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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/10/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 529/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 529/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] al corso Manfredi n. 65, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. GIULIO ANTONIO VALERIO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Foggia alla C.F._2 via Danimarca n. 19/a presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
RV (PZ) il 21.5.1955, ivi residente al corso Manfredi n. 65, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIO ROMANELLI (C.F.:
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Palazzo C.F._4
1 R.G. N. 529/2017
San RV (PZ) alla via Sebenico n. 19 presso lo studio del difensore, pec:
Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di precisazione delle conclusioni;
per il
Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 16.2.2017, ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dal marito, addebitandola a Controparte_1 quest'ultimo, con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in Bari il
13.8.1983, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli IO (3.9.1984),
(29.9.1985), (2.4.1987), (13.7.1990) e Per_1 Per_2 Persona_3 Per_4
(22.1.1997), tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, a eccezione del primo e dell'ultima.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa del comportamento del marito contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. Segnatamente, ha rappresentato che quest'ultimo era estremamente geloso e possessivo nei suoi confronti e che tale suo atteggiamento sfociava spesso in litigi ed episodi di violenza, verbale e fisica, anche alla presenza dei figli.
In ordine alla situazione reddituale e patrimoniale, la ricorrente ha dedotto di non aver mai lavorato e di essere comproprietaria insieme al marito, per averli acquistati in costanza di matrimonio, degli immobili siti in Palazzo San RV (PZ) che di seguito si riportano: «1) magazzino – locale di deposito sito al pianterreno di Strada Vicinale delle Grottelle, di cui al Foglio 14, p.lla 596, sub 33; 2) studio privato corrente alla locale Via Kennedy n. 1, individuato al Foglio 14, p.lla 579, sub. 10: si trattava dell'immobile adibito dal Dr. a proprio studio odontoiatrico e Controparte_1 già adibito, sino al 2003, ad abitazione familiare;
3) vigneto individuato al Foglio 19,
p.lla 839, di are 18, ca 73; 4) magazzino- locale di deposito corrente alla Contrada
Pizzicocco snc e di cui al foglio 19, p.lla 840».
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Di contro, il marito lavorava come odontoiatra, percependo un reddito annuo superiore a euro 70.000,00, ed era titolare in via esclusiva di «un locale terreno corrente in Palazzo San RV alla Strada Vicinale delle Grottelle (foglio 14, p.lla
596 e sub 32) ed era comproprietario, con i propri germani, nella misura di 1/5, dell'abitazione corrente sempre in Palazzo San RV alla Via Pola n. 9, individuata al Foglio 31, p.lla 5, del vignato individuato al foglio 18, p.lla 446, di are
10 e ca 70, nonché – nella misura di 2/20 – dell'abitazione corrente al Corso Manfredi
n. 65 (foglio 31, p.lla 253, sub 10, 13, 14 e 15), adibita dal 2009 dai coniugi
– a residenza familiare […]». CP_1 Pt_1
Per l'effetto, la ricorrente ha domandato di:
«1) autorizzare i coniugi a vivere separati – con addebito della separazione al medesimo Dr. – con l'obbligo del reciproco rispetto;
Controparte_1
2) assegnare alla ricorrente l'abitazione adibita a residenza familiare, corrente in
Palazzo San RV (PZ) al Corso Manfredi n. 65, nella quale continueranno a convivere con la ricorrente i figli e , Persona_5 Persona_6 ambedue maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti;
3) porre a carico del Dr. – ed in condanna dello stesso – Controparte_1
l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della attuale ricorrente, del tutto priva di un proprio reddito, un assegno mensile dell'importo di almeno Euro 1.500,00, ovvero del diverso importo ritenuto di diritto e di giustizia da parte di codesto Ill.mo
Giudicante, entro il giorno cinque di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli
ISTAT relativi al costo della vita;
4) porre a carico del Dr. – ed in condanna dello stesso – Controparte_1
l'obbligo di corrispondere, a titolo di diretto mantenimento dei figli Per_5
e , attualmente del tutto privi di un proprio reddito
[...] Persona_6 in quanto non ancora economicamente indipendenti, un assegno mensile dell'importo di almeno Euro 600,00 ad ognuno di essi, ovvero del diverso importo ritenuto di diritto
e di giustizia da parte di codesto Ill.mo Giudicante, entro il giorno cinque di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli ISTAT relativi al costo della vita, oltre all'integrale rimborso delle documentande spese straordinarie di istruzione e spese mediche non coperte dal S.S.N.;
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5) con condanna del Dr. all'integrale pagamento delle spese e Controparte_1 delle competenze professionali tutte di causa».
II , costituitosi in giudizio, non si è opposto alla Controparte_1 domanda di separazione personale e ha contestato le avverse deduzioni in ordine alla fine del rapporto coniugale.
Segnatamente, il resistente ha sostenuto di aver sempre amato e rispettato la moglie, la quale, invero, aveva «un carattere autoritario ed energetico, nonché prepotente»; e di aver sempre provveduto al sostentamento materiale della propria famiglia, senza mai far mancare affetto ai propri figli.
In ordine alla propria situazione reddituale, il resistente ha evidenziato di percepire dalla propria attività lavorativa come odontoiatra redditi di anno in anno sempre minori, ovvero «per l'anno 2014 € 36.783,00; per l'anno 2015 € 31.674,00 e per l'anno 2016 € 26.461,78»; nonché di aver contratto debiti «onde far fronte all'acquisto di un'auto (sia pur usata) utile allo svolgimento della propria attività lavorativa, oltre ad una notevole tassazione cui il prevenuto era stato sottoposto negli ultimi anni».
A ciò doveva aggiungersi che «nel corso degli ultimi anni Controparte_1 aveva sostenuto i costi relativi a ben due matrimoni, ovvero quello del figlio Per_1
Per_ e quello della figlia », oltre alla circostanza che, «essendo affetto da diabete (cosa che implicava costi per l'acquisto dei relativi farmaci) ed essendo stato riconosciuto invalido civile al 67 % da parte della Commissione Medica nominata dall'Inps della
Sede di Potenza, non poteva più svolgere agevolmente la propria attività lavorativa».
Il resistente ha -altresì- dato atto che, diversamente dalla moglie, aveva destinato la propria quota parte dei bond argentini ottenuti in restituzione al figlio IO per sostenere i di lui studi universitari.
Con riguardo alla situazione patrimoniale, il resistente ha rappresentato di non essere titolare esclusivo dell'immobile adibito a casa coniugale, bensì comproprietario con i propri germani, e che la moglie «aveva degli immobili, sia pure in quota parte, esistenti nei Comuni di Bari e di Minervino Murge».
In ragione di ciò, il resistente ha concluso la comparsa di costituzione e risposta formulando la seguente domanda:
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«voglia l'adito Tribunale, respinta ogni contraria istanza, rigettare, nel merito la domanda così come avanzata dalla ricorrente;
in ogni caso: in ordine alla casa coniugale, rigettare la domanda della ricorrente, assegnando la stessa al resistente, comproprietario con i propri germani;
in ordine al mantenimento relativo alla moglie: rigettare la domanda della ricorrente, ovvero in caso di corresponsione dello stesso, ridurlo al minimo vitale;
rigettare la domanda della ricorrente in ordine alla richiesta avanzata da quest'ultima relativamente alla concessione di un mantenimento per i due figli maggiorenni per le ragioni innanzi spiegate;
con ogni conseguenza di legge;
con vittoria di spese ed onorari».
III Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e ascoltati i figli maggiorenni e IO, il Giudice delegato alle funzioni presidenziali, con Per_4 ordinanza del 29.9.2017, ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti.
Segnatamente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'assegnazione in uso esclusivo della casa coniugale sita in Palazzo San RV (PZ) al corso Manfredi
n. 65 alla moglie e ha posto a carico del marito la corresponsione alla moglie della somma complessiva di euro 1.500,00 a titolo di mantenimento della stessa e dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti IO e (euro 500,00 Per_4 cadauno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
In rito, ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé quale Giudice
Istruttore per l'udienza del 24.1.2018, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
IV All'udienza del 24.1.2018, la difesa della ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva in ordine allo status ex art. 709 bis c.p.c. Sicché, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 82/2018 del 25.1.2018 è stata dichiarata la separazione personale delle parti e rimessa la causa in istruttoria con separata ordinanza, con la quale sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del 23.5.2018 per il prosieguo.
Con ordinanza resa all'udienza da ultimo indicata sono state ammesse le prove testimoniali così come articolate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
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La causa è stata istruita mediante l'escussione testimoniale dei figli maggiorenni
IO, e nonché mediante Persona_3 Per_4 Per_2 Per_1
l'assunzione dell'interrogatorio formale deferito alla ricorrente e acquisizione documentale.
Dopo una serie di rinvii giustificati dall'emergenza pandemica Covid-19, all'udienza del 10.12.2021 è stato assunto l'interrogatorio formale della ricorrente, fissando -all'esito- l'udienza di precisazione delle conclusioni per il dì 10.6.2022.
