Sentenza 30 marzo 2005
Massime • 2
In tema di risarcimento del danno da inadempimento, l'art.1227, comma secondo cod. civ., nel porre la condizione della "inevitabilità", "ex latere creditoris", con l'uso dell'ordinaria diligenza, non si limita a richiedere al creditore stesso un mero comportamento inerte ed omissivo di fronte all'altrui comportamento dannoso, ovvero il semplice astenersi dall'aggravare, con il fatto proprio, il pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi generali di correttezza e buona fede di cui all'art.1175 cod. civ., gli impone altresì una condotta attiva o positiva funzionale a limitare le conseguenze dannose del detto comportamento, dovendosi peraltro intendere ricomprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, soltanto quelle attività non gravose, non eccezionali, non comportanti rischi notevoli e/o rilevanti sacrifici (nell'affermare il principio di diritto che precede la Corte Cass. ha cassato, sotto il profilo della assoluta carenza motivazionale, la sentenza con cui i giudici di merito avevano apoditticamente affermato che un provvedimento di sequestro disposto su di un immobile, non costituendo "un impedimento assoluto alla circolazione del bene", non aveva arrecato danno alcuno al creditore, senza minimamente accertare nè che il vincolo costituito dal provvedimento cautelare non incideva minimamente sul valore del bene, nè che sarebbe stato agevole, in tempi brevi, trovare un acquirente per l'immobile - nella specie, di rilevantissimo valore -).
L'individuazione del valore di un immobile non rientra, di regola, nella categoria del fatto notorio qualora ne sia richiesta una precisa determinazione, ma il giudice può legittimamente ritenere notoria la sussistenza, o meno, in un dato periodo, di una crisi edilizia e delle relative conseguenze sul valore degli immobili e sulla relativa tendenza al rialzo o ribasso, alla luce della diffusione delle rilevazioni statistiche in materia economica (nell'affermare il principio di diritto che precede, la Corte Cass. ha ancora rilevato, con riguardo al caso di specie, che il prezzo dichiarato negli atti di trasferimento degli immobili ha rilevanza eminentemente sotto il profilo fiscale, sicché, con riferimento ai rapporti estranei al sistema tributario, la sua indicazione non può avere effetto probatorio vincolante, ma presenta i caratteri del semplice elemento indiziario, affidato alla discrezionale valutazione del giudice di merito, che può legittimamente disattenderlo, fondando il proprio convincimento su altre risultanze probatorie).
Commentario • 1
- 1. Quando le trattative interrompono la prescrizione: Cassazione n. 6270/2026Avv. Prof. Gianluca Sicchiero · https://www.gianlucasicchiero.it/articoli-e-sentenze/ · 20 marzo 2026
Introduzione Le trattative interrompono la prescrizione? La risposta tradizionale è negativa: le semplici trattative non producono effetti interruttivi. Tuttavia, la giurisprudenza più recente mostra un'evoluzione significativa: in presenza di comportamenti concludenti e contrari alla buona fede, il quadro può cambiare radicalmente. Il problema, quindi, non è più solo stabilire se le trattative interrompano la prescrizione, ma come debba essere valutato il comportamento delle parti nel caso concreto. La regola tradizionale: le trattative non interrompono la prescrizione Quando un diritto è soggetto a prescrizione, questa può essere interrotta o da una domanda giudiziale o dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2005, n. 6735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6735 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN SE;
SI RU, elettivamente domiciliate in Roma, via Tacito n. 41, presso l'avv. Patti Salvatore, che le difende unitamente all'avv. Gianpaolo Fossa, giusta deleghe in atti;
- ricorrenti -
contro
ES LT;
NZ RI IS, elettivamente domiciliati in Roma, via Monte delle Gioie n. 13, presso l'avv. Valensise Carolina, che li difende anche disgiuntamente all'avv. Enzo Tateo, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2595/03 del 24 giugno - 16 settembre 2003 (R.G. 2429/01). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio 2005 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. S. Patti per le ricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con contratto 12 maggio 1987 EN SE e SI RU hanno promesso di vendere a ES LT coniugato in regime di comunione legale dei beni con NZ RI IS, una villa a due piani e annesse pertinenze in Vigevano al prezzo di lire 1.650.000.000, da pagarsi in cinque rate entro il 30 settembre 1989 presso il domicilio delle venditrici e con la previsione che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato entro l'indicato termine.
