Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2005, n. 6735
CASS
Sentenza 30 marzo 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di risarcimento del danno da inadempimento, l'art.1227, comma secondo cod. civ., nel porre la condizione della "inevitabilità", "ex latere creditoris", con l'uso dell'ordinaria diligenza, non si limita a richiedere al creditore stesso un mero comportamento inerte ed omissivo di fronte all'altrui comportamento dannoso, ovvero il semplice astenersi dall'aggravare, con il fatto proprio, il pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi generali di correttezza e buona fede di cui all'art.1175 cod. civ., gli impone altresì una condotta attiva o positiva funzionale a limitare le conseguenze dannose del detto comportamento, dovendosi peraltro intendere ricomprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, soltanto quelle attività non gravose, non eccezionali, non comportanti rischi notevoli e/o rilevanti sacrifici (nell'affermare il principio di diritto che precede la Corte Cass. ha cassato, sotto il profilo della assoluta carenza motivazionale, la sentenza con cui i giudici di merito avevano apoditticamente affermato che un provvedimento di sequestro disposto su di un immobile, non costituendo "un impedimento assoluto alla circolazione del bene", non aveva arrecato danno alcuno al creditore, senza minimamente accertare nè che il vincolo costituito dal provvedimento cautelare non incideva minimamente sul valore del bene, nè che sarebbe stato agevole, in tempi brevi, trovare un acquirente per l'immobile - nella specie, di rilevantissimo valore -).

L'individuazione del valore di un immobile non rientra, di regola, nella categoria del fatto notorio qualora ne sia richiesta una precisa determinazione, ma il giudice può legittimamente ritenere notoria la sussistenza, o meno, in un dato periodo, di una crisi edilizia e delle relative conseguenze sul valore degli immobili e sulla relativa tendenza al rialzo o ribasso, alla luce della diffusione delle rilevazioni statistiche in materia economica (nell'affermare il principio di diritto che precede, la Corte Cass. ha ancora rilevato, con riguardo al caso di specie, che il prezzo dichiarato negli atti di trasferimento degli immobili ha rilevanza eminentemente sotto il profilo fiscale, sicché, con riferimento ai rapporti estranei al sistema tributario, la sua indicazione non può avere effetto probatorio vincolante, ma presenta i caratteri del semplice elemento indiziario, affidato alla discrezionale valutazione del giudice di merito, che può legittimamente disattenderlo, fondando il proprio convincimento su altre risultanze probatorie).

Commentario1

  • 1Quando le trattative interrompono la prescrizione: Cassazione n. 6270/2026
    Avv. Prof. Gianluca Sicchiero · https://www.gianlucasicchiero.it/articoli-e-sentenze/ · 20 marzo 2026

    Introduzione Le trattative interrompono la prescrizione? La risposta tradizionale è negativa: le semplici trattative non producono effetti interruttivi. Tuttavia, la giurisprudenza più recente mostra un'evoluzione significativa: in presenza di comportamenti concludenti e contrari alla buona fede, il quadro può cambiare radicalmente. Il problema, quindi, non è più solo stabilire se le trattative interrompano la prescrizione, ma come debba essere valutato il comportamento delle parti nel caso concreto. La regola tradizionale: le trattative non interrompono la prescrizione Quando un diritto è soggetto a prescrizione, questa può essere interrotta o da una domanda giudiziale o dal …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2005, n. 6735
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6735
Data del deposito : 30 marzo 2005

Testo completo