Disposti rinvii determinati dalla necessità di definite con priorità le cc.dd. cause vetuste per effetto del programma di gestione e della riunione di sezione del 10.1.2024, all'udienza del 27.11.2024, la quale è stata celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato -ritualmente- le comparse conclusionali.
Soltanto parte ricorrente ha depositato la memoria di replica.
V Sulla domanda di addebito.
Atteso che, come già esposto, con sentenza n. 82/2018 del 25.1.2018 è stata dichiarata la separazione delle parti in causa, occorre analizzare le ulteriori domande appartenenti al patrimonio processuale, principiando dalla domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
In merito alla domanda di addebito necessita preliminarmente osservare, con riguardo al riparto dell'onere probatorio, che:
- ai fini della pronuncia di addebito deve essere fornita la prova della sussistenza di comportamenti, imputabili a uno dei coniugi o a entrambi, volontariamente e consapevolmente contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 18.11.2013, n. 25843);
- deve essere altresì raggiunta la prova del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale (cfr. Cass. civ., sez. I, 20.8.2014, n. 18074; di recente
Cass. civ., sez. I, ord., 24.5.2025, n. 13858; Cass. civ., sez. I, ord., 30.5.2025, n. 14458);
- grava, in conformità ai principi generali, sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di
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chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 27.3.2025, n. 8071;
Cass. civ., sez. I, ord., 7.8.2024, n. 22291; Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 28.5.2019, n.
14591; Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 19.2.2018, n. 3923);
- con riferimento all'ipotesi di addebito della separazione a fronte di violenze perpetrate da un coniuge nei confronti dell'altro, è orientamento consolidato quello secondo cui:
«In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona» (cfr. Cass. civ., sez. VI – 1, sent., 14.1.2016, n. 433; Cass. civ., sez. VI – 1, ord. del 22.3.2017 n.7388);
- determinati atti, caratterizzati da violenza, oltrepassando la soglia minima di solidarietà e rispetto reciproco, sono di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda di addebito, non potendosi giustificare neppure un solo episodio che assuma caratteristiche di violenza fisica. In tale contesto, infatti, le reiterate violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. civ., sez. I, 7.4.2005, n. 7321), rimanendo altresì assolutamente da escludersi che siffatti comportamenti possano in alcun modo essere giustificati come reazione al comportamento dell'altro coniuge (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 14.4.2011, n. 8548);
- di recente, in merito, è stato ulteriormente ribadito che «le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono il presupposto non solo per la pronuncia di separazione personale ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del
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coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. Tale principio
è applicabile anche quando le violenze si siano concretizzate in un unico episodio di percosse» (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 30.5.2025, n. 14465).
Orbene, a sostegno della formulata domanda di addebito la ricorrente ha specificamente addotto a) l'aver il marito avuto manifestazioni immotivate di gelosia e possessività, sfociate sia in ricorrenti e futili litigi sia in aggressività verbale e fisica, o meglio in atti di violenza fisica tale da indurla a consigliare al marito di sottoporsi alle cure di uno specialista;
b) l'aver subito dal marito ingiurie e offese (anche scritte riportate sul libro Cent'anni di solitudine di lasciato nella casa coniugale in bella vista) del Parte_2 seguente esatto tenore: lurida cagna, fattucchiera assassina, patacca falsa, grandissima zoccola a domicilio, puttana, cagna aggressiva, “santarellina”, figlia del demonio, demone tentatore, satana, lurida cagna assassina, bugiarda, cattiva, malvagia, crudele, dispettosa e assassina, pezzente incontentabile, lurida cagna degna figlia di tuo padre;
c) l'esser stata immotivatamente accusata più volte dal marito di adulterio, anche mediante scritti del seguente tenore: “(…)l'umiltà ed il senso del pudore non sai cosa siano, anche di fronte agli sbagli più eclatanti sei sempre pronta a scagliarti con le tue fauci ed i tuoi artigli contro coloro che hanno ragione (…)” ; “(…) quelle come te possono interessare solo i collezionisti di p……”; “(…) e lo vai a fare anche a domicilio, cagna”; “(…) ma ora ti sei rivelata per quello che sei, vai facendo la zoccola e hai la faccia proprio delle zoccole”; “ecco i miei continui lamenti le mie gelosie ci tenevo troppo a te ma non capivo che le zoccole sono uno spirito libero, quindi vai a fare liberamente la zoccola. La mia gelosia per te è stata troppo onore. Vai spirito libero dove vuoi, con chi vuoi e quanto cazzo vuoi. Per me sei e rimarrai soltanto una lurida cagna assassina !!!!”;
d) l'esser stata reiteratamente accusata dal marito durante la convivenza matrimoniale di volerlo assassinare;
e) l'esser stata accusata svariate volte dal marito, anche dinanzi ai figli, di essere una ladra, per avergli sottratto -svariati anni addietro- del denaro;
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f) l'esser stata sottoposta alla dipendenza economica del marito, secondo il quale non poteva lavorare se non quale casalinga, in considerazioni delle elargizioni settimanali di quest'ultimo pari a euro 200,00, con le quali doveva fronteggiare le esigenze di una famiglia composta da sette persone, e del non avere la disponibilità delle carte relative alle risorse economiche.
Quanto dedotto dalla ricorrente ha trovato pieno riscontro nella condotta escussione testimoniale. Anzitutto, risulta assorbente rilevare, come si dirà nello specifico, che è stata fornita idonea prova dell'esser stato il marito autore di percosse nei confronti della moglie, anche al di là dell'episodio per il quale il resistente ha lamentato di esser stato colpito dalla moglie.
Invero, la testimone (figlia delle parti in causa), escussa Testimone_1 all'udienza dell'11.10.2018, ha dichiarato che il padre aveva più volte accusato la madre, verbalmente e per iscritto, di avergli sottratto somme di denaro, nonché di voler attentare alla di lui vita. In merito a tale ultima circostanza la testimone ha precisato:
«[…] in alcune circostanze, dal momento che io cucinavo insieme a mia madre, potevo notare che mio padre modificava l'ordine dei pasti messi a tavola per evitare quello a lui in origine assegnato». La teste ha poi confermato che il padre aveva accusato la madre -innumerevoli volte- di adulterio, in merito dichiarando: «Ogni uomo che entrava in casa, secondo mio padre, era l'amante della signora . In Parte_1 ordine alla violenza fisica, la testimone ha dichiarato: «[…] ho assistito a degli episodi di violenza fisica perpetrati da mio padre alla e ho invitato, sempre invano, Pt_1 mia madre a denunciarlo». In ordine all'ossessione di gelosia del resistente, la testimone ha dichiarato: «[…] io e mia madre abbiamo visto per strada mio padre al mercato di Spinazzola, che ci pedinava». Circa i litigi, la testimone ha confermato le circostanze di cui ai capitoli di prova 6) e 7) della memoria depositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. che si riportano in parentesi [6) È vero che per diversi anni il vi svegliava urlando nel cuore della notte, CP_1 sostenendo che delle somme di denaro gli erano scomparse ed accusando di tali ammanchi la Sig.ra ? 7) È vero che -proprio in occasione di una di Parte_1 queste invettive notturne del la scoprì che quest'ultimo CP_1 Pt_1 nascondeva a letto, nella fodera del proprio cuscino, delle somme di denaro per poi accusare di furto la medesima ], precisando: «in quell'occasione mi Pt_1
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svegliai per le urla di mio padre e per il successivo litigio;
preciso che non ho assistito personalmente al ritrovamento del denaro, poi riferitomi da mia madre». Ancora, la testimone circa i litigi ha dichiarato: «Preciso che in occasione di un tale litigio cercai di riappacificare i miei genitori, chiedendo poi a mio padre la ragione di tale litigio e in genere del perché della loro conflittualità e mio padre mi disse testualmente: “Il problema è che tua madre non me la dà”. […] Specifico che tale episodio avvenne la mattina dopo della suddetta risposta datami da mio padre. Ma personalmente posso dire che quella mattina fui svegliata dalle urla di mio padre che si trovava nella cameretta al primo piano della nostra abitazione. Una volta arrivata sul posto, vidi mia madre sul letto e mio padre su di lei mentre la stava strangolando e le bloccava con le proprie gambe le gambe di quest'ultima. Sono riuscita, non so nemmeno io come,
a prendere per la giacca a mio padre e ha spostarlo gridando io poi a mia madre di allontanarsi. Specifico che in quell'occasione mio padre tentò di giustificarsi con me, dicendo di aver ricevuto uno schiaffo da mia madre, circostanza confermatemi da mia madre, e vidi che mio padre aveva una goccia di sangue tra il naso e la bocca, laddove il giorno dopo notai un piccolo graffio. Sempre in occasione di tale episodio potei verificare le seguenti ferite su mia madre: se non erro, aveva un taglio lungo sulla mano destra, gli occhiali testualmente rotti, un taglio profondo dietro il lobo dell'orecchio sinistro e mi disse di aver ricevuto un pugno da mio padre;
ricordo anche che il giorno dopo mio padre muoveva a fatica la sua mano destra, visibilmente gonfia.