Essendo stata concessa al promittente acquirente la immediata disponibilità del complesso immobiliare in questione le parti, al fine di giustificare formalmente tale trasferimento, hanno stipulato, altresì, un contratto di comodato avente scadenza alla data prevista per il pagamento dell'ultima rata del prezzo Dopo che erano stati versati, dal promittente acquirente, acconti per soli 800 milioni di lire e rimasto lo stesso inadempiente quanto al residuo prezzo di 850 milioni con atto 15 dicembre 1989 il ES e la NZ hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Vigevano, la EN e la SI chiedendo l'Adempimento del preliminare e dichiarandosi disposti a versare quanto ancora dovuto o, in via subordinata, instando perché, pronunciata la risoluzione del contratto in questione, le convenute fossero condannate alla restituzione delle somme già percepite.
Nelle more, con atto 19 dicembre 1989, la EN e1 la SI hanno diffidato i promittenti acquirenti a presentarsi, il 9 gennaio 1990, presso un notaio da se indicato per la stipula del contratto definitivo, previo pagamento del saldo del prezzo.
Questi ultimi (nonostante il diverso intendimento manifestato con la citazione 15 dicembre 1989), peraltro, anziché presentarsi innanzi al notaio indicato per la stipula del contratto, esposto che non erano in grado di adempiere interamente l'obbligazione assunta, quanto al pagamento del prezzo ancora dovuto, hanno, con ricorso 3 gennaio 1990, chiesto e ottenuto, inaudita altera parte, sequestro conservativo per lire 850 milioni a garanzia di eventuali obblighi restitutori facenti carico alle promittenti venditrici. Costituitesi in giudizio le promittenti venditrici hanno, da un lato, chiesto il rigetto di ogni domanda attrice (di cui alla citazione del 15 dicembre 1989) dall'altro, contestato la totale carenza dei presupposti di fatto e di diritto del provvedimento di sequestro, formulando, in via riconvenzionale domanda sia di risarcimento dei danni derivati dalla risoluzione di diritto del contratto inter partes ai sensi dell'art. 1454 c.c. sia di rilascio immediato dell'immobile di loro proprietà con condanna della controparte al pagamento di una indennità per l'abusiva occupazione dello stesso. Svoltasi la istruttoria del caso il tribunale con sentenza 9 maggio 2001 ha dichiarato risolto per inadempimento di ES LT e di NZ RI IS, coniugi in regime di comunione legale, il contratto preliminare 12 maggio 1987 e, per l'effetto, dedotto quanto dovuto a titolo risarcitorio, ha condannato EN SE e SI RU, promittenti venditrici, alla restituzione della somma di lire 435 milioni, oltre interessi legali dal 5 giugno 1990 al saldo, convalidato il sequestro disposto in corso di causa. Gravata tale pronunzia, in via principale da EN SE e SI RU e in via incidentale da ES LT e NZ RI IS, la Corte di appello di Milano, con sentenza 24 giugno - 16 settembre 2003, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accertato in lire 354 milioni il credito complessivo delle appellanti principali maggiorato degli interessi legali dalla data del 5 giugno 1990 al saldo disponendo, altresì, che gli interessi legali sulla somma di lire 800 milioni decorrano dalla data dei rispettivi versamenti in acconto e condannato le appellanti principali al pagamento in favore degli appellanti incidentali della differenza tra detti importi calcolati con le modalità sopra indicate. Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 3 dicembre 2003, hanno proposto ricorso, affidato a 4 motivi e illustrato da memoria, EN SE e SI RU, con atto 28 gennaio 2004. Resistono, con controricorso, ES LT e NZ RI IS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo le ricorrenti denunziando "violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2697, 2700 c.c.; 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.)" censurano la sentenza gravata nella parte in cui la stessa ha negato il diritto di esse concludenti a ottenere, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all'accertato inadempimento contrattuale di controparte, la somma di lire 850 milioni, pari alla differenza tra il prezzo pattuito tra le parti in sede di preliminare di vendita (lire un miliardo e 650 milioni) e il minore prezzo (lire 800 milioni) conseguito in occasione della vendita a terzi dello stesso immobile, come risulta dal contratto in atti e erroneamente ritenuto dai giudici del merito prova non idonea.
