Sentenza 7 marzo 2017
Massime • 1
L'omessa trascrizione, nell'originale della sentenza, del dispositivo letto in pubblica udienza non integra la nullità di cui all'art. 546 cod. proc. pen., trattandosi di una mera assenza grafica sanabile con la procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2017, n. 22996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22996 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2017 |
Testo completo
2299 6-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 07/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 671/2017 CARLO ZAZA Presidente - REGISTRO GENERALE ROSSELLA CATENA N.25281/2016 GIUSEPPE DE MARZO Rel. Consigliere - IRENE SCORDAMAGLIA FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PE DR AN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 25/01/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA Udito il Procuratore Generale in persona del MARILIA DI NARDO che ha concluso per il riguto del recurso Udito il difensore dell'imputata, Avv. Ludovica Franzin, in sostituzione dell'Avv. Eugenio Briatico, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano, in data 25 gennaio 2016, ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Monza, pronunciata in data 7 luglio 2014, con la quale CA LE AN, nella qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della SERVINCOOP Soc. Coop. A.r.l., dichiarata fallita il 24 novembre 2004, è stata riconosciuta colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e, per l'effetto, condannata alla pena di giustizia. La Corte territoriale rispondeva alle censure rivolte dall'TE nei confronti della decisione di primo grado affermando: che l'omessa consegna al curatore delle scritture e dei libri contabili della società cooperativa, oggetto di addebito, non era da ascriversi ad una materiale indisponibilità del carteggio contabile determinata dal sequestro di documentazione disposto dall'autorità giudiziaria, avente ad oggetto piuttosto i rapporti di lavoro in essere tra la società e cittadini extracomunitari, ma ad una precisa scelta dell'imputata, che mai aveva inteso rendere ragione del comportamento tenuto;
che il mancato reperimento dei beni aziendali già sottoposti a pignoramento non era frutto dell'errore dell'incaricato alle vendite, che, invece, si era recato proprio nel luogo in cui i beni erano custoditi senza trovarli, ma della condotta distrattiva dell'imputata, la quale, tra l'altro, non aveva indicato ad alcuno dove i beni medesimi si trovassero mettendoli, al contempo, a disposizioni degli organi della procedure espropriativa e di quella fallimentare.
2. Avverso la sentenza di gravame interpone ricorso per cassazione CA LE AN, per il tramite del proprio difensore di fiducia Avv. Eugenio Briatico, sviluppando cinque motivi di impugnazione.
2.1 Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. il vizio di violazione di norma processuale, segnatamente di quella di cui all'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., stabilita a pena di nullità, per assenza nel provvedimento impugnato del dispositivo: vizio non emendabile, ai sensi dell'art. 547 cod. proc. pen. con la procedura della correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., cui al contrario ha inteso fa ricorso la Corte territoriale per integrare la sentenza. 2 2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., il vizio di violazione di legge sostanziale e processuale, nonché il correlato vizio di motivazione, in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, L.F., 192 cod. proc.pen., 125, comma 3, e 546 cod. proc.pen., per avere la Corte territoriale risposto alle censure dell'TE rivolte avverso la sentenza di primo grado con una motivazione soltanto apparente, avendo omesso di prendere in considerazione gli elementi di prova offerti dalla difesa dell'TE (in particolare le allegazioni relative al sequestro della documentazione contabile della società e quelle riguardanti lo spostamento di beni asseritamente distratti dalla sede legale alla sede operativa della cooperativa), che se valutati esaustivamente e correttamente avrebbero condotto all'assoluzione dell'imputata; e, comunque, per avere fatto cattivo uso dei poteri di valutazione delle prove traendo da quelle raccolte nel dibattimento conclusioni meramente congetturali, tali da incidere negativamente anche sulla ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale e sulla stessa perimetrazione dell'offesa tipica del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., il vizio di violazione di legge penale sostanziale ed il correlato vizio di motivazione, in relazione all'art. 217, commi 1 e 2, L.F. e agli artt. 125, comma 3, e 546 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di rendere ragione in ordine all'esclusione della richiesta riqualificazione del fatti nei termini della bancarotta semplice patrimoniale e documentale, individuando nelle eventuali condotte penalmente rilevanti dell'imputata profili di imprudenza e negligenza legate all'assenza di qualsivoglia soggetto e/o rappresentante della cooperativa nei locali sfitti di Via Milano 21 in Monza (sede legale della società) in occasione dell'accesso dell'Ufficiale addetto alle vendite ed alla mancata tenuta dei libri e delle altre scritture contabili prescritti dalla legge o alla loro tenuta irregolare.
