Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/03/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1029/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati: 1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1029/2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.02.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in Via Pilusella, snc e rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avvocato Francesco IANNUZZI (c.f. ), che chiede di ricevere le C.F._2 comunicazioni presso l'indirizzo PEC: od al fax 0982979819) Email_1 e dall'Avv. Valentina LANZILLOTTA (c.f. ), che chiede di ricevere le C.F._3 comunicazioni presso l'indirizzo PEC: od al fax 0984825166) e Email_2 presso il cui studio, sito a LA in via Gioacchino da Fiore, nr 3, la parte è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c. p.c. e
(c.f. ), nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._4 residente a [...] e rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
ANTONUCCI (c. f. e PEC: C.F._5 Email_3 presso il cui studio legale sito in Cosenza, Via Carlo Bilotti, nr. 3, cap. 87100, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c. p.c.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda cumulativa e congiunta di separazione e divorzio consensuali
Conclusioni: le parti hanno cumulativamente e congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale ed il successivo divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
1
I coniugi e , con ricorso congiunto ex art. Parte_1 Controparte_1
473 bis.51 c.p.c. depositato il 19.10.2024, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in regime di separazione dei beni a LA (Cs) in data 4.10.2019 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II Serie A, n. 74, anno 2019, hanno proposto domanda cumulativa di separazione personale e divorzio consensuali, precisando, altresì, che dalla loro unione sono nati a Catanzaro (CZ) il 3.02.2022 i figli e Persona_1
. Persona_2
I coniugi ricorrenti rilevano altresì:
- che la dimora coniugale è stata fissata a LA (CS) in Via Pilusella, snc ed è di proprietà esclusiva di , come da atto di proprietà che si produce;
Parte_1
- che il marito è attualmente occupato come dipendente privato ed ha un reddito imponibile annuo pari ad € 23.181,47, da C.U.D. 2024 rif.al 2023, € 5.365,00, come da C.U.D 2023 rif. al 2022, come risultante dalle ultime due dichiarazioni dei redditi;
- che la moglie è attualmente occupata come libero professionista ed ha un reddito imponibile annuo pari ad € 8.172,55 per il 2023, € 6.167,20 per il 2022 e € 4.878,00 per il 2021, come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi;
- che la signora è titolare di diritti reali su: fabbricato da cielo a terra, sito Parte_1 in LA (C) in Via Pilusella, snc, su un livello, composto da un appartamento per 4 vani catastali, un locale deposito, della consistenza catastale di mq 130 e pertinenziale corte esclusiva, confinante nel complesso come particelle 53, 489 e 662 per più lati, salvo altri, in
Catasto Fabbricati al foglio 18 particella 661 subalterni;
Automobile FIAT 500 Rossa targata
EV452PR; Automobile Ford KUGA GJ263RL
- che il sig. non è titolare di beni immobili né di beni mobili;
Controparte_1
- che i figli frequentano la “Scuola dell'Infanzia Paritaria - SS. Vergine di e S. CP_2 Francesco di LA”, sita in LA (Cs) in Viale dei Giardini, 1 – Cap 87027 e durante il tempo libero non svolgono attività scolastiche;
- che, nel corso della convivenza matrimoniale, il rapporto tra i coniugi si è incrinato, verificandosi continui litigi e contrasti tali da minare la serenità familiare necessaria ed indispensabile per la crescita serena ed armoniosa dei bambini e da far venir meno l'affectio coniugalis;
- che i coniugi, venuta meno la comunione d'intenti e ben consapevoli della impossibilità della convivenza matrimoniale, di comune accordo, soprattutto al fine di poter salvaguardare gli interessi primari dei figli minori, hanno deciso di separarsi consensualmente, raggiungendo un accordo sulle condizioni della separazione.
Per effetto di tale irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, i ricorrenti, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e non essendo loro intenzione quella di volersi riconciliare, hanno, dunque, chiesto la pronuncia della loro separazione personale con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Inoltre, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione delle parti fissata, dinnanzi al Presidente relatore, in data 11.02.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
2 Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
. Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni e del piano genitoriale che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
C O N D I Z I O N I
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di LA (CS) in Via Pilusella snc, unitamente ai mobili, arredi, suppellettili e pertinenze, ad esclusione dei beni personali del sig.
[...]
, qualora ancora presenti nell'abitazione, viene definitivamente assegnata a P_ [...]
, che ne è legittima proprietaria, nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente Parte_1 conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. L' auto tipo FIAT 500 Rossa, benché sia di esclusiva proprietà della signora
[...]
, sarà trasferita in proprietà del sig. ; il prezzo da pagare Parte_1 Controparte_1 per le pratiche del passaggio di proprietà della Fiat 500 sarà sostenuto per intero dal sig.