Si osserva, infatti, che ancorché l'efficacia della prova legale del detto documento non si estenda al contenuto delle dichiarazioni ivi rese, per cui sarebbe stato possibile per i promissari acquirenti, provare con ogni mezzo la non conformità al vero del contenuto intrinseco del documento e, in particolare, del prezzo indicato nell'atto, non essendo stata fornita alcuna prova al riguardo il giudice non poteva discostarsi dalla prova documentale fornita dalla parte, in violazione dell'art. 2697 c.c.. 2. Il motivo non può trovare accoglimento.
Gli scritti provenienti da terzi estranei alla lite, pur non avendo efficacia di prova piena (e non essendo, pertanto, soggetti ne' alla disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., ne' a quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c.), possono, tuttavia, essere liberamente apprezzati, nel loro valore indiziario, dal giudice del merito, onde costituire fonte di convincimento e fondamento della decisione tutte le volte in cui la loro credibilità ed attendibilità risulti confortata dal difetto di contestazione della parte contro la quale siano stati prodotti, ovvero dal concorso con altri elementi del giudizio, anche in relazione a particolari circostanze che possano fornir loro specifico significato e rilevanza (Cass. 14 giugno 2001, n. 8063). Certo quanto precede, non controverso che gli odierni controricorrenti sono estranei all'atto notarile di vendita (intervenuto tra i ricorrenti con terzi) è palese che detto documento non aveva, nei loro confronti, valore di prova piena. Integrando il detto documento, ancorché redatto nella forma dell'atto pubblico, un mero elemento indiziario, e, pertanto, liberamente valutabile da parte dei giudici di merito, è evidente che è insindacabile, in questa sede, l'apprezzamento fattone dai giudici del merito.
Al riguardo, inoltre, deve evidenziarsi che l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico, a norma dell'art. 2700 c.c., concerne la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato e i fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza, ma non anche la validità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti (cfr. Cass. 20 novembre 1996, n. 10219, resa, appunto, con riferimento al prezzo, indicato in atto, di una compravendita). Se, pertanto, le dichiarazioni rese nel contesto dell'atto pubblico possono essere contrastate con ogni mezzo di prova, senza che sia necessario proporre querela di falso, correttamente i giudici del merito hanno fatto riferimento al "notorio" costituito sia dalla "inidoneità" delle attestazioni contenute nell'atto pubblico a indicare il reale valore di un immobile, sia dalla circostanza che nella specie il prezzo indicato nell'atto era "in controtendenza rispetto all'andamento del mercato immobiliare in quel tempo, caratterizzato da apprezzamenti molto significativi soprattutto con riguardo a residenze di pregio".
Entrambe tali affermazioni sono insindacabili in questa sede, nonostante le contrarie, complesse, argomentazioni svolte dai ricorrenti negli scritti di causa e ribadite in sede di discussione orale.
Quanto alla prima, anche senza prendere posizione sul problema se costituisca, o meno, nozione di fatto che rientra nella comune esperienza la circostanza che in sede di cessione di immobile le parti siano solite indicare - salvo rare eccezioni - non il "corrispettivo" effettivamente corrisposto ma un "valore", rapportato alla rendita catastale, tale da escludere la sottoposizione a rettifica dell'atto a norma dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, si osserva che il prezzo dichiarato negli atti di trasferimento di immobili ha rilevanza eminentemente sotto il profilo fiscale.
Lo stesso, pertanto, avendo una funzione tipicamente fiscale non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario nei quali non può avere effetto probatorio vincolante presentando i caratteri di semplice elemento indiziario affidato alla discrezionale valutazione del giudice del merito, che può legittimamente disattenderli, fondando il proprio convincimento su altre risultanze probatorie (Cfr., al riguardo, con riguardo alla dichiarazione dei redditi, Cass. 13 dicembre 1989, n. 5561 e Cass. 3 ottobre 1987, n. 7389, nonché, nel senso che in una controversia fra privati, la denuncia verbale di contratto di locazione ai fini dell'imposta di registro può essere liberamente valutata come dichiarazione di parte in un raffronto critico con gli altri elementi probatori acquisiti alla causa, quand'anche sottoscritta da entrambe le parti contraenti, e ove contenga affermazioni sfavorevoli a una delle parti, Cass. 13 gennaio 2000, n. 329; Cass. 5 febbraio 1997, n. 1100). Correttamente, pertanto, in quest'ottica, i giudici del merito hanno ritenuto inidoneo, al fine di dimostrare che il prezzo dell'immobile oggetto di controversia si fosse, nell'arco di pochi anni, più che dimezzato (riducendosi da 1.650 milioni di lire a soli 800 milioni), il "prezzo" dichiarato in occasione della vendita di quello stesso immobile a terzi.
