/06/2020 al 12/06/2020,
per l'anno scolastico 2020/2021 un servizio dal 06/10/2020 al 23/10/2020, dal 24/10/2020 al 27/11/2020, dal 28/11/2020 al 22/12/2020, dal 13/01/2021 al 30/06/2021,
per l'anno scolastico 2021/2022 un servizio dal 18/10/2021 al 23/01/2022, 24/01/2022 al 25/01/2022, dal 26/01/2022 al 28/01/2022, dal 31/01/2022 al 27/02/2022, dal 28/02/2022 al 01/03/2022, dal 02/03/2022 al 15/04/2022, dal 16/04/2022 al 08/05/2022,
per l'anno scolastico 2022/2023 un sevizio dal 27/09/2022 al 07/10/2022, dal 10/10/2022 al 30/06/2023,
per l'anno scolastico 2023/2024 un servizio dal 12/09/2023 al 30/06/2024 (cfr. doc. n. 1,2,3,4,5 fasc. ric. e doc. n. 1 fasc. MI).
Le parti ricorrenti hanno chiesto di accertare, per gli anni di precariato sopra indicati, il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'articolo richiamato, concessa dal convenuto solo al CP_1 personale insegnante a tempo indeterminato.
Il dato normativo che viene in rilievo è l'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 che così dispone:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_4 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema
5 pubblico per la gestione dell' identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni Controparte_4 sindacali rappresentative di categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
L'art. 1 co. 121 citato contrasta con la clausola 4 della direttiva 70/99/CE che così stabilisce:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Con riguardo al contrasto tra l'art. 1 co. 121 cit. e la clausola 4 si è espressa la Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21, nonché la sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023 emessa su rinvio pregiudiziale.
Si riporta uno dei punti più salienti di tale ultima sentenza del S.C.:
“E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre
2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino
a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
6 Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ( L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche ( L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
Va, comunque, sottolineato che la difesa del non ha svolto alcuna deduzione CP_1 di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalle parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo. Non emergono così “ragioni oggettive” per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e docenti di ruolo, ai sensi del 4° comma della clausola 4 della direttiva 70/99/CE e, pertanto, non vi sono motivi per cui non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle “condizioni di impiego” per le quali non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
In considerazione della soluzione ermeneutica espressa dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione - soluzione condivisa da questo Giudice - alla clausola 4 va riconosciuta l'applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché si deve far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo.
Giova ricordare che la sentenza della Cassazione emessa il 27.10.2023, n. 29961, su rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del
7 merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ne discende che, nel caso di specie, va dichiarato che il ricorrente Parte_1 docente destinatario solo di incarichi ai sensi dell'art. 4 co. 3 L. 124/1999, seppure ad oggi interno nel sistema scolastico (in quanto destinatario di una supplenza breve con termine al 13.06.2025) non può beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste in quanto il ricorrente ha svolto sommatorie di supplenze che non completano un periodo di tempo corrispondente agli incarichi di cui all'art. 4, co 1 e 2, L. 124/1999. A riguardo di tale esclusione si osserva che la Carta Docente non ha natura retributiva e quindi sinallagmatica e pertanto non può essere riconosciuta pro- rata.
Questo Giudice osserva che il diritto non può essere riconosciuto neppure se si considera l'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94 che riconosce l'obbligo formativo anche ai docenti precari con supplenze di breve durata;
l'art. 11, comma 14, della Legge n. 124/99 che prevede l'equiparabilità ad anno pieno delle supplenze di durata complessiva pari o superiori ai 180 giorni, sia pure a fini diversi dalla ricostruzione della carriera nonché l'art. 485 del D. Lgs. n. 297/94, con le modifiche introdotte dall'art. 14 del DL. n. 69/23 il quale sancisce, anche in sede di ricostruzione della carriera, l'integrale riconoscimento del servizio precario.
Ed infatti, il combinato disposto degli artt. 489 D.Lgs. n. 297 del 1994 e dell'art. 11 c. 14 L. n. 124 del 1999 prevedono che il servizio non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni non per qualsivoglia finalità, ma solo ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.
Di seguito vengono riportate le norme.
Art. 489 D.Lgs. n. 297 del 1994
“1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.”