Preciso che in tale occasione vanamente invitai mia madre ad andare al pronto soccorso e a denunciare il comportamento di mio padre. Pertanto fui io a medicare mia madre».
La testimone (figlia delle parti in causa), escussa all'udienza Persona_6 dell'11.10.2018, ha confermato le accuse e le offese dedotte effettuate dal padre nei confronti della madre, precisando che tali accuse erano anche contenute in una lettera che il padre le consegnò prima di partire per il Madagascar. Ha poi dichiarato: «Sempre mio padre ha più volte manifestato a noi figli la sua volontà di lasciarci morire di fame poiché noi, in caso di sua malattia, non lo avremmo curato;
in occasione di un litigio con mia madre, essendomi intromessa per dirgli che non era né un padre, né un uomo, per aver la sera prima messo le mani addosso a mia madre, lui mi ha detto che noi eravamo solo figli di nostra madre non suoi». Sulle accuse di avvelenamento, la
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testimone ha così risposto: «[…] preciso che, in una di tali occasioni, (…) mio padre dalla tavola da pranzo poiché egli ribadiva la pretesa volontà di mia madre di avvelenare il suo piatto, nonostante mia madre ponesse tutti i piatti al centro della tavola in modo da farci scegliere quello che volevamo. Preciso che mio padre ruotava sempre il piatto in altre occasioni a lui assegnato, scambiandolo con quello di uno dei figli». Circa le violenze fisiche, la testimone ha dichiarato: «In due occasioni in cui ero presente, una volta intervenne mio RA IO ad impedire che mio padre picchiasse mia madre, si era in occasione della prima laurea di mio RA IO.
Un'altra volta sono invece intervenuta io, tirando per la maglia mio padre che teneva una mano sul collo di mia madre, e spingendolo via».
Il testimone (figlio delle parti in causa), escusso all'udienza del Persona_5
13.2.2019, ha dichiarato: «[…] posso dire di aver assistito a litigi tra i miei genitori, con mio padre che accusava mia madre di sottrarre del denaro, in tutto, sarà accaduto tre o quattro volte. […] per anni mio padre ha accusato mia madre di tentare il suo avvelenamento ed io, più volte, ho consigliato a mio padre di sottoporsi a delle analisi, in quanto doveva verificare la veridicità di tali accuse, essendo egli diabetico. […] io ho assistito a diversi litigi di tal genere, l'ultimo avvenuto circa 7 oppure 8 anni fa.
Preciso che nei litigi più remoti nel tempo era solo mio padre a percuotere mia madre che, più di recente, oltre a rispondere verbalmente ha reagito anche fisicamente. […] posso dire che mia madre e molte volte, anche ultimamente, chiedeva a mio padre di farsi visitare da uno psicologo, ma solo di recente mio padre ha ritenuto di farsi visitare, per dimostrare a tutta la famiglia come il suo comportamento fosse derivato dal suo amore per mia madre. […] mi sembra di ricordare come tale questione sia sorta per l'acquisto di una tenda per il soggiorno di casa;
ricordo che mio padre non voleva dare tale somma poiché secondo lui tale tenda costava troppo. Ricordo solo che mio padre poneva in un cassetto le somme destinate ad evenienze di casa e che a sera soleva ricontare;
in una sera trovò che nel cassetto mancavano lire 100.000 e da ciò nacque una lite che è durata molti anni. Ricordo che mia madre dapprima negò di aver preso questi soldi e poi ammise di averli presi. […] posso solo confermare che mio padre per anni accusò mia madre di essere una ladra, insultandola, ma non ricordo che l'abbia percossa».
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Il testimone (figlio delle parti in causa), escusso all'udienza Testimone_2 del 9.10.2019, ha confermato che il padre soleva offendere la madre, soprattutto per iscritto, nonché le manifestazioni di gelosia del padre nei confronti della madre e gli insulti, ma non le percosse, specificando che non aveva convissuto con i genitori dall'età di tredici anni e che l'episodio delle 100.000 Lire fu -negli anni- più volte rinfacciato dal padre alla madre.
Il testimone (figlio delle parti in causa) ha confermato le Testimone_3 circostanze di cui ai capitoli da a) a d) della memoria integrativa depositata dalla ricorrente il 22.17.2017 che si riportano in parentesi per avervi personalmente assistito
[a) vero è che il Dr. ha più volte accusato, verbalmente e per Controparte_1 iscritto, la Sig.ra di sottrargli somme di denaro? b) vero è il Dr. Parte_1
ha accusato, verbalmente e per iscritto, la Sig.ra Controparte_1 Pt_1 di voler attentare alla sua vita avvelenando le di lui pietanze? c) vero è che
[...] il Dr. ha più volte accusato ed insultato, verbalmente e per Controparte_1 iscritto, la Sig.ra di essergli infedele e di tradirlo con altri uomini? Parte_1
d) vero è che il Dr. ha più volte manifestato la propria gelosia Controparte_1 nei confronti della moglie litigando con quest'ultima, insultandola ed arrivando anche
a percuoterla?]. Sulle violenze ha dichiarato: «Specifico che mentre mia madre stava stirando ed io avevo circa 13 anni, ho assistito ad un litigio nel quale mio padre afferrò per la gola mia madre mentre in altre occasioni mi sono interposto tra i miei genitori impedendo che mio padre si avventava su mia madre». Circa le accuse di avvelenamento, ha così risposto: «Preciso che in alcune occasioni mio padre ha scambiato il mio piatto con il suo, temendo di essere avvelenato;
per evitare ciò mia madre arrivò a mettere la pietanza a centrotavola senza metterla nei rispettivi piatti».
Sulla gelosia ha dichiarato: «[…]mio padre, una volta, mentre ero io alla guida dell'autovettura di mia madre, mio padre mi seguì per un tratto di strada ritenendo che alla guida ci fosse mia madre e che si recasse ad un appuntamento con un potenziale altro uomo». Sulle accuse di furto e sulle ingiurie, il testimone ha dichiarato: «[…] al fatto non ho assistito (il riferimento è all'episodio della sottrazione delle 100.000 Lire) ma posso aggiungere che verbalmente tale accusa veniva reiterata, mentre per iscritto ricordo che mio padre scriveva su dei libri che leggeva, ed immedesimandosi nei
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personaggi, evidenziava di essere vittima di mia madre, esprimendo così descrizioni di insulti su quest'ultima».
Concordi risultano essere le testimonianze dei figli in merito alle deduzioni poste dalla ricorrente a fondamento del chiesto addebito. Tutti i figli hanno confermato delle plurime e reiterate ingiurie profferite dal resistente nei confronti della ricorrente, delle accuse di avvelenamento mosse dal marito nei confronti della moglie, tanto da giungere il marito a scambiare il piatto con quello dei figli e da condurre la moglie a servire le pietanze a centro tavola per evitare lo sporzionamento e fuggire alle gravi accuse del marito. Concordanti sono le testimonianze anche relativamente all'episodio della sottrazione delle 100,000 lire, rinfacciato dal marito alla moglie per anni, dunque risulta provato -in via presuntiva- anche lo stato di dipendenza economica, atteso che poi sono stati confermati in sede di escussione testimoniale gli ulteriori fatti quali elementi della gestione accentratrice del marito con riguardo alle risorse economiche destinate alla famiglia. Soprattutto, tutti i testimoni hanno confermato di aver visto il padre percuotere la madre, sicché non assume alcuna rilevanza la circostanza che -in una occasione- le percosse furono la reazione del marito a uno schiaffo dato dalla moglie, al di là del fatto (dirimente) che la difesa non fu proporzionata all'offesa ricevuta alla luce dei postumi della ricorrente così come puntualmente descritti dalla figlia
[...]
Ne discende che deve essere accolta la domanda in disamina e, per Persona_3
l'effetto, deve dichiararsi che la separazione è addebitata al marito.
VI Sulle domande di mantenimento per la prole e sull'assegnazione della casa coniugale.
Circa il chiesto mantenimento per i figli IO (3.9.1984) e Per_4
(22.1.1997), si osserva quanto segue.
In linea generale, con riferimento al mantenimento per il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, necessita rammentare che:
-la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 3.12.2021, n. 38366) ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) «In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda,
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sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento»;
2) «Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia reperito, spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non è l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo
l'obbligo alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso»;
-il Giudice della nomofilachia aveva già chiarito quanto segue: «L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente;
ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore;
ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa. Le concrete situazioni di vita saranno
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sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto al mantenimento, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo)» (cfr. Cass. civ., sez. I, ord.,
14.8.2020, n. 17183).
Ciò posto, si ritiene che nel caso di specie non possa essere riconosciuto il diritto alla contribuzione al mantenimento per il figlio IO. Infatti, quest'ultimo ha raggiunto l'età di 41 anni, essendo nato il [...], e dunque deve considerarsi “figlio adulto”, come tale -secondo il principio di autoresponsabilità- idoneo a sostenersi da sé solo.