In ordine alla seconda si osserva che il fatto notorio, in deroga al principio dispositivo ed a quello del contraddittorio, generando, in seno al processo, materiale probatorio non offerto dalle parti e relativo a fatti da esse non vagliati e controllati, deve essere inteso ed apprezzato con il dovuto rigore, come fatto, cioè, acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, e non quale evento o situazione oggetto di mera conoscenza individuale e soggettiva del singolo giudice. Ancorché, peraltro, non rientra, pertanto, nella categoria del fatto notorio il valore di un immobile, quando ne sia richiesta una precisa determinazione (Cass. 27 marzo 2003, n. 4556; Cass. 25 febbraio 2002, n. 2698; Cass. 9 luglio 1999, n. 7181), ciò non esclude che il giudice possa ritenere notoria la sussistenza o meno in un dato periodo di una crisi edilizia e delle conseguenze sul valore degli immobili e sulla loro tendenza al rialzo o al ribasso, alla luce della diffusione delle rilevazioni statistiche in materia economica (Cass. 18 marzo 2004, n. 5493; Cass. 6 agosto 1999, n. 8481). Certo quanto precede è palese che è insindacabile, in questa sede, l'apprezzamento, sulla base di "nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza" espresso dai giudici del merito allorché hanno affermato che nel momento della vendita a terzi dell'immobile per cui è controversia il prezzo indicato nell'atto era "in controtendenza rispetto all'andamento del mercato immobiliare in quel tempo, caratterizzato da apprezzamenti molto significativi soprattutto con riguardo a residenze di pregio" (e la circostanza, pertanto, non rendeva attendibile il valore dichiarato nell'atto). Da ultimo, infine, non può tacersi - come puntualmente affermato in controricorso e in alcun modo smentito da parte dei ricorrenti - che il preliminare a suo tempo concluso tra le parti ora in lite prevedeva che in sede di stipula dell'atto definitivo di vendita le parti avrebbero dichiarato, contro un corrispettivo previsto e pagato, di lire 1.650 milioni, unicamente lire 800 milioni, cioè, proprio lo stesso valore indicato nel diverso atto di vendita stipulato con terzi dalle alienanti EN e SI.
3. Con il secondo motivo le ricorrenti denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 1458 c.c. in e relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c." censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il diritto di esse concludenti a ottenere, a titolo di risarcimento del danno la restituzione delle tasse e imposte nel periodo intercorrente tra la data dell'inadempimento e la data della vendita, a terzi, dell'immobile.
Si osserva, infatti, che ancorché la risoluzione del contratto per inadempimento delle parti ha effetto retroattivo tra le parti ciò non incide sulla risarcibilità del danno subito a seguito dell'inadempimento di controparte.
In particolare - si assume - costituisce danno risarcibile quello derivante tra l'altro dal pagamento di tasse e imposte che le proprietarie dell'immobile non avrebbero pagato se il contratto preliminare fosse stato adempiuto.
4. Il motivo non può trovare accoglimento.
Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno riconosciuto a titolo di danni, in favore dei ricorrenti, tra l'altro, i seguenti importi: lire 157 milioni per indennità di occupazione (della villa da parte dei promittenti acquirenti); lire 160 milioni per danno emergente corrispondente agli interessi non percepiti sul residuo prezzo dovuto dai promittenti acquirenti (e non corrisposto, stante il mancato adempimento, da parte loro, degli obblighi contrattuali); lire 49 milioni per ulteriore indennità di occupazione per tutto il tempo necessario per il reperimento di altro acquirente.
Certo quanto precede è palese che correttamente è stata negata, da parte dei giudici a quibus la attribuzione di ulteriori somme, pure reclamate dalle attuali ricorrenti, a titolo di danni, vuoi per tasse e imposte che le proprietarie dell'immobile non avrebbero pagato se il contratto preliminare fosse stato adempiuto, vuoi per spese di manutenzione ordinaria.