8 Art. 11 co. 14 L. n. 124 del 1999
"Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
Ebbene, è di tutta evidenza che il bonus in parola non ha alcuna attinenza con la tematica del riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera, sicché le norme sopra citate non trovano applicazione nella presente causa e deve trovare accoglimento l'eccezione del
. CP_1
Aggiungasi che il ricorrente non ha dedotto quali sono gli elementi di fatto che rendono i servizi svolti analoghi a quelli del docente in ruolo, sicché sul punto le allegazioni circa una asserita discriminazione sono generiche e, pertanto, infondate.
Va puntualizzato, inoltre, che per l'a.s. 2023/2024 il ricorrente ha svolto un incarico per 8 ore settimanali che è un numero di ore inferiore alla metà del monte ore per il quale il docente di ruolo può accedere al part-time, sicché il servizio svolto dal primo non è comparabile al secondo in termini di discriminazione.
Si osserva, infine, che la Carta Docente non ha natura retributiva e quindi sinallagmatica e pertanto non può essere riconosciuta pro rata, anche tenuto conto delle valutazioni che verranno espresse più sotto.
Va dichiarato, inoltre, che la ricorrente , docente destinataria di incarichi Parte_3 ai sensi dell'art. 4, co. 2 e 3 L. 124/1999 e a tutt'oggi interna al sistema delle docenze scolastiche perché ha in corso sino al 7.06.2025 un contratto di supplenza come risulta dai documenti prodotti, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta Docente per gli anni scolastici richiesti, ad eccezione dell'a.s. 2019/2020 e dell'a.s. 2021/2022 in quanto in tali anni la ricorrente ha svolto una sommatoria di supplenze brevi rispettivamente fino al 12.06.2020 e fino all'8.05.2022 che non completano un periodo di tempo corrispondente agli incarichi di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999. A sostegno del rigetto per queste ultime due annualità vengono richiamati i motivi più sopra esposti per la posizione del docente Pt_1
In conclusione, va rigettato il ricorso proposto da , mentre alla Parte_1 ricorrente si deve attribuire la Carta Docente nei limiti sopra esposti Parte_3 quale risarcimento in forma specifica, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Non si dimentica, infine, che il ha eccepito la decadenza per mancata CP_1 utilizzazione nei fondi del biennio. Al riguardo questo Giudice osserva, richiamando la motivazione della sentenza della Cassazione n. 29961/2023, che “è evidente che la decadenza non può operare per fatto del creditore” e che, dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del
9 trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Il ha eccepito anche la decadenza dal diritto di richiedere il beneficio in quanto CP_1 parte ricorrente non avrebbe mai chiesto nei termini previsti dal DPCM 28/11/2016 la registrazione sull'applicazione web dedicata. L'eccezione va rigettata in quanto, come osservato dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023, “è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, suo tempo, di una domanda al datore di lavoro” e perché “evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in proposito”. CP_1
Questo Giudice ritiene, da ultimo, che non debba trovare accoglimento l'istanza del di rimessione alla C.G.U.E. della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. CP_1
1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE stante il quadro interpretativo delle norme vigenti come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21 e dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023.
Non si dimentica che entrambi i ricorrenti hanno chiesto in via subordinata la condanna del IM al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa. Tale domanda non è accoglibile per le annualità richieste dal ricorrente e per gli anni scolastici Pt_1
2019/2020 – 2021/2022 richiesti da n quanto l'azione risarcitoria può essere presa Pt_3 in considerazione per coloro non siano più interni al sistema scolastico, circostanza questa che non ricorre nei casi in esame.
3) Per la posizione di e spese vengono compensate tenuto conto dei diversi Pt_1 orientamenti della giurisprudenza di merito sulle questioni oggetto di causa a riguardo delle supplenze brevi.
Stante il parziale accoglimento del ricorso proposto da le spese di lite vengono Pt_3 compensate nella misura della metà. La restante metà viene posta a carico del IM e viene liquidata come indicato in dispositivo sulla base dei parametri delle Tariffe vigenti, tenuto conto del carattere seriale delle questioni trattate e della sostanziale sovrapposizione della fase di trattazione con la fase decisionale poiché la causa è stata decisa all'udienza di prima comparizione, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” per Parte_3
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente,
10 così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) rigetta per il resto.
3) compensa tra le parti le spese di lite per la causa n. 1457/2024 RG;
4) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite della causa n. CP_1
1500/2024 RG che liquida in euro 600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 5/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
11