Parimenti dicasi con riguardo alla figlia attualmente di anni 28 essendo Per_4 nata il [...], per la quale accanto al dato rilevante dell'età si pone la mancanza assoluta in atti di deduzione circa le sue sorti formative e occupazionali nel tempo trascorso dall'introduzione del giudizio all'attualità.
Ne discende che, nell'insussistenza del diritto dei figli a essere mantenuti, non può riconoscersi l'obbligo in capo al padre (rectius ai genitori) di contribuire al loro mantenimento. Sicché, va dichiarato cessato l'obbligo di mantenimento per i detti figli
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in capo a entrambi i genitori, con conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti assunti in corso di causa per il passato.
In ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale sita in Palazzo San
RV al Corso Manfredi n. 65, deve osservarsi che nel caso di specie non sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, per assenza di figli minorenni o maggiorenni ritenuti non economicamente autosufficienti.
L'istituto dell'assegnazione della casa coniugale è stato concepito dal Legislatore nell'interesse della prole, per consentire ai figli di continuare a vivere nell'ambiente ove sono cresciuti. Detta funzione, per la motivazione già esposta, difetta nel caso concreto, sicché l'immobile adibito a casa coniugale dovrà essere regolato dalle norme di diritto comune secondo titolarità, con conseguente revoca -a decorrere dall'emissione della presente sentenza- dell'assegnazione in favore della ricorrente disposta all'esito della fase presidenziale.
VII Sulla domanda di mantenimento per la moglie.
Con riguardo al chiesto mantenimento da parte della moglie si rammenta che:
-«[…] con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile» (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 16.5.2017, n. 12196; nello stesso senso più di recente vedasi anche Cass. civ., sez. VI - 1, ord., 10.2.2022, n.
4327).
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Orbene, atteso che è orientamento costante della Corte della nomofilachia quello secondo il quale, in tema di determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, né la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass. civ., sez. I, ord.,
20.1.2021, n. 975; Cass. civ., sez. I, sent., 7.12.2007, n. 25618; Cass. civ., Sez. I, sent.,
5.11.2007, n. 23051), nel caso di specie si osserva quanto appresso.
Circa la posizione economico-reddituale della ricorrente, la stessa è stata da sempre casalinga, dedicandosi alla cura della famiglia e della casa, occupandosi della sana crescita di 5 figli e delle esigenze del vivere quotidiano del marito per ben 34 anni di coabitazione matrimoniale. Tale circostanza non è stata in alcun modo oggetto di contestazione da parte del resistente, il quale -sin dagli scritti difensivi iniziali- ha rappresentato di aver prodotto un reddito in grado di «assicurare alla famiglia una vita decorosa, all'uopo prodigandosi acchè tutti i figli fossero dediti agli studi anche universitari» (cfr. pag. 2 della memoria difensiva). La ricorrente risulta essere comproprietaria unitamente al resistente degli immobili indicati a pag. 7 del ricorso introduttivo, segnatamente indicati al superiore paragrafo I, essendo stati tali beni acquistati in regime di comunione legale. La ricorrente, attualmente di anni 67, sia per età anagrafica che per inoccupazione, non ha risorse lavorative ossia non gode di alcuna capacità occupazionale, tale da poter rendersi economicamente autonoma, a maggior ragione non è in grado di poter godere del medesimo tenore di vita tenuto in costanza di convivenza matrimoniale. La ricorrente è comproprietaria, per la quota di 1/5, di immobile sito in Minervino Murge, della consistenza di 44 mq.
Sulla posizione economico-reddituale del resistente, lo stesso, avuto riguardo alla documentazione reddituale in atti, ha dichiarato -quale odontoiatra- redditi per l'anno
2014 per euro 36.783,00, per l'anno 2015 per euro 31.674,00 e per l'anno 2016 per euro
26.461,78. Inoltre, sin dall'introduzione del giudizio, rispetto all'avversa deduzione di percezione di un reddito effettivo di circa 70.000,00 euro all'anno, ha sostenuto che nel corso degli ultimi anni antecedenti al deposito del ricorso per separazione i suoi redditi
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erano scemati, inoltre aveva contratto alcuni debiti e aveva ridotto l'attività lavorativa essendo stato riconosciuto invalido civile al 67%.
Ebbene, necessita evidenziare che i redditi dichiarati dal resistente, atteso (anche) che la dedotta difficoltà economica causa -invero- della crisi coniugale secondo il resistente è rimasta del tutto sfornita di prova, non risultano trovare riscontro nelle stesse deduzioni del resistente in merito al benessere della famiglia. Se si ritenesse, come vorrebbe il resistente, che la percezione reddituale media mensile del marito fosse stata pari a circa 2.500,00 euro al mese (somma derivante dalla media dei redditi dichiarati nei tre anni sopra indicati e poi rapportata a una sola mensilità), non si comprenderebbe in che modo il resistente, unico produttore di reddito della famiglia, abbia sostenuto cinque figli e la moglie, garantendo a tutti i membri della famiglia una vita decorosa, sostenendo tutti i figli negli studi universitari e anche fuori sede, atteso quanto dichiarato in merito dal figlio IO nella fase presidenziale (studente in Polonia). Per non menzionare -poi-, quali spese del tutto incompatibili con i redditi dichiarati, le allegazioni di esborsi economici effettuati dallo stesso resistente nella comparsa di costituzione e risposta depositata ai sensi dell'allora vigente art. 709, comma 3, c.p.c.
L'analisi condotta porta a ritenere la ricorrente il coniuge economicamente più debole, come tale meritevole del riconoscimento dell'assegno di mantenimento, il quale deve essere quantificato tenuto conto di una percezione effettiva reddituale del resistente maggiore di quella dichiarata, del fatto che non dovrà più corrispondere il mantenimento per i figli IO e e della circostanza che la moglie non potrà più godere della Per_4 casa coniugale. Sicché, appare congruo determinare il detto assegno in euro 750,00 al mese, a decorrere dal dì di emissione della presente sentenza e fermi per il passato i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in corso di causa, oltre all'adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT. Detta somma dovrà esser corrisposta dal marito alla moglie, presso il domicilio della creditrice, entro il giorno 5 di ogni mese.
VIII Sull'art. 88 c.p.c. invocato dalla difesa della ricorrente e sulle spese di lite.
Avuto riguardo alle valutazioni sulla condotta extraprocessuale del resistente invocate dalla difesa della ricorrente ai sensi dell'art. 88 c.p.c., si ritiene l'inapplicabilità del richiamato referente normativo, atteso il tenore letterale della norma.
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Ritenuta prevalente la soccombenza del resistente, in considerazione dell'accoglimento della domanda di addebito e del riconoscimento dell'assegno di mantenimento alla moglie, le spese si pongono in capo a nella misura Controparte_1 dei 2/3, con compensazione tra le parti (private) in causa del restante 1/3.
Esse si liquidano, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per tutte le quattro fasi di giudizio, con riguardo allo scaglione di valore sino a euro 52.000,00, nel già ridotto ammontare pari ai 2/3 dell'intero
(quest'ultimo pari a euro 7.616,00), in complessivi euro 5.077,00 oltre accessori di legge per compenso professionale, oltre a euro 104,33 (già ridotto e dunque pari ai 2/3 dell'intero) per spese prenotate a debito, con pagamento da eseguirsi a favore dello Stato ex art. 133 T.U. Spese di Giustizia, atteso che la ricorrente è stata provvisoriamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di
Potenza del 3.3.2017, sull'istanza presentata il 16.2.2027.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 529 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2017, vertente tra Pt_1
e con l'intervento necessario del Pubblico
[...] Controparte_1
Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda di addebito e per l'effetto dichiara che la separazione personale
è addebitata a (C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
San RV (PZ) il 21.5.1955;
2) dichiara cessato l'obbligo di mantenimento di entrambe i genitori con riguardo ai figli (3.9.1984) e (22.1.1997), a Persona_5 Persona_6 decorrere dal dì di emissione della presente sentenza e fermi per il passato i provvedimenti provvisori e urgenti assunti all'esito della fase presidenziale circa il mantenimento della prole;
3) revoca l'assegnazione in favore della ricorrente della casa coniugale, sita in Palazzo
San RV (PZ) al corso Manfredi n. 65, a decorrere dal dì di emissione della presente sentenza e fermi per il passato i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in merito all'esito della fase presidenziale;
4) determina in euro 750,00 (settecentocinquanta,00) il contributo mensile dovuto dal marito alla moglie a titolo di Controparte_1 Parte_1
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mantenimento per il coniuge, da corrispondere alla moglie presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con decorrenza dal dì di emissione della presente sentenza e fermi per il passato i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in merito all'esito della fase presidenziale;
5) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che Controparte_1 si liquidano in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per Legge, oltre a euro 104,33 per spese prenotate a debito, con pagamento da eseguirsi a favore dello Stato ex art. 133 T.U. Spese di
Giustizia;
6) compensa tra le parti (private) in causa la restante parte delle spese di lite pari a 1/3.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 10.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 529/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] al corso Manfredi n. 65, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. GIULIO ANTONIO VALERIO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Foggia alla C.F._2 via Danimarca n. 19/a presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
RV (PZ) il 21.5.1955, ivi residente al corso Manfredi n. 65, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIO ROMANELLI (C.F.:
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Palazzo C.F._4
1 R.G. N. 529/2017
San RV (PZ) alla via Sebenico n. 19 presso lo studio del difensore, pec:
Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di precisazione delle conclusioni;
per il
Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 16.2.2017, ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dal marito, addebitandola a Controparte_1 quest'ultimo, con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in Bari il
13.8.1983, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli IO (3.9.1984),
(29.9.1985), (2.4.1987), (13.7.1990) e Per_1 Per_2 Persona_3 Per_4
(22.1.1997), tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, a eccezione del primo e dell'ultima.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa del comportamento del marito contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. Segnatamente, ha rappresentato che quest'ultimo era estremamente geloso e possessivo nei suoi confronti e che tale suo atteggiamento sfociava spesso in litigi ed episodi di violenza, verbale e fisica, anche alla presenza dei figli.