Senza ombra di dubbio - come si assume negli scritti difensivi delle ricorrenti - nell'eventualità i promittenti acquirenti avessero puntualmente adempiuto, alla scadenza prevista, le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del preliminare per cui è controversia le ricorrenti stesse non avrebbero sostenuto alcun onere ne' per le spese di manutenzione ordinaria (successivamente alla data fissata per il trasferimento della proprietà) ne' per fare fronte (dopo la detta data) alle tasse e alle imposte dovute in relazione alla titolarità dell'immobile, ma è anche vero che per quegli stessi anni le promittenti venditrici non avrebbero conseguito alcuna altra "utilità" dall'immobile.
In altri termini, perfezionata la vendita, e riscossa la somma pattuita a titolo di corrispettivo, da un lato, le ricorrenti non avrebbero corrisposto alcuna somma a titolo di tasse, imposte nonché per la manutenzione ordinaria dell'immobile, dall'altro - contemporaneamente - non avrebbero più "tratto" dall'immobile alcuna utilità (non potendolo ne' occupare personalmente ne' pretendere alcun corrispettivo, per il godimento di questo da parte di terzi). Avendo i giudici del merito ritenuto "risarcibile" il danno consistito nella mancata disponibilità dell'immobile (nonché nel mancato godimento del corrispettivo previsto) è palese che le ricorrenti non possono pretendere anche il "ristoro" dei danni subiti per gli esborso di cui si discute.
Le tasse e le imposte connesse a un certo immobile, così come gli oneri di manutenzione ordinaria di questo, in sintesi, fanno carico - esclusivo - al "proprietario" dell'immobile stesso, che, contemporaneamente fa propri anche tutti i vantaggi derivanti da tale qualità (in particolare occupando personalmente l'immobile o cedendolo a terzi, dietro corrispettivo).
È evidente, quindi, concludendo sul punto, che una volta riconosciuto il diritto delle ricorrenti a percepire il complessivo importo di lire 197 milioni per non avere potuto fare propri i vantaggi derivanti dalla loro qualità di proprietarie dell'immobile in questione, le stesse non possono - contemporaneamente - pretendere di non essere assoggettate, con riguardo allo stesso periodo, agli oneri gravanti alla ricordata qualità di proprietarie.
5. Proposta dalle attuali ricorrenti - sotto il profilo di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. - domanda diretta al risarcimento dei danni conseguenti al disposto e eseguito sequestro (non convalidato dalla sentenza gravata) i giudici del merito hanno rigettato la pretesa assumendo:
- "è noto ... che ... secondo comma dell'art. 1227 c.c. esclude che il creditore possa avere diritto al risarcimento dei danni che lo stesso avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza, e pone quindi a suo carico il dovere di non aggravare con il fatto proprio o con la propria condotta il pregiudizio subito, ciò quando il suo comportamento eccede i limiti dell'ordinaria diligenza";
- "va negato che il provvedimento di sequestro costituisse un impedimento assoluto alla circolazione del bene (da qui la ininfluenza di esso come fonte generatrice di danno risarcibile) poiché le proprietarie avrebbero potuto estinguere il proprio debito con il ricavato della vendita, avrebbe potuto ottenere lo spostamento della garanzia su altro cespite e infine domandare, come poi avrebbe fatto, la sostituzione del sequestro con apposita equivalente garanzia personale".
6. Con il terzo motivo, denunziando "violazione dell'art. 1227, comma 2, c.c. in relazione agli artt. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c." le ricorrenti censurano la sentenza gravata nella parte de qua, evidenziando sia la parziale illogicità della prima delle sopra trascritte proposizioni, sia la violazione dell'art. 1227, comma 2, c.c.. 6. Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.
I giudici del merito, infatti, totalmente prescindendo dal considerare che nella specie - come notato sopra - la domanda formulata dalle attuali ricorrenti doveva essere esaminata sotto il profilo di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. (essendo inapplicabile il comma 2 della ricordata disposizione che presuppone la "inesistenza" del diritto per cui è stato eseguito il provvedimento cautelare), hanno rigettato la pretesa sulla base di affermazioni da una parte incomprensibili, dall'altra assolutamente apodittiche e, in concreto, quindi, senza alcuna idonea motivazione.