2.4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., il vizio di violazione di legge processuale ed il correlato vizio di motivazione, per avere il Collegio del gravame fondato la conferma della decisione di condanna dell'imputata non su dati di fatto ma su elementi di sospetto e, comunque, su presunzioni, che, in quanto tali, erano del tutto estranei alla regola dell'oltre ogni ragionevole, posta dall'art. 533 cod. pen. a criterio della decisione di condanna: deduce, in particolare, la ricorrente che in sede di appello non sarebbe stata valorizzato il decreto di archiviazione adottato nei confronti dell'imputata nel procedimento relativo al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, suscettibile di disarticolare l'impianto motivazionale della sentenza di 3 primo grado che aveva ravvisato nella società fallita un mero schermo di operazioni illecite riguardanti l'assunzione fittizia di soggetti extracomunitari, privì, altrimenti, di uno dei requisiti richiesti per l'autorizzazione all'ingresso ed al trattenimento sul territorio nazionale.
2.5. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il vizio di violazione della legge penale sostanziale ed il correlato vizio di motivazione, in relazione agli artt. 133, 62 bis cod. pen. e 69 cod. pen. ed agli artt. 125, comma 3, e 546 cod. proc. pen., essendo stato il diniego della concessione delle attenuanti generiche all'imputata, fondato sull'assenza di elementi positivi nel comportamento della stessa, così volgendo a discapito dell'imputata la legittima scelta difensiva di rimanere contumace e di esercitare il proprio diritto al silenzio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Infondato è il primo motivo di ricorso. Questa Corte intende prestare adesione alla linea interpretativa, impostasi come maggioritaria nella propria giurisprudenza, per la quale la sanzione di nullità prevista dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. per il caso in cui "manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo" va riferita all'ipotesi in cui il dispositivo difetti totalmente e non a quella in cui il dispositivo esista e sia stato letto in udienza, ma non sia stato trascritto nell'originale della sentenza a causa di una semplice omissione grafica in cui sia incorso l'estensore della stessa (Sez. 5, n. 13094 del 09/03/2011 - dep. 29/03/2011, P.G. in proc. Colonna, Rv. 24984901; Sez. 4, n. 49485 del 28/10/2003 - dep. 31/12/2003, Rossi, Rv. 227071). In tale ultima situazione, infatti, non essendoci alcuna incertezza sul contenuto della decisione, non si verifica nessuna lesione dell'interesse delle parti ad una piena conoscenza del decisum in vista dell'esercizio del diritto di difesa ed il mero errore materiale verificatosi è, quindi, sanabile con la procedura prevista dall'art. 130 cod.proc.pen. (Sez. 3, n. 2150 del 27/01/1998 - dep. 20/02/1998, Pagliaro, Rv. 210171), consentita nel caso in cui il contenuto dell'atto da correggere non subisce alcuna modificazione sostanziale.
2. Non ignora la Corte l'esistenza di precedenti di legittimità di segno diverso (Sez. 1, n. 25805 del 27/06/2002 - dep. 05/07/2002, Melluso, Rv. 22170101; Sez. 5, n. 745 del 12/02/1999 - dep. 15/03/1999, Cutino, Rv. 212770; Sez. 6, n. 2760 del 08/10/1993 - dep. 20/01/1994, Negro, Rv. 197718), ma osserva che gli stessi paiono, piuttosto, ispirati dal perseguimento dell'obiettivo pragmatico di non convalidare prassi che si avvalgono della procedura di correzione per ovviare ad Яц 4 omissioni od errori di giudizio nel dispositivo letto. Esigenza, questa, che non ricorre nel caso scrutinato, in quanto la mancata riproduzione del dispositivo letto in udienza nel testo della sentenza non immuta in nulla la decisione adottata.
