Sentenza 27 giugno 2002
Massime • 1
La mancanza del dispositivo, sebbene ritualmente letto in udienza, determina la nullità della sentenza, che non può essere integrata con la procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen., non utilizzabile quando gli errori producano la nullità degli atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2002, n. 25805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25805 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Presidente - del 27/06/2002
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - N. 619
3. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - N. 011884/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) SO RZ EL OV N. IL 12/02/1975
avverso SENTENZA del 13/12/2001 CORTE MILITARE APPELLO di VERONAvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona dei Dott. Vittorio GARINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA:
1. Con sentenza in data 13 dicembre 2001 la Corte militare di appello, sezione distaccata di Verona, confermava, ad esclusione dell'entità della pena che veniva ridotta a mesi cinque e giorni dieci di reclusione militare mediante concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 48 n. 3 c.p.m.p., quella in data 29 giugno 2001 del Tribunale militare di Torino, con la quale SO ZI EL AN era stato ritenuto responsabile del reato di insubordinazione con violenza aggravato (artt. 186 e 47 n. 4 c.p.m.p.). La corte territoriale provvedeva, inoltre, alla correzione dell'errore materiale rilevato nella sentenza di primo grado, consistito nella mancata trascrizione del dispositivo della medesima. Affermava - respinta l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, in quanto priva di dispositivo, formulata dall'imputato appellante e ritenuto che a detta carenza poteva ovviarsi con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. - che la responsabilità dell'imputato era comprovata dal contenuto delle testimonianze in atti, secondo le quali il SO aveva inferto un pugno alla parte offesa, che era intervenuta nei suoi confronti quale capo-camerata per fare cessare gli schiamazzi in corso e ripristinare l'ordine e la tranquillità nella camerata, con determinazione consapevole e non come frutto di uno scomposto tentativo di divincolarsi.
2. Ricorre per cassazione il SO, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce:
a) violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 546 co. 3^ stesso codice), in quanto la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarata nulla per la mancanza di uno dei requisiti - il dispositivo - richiesti dalla legge: carenza non ovviabile dal giudice dell'impugnazione mediante ricorso alla procedura della correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 c.p.p.;
b) vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ e) c.p.p. in relazione all'art. 186 c.p.m.p.), asserendo che la ricostruzione del fatto, così come effettuata dai giudici del merito, escludeva la sussistenza del reato contestato all'imputato;
c) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 186 c.p.m.p.), affermando che non v'era la prova dell'elemento soggettivo del rato di insubordinazione aggravato, avendo l'imputato agito per opporsi alla condotta aggressiva della ritenuta parte offesa;
d) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 62 n. 2 cod. pen.), rilevando che la condotta dell'imputato era stata determinata dallo stato d'ira derivante dall'ingiusto comportamento della parte offesa, sicché avrebbe dovuto essere applicata la circostanza attenuante della provocazione.
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha più volte (cfr. Cass.3.3.1997, Nicolò, rv. N. 208.203; idem, 8.11.1995, Triolo Cass. pen. 1997, 2191; idem, 19.2.1997, Papi, rv. N. 208.108) affermato che la nullità della sentenza, prevista dal terzo comma dell'art. 546 c.p.p. per la mancanza assoluta del dispositivo - requisito essenziale della medesima giusto il disposto del primo comma lett. f) della citata norma - riguarda esclusivamente il documento-sentenza redatto dal giudice allo strumentale fine di indicare le ragioni della decisione adottata, mentre la mancata lettura in udienza del dispositivo, come imposto dall'art. 545 c.p.p., comporta l'inesistenza della sentenza.
Ne consegue che la mancanza del dispositivo, ritualmente letto in udienza, nella stessa sentenza-documento ne comporta la nullità, non potendosi ovviare alla stessa mediante il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 c.p.p. Infatti, per espressa statuizione di detta norma, può procedersi alla correzione degli errori materiali inficianti la sentenza soltanto nella ipotesi che i medesimi "... non determinano nullità..." dell'atto.
Il giudice dell'impugnazione, pertanto, non poteva ovviare alla mancanza del dispositivo nella sentenza di primo grado, disponendone l'integrazione con il ricorso alla procedura della correzione degli errori materiali, di guisa che la sentenza gravata deve essere annullata senza rinvio a norma dell'art. 620 lett. d) c.p.p.. Va, inoltre, annullata, anche essa senza rinvio, la sentenza di primo grado, in quanto affetta dalla nullità prevista dall'art. 546 c.p.p. Gli atti del processo vanno rimessi allo stesso giudice di prime cure, che provvederà, in diversa composizione soggettiva, alla celebrazione di un nuovo giudizio.
L'accoglimento del primo motivo del gravame assorbe ogni altra doglianza avanzata dal ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella del Tribunale militare di Torino in data 29.06.2001 e dispone trasmettersi gli atti al predetto Tribunale per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2002