TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3050/2023 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 3050/2023 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Parte_1
Santini, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
. Controparte_1
Resistente-contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M. OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: all'udienza in data 16/10/2024 il Procuratore di parte ricorrente ha chiesto dichiarare la separazione personale dei coniugi, senza altra statuizione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/12/2023 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Roseto degli Abruzzi in data 02/12/2013 con , ha chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi, Controparte_1
dando atto dell'indipendenza economica degli stessi ed assegnando al marito la casa coniugale.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che:
-la convivenza era divenuta intollerabile subito dopo il matrimonio a causa del comportamento violento assunto dal marito a seguito di vicende giudiziarie, per cui era stato sottoposto agli arresti domiciliari, tanto che era stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale e a chiedere aiuto ai propri genitori;
-dal matrimonio non erano nati figli ed i coniugi vivevano di fatto separati da tanti anni, senza aver avuto più notizie del marito, residente a [...];
- da circa quattro anni aveva una nuova relazione sentimentale, da cui era nata una bimba di nome . Per_1
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. in data 16/10/2024 la ricorrente ha ribadito la volontà di non volersi riconciliare con il coniuge ed il suo
Procuratore ha chiesto che la causa fosse immediatamente decisa.
Il Presidente, dichiarata la contumacia del resistente, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata.
Invero, dalla mancata comparizione del resistente per tutto il corso del giudizio, può attingersi la prova della sua volontà di rimanere estraneo ed indifferente ad ogni rapporto con la ricorrente, avallando la prospettazione, esposta da quest'ultima nell'atto introduttivo, di totale naufragio del matrimonio.
Non è stato possibile esperire il tentativo di riconciliazione, stante l'assenza del resistente.
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi, senza ulteriori statuizioni.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e della mancata opposizione del resistente, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, non definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 20 novembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 3050/2023 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Parte_1
Santini, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
. Controparte_1
Resistente-contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M. OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: all'udienza in data 16/10/2024 il Procuratore di parte ricorrente ha chiesto dichiarare la separazione personale dei coniugi, senza altra statuizione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/12/2023 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Roseto degli Abruzzi in data 02/12/2013 con , ha chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi, Controparte_1
dando atto dell'indipendenza economica degli stessi ed assegnando al marito la casa coniugale.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che:
-la convivenza era divenuta intollerabile subito dopo il matrimonio a causa del comportamento violento assunto dal marito a seguito di vicende giudiziarie, per cui era stato sottoposto agli arresti domiciliari, tanto che era stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale e a chiedere aiuto ai propri genitori;
-dal matrimonio non erano nati figli ed i coniugi vivevano di fatto separati da tanti anni, senza aver avuto più notizie del marito, residente a [...];
- da circa quattro anni aveva una nuova relazione sentimentale, da cui era nata una bimba di nome . Per_1
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. in data 16/10/2024 la ricorrente ha ribadito la volontà di non volersi riconciliare con il coniuge ed il suo
Procuratore ha chiesto che la causa fosse immediatamente decisa.
Il Presidente, dichiarata la contumacia del resistente, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata.
Invero, dalla mancata comparizione del resistente per tutto il corso del giudizio, può attingersi la prova della sua volontà di rimanere estraneo ed indifferente ad ogni rapporto con la ricorrente, avallando la prospettazione, esposta da quest'ultima nell'atto introduttivo, di totale naufragio del matrimonio.
Non è stato possibile esperire il tentativo di riconciliazione, stante l'assenza del resistente.
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi, senza ulteriori statuizioni.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e della mancata opposizione del resistente, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, non definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 20 novembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)