. P_
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
1. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i Persona_1 Persona_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. I figli restano collocati presso la dimora materna, dove continueranno a mantenere le rispettive residenze.
3. Il padre, quale genitore non collocatario, potrà vederli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, secondo le seguenti cadenze:
- a fine settimana alternati, da venerdì mattina, dopo la scuola, e fino alla domenica sera, salvo sopravvenute esigenze dei minori, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20.00;
- nelle settimane in cui il padre non terrà con sé i figli durante il week end, potrà tenerli due pomeriggi a settimana, previo accordo genitoriale sui giorni, dopo la scuola e fino alla sera, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20.00;
- nelle settimane in cui padre non terrà con sè i figli durante il fine settimana, in sua assenza, la signora si impegna a consentire ai nonni di trascorrere con Parte_1
3 i minori un pomeriggio di un giorno concordato;
i minori dovranno essere riportarti presso la casa di abitazione della madre entro le ore 20.00.
- Per le festività Natalizie, i figli trascorreranno il 24 dicembre, il 25 dicembre e il 26 dicembre con la madre;
il 31 dicembre ed il 1 gennaio con il padre;
ad anni alterni, il 5 gennaio con la madre e il 6 gennaio con il padre, e viceversa;
per le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con la mamma e il lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa;
per il periodo estivo potranno trascorrere con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, in un periodo che i genitori concorderanno con la massima flessibilità, tenendo conto dei loro impegni di lavoro e delle esigenze dei bambini (in assenza di accordo, nei primi quindici giorni del mese di agosto negli anni dispari e negli ultimi quindici giorni di agosto negli anni pari). In occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente con l'altro genitore. I compleanni dei bambini, salvo impedimenti, imprevisti o assenze, saranno festeggiati alla presenza di entrambi i genitori, unitamente ai nonni materni e paterni.
4. Il padre, costretto spesso a lunghe distanze a causa del proprio lavoro, potrà comunicare con i bambini con video chiamate e telefonate tutti i giorni tra le ore 19,00 e le ore 21,00, e la madre si impegna a comunicare al padre tempestivamente eventuali malesseri o malattie dei bambini, consentendo allo stesso, in tali casi, di poterli visitare anche presso la loro abitazione;
5. Il sig. si obbliga a versare alla sig. tramite Controparte_1 Parte_1 accredito in c/c, entro e non oltre gli ultimi 5 giorni di ogni mese, a decorrere da quello in corso, l'assegno di mantenimento per i figli pari ad € 500,00 (cinquecento/00 €) complessivi e così € 250,00 (duecentocinquanta/00 €) per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con
4 pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
spese per festeggiare i compleanni dei bambini.
- Tutte le comunicazioni relative alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata a. r., telegramma, pec, e-mail, e solo in caso di estrema necessità, a mezzo sms o messaggio whatsapp.
- Per le spese straordinarie per le quali è necessario il consenso di entrambi, il genitore dovrà riscontrare la richiesta entro il termine di dieci giorni e, in caso di dissenso, dovrà motivare il diniego alla spesa entro lo stesso termine.
- I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile entro il mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta;
il genitore che ha effettuato la spesa dovrà fare richiesta all'altro inviando la relativa documentazione con i giustificativi di spesa e l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso pro-quota entro 15 giorni dalla richiesta.
7. I figli continueranno a frequentare l'Istituto Scuola dell'Infanzia Paritaria - SS. Vergine di Pompei e S. Francesco di LA”, sito in LA (Cs) in Viale dei Giardini, 1 – Cap 87027, per tutta la durata del percorso scolastico relativo alla Scuola Dell'Infanzia e alla Scuola Primaria.
8. Resta fermo, al di là della suddetta previsione delle modalità di frequentazione, l'impegno di entrambi i coniugi di continuare a collaborare fattivamente nella cura e crescita dei figli e, quindi, nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione per far sì che gli stessi mantengano una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori;
9. Entrambi i genitori si impegnano a far sì che i bambini continuino a mantenere rapporti significativi con i nonni di entrambi i rami;
10. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e si impegnano a provvedere da sé alle proprie esigenze economiche, rinunciando ad ogni ed eventuale assegno di mantenimento;
11. I coniugi non prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni ed alla presa d'atto degli impegni sopra indicati ed al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, in composizione collegiale, decidendo in via definitiva sulla domanda cumulativa di separazione e successiva dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da e Parte_1 Controparte_1 nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1029/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in regime di separazione dei
[...] beni a LA (Cs) in data 4.10.2019 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II Serie A, n. 74, anno 2019;
- omologa le condizioni relative ai figli minori e prende atto degli impegni sopra indicati qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di LA (Cs) per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di LA (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
- riserva di disporre con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio e la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio civile.
LA, così deciso in data 11.02.2025 Il Presidente
dott. Filippo Leonardo
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