Sentenza 23 settembre 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, le condotte di mancata consegna ovvero di sottrazione, di distruzione o di omessa tenuta dall'inizio della documentazione contabile, sono tra loro equivalenti, con la conseguenza che non è necessario accertare quale di queste ipotesi si sia in concreto verificata se è comunque certa la sussistenza di una di esse ed è inoltre acquisita la prova in capo all'imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2014, n. 47923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47923 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 23/09/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 2597
Dott. MICCOLI Grazia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 46268/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE AN AU N. IL 12/08/1965;
avverso la sentenza n. 4851/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 18/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. ANIELLO Roberto ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Per il ricorrente, l'avv. Salvino Mondello, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo, in data 18 aprile 2012, ha confermato quella del Tribunale della stessa città (emessa in data 23 giugno 2010), con la quale DE AN IO era stato condannato, ritenuta la recidiva reiterata, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione (oltre le pene accessorie previste dall'art. 28 c.p. e segg. e dalla L. Fall.) per il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, per avere, "quale titolare della impresa individuale omonima (....), dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo con sentenza del 21 dicembre 2006, al fine di procurarsi un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, sottratto o distrutto le scritture contabili dell'impresa fallita".
2. Con ricorso depositato in data 25 giugno 2012 l'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di Appello, deducendo due motivi.
2.1. Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), in relazione all'art. 43 cod. pen., L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, 125, art. 192 c.p.p.
e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e). Nella sentenza di primo grado, non rispondendo ai rilievi critici proposti con l'appello, sarebbe stata ritenuta la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo sulla sola presunzione della mancata tenuta delle scritture contabili sin dall'inizio dell'attività imprenditoriale, mentre nella pronunzia di primo grado, attraverso una mera deduzione, era stata ritenuta provata la circostanza della "deliberata sottrazione (sub specie occultamento)" delle stesse scritture. Dedotte una serie di circostanze di fatto, l'imputato ha sostenuto che tutt'al più il suo comportamento possa essere sussunto nella più lieve ipotesi di reato di bancarotta semplice documentale. Ha rilevato, inoltre, che il fatto ritenuto dal giudice d'appello sarebbe diverso da quello contestato.
2.2 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, lettere b) ed e), in relazione agli artt. 62 bis, 99 e 133 cod. pen., artt. 125 e 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e). L'imputato si duole del fatto che i giudici di merito non abbiano escluso la contestata recidiva reiterata o, quantomeno, non l'abbiano considerata equivalente alle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.. 2.3. È stata depositata in data 27 dicembre 2013 da un nuovo difensore dell'imputato una memoria, nella quale è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto quale bancarotta fraudolenta documentale e in ordine alla determinazione della pena, essendo stata erroneamente ritenuta la recidiva reiterata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, conseguentemente, merita il rigetto.
2. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale, disapplicando i principi generali dettati in materia di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen.. si sarebbe limitata a considerare provata la specifica finalizzazione fraudolenta della condotta soltanto sulla base di presunti indici e sulla mancanza del reperimento della documentazione contabile dell'impresa. In particolare, il ricorrente ha evidenziato che nella sentenza impugnata "l'intenzione di frodare i creditori" è stata desunta dal fatto "che l'imputato, pur avendo gestito un'attività commerciale con un volume di affari rilevante - come dimostrato dall'ammontare dei debiti, pari a circa duecentomila Euro, insinuati al fallimento, ha omesso, fin dall'inizio dell'attività, di tenere qualsivoglia documentazione (libri e scritture contabili) prevista dalla legge". In tal modo la Corte territoriale si sarebbe posta in netto contrasto con quanto contestato al DE AN, giacché nel capo di imputazione si fa riferimento alle condotte di "sottrazione" e "distruzione" delle scritture contabili, e nella sentenza di primo grado il fatto era stato ricostruito (mediante una deduzione) nella "deliberata sottrazione (sub specie, occultamento)". Il ricorrente ha quindi rappresentato una serie di circostanze di fatto che proverebbero che l'imputato si è trovato nella materiale impossibilità di gestire l'impresa proprio nell'arco temporale in cui sono stati accumulati i debiti che hanno portato poi alla dichiarazione di fallimento.
2.1 Va in primo luogo precisato che non è consentito a questa Corte trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). È ormai principio consolidato che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., lett. e), (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567).
Tanto premesso, occorre rilevare che nel ricorso la censura della valutazione delle prove da parte della Corte territoriale (con specifico riferimento alla documentazione attestante un periodo di detenzione subito dall'imputato proprio nel periodo in cui sono stati contratti i debiti più rilevanti, che poi hanno provocato il fallimento della società) è del tutto generico, senza alcuna considerazione specifica degli elementi evidenziati e degli argomenti spesi nella sentenza impugnata, anche a completamento di quelli ritenuti nella pronunzia di primo grado. Si contesta che sarebbero state erroneamente valutate le prove a discarico dell'imputato; tali argomenti però sono in questa sede irricevibili, giacché non è consentito riproporre un diverso contenuto delle risultanze istruttorie, in quanto compito della Corte di Cassazione non è quello di dar corso al terzo grado di merito, ma di verificare che la decisione della Corte territoriale non sia inficiata da incongruenze logiche o fondata su una incompleta elaborazione della prova. Nella sentenza impugnata è giustificata in maniera articolata la valutazione delle risultanze processuali, con una motivazione logica e coerente, nella quale si è fatto pure ricorso alla indicazione di elementi di riscontro.