In ordine alla situazione reddituale e patrimoniale, la ricorrente ha dedotto di non aver mai lavorato e di essere comproprietaria insieme al marito, per averli acquistati in costanza di matrimonio, degli immobili siti in Palazzo San RV (PZ) che di seguito si riportano: «1) magazzino – locale di deposito sito al pianterreno di Strada Vicinale delle Grottelle, di cui al Foglio 14, p.lla 596, sub 33; 2) studio privato corrente alla locale Via Kennedy n. 1, individuato al Foglio 14, p.lla 579, sub. 10: si trattava dell'immobile adibito dal Dr. a proprio studio odontoiatrico e Controparte_1 già adibito, sino al 2003, ad abitazione familiare;
3) vigneto individuato al Foglio 19,
p.lla 839, di are 18, ca 73; 4) magazzino- locale di deposito corrente alla Contrada
Pizzicocco snc e di cui al foglio 19, p.lla 840».
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Di contro, il marito lavorava come odontoiatra, percependo un reddito annuo superiore a euro 70.000,00, ed era titolare in via esclusiva di «un locale terreno corrente in Palazzo San RV alla Strada Vicinale delle Grottelle (foglio 14, p.lla
596 e sub 32) ed era comproprietario, con i propri germani, nella misura di 1/5, dell'abitazione corrente sempre in Palazzo San RV alla Via Pola n. 9, individuata al Foglio 31, p.lla 5, del vignato individuato al foglio 18, p.lla 446, di are
10 e ca 70, nonché – nella misura di 2/20 – dell'abitazione corrente al Corso Manfredi
n. 65 (foglio 31, p.lla 253, sub 10, 13, 14 e 15), adibita dal 2009 dai coniugi
– a residenza familiare […]». CP_1 Pt_1
Per l'effetto, la ricorrente ha domandato di:
«1) autorizzare i coniugi a vivere separati – con addebito della separazione al medesimo Dr. – con l'obbligo del reciproco rispetto;
Controparte_1
2) assegnare alla ricorrente l'abitazione adibita a residenza familiare, corrente in
Palazzo San RV (PZ) al Corso Manfredi n. 65, nella quale continueranno a convivere con la ricorrente i figli e , Persona_5 Persona_6 ambedue maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti;
3) porre a carico del Dr. – ed in condanna dello stesso – Controparte_1
l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della attuale ricorrente, del tutto priva di un proprio reddito, un assegno mensile dell'importo di almeno Euro 1.500,00, ovvero del diverso importo ritenuto di diritto e di giustizia da parte di codesto Ill.mo
Giudicante, entro il giorno cinque di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli
ISTAT relativi al costo della vita;
4) porre a carico del Dr. – ed in condanna dello stesso – Controparte_1
l'obbligo di corrispondere, a titolo di diretto mantenimento dei figli Per_5
e , attualmente del tutto privi di un proprio reddito
[...] Persona_6 in quanto non ancora economicamente indipendenti, un assegno mensile dell'importo di almeno Euro 600,00 ad ognuno di essi, ovvero del diverso importo ritenuto di diritto
e di giustizia da parte di codesto Ill.mo Giudicante, entro il giorno cinque di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli ISTAT relativi al costo della vita, oltre all'integrale rimborso delle documentande spese straordinarie di istruzione e spese mediche non coperte dal S.S.N.;
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5) con condanna del Dr. all'integrale pagamento delle spese e Controparte_1 delle competenze professionali tutte di causa».
II , costituitosi in giudizio, non si è opposto alla Controparte_1 domanda di separazione personale e ha contestato le avverse deduzioni in ordine alla fine del rapporto coniugale.
Segnatamente, il resistente ha sostenuto di aver sempre amato e rispettato la moglie, la quale, invero, aveva «un carattere autoritario ed energetico, nonché prepotente»; e di aver sempre provveduto al sostentamento materiale della propria famiglia, senza mai far mancare affetto ai propri figli.
In ordine alla propria situazione reddituale, il resistente ha evidenziato di percepire dalla propria attività lavorativa come odontoiatra redditi di anno in anno sempre minori, ovvero «per l'anno 2014 € 36.783,00; per l'anno 2015 € 31.674,00 e per l'anno 2016 € 26.461,78»; nonché di aver contratto debiti «onde far fronte all'acquisto di un'auto (sia pur usata) utile allo svolgimento della propria attività lavorativa, oltre ad una notevole tassazione cui il prevenuto era stato sottoposto negli ultimi anni».
A ciò doveva aggiungersi che «nel corso degli ultimi anni Controparte_1 aveva sostenuto i costi relativi a ben due matrimoni, ovvero quello del figlio Per_1
Per_ e quello della figlia », oltre alla circostanza che, «essendo affetto da diabete (cosa che implicava costi per l'acquisto dei relativi farmaci) ed essendo stato riconosciuto invalido civile al 67 % da parte della Commissione Medica nominata dall'Inps della
Sede di Potenza, non poteva più svolgere agevolmente la propria attività lavorativa».
Il resistente ha -altresì- dato atto che, diversamente dalla moglie, aveva destinato la propria quota parte dei bond argentini ottenuti in restituzione al figlio IO per sostenere i di lui studi universitari.
Con riguardo alla situazione patrimoniale, il resistente ha rappresentato di non essere titolare esclusivo dell'immobile adibito a casa coniugale, bensì comproprietario con i propri germani, e che la moglie «aveva degli immobili, sia pure in quota parte, esistenti nei Comuni di Bari e di Minervino Murge».
In ragione di ciò, il resistente ha concluso la comparsa di costituzione e risposta formulando la seguente domanda:
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«voglia l'adito Tribunale, respinta ogni contraria istanza, rigettare, nel merito la domanda così come avanzata dalla ricorrente;
in ogni caso: in ordine alla casa coniugale, rigettare la domanda della ricorrente, assegnando la stessa al resistente, comproprietario con i propri germani;
in ordine al mantenimento relativo alla moglie: rigettare la domanda della ricorrente, ovvero in caso di corresponsione dello stesso, ridurlo al minimo vitale;
rigettare la domanda della ricorrente in ordine alla richiesta avanzata da quest'ultima relativamente alla concessione di un mantenimento per i due figli maggiorenni per le ragioni innanzi spiegate;
con ogni conseguenza di legge;
con vittoria di spese ed onorari».
III Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e ascoltati i figli maggiorenni e IO, il Giudice delegato alle funzioni presidenziali, con Per_4 ordinanza del 29.9.2017, ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti.
Segnatamente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'assegnazione in uso esclusivo della casa coniugale sita in Palazzo San RV (PZ) al corso Manfredi
n. 65 alla moglie e ha posto a carico del marito la corresponsione alla moglie della somma complessiva di euro 1.500,00 a titolo di mantenimento della stessa e dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti IO e (euro 500,00 Per_4 cadauno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
In rito, ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé quale Giudice
Istruttore per l'udienza del 24.1.2018, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
IV All'udienza del 24.1.2018, la difesa della ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva in ordine allo status ex art. 709 bis c.p.c. Sicché, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 82/2018 del 25.1.2018 è stata dichiarata la separazione personale delle parti e rimessa la causa in istruttoria con separata ordinanza, con la quale sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del 23.5.2018 per il prosieguo.
Con ordinanza resa all'udienza da ultimo indicata sono state ammesse le prove testimoniali così come articolate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
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La causa è stata istruita mediante l'escussione testimoniale dei figli maggiorenni
IO, e nonché mediante Persona_3 Per_4 Per_2 Per_1
l'assunzione dell'interrogatorio formale deferito alla ricorrente e acquisizione documentale.
Dopo una serie di rinvii giustificati dall'emergenza pandemica Covid-19, all'udienza del 10.12.2021 è stato assunto l'interrogatorio formale della ricorrente, fissando -all'esito- l'udienza di precisazione delle conclusioni per il dì 10.6.2022.