2. Generico e, comunque, infondato è anche il secondo motivo di ricorso. L'impugnante, infatti, nel criticare la sentenza resa dalla Corte di appello ha omesso di confrontarsi con la puntuale motivazione resa sulle questioni sollevate con il gravame e riproposte nella richiesta cassatoria: in particolare nella parte in cui il giudice del merito ha escluso che la mancata consegna al curatore fallimentare fosse da ascrivere al sequestro di documentazione, riguardante, invero, non solo la SERVINCOOP ma anche diversa società 'LUMEN ET LUMEN', subito nel dicembre del 2002 dall'imputata in relazione al diverso procedimento per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e che il mancato reperimento dei beni mobili già sottoposti a pignoramento trovasse spiegazione nel comportamento dell'addetto alla vendita che non si era recato nel luogo in cui i beni pignorati sarebbero stati spostati.
2.1. Il Collegio di appello ha, infatti, specificamente verificato che non erano stati sequestrati né i libri e i registri obbligatori della SERVINCOOP, né la documentazione di supporto, né la corrispondenza commerciale e neppure i libri fiscali e che, in ogni caso, il 14 gennaio 2003, il Pubblico Ministero aveva disposto la restituzione di tutta la documentazione in sequestro, e, all'esito di tale ricognizione, ha sottolineato che, sin dal momento dell'assunzione della carica avvenuta il 1 luglio 2002 -, incombeva sull'imputata, in virtù della sua posizione di legale rappresentante della cooperativa, l'obbligo di istituire e redigere libri e registri contabili;
conservare la documentazione contabile e commerciale e custodire, altresì, le scritture relative agli anni precedenti, curate dalla diversa compagine amministrativa. Obbligo cui del tutto plausibilmente poteva ritenersi che ella si fosse sottratta, avendo omesso, senza una valida giustificazione, di consegnare al curatore il compendio contabile della cooperativa dichiarata fallita nel 2004, relativo non solo agli anni precedenti al 2002, ma anche a quelli successivi: tanto più che tale dovere viene meno solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che l'impresa sia rimasta inoperativa (Sez. 5, n. 15516 del 11/02/2011 - dep. 18/04/2011, Di Mambro, Rv. 25008601).
2.2. Nondimeno il ricorrente non tiene conto dello ius receptum di questa Corte a mente del quale, a norma degli artt. 2214 e 2241 cod. civ., l'imprenditore che esercita un'attività commerciale è obbligato, personalmente, alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nella propria azienda, divenendo così il custode ed il garante dell'integrità e della genuinità della documentazione 5 ди contabile (Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998 - dep. 19/01/1999, Mollo ed altri, Rv. 21214701). Egli non va esente, dunque, da responsabilità per fatti anche di terzi che compromettano la salvaguardia dell'interesse strumentale alla precisa ed agevole ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari dell'impresa (argomento evincibile da Sez. 5, n. 11931 del 27/01/2005, De Franceschi, Rv. 231707)), salva la rigorosa prova contraria che il carteggio contabile non sia stato tenuto o sia stato malamente gestito per ragioni non dominabili dal titolare dell'obbligo: prova che nel caso di specie è, tuttavia, completamente mancata. Peraltro il giudice del merito, neljevidenziare che la finalità che aveva sorretto l'occultamento o, più probabilmente, la mancata istituzione di ogni scrittura doveva considerarsi legata allo scopo di nascondere le utilità ancora presenti nel patrimonio sociale e, così, di trarre un indebito profitto pur a costo di danneggiare i creditori sociali, si è conformata alle indicazioni nomofilattiche per le quali, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, le condotte di mancata consegna ovvero di sottrazione, di distruzione o di omessa tenuta dall'inizio della documentazione contabile, sono tra loro equivalenti, con la conseguenza che non è necessario accertare quale di queste ipotesi si sia in concreto verificata se è, comunque, certa la sussistenza di una di esse ed è, inoltre, acquisita la prova in capo all'imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari. (Sez. 5, n. 47923 del 23/09/2014 - dep. 19/11/2014, De Santis, Rv. 26104001; Sez. 5, n. 8369 del 27/09/2013 - dep. 21/02/2014, Azzarello, Rv. 259038).
