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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 04/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5448/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5448/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALLEGRA Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSARENTI Controparte_1 C.F._2
STEFANIA
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
All'udienza del 10 dicembre 2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Ricorrente:
“Voglia l'adito Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 21.07.2001, trascritto presso il Comune di Vergiate con n.17 – Parte II – Serie A), con richiesta di trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile dell'emananda sentenza per la sua annotazione nel Registro di Matrimonio, alle seguenti condizioni:
1) assegnare la casa coniugale sita in Vergiate – Via G. Di Vittorio n.79 alla signora;
Parte_1
2) disporre l'affidamento delle figlie minori e secondo le regole Persona_1 Persona_2 dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente delle stesse presso l'abitazione della madre in
Vergiate – Via G. Di Vittorio n.79;
3) tenuto conto che il regime che le parti hanno concordato di sperimentare per la figlia Persona_2
(nata il [...]) all'udienza del 19.06.2024 ha avuto esito positivo, stabilire i tempi e le modalità della presenza della stessa presso le abitazioni dei genitori secondo le seguenti modalità:
A) i genitori potranno tenere con sé a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita Persona_2
dalla scuola o, in caso di vacanze scolastiche, dalle h.15,00 fino alle h.15,00 del lunedì successivo, quando il genitore che l'ha tenuta con sé la riaccompagnerà a casa dell'altro genitore;
B) sempre a settimane alternate:
- [Settimana 1] la madre terrà con sé il lunedì e il giovedì, mentre il padre la terrà tutti Persona_2
gli altri giorni della settimana.
- [Settimana 2] il padre terrà con sé il martedì e il mercoledì, mentre la madre la terrà Persona_2
tutti gli altri giorni della settimana.
C) trascorrerà, altresì, le vacanze estive con ciascun genitore per un periodo di 20 giorni Persona_2
consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
D) trascorrerà, altresì, tutte le festività ed i compleanni coi genitori secondo accordi da Persona_2
prendere di volta in volta.
Quanto a (nata il [...]), la stessa potrà vedere il padre e pernottare presso la sua Persona_1
abitazione solo se lo vorrà.
4) Sull'assegno di mantenimento per le figlie: disporre che il signor versi in favore Controparte_1 della signora , entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di €.700,00= (€.250,00 per Parte_1 pagina 2 di 9 , €.250,00 per , €.200,00 per ) a titolo di contributo per il Parte_2 Persona_1 Persona_2
mantenimento delle figlie, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e ricreative), individuate come segue:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
pagina 3 di 9 o Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
o Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare per iscritto all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Disporre che la signora usufruisca nella misura del 100%, sia dell'Assegno Unico Parte_1
Familiare (D.Lgs. 230/2021), sia dell'Indennità di Frequenza (L. 289/1990), qualora erogata in favore di a causa della sua invalidità civile, in quanto genitore collocatario prevalente della Persona_2
prole.
6) Nulla a titolo di assegno divorzile, essendo le parti economicamente autonome.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio, oltre spese generali (15%) e oneri come per legge.”.
Resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza e disattesa e respinta, così statuire
Nel merito ed in via principale:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei signori e contratto Controparte_1 Parte_1
in Vergiate il 21.07.2001 trascritto presso il Comune di Vergiate n.17
Parte II serie A con richiesta di trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile dell'emananda sentenza per la sua annotazione nel
Registro di Matrimonio.
2) Confermare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in capo alla signora Pt_1
3) Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori
[...]
. Si dà atto che in corso Persona_3 Persona_4
di causa la figlia è divenuta maggiorenne. Persona_1
4) Disporre il collocamento di (e Persona_3 [...]
nata il [...]) presso la casa materna e di Persona_5
paritariamente presso la casa dei Persona_4
pagina 4 di 9 genitori, così come previsto nel verbale di udienza del 19.06.2024: settimana 1: lunedì e giovedì con la mamma e gli altri giorni con il papà; settimana 2: martedi e mercoledì con il papà e gli altri giorni con la mamma.
5) Revocare il contribuito di mantenimento a carico del sig. CP_1
con riguardo alla figlia per la quale provvede
[...] Persona_2
direttamente in qualità di genitore collocatario in maniera paritaria alla signora Pt_1
6) Disporre che il sig. in qualità di genitore collocatario, al pari CP_1 della signora della figlia usufruisca dell'assegno Pt_1 Persona_2
unico familiare nella misura del 50% con riferimento alla stessa nonché al 50% della titolarità dell'assegno di invalidità riconosciuto alla stessa.