Disposti rinvii determinati dalla necessità di definite con priorità le cc.dd. cause vetuste per effetto del programma di gestione e della riunione di sezione del 10.1.2024, all'udienza del 27.11.2024, la quale è stata celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato -ritualmente- le comparse conclusionali.
Soltanto parte ricorrente ha depositato la memoria di replica.
V Sulla domanda di addebito.
Atteso che, come già esposto, con sentenza n. 82/2018 del 25.1.2018 è stata dichiarata la separazione delle parti in causa, occorre analizzare le ulteriori domande appartenenti al patrimonio processuale, principiando dalla domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
In merito alla domanda di addebito necessita preliminarmente osservare, con riguardo al riparto dell'onere probatorio, che:
- ai fini della pronuncia di addebito deve essere fornita la prova della sussistenza di comportamenti, imputabili a uno dei coniugi o a entrambi, volontariamente e consapevolmente contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 18.11.2013, n. 25843);
- deve essere altresì raggiunta la prova del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale (cfr. Cass. civ., sez. I, 20.8.2014, n. 18074; di recente
Cass. civ., sez. I, ord., 24.5.2025, n. 13858; Cass. civ., sez. I, ord., 30.5.2025, n. 14458);
- grava, in conformità ai principi generali, sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di
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chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 27.3.2025, n. 8071;
Cass. civ., sez. I, ord., 7.8.2024, n. 22291; Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 28.5.2019, n.
14591; Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 19.2.2018, n. 3923);
- con riferimento all'ipotesi di addebito della separazione a fronte di violenze perpetrate da un coniuge nei confronti dell'altro, è orientamento consolidato quello secondo cui:
«In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona» (cfr. Cass. civ., sez. VI – 1, sent., 14.1.2016, n. 433; Cass. civ., sez. VI – 1, ord. del 22.3.2017 n.7388);
- determinati atti, caratterizzati da violenza, oltrepassando la soglia minima di solidarietà e rispetto reciproco, sono di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda di addebito, non potendosi giustificare neppure un solo episodio che assuma caratteristiche di violenza fisica. In tale contesto, infatti, le reiterate violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. civ., sez. I, 7.4.2005, n. 7321), rimanendo altresì assolutamente da escludersi che siffatti comportamenti possano in alcun modo essere giustificati come reazione al comportamento dell'altro coniuge (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 14.4.2011, n. 8548);
- di recente, in merito, è stato ulteriormente ribadito che «le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono il presupposto non solo per la pronuncia di separazione personale ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del
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coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. Tale principio
è applicabile anche quando le violenze si siano concretizzate in un unico episodio di percosse» (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 30.5.2025, n. 14465).
Orbene, a sostegno della formulata domanda di addebito la ricorrente ha specificamente addotto a) l'aver il marito avuto manifestazioni immotivate di gelosia e possessività, sfociate sia in ricorrenti e futili litigi sia in aggressività verbale e fisica, o meglio in atti di violenza fisica tale da indurla a consigliare al marito di sottoporsi alle cure di uno specialista;
b) l'aver subito dal marito ingiurie e offese (anche scritte riportate sul libro Cent'anni di solitudine di lasciato nella casa coniugale in bella vista) del Parte_2 seguente esatto tenore: lurida cagna, fattucchiera assassina, patacca falsa, grandissima zoccola a domicilio, puttana, cagna aggressiva, “santarellina”, figlia del demonio, demone tentatore, satana, lurida cagna assassina, bugiarda, cattiva, malvagia, crudele, dispettosa e assassina, pezzente incontentabile, lurida cagna degna figlia di tuo padre;
c) l'esser stata immotivatamente accusata più volte dal marito di adulterio, anche mediante scritti del seguente tenore: “(…)l'umiltà ed il senso del pudore non sai cosa siano, anche di fronte agli sbagli più eclatanti sei sempre pronta a scagliarti con le tue fauci ed i tuoi artigli contro coloro che hanno ragione (…)” ; “(…) quelle come te possono interessare solo i collezionisti di p……”; “(…) e lo vai a fare anche a domicilio, cagna”; “(…) ma ora ti sei rivelata per quello che sei, vai facendo la zoccola e hai la faccia proprio delle zoccole”; “ecco i miei continui lamenti le mie gelosie ci tenevo troppo a te ma non capivo che le zoccole sono uno spirito libero, quindi vai a fare liberamente la zoccola. La mia gelosia per te è stata troppo onore. Vai spirito libero dove vuoi, con chi vuoi e quanto cazzo vuoi. Per me sei e rimarrai soltanto una lurida cagna assassina !!!!”;
d) l'esser stata reiteratamente accusata dal marito durante la convivenza matrimoniale di volerlo assassinare;
e) l'esser stata accusata svariate volte dal marito, anche dinanzi ai figli, di essere una ladra, per avergli sottratto -svariati anni addietro- del denaro;
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f) l'esser stata sottoposta alla dipendenza economica del marito, secondo il quale non poteva lavorare se non quale casalinga, in considerazioni delle elargizioni settimanali di quest'ultimo pari a euro 200,00, con le quali doveva fronteggiare le esigenze di una famiglia composta da sette persone, e del non avere la disponibilità delle carte relative alle risorse economiche.
Quanto dedotto dalla ricorrente ha trovato pieno riscontro nella condotta escussione testimoniale. Anzitutto, risulta assorbente rilevare, come si dirà nello specifico, che è stata fornita idonea prova dell'esser stato il marito autore di percosse nei confronti della moglie, anche al di là dell'episodio per il quale il resistente ha lamentato di esser stato colpito dalla moglie.
Invero, la testimone (figlia delle parti in causa), escussa Testimone_1 all'udienza dell'11.10.2018, ha dichiarato che il padre aveva più volte accusato la madre, verbalmente e per iscritto, di avergli sottratto somme di denaro, nonché di voler attentare alla di lui vita. In merito a tale ultima circostanza la testimone ha precisato:
«[…] in alcune circostanze, dal momento che io cucinavo insieme a mia madre, potevo notare che mio padre modificava l'ordine dei pasti messi a tavola per evitare quello a lui in origine assegnato». La teste ha poi confermato che il padre aveva accusato la madre -innumerevoli volte- di adulterio, in merito dichiarando: «Ogni uomo che entrava in casa, secondo mio padre, era l'amante della signora . In Parte_1 ordine alla violenza fisica, la testimone ha dichiarato: «[…] ho assistito a degli episodi di violenza fisica perpetrati da mio padre alla e ho invitato, sempre invano, Pt_1 mia madre a denunciarlo». In ordine all'ossessione di gelosia del resistente, la testimone ha dichiarato: «[…] io e mia madre abbiamo visto per strada mio padre al mercato di Spinazzola, che ci pedinava». Circa i litigi, la testimone ha confermato le circostanze di cui ai capitoli di prova 6) e 7) della memoria depositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. che si riportano in parentesi [6) È vero che per diversi anni il vi svegliava urlando nel cuore della notte, CP_1 sostenendo che delle somme di denaro gli erano scomparse ed accusando di tali ammanchi la Sig.ra ? 7) È vero che -proprio in occasione di una di Parte_1 queste invettive notturne del la scoprì che quest'ultimo CP_1 Pt_1 nascondeva a letto, nella fodera del proprio cuscino, delle somme di denaro per poi accusare di furto la medesima ], precisando: «in quell'occasione mi Pt_1
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svegliai per le urla di mio padre e per il successivo litigio;
preciso che non ho assistito personalmente al ritrovamento del denaro, poi riferitomi da mia madre». Ancora, la testimone circa i litigi ha dichiarato: «Preciso che in occasione di un tale litigio cercai di riappacificare i miei genitori, chiedendo poi a mio padre la ragione di tale litigio e in genere del perché della loro conflittualità e mio padre mi disse testualmente: “Il problema è che tua madre non me la dà”. […] Specifico che tale episodio avvenne la mattina dopo della suddetta risposta datami da mio padre. Ma personalmente posso dire che quella mattina fui svegliata dalle urla di mio padre che si trovava nella cameretta al primo piano della nostra abitazione. Una volta arrivata sul posto, vidi mia madre sul letto e mio padre su di lei mentre la stava strangolando e le bloccava con le proprie gambe le gambe di quest'ultima. Sono riuscita, non so nemmeno io come,
a prendere per la giacca a mio padre e ha spostarlo gridando io poi a mia madre di allontanarsi. Specifico che in quell'occasione mio padre tentò di giustificarsi con me, dicendo di aver ricevuto uno schiaffo da mia madre, circostanza confermatemi da mia madre, e vidi che mio padre aveva una goccia di sangue tra il naso e la bocca, laddove il giorno dopo notai un piccolo graffio. Sempre in occasione di tale episodio potei verificare le seguenti ferite su mia madre: se non erro, aveva un taglio lungo sulla mano destra, gli occhiali testualmente rotti, un taglio profondo dietro il lobo dell'orecchio sinistro e mi disse di aver ricevuto un pugno da mio padre;
ricordo anche che il giorno dopo mio padre muoveva a fatica la sua mano destra, visibilmente gonfia.