2.2. Del pari, nel confutare le conclusioni cui è giunto il giudice di merito in punto di affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale avente ad oggetto materiale esclusivamente le attrezzature d'ufficio per un valore di Euro 5.350,00 e non anche l'autovettura BMW 525 tg. AE622GF, come espressamente ribadito nella sentenza impugnata - la ricorrente omette di confrontarsi con la costante elaborazione giurisprudenziale della Corte di legittimità, per la quale l'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima. Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia, cui è funzionale l'obbligo di verità di cui all'art. 87, comma 3, L.F. (anche nella sua formulazione precedente alla sua riforma) imposto al fallito circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo. Ям Ne deriva che le condotte descritte all'art. 216. comma 1, n. 1 L.F. (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell'interpello e giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova ascritta al fallito in ipotesi di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione: nel caso di specie dei beni sottoposti a pignoramento e non rinvenuti dall'addetto alle vendite nel luogo in cui si dovevano trovare custoditi. Si tratta, infatti, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che presumibilmente soltanto egli, che è l'artefice della gestione può rendere (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015 - dep. 29/02/2016, Aucello, Rv. 26771001; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013 dep. 27/05/2013, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7569 del 21/04/1999 - dep. 11/06/1999, Jovino, Rv. 213636). Del tutto legittimamente (ed esaurientemente), dunque, la Corte territoriale ha ritenuto insufficiente a vincere la presunzione di distrazione dei beni non rinvenuti al momento dell'apertura delle procedure concorsuali la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati spostati in altro luogo, che l'imputato non è stato in grado di indicare allo scopo di metterli a disposizione della curatela. Quanto, infine, al danno per i creditori, che il ricorrente vorrebbe escluso, in considerazione del valore irrisorio dei beni non ritrovati, vale rammentare che costituisce principio ripetutamente affermato da questa Sezione quello secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo e non è dunque necessario, per la sua sussistenza, la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012 dep. 22/01/2013, Rossetto e altri, Rv. 25393301) e quello a mente del quale nel delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 1 L.F. l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico e, quindi, dalla coscienza e volontà dell'azione, compiuta con la consapevolezza, insita nel concetto stesso di distrazione, del depauperamento o della possibilità del depauperamento della società in danno dei creditori, non incidendo su di esso, quindi, nè la finalità perseguita in via contingente dal soggetto, che è fuori della struttura del reato, nè il recupero o la possibilità di recupero del bene distaccato, attraverso specifiche azioni esperibili, in quanto la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, nel quale si traduce, con corrispondente danno, ontologicamente, ogni ipotesi di distrazione. (Sez. 5, n. 9430 del 17/05/1996, Gennari, Rv. 205921; Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932). ঈ 7 3. Quanto al terzo motivo di ricorso, con il quale l'impugnante ha lamentato di non avere ricevuto risposta dalla Corte territoriale in ordine alla richiesta di riqualificazione dei fatti contestati nei termini del delitto di bancarotta fraudolenta semplice patrimoniale e documentale, stima il Collegio utile rammentare che è pacifico che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, come avvenuto nella specie, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013 - dep. 26/06/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011 - dep. 20/05/2011, Schowick, Rv. 25010501.) Nel caso sottoposto a sindacato la Corte territoriale nel riferire dei comportamenti dell'imputata diretti a nascondere le utilità ancora presenti nel patrimonio sociale, mediante la mancata istituzione o l'occultamento del compendio contabile e mediante la condotta sleale tenuta con l'addetto alle vendite e con il curatore con l'astenersi dal mettere concretamente a disposizione delle procedure i beni sottoposti a pignoramento, ha implicitamente disatteso la possibilità di ricondurre tali comportamenti all'alveo della negligenza o dell'imprudenza.