7) Confermare a carico del signor l'importo di €.100,00 mensili CP_1 attualmente rivalutato a €.116,00 per le figlie e Persona_6 [...]
collocate prevalentemente presso la madre oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie identificate come da Linee Guida in suo presso
Codesto Ill.mo Tribunale, previamente concordate e documentate, salva
l'urgenza per le sole spese mediche.
8) Con vittoria di competenze di causa.
In via istruttoria:
Si richiamano tutti i documenti prodotti in atti”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
In data 21.7.2001 le parti contraevano matrimonio concordatario. La coppia adottava tre figlie, tutte ancora studentesse: nata in [...] il [...]; Persona_3 Persona_5
nata in [...] il [...] e nata in [...] il
[...] Persona_4
01.04.2008
I coniugi si separavano consensualmente il 13.12.2018.
In particolare, veniva previsto l'affido condiviso delle figlie, il collocamento prevalente presso la madre, con conseguente assegnazione della casa familiare, un contributo mensile a carico del padre di €
300 (€ 100 per figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 5 di 9 Con ricorso depositato il 24.11.2022 la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, in particolare, un aumento ad € 600 (€ 200 per figlia) dell'assegno mensile e la percezione integrale dell'AU.
Il resistente si costituiva aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo il collocamento paritetico delle figlie, con mantenimento diretto.
All'esito della prima udienza, il Presidente confermava le condizioni di separazione.
Il 10 dicembre 2024 le parti precisavano le conclusioni.
Ritiene il Collegio di accogliere le domande delle parti nei limiti di cui al prosieguo.
1) Cessazione degli effetti del matrimonio.
I fatti dedotti a sostegno della domanda divorzile sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio, del verbale di separazione e decreto di omologa).
È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b),
l. 898/1970 e successive modifiche.
2) Affidamento, collocamento e regolamentazione rapporti padre/figlio.
Deve essere confermato l'affido condiviso di e è diventata Persona_1 Persona_2 Parte_2
maggiorenne in corso di causa), come richiesto da entrambe le parti, considerato che non emergono indicazioni o elementi che suggeriscano di derogare all'affido condiviso.
Devono, altresì, essere confermati il prevalente collocamento di presso la madre e Persona_1
l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, come richiesto da entrambe le parti. E' peraltro pacifico che anche maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continua a Parte_2
vivere con la madre.
Devono, poi, essere previsti incontri liberi fra ed il padre, considerato che Persona_1 Persona_1
diventerà maggiorenne a marzo 2025. Nessuna delle due parti, considerata l'età della figlia, domandava una regolamentazione delle visite con il padre.
Quanto a deve essere recepito il seguente regime di collocamento paritario indicato da Persona_2
entrambe le parti e applicato da giugno 2024:
- settimana 1: lunedì e giovedì con la mamma e gli altri giorni con il papà;
- settimana 2: martedì e mercoledì con il papà e gli altri giorni con la mamma.
L'accordo delle parti sul punto rendeva palesemente superflua l'audizione della minore.
pagina 6 di 9 Durante le vacanze estive trascorrerà fino a tre settimane, anche non consecutive, con Persona_2
ciascun genitore. Le parti dovranno comunicarsi reciprocamente entro il 30 maggio di ogni anno il rispettivo piano-ferie.
Per le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, salvi diversi accordi fra le parti, secondo Persona_2 il principio dell'alternanza, trascorrerà i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore. La minore, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro. Nel giorno di Pasqua, in particolare, starà con il genitore che non la terrà con sé il giorno di Natale.
3) Mantenimento dei figli.
Nel 2018 le parti prevedevano concordemente un contributo mensile a carico del padre di € 300 (€ 100 per figlia), rivalutabile annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tenuto conto del tempo trascorso e delle nuove esigenze delle figlie della coppia, l'assegno per le due figlie maggiori deve essere aumentato ad € 250 per figlia a far data dal deposito del ricorso (il tempo necessario per far valere il proprio diritto non può ricadere sulla parte).
In particolare, considerato il tempo trascorso, si deve ritenere provato in via presuntiva che le figlie abbiano spese superiori rispetto al 2018.
Inoltre, dal 2023, le due figlie più grandi della coppia sostanzialmente cessavano di frequentare il padre, dichiarando di non trovarsi più bene. Non veniva, invece, dedotto uno specifico episodio scatenante detta rottura dei rapporti.