Come puntualmente si denunzia in ricorso è privo di significato logico l'assunto (che costituisce la premessa della ratio decidendi) esposto dalla sentenza gravata e secondo cui, in particolare, la disposizione di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. "pone ... a carico (del creditore) il dovere di non aggravare con il fatto proprio o con la propria condotta il pregiudizio subito, ciò quando il suo comportamento eccede limiti dell'ordinaria diligenza". In realtà, l'art. 1227, comma 2, c.c., non si limita a richiedere a quest'ultimo la mera inerzia, di fronte all'altrui comportamento dannoso, o la semplice astensione dall'aggravare, con fatto proprio, il pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi generali di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c., gli impone altresì una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di detto comportamento, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (Cass. 9 febbraio 2004, n. 2422). Come noto, la valutazione del comportamento del creditore è compito riservato al giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da idonea motivazione (Cass. 9 febbraio 2004, n. 2422; Cass. 4 febbraio 2004, n. 2063). Motivazione che nella specie appare assolutamente carente. In particolare, pure se è esatto il rilievo svolto in sentenza secondo cui il provvedimento di sequestro non costituisce "un impedimento assoluto alla circolazione del bene" che, quindi, può essere alienato, è altrettanto incontroverso che il "prezzo" di vendita di un bene soggetto a sequestro non coincide, affatto, con quello "commerciale" (cioè con quello normalmente ottenibile) del bene, sì che era onere dei giudici del merito allorché hanno affermato che "le proprietarie a-vrebbero potuto estinguere il proprio debito con il ricavato della vendita" dell'immobile in sequestro, dimostrare - altresì - sia che il "vincolo" costituito dal sequestro non incideva minimamente sul valore del bene, sia che era agevole, in brevissimo tempo, trovare un acquirente di un bene di così rilevante valore ( 1.650 milioni di lire, del 1987). Assolutamente apodittico, infine, è l'assunto fatto proprio dalla sentenza gravata secondo cui le ricorrenti usando "l'ordinaria diligenza" avrebbero potuto ottenere "lo spostamento della garanzia su altro cespite" oppure sostituire questo con apposita equivalente garanzia personale.
Poiché sia un'operazione che l'altra richiedevano la disponibilità, da parte delle attuali ricorrenti, di un notevole patrimonio immobiliare o di considerevoli disponibilità economiche, è palese che la sentenza gravata doveva indicare (a prescindere da quanto si afferma in controricorso con rinvio ai propri scritti difensivi delle precedenti fasi di merito, il cui esame diretto è precluso a questa Corte) da quali elementi - in atti - avesse tratto la dimostrazione delle ricorrenza di una condizione (o dell'altra).
in difetto è evidente che la sentenza deve essere cassata per difetto di motivazione, come anticipato.
7. Con il quarto motivo, denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 1282, comma 1, in connessione con l'art. 360 n. 3 c.p.c." le ricorrenti censurano la sentenza gravata nella parte in cui questa ha riconosciuto a esse concludenti gli interessi con decorrenza dal 5 giugno 1990, data di restituzione dell'immobile, anziché dal 16 gennaio 1990, data della domanda giudiziale, trattandosi di interessi su somme dovute a titolo di indennità di occupazione senza titolo.
8. Ancorché si opponga, da parte dei controricorrenti che la somma di lire 435.000.000 era "costituita dall'indennità di occupazione, dai costi di ripristino e dagli interessi non riscossi ed è divenuta esigibile dalla data della riconsegna della villa e non dalla richiesta giudiziale di tali voci di danno. Riconoscere gli interessi su tali somme dalla data di costituzione in giudizio comporterebbe un indebito arricchimento dato che le ricorrenti nel periodo compreso tra il 16 gennaio 1990 e il 5 giugno 1990 si vedrebbero liquidate a loro favore sia il capitale suindicato, sia gli interessi su una somma non ancora liquidata", anche tale motivo è fondato e meritevole di accoglimento.
Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte, infatti, in tema di responsabilità contrattuale da inadempimento gli interessi legali decorrono sulla somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni dalla data della domanda giudiziale o da altro atto idoneo a costituire in mora il debitore (Cass. 25 settembre 1997, n. 9415; Cass. 27 gennaio 1996, n. 637, nonché Cass. 11 marzo 2004, n. 4983).
9. In conclusione, rigettati il 1^ e il 2^ motivo sono accolti il 3^ e il 4^ con cassazione, in relazione ai motivi accolti, della sentenza impugnata e rinvio della causa, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che provvedere, altresì, sulle spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il 1^ e il 2^ motivo;
accoglie il 3^ e il 4^; cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2005