Preciso che in tale occasione vanamente invitai mia madre ad andare al pronto soccorso e a denunciare il comportamento di mio padre. Pertanto fui io a medicare mia madre».
La testimone (figlia delle parti in causa), escussa all'udienza Persona_6 dell'11.10.2018, ha confermato le accuse e le offese dedotte effettuate dal padre nei confronti della madre, precisando che tali accuse erano anche contenute in una lettera che il padre le consegnò prima di partire per il Madagascar. Ha poi dichiarato: «Sempre mio padre ha più volte manifestato a noi figli la sua volontà di lasciarci morire di fame poiché noi, in caso di sua malattia, non lo avremmo curato;
in occasione di un litigio con mia madre, essendomi intromessa per dirgli che non era né un padre, né un uomo, per aver la sera prima messo le mani addosso a mia madre, lui mi ha detto che noi eravamo solo figli di nostra madre non suoi». Sulle accuse di avvelenamento, la
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testimone ha così risposto: «[…] preciso che, in una di tali occasioni, (…) mio padre dalla tavola da pranzo poiché egli ribadiva la pretesa volontà di mia madre di avvelenare il suo piatto, nonostante mia madre ponesse tutti i piatti al centro della tavola in modo da farci scegliere quello che volevamo. Preciso che mio padre ruotava sempre il piatto in altre occasioni a lui assegnato, scambiandolo con quello di uno dei figli». Circa le violenze fisiche, la testimone ha dichiarato: «In due occasioni in cui ero presente, una volta intervenne mio RA IO ad impedire che mio padre picchiasse mia madre, si era in occasione della prima laurea di mio RA IO.
Un'altra volta sono invece intervenuta io, tirando per la maglia mio padre che teneva una mano sul collo di mia madre, e spingendolo via».
Il testimone (figlio delle parti in causa), escusso all'udienza del Persona_5
13.2.2019, ha dichiarato: «[…] posso dire di aver assistito a litigi tra i miei genitori, con mio padre che accusava mia madre di sottrarre del denaro, in tutto, sarà accaduto tre o quattro volte. […] per anni mio padre ha accusato mia madre di tentare il suo avvelenamento ed io, più volte, ho consigliato a mio padre di sottoporsi a delle analisi, in quanto doveva verificare la veridicità di tali accuse, essendo egli diabetico. […] io ho assistito a diversi litigi di tal genere, l'ultimo avvenuto circa 7 oppure 8 anni fa.
Preciso che nei litigi più remoti nel tempo era solo mio padre a percuotere mia madre che, più di recente, oltre a rispondere verbalmente ha reagito anche fisicamente. […] posso dire che mia madre e molte volte, anche ultimamente, chiedeva a mio padre di farsi visitare da uno psicologo, ma solo di recente mio padre ha ritenuto di farsi visitare, per dimostrare a tutta la famiglia come il suo comportamento fosse derivato dal suo amore per mia madre. […] mi sembra di ricordare come tale questione sia sorta per l'acquisto di una tenda per il soggiorno di casa;
ricordo che mio padre non voleva dare tale somma poiché secondo lui tale tenda costava troppo. Ricordo solo che mio padre poneva in un cassetto le somme destinate ad evenienze di casa e che a sera soleva ricontare;
in una sera trovò che nel cassetto mancavano lire 100.000 e da ciò nacque una lite che è durata molti anni. Ricordo che mia madre dapprima negò di aver preso questi soldi e poi ammise di averli presi. […] posso solo confermare che mio padre per anni accusò mia madre di essere una ladra, insultandola, ma non ricordo che l'abbia percossa».
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Il testimone (figlio delle parti in causa), escusso all'udienza Testimone_2 del 9.10.2019, ha confermato che il padre soleva offendere la madre, soprattutto per iscritto, nonché le manifestazioni di gelosia del padre nei confronti della madre e gli insulti, ma non le percosse, specificando che non aveva convissuto con i genitori dall'età di tredici anni e che l'episodio delle 100.000 Lire fu -negli anni- più volte rinfacciato dal padre alla madre.
Il testimone (figlio delle parti in causa) ha confermato le Testimone_3 circostanze di cui ai capitoli da a) a d) della memoria integrativa depositata dalla ricorrente il 22.17.2017 che si riportano in parentesi per avervi personalmente assistito
[a) vero è che il Dr. ha più volte accusato, verbalmente e per Controparte_1 iscritto, la Sig.ra di sottrargli somme di denaro? b) vero è il Dr. Parte_1
ha accusato, verbalmente e per iscritto, la Sig.ra Controparte_1 Pt_1 di voler attentare alla sua vita avvelenando le di lui pietanze? c) vero è che
[...] il Dr. ha più volte accusato ed insultato, verbalmente e per Controparte_1 iscritto, la Sig.ra di essergli infedele e di tradirlo con altri uomini? Parte_1
d) vero è che il Dr. ha più volte manifestato la propria gelosia Controparte_1 nei confronti della moglie litigando con quest'ultima, insultandola ed arrivando anche
a percuoterla?]. Sulle violenze ha dichiarato: «Specifico che mentre mia madre stava stirando ed io avevo circa 13 anni, ho assistito ad un litigio nel quale mio padre afferrò per la gola mia madre mentre in altre occasioni mi sono interposto tra i miei genitori impedendo che mio padre si avventava su mia madre». Circa le accuse di avvelenamento, ha così risposto: «Preciso che in alcune occasioni mio padre ha scambiato il mio piatto con il suo, temendo di essere avvelenato;
per evitare ciò mia madre arrivò a mettere la pietanza a centrotavola senza metterla nei rispettivi piatti».
Sulla gelosia ha dichiarato: «[…]mio padre, una volta, mentre ero io alla guida dell'autovettura di mia madre, mio padre mi seguì per un tratto di strada ritenendo che alla guida ci fosse mia madre e che si recasse ad un appuntamento con un potenziale altro uomo». Sulle accuse di furto e sulle ingiurie, il testimone ha dichiarato: «[…] al fatto non ho assistito (il riferimento è all'episodio della sottrazione delle 100.000 Lire) ma posso aggiungere che verbalmente tale accusa veniva reiterata, mentre per iscritto ricordo che mio padre scriveva su dei libri che leggeva, ed immedesimandosi nei
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personaggi, evidenziava di essere vittima di mia madre, esprimendo così descrizioni di insulti su quest'ultima».
Concordi risultano essere le testimonianze dei figli in merito alle deduzioni poste dalla ricorrente a fondamento del chiesto addebito. Tutti i figli hanno confermato delle plurime e reiterate ingiurie profferite dal resistente nei confronti della ricorrente, delle accuse di avvelenamento mosse dal marito nei confronti della moglie, tanto da giungere il marito a scambiare il piatto con quello dei figli e da condurre la moglie a servire le pietanze a centro tavola per evitare lo sporzionamento e fuggire alle gravi accuse del marito. Concordanti sono le testimonianze anche relativamente all'episodio della sottrazione delle 100,000 lire, rinfacciato dal marito alla moglie per anni, dunque risulta provato -in via presuntiva- anche lo stato di dipendenza economica, atteso che poi sono stati confermati in sede di escussione testimoniale gli ulteriori fatti quali elementi della gestione accentratrice del marito con riguardo alle risorse economiche destinate alla famiglia. Soprattutto, tutti i testimoni hanno confermato di aver visto il padre percuotere la madre, sicché non assume alcuna rilevanza la circostanza che -in una occasione- le percosse furono la reazione del marito a uno schiaffo dato dalla moglie, al di là del fatto (dirimente) che la difesa non fu proporzionata all'offesa ricevuta alla luce dei postumi della ricorrente così come puntualmente descritti dalla figlia
[...]
Ne discende che deve essere accolta la domanda in disamina e, per Persona_3
l'effetto, deve dichiararsi che la separazione è addebitata al marito.
VI Sulle domande di mantenimento per la prole e sull'assegnazione della casa coniugale.
Circa il chiesto mantenimento per i figli IO (3.9.1984) e Per_4
(22.1.1997), si osserva quanto segue.
In linea generale, con riferimento al mantenimento per il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, necessita rammentare che:
-la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 3.12.2021, n. 38366) ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) «In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda,
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sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento»;
2) «Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia reperito, spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non è l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo
l'obbligo alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso»;
-il Giudice della nomofilachia aveva già chiarito quanto segue: «L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente;
ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore;
ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa. Le concrete situazioni di vita saranno
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sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto al mantenimento, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo)» (cfr. Cass. civ., sez. I, ord.,
14.8.2020, n. 17183).
Ciò posto, si ritiene che nel caso di specie non possa essere riconosciuto il diritto alla contribuzione al mantenimento per il figlio IO. Infatti, quest'ultimo ha raggiunto l'età di 41 anni, essendo nato il [...], e dunque deve considerarsi “figlio adulto”, come tale -secondo il principio di autoresponsabilità- idoneo a sostenersi da sé solo.