Il loro mantenimento diretto, quindi, grava solo sulla madre.
Quanto a si prevede che i genitori provvedano al suo mantenimento diretto. Il padre, Persona_2
quindi, non è tenuto al versamento di un assegno in favore della madre, anche in considerazione dei redditi delle parti.
Le spese straordinarie relative a tutte e tre le figlie, inoltre, regolate come da Protocollo della Corte
d'Appello di Milano, devono essere ripartite al 50% fra i genitori.
Infine, l'AUU e l'indennità di frequenza per devono essere percepiti da entrambi i Persona_2
genitori al 50%, in quanto genitori collocatari e affidatari.
L'originario accordo del 2018, infatti, prevedeva che la madre percepisse gli assegni familiari. Trattasi, però, di istituto diverso dall'AUU. Inoltre, all'epoca dell'accordo, era collocata Persona_2
prevalentemente presso la madre.
Ai fini della quantificazione del contributo paterno, si è tenuto conto dei redditi delle parti.
pagina 7 di 9 Più nel dettaglio, le parti sono comproprietarie della casa familiare, assegnata alla madre (elemento rilevante ai fini della quantificazione dell'assegno), per la quale fino al 2024 hanno pagato una rata mensile di € 250 a testa. Ad oggi, il mutuo è estinto.
La madre nel 2019 aveva un reddito lordo da lavoro dipendente di € 28.923, nel 2020 di € 28.161, nel
2021 di € 29.698 (doc. 6 della ricorrente).
Nel 2023 dalle tre CU2024 risultano redditi pari ad € 24.130 percepiti da tre diversi datori di lavoro.
Successivamente, la ricorrente veniva assunta a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio medio netto di € 1.800, inclusi straordinari.
Le spese condominiali prodotte per il periodo luglio 2022 – giugno 2023 ammontano ad € 6.466, pari ad € 533 al mese (doc. 9 della ricorrente).
L'AUU attualmente ammonta ad € 700 circa, ma da marzo 2025 verrà ridotto in considerazione della maggiore età di La quota di AU non relativa a continuerà ad essere Persona_1 Persona_2
percepita esclusivamente dalla madre, in mancanza di domanda delle parti sul punto.
Il resistente, invece, nel 2021 aveva redditi lordi da lavoro dipendente pari ad € 36.381 (doc. 8 e 9 del resistente), nel 2023 ad € 36.939 (doc. 11), pari a circa € 2.200 su dodici mensilità.
Nel 2024 il reddito medio netto mensile è di € 1.870, essendovi una trattenuta di € 187 per un prestito con scadenza a dicembre 2025.
Il inoltre, sostiene costi di locazione per € 500 (doc. 4 del resistente). Da aprile 2024 deduceva CP_1 di avere un canone di € 650, ma il contratto prodotto non è nemmeno sottoscritto.
4) Spese di lite
Attesa la reciproca soccombenza e l'accordo trovato in relazione all'affido, all'assegnazione della casa familiare, al collocamento, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
In particolare, la madre risultava soccombente sulle domande economiche relative alla figlia minore ed il padre alle due figlie più grandi.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri e Parte_1
in data 21.07.2001 in Vergiate, trascritto presso il Comune di Vergiate con Controparte_1
n.17 – Parte II – Serie A, anno 2001;
pagina 8 di 9 2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Vergiate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
3) affida e ad entrambi i genitori, Persona_5 Persona_4
con collocamento prevalente della prima presso la madre e con collocamento paritetico della seconda;
4) assegna la casa coniugale sita in Vergiate – Via G. Di Vittorio n.79 alla signora;
Parte_1
5) dispone che le minori vedano il padre come in parte motiva;
6) dispone che, dal deposito ricorso, il padre versi in favore della madre un assegno mensile pari ad € 500 (€ 250 per figlia), oltre rivalutazione annuale, per il mantenimento di e Parte_2
L'assegno dovrà essere corrisposto entro il 10 di ogni mese;
Persona_1
7) i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento di;
Persona_2
8) pone le spese straordinarie, come da protocollo della Corte di Appello di Milano, a carico dei genitori nella misura del 50% per ciascuno;
9) attribuisce ad entrambi i genitori l'assegno unico universale e l'indennità di frequenza relativi a nella misura del 50% per ciascuno;
Persona_2
10) dà atto che nessuna delle due parti chiedeva l'assegno divorzile;
11) compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5448/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALLEGRA Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSARENTI Controparte_1 C.F._2
STEFANIA
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
All'udienza del 10 dicembre 2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Ricorrente:
