Sentenza 12 febbraio 1999
Massime • 1
La mancanza di alcuno dei requisiti della sentenza previsti dall'art 546 cod. proc. pen., determinando nullità della stessa, non può essere sanata mediante la procedura di correzione degli errori materiali, prevista dall'art 130 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale il pretore, avendo omesso nel dispositivo il nominativo di uno degli imputati e la indicazione della relativa pena, aveva ritenuto di poter emettere ordinanza di correzione di errore materiale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/1999, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. CONSOLI GIUSEPPE PRESIDENTE del 12.2.1999
1. Dott. MARRONE FRANCO CONSIGLIERE SENTENZA
2. " AL ES " N.745
3. " TO SO " REGISTRO GENERALE
4. " SI IT " N.44135/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
CU NA nato Alcamo il 12-3-1962
avverso l'ordinanza del Pretore di Trapani - Sez. distaccata di Alcamo in data 30.9.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Marrone Lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata M O T I V I
Il 30 settembre 1998 il Pretore ha emesso la seguente ordinanza:
"visto l'art. 130 c.p.p., dispone correggersi la sentenza suindicata nella parte in cui, nel dispositivo, manca l'indicazione della condanna nei confronti di CU NA nato in [...] il [...] e disponendo che nella parte in cui CU NI viene condannato alla pena di mesi 6 dei reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, concede la sospensione della pena venga corretta "dichiara altresì CU NA colpevole del reato al medesimo ascritto di cui al capo "D" e lo condanna alla pena di mesi 3 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali concedendogli il beneficio della sospensione condizionale della pena"." Ha proposto ricorso NA CU, deducendo l'abnormità del provvedimento, non potendo l'omessa decisione del Pretore essere corretta ex art. 130 c.p.p. Il ricorso è fondato.
Poiché nel dispositivo della sentenza "corretta" mancava del tutto l'indicazione dell'attuale ricorrente, sussisteva la nullità prevista dall'art. 546, co. 3, c.p.p., onde non è consentito ovviare alla nullità con la procedura della correzione dell'errore materiale (Sez VI, sent. 2760 del 20.1.1994, RV 197718; Sez. I, sent. 1780 del 10.2.1994, RV 196402; Sez. II, sent, sent. 3648 del 19.8.1994, RV 199039; Sez. III, sent 2166 del 24.6.1997, P.M. in procedimento De Vitis, RV 208024; Sez. VI, sent. 705 del 2.5.1997, PG in procedimento Papi, RV 208108 tra le altre).
Pertanto, trattandosi di un provvedimento avulso dallo schema normativo del codice di rito e quindi abnorme, l'ordinanza va annullata senza rinvio.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 1999