4. II principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" - del quale il Collegio del gravame non avrebbe tenuto conto nell'affermare la penale responsabilità dell'imputata, come dedotto nel quarto motivo di ricorso - introdotto formalmente dalla L. n. 46 del 2006, che ha modificato l'art. 533 cod. proc. pen., costituisce, senza dubbio, l'espressione di una regola di giudizio cui il giudice del merito è tenuto ad attenersi e che impone allo stesso di giungere alla condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità (Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579; Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, Javad, Rv. 251507). Va, però, considerato che il dubbio addotto dall'imputato deve essere "ragionevole", con la conseguenza che tale non è quello che si fonda su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale e priva di qualsiasi conferma - come appunto accaduto nel caso di specie - e la ragionevolezza non può che risultare dalla motivazione, poiché un dubbio non motivato è già di per sè "non ragionevole" (Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245879). In altri termini, il ricorrente il quale, deducendo il vizio motivazionale della decisione di appello, Яг 8 intenda prospettare l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato, deve fondare le sue argomentazioni su elementi sostenibili, desunti dai dati acquisiti al processo e non meramente ipotetici. Tanto non è accaduto nel caso scrutinato, poiché, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte territoriale ha plausibilmente affermato come non solo non fosse coerente con i risultati della prova che l'operatività della cooperativa fosse stata bloccata sul nascere dalle indagini relative al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ma anche che, nonostante l'intervenuta archiviazione del procedimento relativo a tale fatto, non vi fosse un serio progetto cooperativo e che il fallimento della società rappresentasse, da subito, una evenienza quanto meno probabile anche solo per il mancato pagamento di oneri contributivi e debiti erariali. Sicchè l'ipotesi alternativa secondo la quale l'allegazione della richiamata archiviazione fosse di per sé elemento idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio non si pone in linea con la richiamata esigenza di prospettazione di un dubbio ragionevole.
5. Quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, di cui si discute nel quinto motivo di ricorso, va qui riaffermato il principio che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62 bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, va ribadito che è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l'assenza di elementi positivi a tale fine: tra questi il mancato chiarimento da parte dell'imputata delle ragioni del suo agire, le quali potessero indurre ad una benevola valutazione del suo operato. Nondimeno pertinente è, pure, il richiamo all'autorevole arresto di questa Corte (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012 - dep. 20/09/2012, P.G. e Biondi, Rv. 25315201), che nell'illustrare i termini del rapporto tra il diritto al silenzio dell'imputato e la rilevanza del suo comportamento processuale non collaborativo, ha spiegato, in termini generali, come, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il pieno esercizio del diritto di difesa, se faculta l'imputato al silenzio e persino alla menzogna, non lo autorizza, per ciò solo, a tenere comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealtà processuale che deve comunque improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento, e la cui violazione è indubbiamente valutabile da parte del giudice. Principio, questo, suscettibile di trovare precipua applicazione proprio nella materia della graduazione della pena irrogata per i delitti di bancarotta, in considerazione dell'obbligo che incombe sui dominus dell'impresa gen di dare ragione, in qualunque momento, della destinazione impressa ai beni destinati alla garanzia dei creditori e delle sorti del compendio documentale. La motivazione resa dal giudice di merito in punto di graduazione della pena e, quindi, anche di concessione delle attenuanti generiche e di loro bilanciamento con circostanze aggravanti, se correttamente e congruamente motivata, non è, oltretutto, sindacabile in questa sede.
6. Dall'illustrata infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 7/03/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Carlo Zaza Grum Anandhumunitie выгз add 11 MAG 2017 IL FUNZIONARIO CIU QuDe Jux 1 10 0