“Voglia l'adito Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 21.07.2001, trascritto presso il Comune di Vergiate con n.17 – Parte II – Serie A), con richiesta di trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile dell'emananda sentenza per la sua annotazione nel Registro di Matrimonio, alle seguenti condizioni:
1) assegnare la casa coniugale sita in Vergiate – Via G. Di Vittorio n.79 alla signora;
Parte_1
2) disporre l'affidamento delle figlie minori e secondo le regole Persona_1 Persona_2 dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente delle stesse presso l'abitazione della madre in
Vergiate – Via G. Di Vittorio n.79;
3) tenuto conto che il regime che le parti hanno concordato di sperimentare per la figlia Persona_2
(nata il [...]) all'udienza del 19.06.2024 ha avuto esito positivo, stabilire i tempi e le modalità della presenza della stessa presso le abitazioni dei genitori secondo le seguenti modalità:
A) i genitori potranno tenere con sé a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita Persona_2
dalla scuola o, in caso di vacanze scolastiche, dalle h.15,00 fino alle h.15,00 del lunedì successivo, quando il genitore che l'ha tenuta con sé la riaccompagnerà a casa dell'altro genitore;
B) sempre a settimane alternate:
- [Settimana 1] la madre terrà con sé il lunedì e il giovedì, mentre il padre la terrà tutti Persona_2
gli altri giorni della settimana.
- [Settimana 2] il padre terrà con sé il martedì e il mercoledì, mentre la madre la terrà Persona_2
tutti gli altri giorni della settimana.
C) trascorrerà, altresì, le vacanze estive con ciascun genitore per un periodo di 20 giorni Persona_2
consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
D) trascorrerà, altresì, tutte le festività ed i compleanni coi genitori secondo accordi da Persona_2
prendere di volta in volta.
Quanto a (nata il [...]), la stessa potrà vedere il padre e pernottare presso la sua Persona_1
abitazione solo se lo vorrà.
4) Sull'assegno di mantenimento per le figlie: disporre che il signor versi in favore Controparte_1 della signora , entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di €.700,00= (€.250,00 per Parte_1 pagina 2 di 9 , €.250,00 per , €.200,00 per ) a titolo di contributo per il Parte_2 Persona_1 Persona_2
mantenimento delle figlie, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e ricreative), individuate come segue:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
pagina 3 di 9 o Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
o Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare per iscritto all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Disporre che la signora usufruisca nella misura del 100%, sia dell'Assegno Unico Parte_1
Familiare (D.Lgs. 230/2021), sia dell'Indennità di Frequenza (L. 289/1990), qualora erogata in favore di a causa della sua invalidità civile, in quanto genitore collocatario prevalente della Persona_2
prole.
6) Nulla a titolo di assegno divorzile, essendo le parti economicamente autonome.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio, oltre spese generali (15%) e oneri come per legge.”.
Resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza e disattesa e respinta, così statuire
Nel merito ed in via principale:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei signori e contratto Controparte_1 Parte_1
in Vergiate il 21.07.2001 trascritto presso il Comune di Vergiate n.17
Parte II serie A con richiesta di trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile dell'emananda sentenza per la sua annotazione nel
Registro di Matrimonio.
2) Confermare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in capo alla signora Pt_1
3) Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori
[...]
. Si dà atto che in corso Persona_3 Persona_4
di causa la figlia è divenuta maggiorenne. Persona_1
4) Disporre il collocamento di (e Persona_3 [...]
nata il [...]) presso la casa materna e di Persona_5
paritariamente presso la casa dei Persona_4
pagina 4 di 9 genitori, così come previsto nel verbale di udienza del 19.06.2024: settimana 1: lunedì e giovedì con la mamma e gli altri giorni con il papà; settimana 2: martedi e mercoledì con il papà e gli altri giorni con la mamma.
5) Revocare il contribuito di mantenimento a carico del sig. CP_1
con riguardo alla figlia per la quale provvede
[...] Persona_2
direttamente in qualità di genitore collocatario in maniera paritaria alla signora Pt_1
6) Disporre che il sig. in qualità di genitore collocatario, al pari CP_1 della signora della figlia usufruisca dell'assegno Pt_1 Persona_2
unico familiare nella misura del 50% con riferimento alla stessa nonché al 50% della titolarità dell'assegno di invalidità riconosciuto alla stessa.