Parimenti dicasi con riguardo alla figlia attualmente di anni 28 essendo Per_4 nata il [...], per la quale accanto al dato rilevante dell'età si pone la mancanza assoluta in atti di deduzione circa le sue sorti formative e occupazionali nel tempo trascorso dall'introduzione del giudizio all'attualità.
Ne discende che, nell'insussistenza del diritto dei figli a essere mantenuti, non può riconoscersi l'obbligo in capo al padre (rectius ai genitori) di contribuire al loro mantenimento. Sicché, va dichiarato cessato l'obbligo di mantenimento per i detti figli
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in capo a entrambi i genitori, con conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti assunti in corso di causa per il passato.
In ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale sita in Palazzo San
RV al Corso Manfredi n. 65, deve osservarsi che nel caso di specie non sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, per assenza di figli minorenni o maggiorenni ritenuti non economicamente autosufficienti.
L'istituto dell'assegnazione della casa coniugale è stato concepito dal Legislatore nell'interesse della prole, per consentire ai figli di continuare a vivere nell'ambiente ove sono cresciuti. Detta funzione, per la motivazione già esposta, difetta nel caso concreto, sicché l'immobile adibito a casa coniugale dovrà essere regolato dalle norme di diritto comune secondo titolarità, con conseguente revoca -a decorrere dall'emissione della presente sentenza- dell'assegnazione in favore della ricorrente disposta all'esito della fase presidenziale.
VII Sulla domanda di mantenimento per la moglie.
Con riguardo al chiesto mantenimento da parte della moglie si rammenta che:
-«[…] con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile» (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 16.5.2017, n. 12196; nello stesso senso più di recente vedasi anche Cass. civ., sez. VI - 1, ord., 10.2.2022, n.
4327).
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Orbene, atteso che è orientamento costante della Corte della nomofilachia quello secondo il quale, in tema di determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, né la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass. civ., sez. I, ord.,
20.1.2021, n. 975; Cass. civ., sez. I, sent., 7.12.2007, n. 25618; Cass. civ., Sez. I, sent.,
5.11.2007, n. 23051), nel caso di specie si osserva quanto appresso.
Circa la posizione economico-reddituale della ricorrente, la stessa è stata da sempre casalinga, dedicandosi alla cura della famiglia e della casa, occupandosi della sana crescita di 5 figli e delle esigenze del vivere quotidiano del marito per ben 34 anni di coabitazione matrimoniale. Tale circostanza non è stata in alcun modo oggetto di contestazione da parte del resistente, il quale -sin dagli scritti difensivi iniziali- ha rappresentato di aver prodotto un reddito in grado di «assicurare alla famiglia una vita decorosa, all'uopo prodigandosi acchè tutti i figli fossero dediti agli studi anche universitari» (cfr. pag. 2 della memoria difensiva). La ricorrente risulta essere comproprietaria unitamente al resistente degli immobili indicati a pag. 7 del ricorso introduttivo, segnatamente indicati al superiore paragrafo I, essendo stati tali beni acquistati in regime di comunione legale. La ricorrente, attualmente di anni 67, sia per età anagrafica che per inoccupazione, non ha risorse lavorative ossia non gode di alcuna capacità occupazionale, tale da poter rendersi economicamente autonoma, a maggior ragione non è in grado di poter godere del medesimo tenore di vita tenuto in costanza di convivenza matrimoniale. La ricorrente è comproprietaria, per la quota di 1/5, di immobile sito in Minervino Murge, della consistenza di 44 mq.
Sulla posizione economico-reddituale del resistente, lo stesso, avuto riguardo alla documentazione reddituale in atti, ha dichiarato -quale odontoiatra- redditi per l'anno
2014 per euro 36.783,00, per l'anno 2015 per euro 31.674,00 e per l'anno 2016 per euro
26.461,78. Inoltre, sin dall'introduzione del giudizio, rispetto all'avversa deduzione di percezione di un reddito effettivo di circa 70.000,00 euro all'anno, ha sostenuto che nel corso degli ultimi anni antecedenti al deposito del ricorso per separazione i suoi redditi
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erano scemati, inoltre aveva contratto alcuni debiti e aveva ridotto l'attività lavorativa essendo stato riconosciuto invalido civile al 67%.
Ebbene, necessita evidenziare che i redditi dichiarati dal resistente, atteso (anche) che la dedotta difficoltà economica causa -invero- della crisi coniugale secondo il resistente è rimasta del tutto sfornita di prova, non risultano trovare riscontro nelle stesse deduzioni del resistente in merito al benessere della famiglia. Se si ritenesse, come vorrebbe il resistente, che la percezione reddituale media mensile del marito fosse stata pari a circa 2.500,00 euro al mese (somma derivante dalla media dei redditi dichiarati nei tre anni sopra indicati e poi rapportata a una sola mensilità), non si comprenderebbe in che modo il resistente, unico produttore di reddito della famiglia, abbia sostenuto cinque figli e la moglie, garantendo a tutti i membri della famiglia una vita decorosa, sostenendo tutti i figli negli studi universitari e anche fuori sede, atteso quanto dichiarato in merito dal figlio IO nella fase presidenziale (studente in Polonia). Per non menzionare -poi-, quali spese del tutto incompatibili con i redditi dichiarati, le allegazioni di esborsi economici effettuati dallo stesso resistente nella comparsa di costituzione e risposta depositata ai sensi dell'allora vigente art. 709, comma 3, c.p.c.
L'analisi condotta porta a ritenere la ricorrente il coniuge economicamente più debole, come tale meritevole del riconoscimento dell'assegno di mantenimento, il quale deve essere quantificato tenuto conto di una percezione effettiva reddituale del resistente maggiore di quella dichiarata, del fatto che non dovrà più corrispondere il mantenimento per i figli IO e e della circostanza che la moglie non potrà più godere della Per_4 casa coniugale. Sicché, appare congruo determinare il detto assegno in euro 750,00 al mese, a decorrere dal dì di emissione della presente sentenza e fermi per il passato i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in corso di causa, oltre all'adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT. Detta somma dovrà esser corrisposta dal marito alla moglie, presso il domicilio della creditrice, entro il giorno 5 di ogni mese.
VIII Sull'art. 88 c.p.c. invocato dalla difesa della ricorrente e sulle spese di lite.
Avuto riguardo alle valutazioni sulla condotta extraprocessuale del resistente invocate dalla difesa della ricorrente ai sensi dell'art. 88 c.p.c., si ritiene l'inapplicabilità del richiamato referente normativo, atteso il tenore letterale della norma.
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Ritenuta prevalente la soccombenza del resistente, in considerazione dell'accoglimento della domanda di addebito e del riconoscimento dell'assegno di mantenimento alla moglie, le spese si pongono in capo a nella misura Controparte_1 dei 2/3, con compensazione tra le parti (private) in causa del restante 1/3.
Esse si liquidano, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per tutte le quattro fasi di giudizio, con riguardo allo scaglione di valore sino a euro 52.000,00, nel già ridotto ammontare pari ai 2/3 dell'intero
(quest'ultimo pari a euro 7.616,00), in complessivi euro 5.077,00 oltre accessori di legge per compenso professionale, oltre a euro 104,33 (già ridotto e dunque pari ai 2/3 dell'intero) per spese prenotate a debito, con pagamento da eseguirsi a favore dello Stato ex art. 133 T.U. Spese di Giustizia, atteso che la ricorrente è stata provvisoriamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di
Potenza del 3.3.2017, sull'istanza presentata il 16.2.2027.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 529 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2017, vertente tra Pt_1
e con l'intervento necessario del Pubblico
[...] Controparte_1
Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda di addebito e per l'effetto dichiara che la separazione personale
è addebitata a (C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
San RV (PZ) il 21.5.1955;
2) dichiara cessato l'obbligo di mantenimento di entrambe i genitori con riguardo ai figli (3.9.1984) e (22.1.1997), a Persona_5 Persona_6 decorrere dal dì di emissione della presente sentenza e fermi per il passato i provvedimenti provvisori e urgenti assunti all'esito della fase presidenziale circa il mantenimento della prole;
3) revoca l'assegnazione in favore della ricorrente della casa coniugale, sita in Palazzo
San RV (PZ) al corso Manfredi n. 65, a decorrere dal dì di emissione della presente sentenza e fermi per il passato i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in merito all'esito della fase presidenziale;
4) determina in euro 750,00 (settecentocinquanta,00) il contributo mensile dovuto dal marito alla moglie a titolo di Controparte_1 Parte_1
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mantenimento per il coniuge, da corrispondere alla moglie presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con decorrenza dal dì di emissione della presente sentenza e fermi per il passato i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in merito all'esito della fase presidenziale;
5) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che Controparte_1 si liquidano in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per Legge, oltre a euro 104,33 per spese prenotate a debito, con pagamento da eseguirsi a favore dello Stato ex art. 133 T.U. Spese di
Giustizia;
6) compensa tra le parti (private) in causa la restante parte delle spese di lite pari a 1/3.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 10.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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