2.2 Nessun rilievo ha poi il fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto che le prove assunte militino per una ricostruzione dei fatti nel senso che le scritture contabili non sono mai state istituite dall'imputato, diversamente da quello che è stato ritenuto dal giudice di primo grado e contestato nel capo di imputazione. La motivazione della sentenza impugnata sul punto è assolutamente logica e coerente e l'imputato, peraltro, ha avuto la possibilità di esercitare compiutamente il suo diritto di difesa.
D'altra parte, è da escludersi che vi sia violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando il fatto non sia ontologicamente mutato. Hanno sottolineato le Sezioni unite di questa Corte che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, sentenza n. 36551 del 15/07/2010 - Rv. 248051). Costituisce circostanza incontrovertibile nel caso in esame il mancato reperimento di qualsivoglia documento contabile dell'impresa fallita e il mancato deposito, da parte dell'imputato, dei libri contabili obbligatori, con la conseguenza - evidenziata nella sentenza impugnata - che non è stato possibile in alcun modo agli organi fallimentari procedere alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Non giova distinguere tra mancata consegna, sottrazione, distruzione e omessa tenuta ab initio della documentazione contabile, giacché, ai fini del reato di bancarotta documentale di cui alla L. Fall., art. 216, una volta accertato in capo all'imprenditore lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari (scopo regolarmente contestato al DE AN), la omessa tenuta (o la distruzione o l'occultamento ovvero la mancata consegna al curatore) della documentazione e delle scritture contabili devono ritenersi equivalenti, sicché può anche non rilevare che non si sia accertato quale delle ipotesi si sia verificata in concreto quando sia certa comunque la sussistenza di una di esse (Sez. 5, Sentenza n. 8369 del 27/09/2013 - Rv. 259038;- Sez. 5, 11/5/1981, n. 6967,- in un caso in cui è stata equiparata la distruzione alla omessa tenuta delle scritture contabili). In ordine a tale aspetto la sentenza impugnata si è soffermata con esaustiva motivazione, così come altrettanto coerente ed adeguata è la motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo proprio della bancarotta documentale fraudolenta. L'omissione della tenuta delle scritture contabili dall'inizio della attività della società fallita è incompatibile con un'ipotesi di trascuratezza colposa, attesa la rilevante dimensione economica dell'impresa gestita dalla suddetta società, come ha giustamente osservato la Corte territoriale, rilievo in relazione al quale non vi è replica alcuna nel ricorso. Da tanto discende indiscutibile la prova della consapevole finalità di recare pregiudizio ai creditori, al fine di occultare le proprie condotte gestorie antidoverose. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l'omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta - e non quello di bancarotta semplice - qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, sentenza n. 25432 del 11/04/2012 - Rv. 252992; Sez. 5, sentenza n. 32173 del 11/06/2009 - Rv. 244494). Peraltro, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, il reato previsto dalla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la omessa o irregolare tenuta della contabilità rende impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, Sentenza n. 5264 del 17/12/2013 Ud. - Manfredini - Rv. 258881). La locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota infatti la condotta e non la volontà dell'agente, sicché è da escludere che essa configuri il dolo specifico.
3. Infondato è pure l'altro motivo dedotto dal ricorrente. L'imputato censura il fatto che i giudici di merito non abbiano escluso la contestata recidiva reiterata o, quantomeno, non abbiano considerata equivalente alle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.. 3.1 Va in primo luogo evidenziato che a carico dell'imputato risultano due precedenti penali per i delitti di violazione di sigilli e di estorsione continuata.
Sia il giudice di primo grado che la Corte territoriale, rispondendo allo specifico motivo di appello proposto, hanno ritenuto, con esaustiva motivazione, di non poter escludere la recidiva come contestata ne' di poter concedere le attenuanti generiche. Giova ricordare, in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - Rv. 251690) che sul giudice del merito incombe uno specifico dovere di motivazione sia quando ritiene, sia quando esclude la rilevanza della recidiva. Esclusi i casi di recidiva c.d. obbligatoria, di cui all'art. 99 c.p., comma 5, il giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sè, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede;
ed è, quindi, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (Corte cost., sent. n. 192 del 2007). In altri termini, è compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionante della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Nel caso in esame, la motivazione adottata dalla Corte territoriale si è attenuta ai delineati principi, mettendo in rilievo come siano significativi di una "personalità incline alla violazione delle regole" sia il "tenore della condotta fraudolenta tenuta" che i "precedenti penali gravanti sul medesimo non di poco momento".
Quanto al diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen., censurato sotto il profilo della motivazione, va rimarcato che la concessione delle attenuanti generiche, e il connesso giudizio di bilanciamento con le aggravanti o con la recidiva, sono statuizioni che l'ordinamento rimette alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica. Nel caso di specie la Corte d'Appello non ha mancato di motivare la propria decisione, facendo riferimento alla personalità dell'imputato come desumibile dai sopra indicati indici rivelatori. Siffatta linea argomentativa non presta il fianco a censura, rendendo adeguatamente conto delle ragioni della decisione adottata;
d'altra parte non è necessario, per soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che, nel discrezionale giudizio complessivo, assumono eminente rilievo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2014