Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2014, n. 47923
CASS
Sentenza 23 settembre 2014

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Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, le condotte di mancata consegna ovvero di sottrazione, di distruzione o di omessa tenuta dall'inizio della documentazione contabile, sono tra loro equivalenti, con la conseguenza che non è necessario accertare quale di queste ipotesi si sia in concreto verificata se è comunque certa la sussistenza di una di esse ed è inoltre acquisita la prova in capo all'imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2014, n. 47923
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47923
    Data del deposito : 23 settembre 2014

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