7) Confermare a carico del signor l'importo di €.100,00 mensili CP_1 attualmente rivalutato a €.116,00 per le figlie e Persona_6 [...]
collocate prevalentemente presso la madre oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie identificate come da Linee Guida in suo presso
Codesto Ill.mo Tribunale, previamente concordate e documentate, salva
l'urgenza per le sole spese mediche.
8) Con vittoria di competenze di causa.
In via istruttoria:
Si richiamano tutti i documenti prodotti in atti”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
In data 21.7.2001 le parti contraevano matrimonio concordatario. La coppia adottava tre figlie, tutte ancora studentesse: nata in [...] il [...]; Persona_3 Persona_5
nata in [...] il [...] e nata in [...] il
[...] Persona_4
01.04.2008
I coniugi si separavano consensualmente il 13.12.2018.
In particolare, veniva previsto l'affido condiviso delle figlie, il collocamento prevalente presso la madre, con conseguente assegnazione della casa familiare, un contributo mensile a carico del padre di €
300 (€ 100 per figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 5 di 9 Con ricorso depositato il 24.11.2022 la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, in particolare, un aumento ad € 600 (€ 200 per figlia) dell'assegno mensile e la percezione integrale dell'AU.
Il resistente si costituiva aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo il collocamento paritetico delle figlie, con mantenimento diretto.
All'esito della prima udienza, il Presidente confermava le condizioni di separazione.
Il 10 dicembre 2024 le parti precisavano le conclusioni.
Ritiene il Collegio di accogliere le domande delle parti nei limiti di cui al prosieguo.
1) Cessazione degli effetti del matrimonio.
I fatti dedotti a sostegno della domanda divorzile sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio, del verbale di separazione e decreto di omologa).
È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b),
l. 898/1970 e successive modifiche.
2) Affidamento, collocamento e regolamentazione rapporti padre/figlio.
Deve essere confermato l'affido condiviso di e è diventata Persona_1 Persona_2 Parte_2
maggiorenne in corso di causa), come richiesto da entrambe le parti, considerato che non emergono indicazioni o elementi che suggeriscano di derogare all'affido condiviso.
Devono, altresì, essere confermati il prevalente collocamento di presso la madre e Persona_1
l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, come richiesto da entrambe le parti. E' peraltro pacifico che anche maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continua a Parte_2
vivere con la madre.
Devono, poi, essere previsti incontri liberi fra ed il padre, considerato che Persona_1 Persona_1
diventerà maggiorenne a marzo 2025. Nessuna delle due parti, considerata l'età della figlia, domandava una regolamentazione delle visite con il padre.
Quanto a deve essere recepito il seguente regime di collocamento paritario indicato da Persona_2
entrambe le parti e applicato da giugno 2024:
- settimana 1: lunedì e giovedì con la mamma e gli altri giorni con il papà;
- settimana 2: martedì e mercoledì con il papà e gli altri giorni con la mamma.
L'accordo delle parti sul punto rendeva palesemente superflua l'audizione della minore.
pagina 6 di 9 Durante le vacanze estive trascorrerà fino a tre settimane, anche non consecutive, con Persona_2
ciascun genitore. Le parti dovranno comunicarsi reciprocamente entro il 30 maggio di ogni anno il rispettivo piano-ferie.
Per le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, salvi diversi accordi fra le parti, secondo Persona_2 il principio dell'alternanza, trascorrerà i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore. La minore, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro. Nel giorno di Pasqua, in particolare, starà con il genitore che non la terrà con sé il giorno di Natale.
3) Mantenimento dei figli.
Nel 2018 le parti prevedevano concordemente un contributo mensile a carico del padre di € 300 (€ 100 per figlia), rivalutabile annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tenuto conto del tempo trascorso e delle nuove esigenze delle figlie della coppia, l'assegno per le due figlie maggiori deve essere aumentato ad € 250 per figlia a far data dal deposito del ricorso (il tempo necessario per far valere il proprio diritto non può ricadere sulla parte).
In particolare, considerato il tempo trascorso, si deve ritenere provato in via presuntiva che le figlie abbiano spese superiori rispetto al 2018.
Inoltre, dal 2023, le due figlie più grandi della coppia sostanzialmente cessavano di frequentare il padre, dichiarando di non trovarsi più bene. Non veniva, invece, dedotto uno specifico episodio scatenante detta rottura dei rapporti.
