Sentenza 27 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta documentale l'imprenditore non va esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche, posto che la qualifica rivestita non esime dall'obbligo di vigilare e controllare la attività svolta dal delegato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2005, n. 11931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11931 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 27/01/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 156
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 044995/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE RA ER N. IL 02/11/1930;
avverso SENTENZA del 24/10/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. M. Favalli che ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale di Milano condannava De AN EL quale amministratore unico della srl Sterlizia, dichiarata fallita il 14.4.93, per bancarotta fraudolenta impropria, patrimoniale e documentale.
La Corte d'appello riduceva la pena, previa declaratoria di prevalenza delle generiche.
Ricorre il difensore, che lamenta in primo luogo la violazione dell'art. 525 cpp, per il mutamento del giudice. Deduce, poi, vizio di motivazione circa il dolo della distrazione, insussistente, poiché i creditori privilegiati sono stati integralmente soddisfatti e quelli chirografari lo sono stati nella misura del settantasei per cento.
L'imputato aveva affidato la tenuta della contabilità a professionisti esperti della materia, pur se il compito non è stato assolto.
Le doglianze sono prive di fondamento.
L'eccezione in rito, oltre che generica, siccome ripetitiva, essendo già stata reietta ineccepibilmente dalla corte di merito, è manifestamente infondata, poiché le parti, mutato il collegio giudicante, consentirono all'acquisizione ed alla lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite nel fascicolo per il dibattimento (S.U. 15.1.99, Iannasso).
Ad integrare l'elemento soggettivo per i fatti di distrazione, occultamento, dissimulazione, non è richiesto il dolo specifico (necessario solo per l'ipotesi di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti), essendo sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà del fatto, a prescindere da ogni intento di recare pregiudizio al patrimonio dell'impresa ed ai creditori della stessa. La condotta post delictum è valsa, poi, al ricorrente la prevalente delle generiche.
Gli amministratori di una società dichiarata fallita hanno l'obbligo di fornire la dimostrazione della destinazione data ai beni acquisiti al patrimonio, in quanto la destinazione legale dei beni del debitore all'adempimento delle obbligazioni contratte, comporta una limitazione della libertà di utilizzare gli stessi, onde dalla mancata dimostrazione può essere desunta la prova della distrazione o dell'occultamento (Cass. Sez. 5^, 8.10.97, n. 11703, Cimarelli). Costante è l'insegnamento di questa Corte, secondo il quale l'imprenditore e il rappresentante legale della società non possono sottrarsi a responsabilità, adducendo l'affidamento a terzi della tenuta dei libri e delle scritture contabili, posto che la qualifica rivestita non esime comunque dall'obbligo di vigilare sull'operato delle persone incaricate alla bisogna.
L'obbligo continua ad incombere in capo all'imprenditore o ai rappresentanti legali sotto forma di dovere di vigilanza e controllo sull'attività svolta dalla persona delegata, pur se questa sia dotata di specifiche cognizioni tecniche (Sez. 5^, 15.12.93, n. 2055, Decenvirale).
Il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2005