Il loro mantenimento diretto, quindi, grava solo sulla madre.
Quanto a si prevede che i genitori provvedano al suo mantenimento diretto. Il padre, Persona_2
quindi, non è tenuto al versamento di un assegno in favore della madre, anche in considerazione dei redditi delle parti.
Le spese straordinarie relative a tutte e tre le figlie, inoltre, regolate come da Protocollo della Corte
d'Appello di Milano, devono essere ripartite al 50% fra i genitori.
Infine, l'AUU e l'indennità di frequenza per devono essere percepiti da entrambi i Persona_2
genitori al 50%, in quanto genitori collocatari e affidatari.
L'originario accordo del 2018, infatti, prevedeva che la madre percepisse gli assegni familiari. Trattasi, però, di istituto diverso dall'AUU. Inoltre, all'epoca dell'accordo, era collocata Persona_2
prevalentemente presso la madre.
Ai fini della quantificazione del contributo paterno, si è tenuto conto dei redditi delle parti.
pagina 7 di 9 Più nel dettaglio, le parti sono comproprietarie della casa familiare, assegnata alla madre (elemento rilevante ai fini della quantificazione dell'assegno), per la quale fino al 2024 hanno pagato una rata mensile di € 250 a testa. Ad oggi, il mutuo è estinto.
La madre nel 2019 aveva un reddito lordo da lavoro dipendente di € 28.923, nel 2020 di € 28.161, nel
2021 di € 29.698 (doc. 6 della ricorrente).
Nel 2023 dalle tre CU2024 risultano redditi pari ad € 24.130 percepiti da tre diversi datori di lavoro.
Successivamente, la ricorrente veniva assunta a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio medio netto di € 1.800, inclusi straordinari.
Le spese condominiali prodotte per il periodo luglio 2022 – giugno 2023 ammontano ad € 6.466, pari ad € 533 al mese (doc. 9 della ricorrente).
L'AUU attualmente ammonta ad € 700 circa, ma da marzo 2025 verrà ridotto in considerazione della maggiore età di La quota di AU non relativa a continuerà ad essere Persona_1 Persona_2
percepita esclusivamente dalla madre, in mancanza di domanda delle parti sul punto.
Il resistente, invece, nel 2021 aveva redditi lordi da lavoro dipendente pari ad € 36.381 (doc. 8 e 9 del resistente), nel 2023 ad € 36.939 (doc. 11), pari a circa € 2.200 su dodici mensilità.
Nel 2024 il reddito medio netto mensile è di € 1.870, essendovi una trattenuta di € 187 per un prestito con scadenza a dicembre 2025.
Il inoltre, sostiene costi di locazione per € 500 (doc. 4 del resistente). Da aprile 2024 deduceva CP_1 di avere un canone di € 650, ma il contratto prodotto non è nemmeno sottoscritto.
4) Spese di lite
Attesa la reciproca soccombenza e l'accordo trovato in relazione all'affido, all'assegnazione della casa familiare, al collocamento, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
In particolare, la madre risultava soccombente sulle domande economiche relative alla figlia minore ed il padre alle due figlie più grandi.
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri e Parte_1
in data 21.07.2001 in Vergiate, trascritto presso il Comune di Vergiate con Controparte_1
n.17 – Parte II – Serie A, anno 2001;
pagina 8 di 9 2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Vergiate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
3) affida e ad entrambi i genitori, Persona_5 Persona_4
con collocamento prevalente della prima presso la madre e con collocamento paritetico della seconda;
4) assegna la casa coniugale sita in Vergiate – Via G. Di Vittorio n.79 alla signora;
Parte_1
5) dispone che le minori vedano il padre come in parte motiva;
6) dispone che, dal deposito ricorso, il padre versi in favore della madre un assegno mensile pari ad € 500 (€ 250 per figlia), oltre rivalutazione annuale, per il mantenimento di e Parte_2
L'assegno dovrà essere corrisposto entro il 10 di ogni mese;
Persona_1
7) i genitori provvederanno in via diretta al mantenimento di;
Persona_2
8) pone le spese straordinarie, come da protocollo della Corte di Appello di Milano, a carico dei genitori nella misura del 50% per ciascuno;
9) attribuisce ad entrambi i genitori l'assegno unico universale e l'indennità di frequenza relativi a nella misura del 50% per ciascuno;
Persona_2
10) dà atto che nessuna delle due parti chiedeva l'assegno divorzile;
11) compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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