Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2013, n. 8369
CASS
Sentenza 27 settembre 2013

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Massime1

Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale devono ritenersi condotte equivalenti la distruzione, l'occultamento o la mancata consegna al curatore della documentazione e l'omessa o irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili. Pertanto per la sussistenza del reato è sufficiente l'accertamento di una di esse e la presenza in capo all'imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari.

Commentari3

  • 1Bancarotta documentale: legittimità del sequestro probatorio e limiti dell'opposizione
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    Con la sentenza n. 5261 del 3 dicembre 2024, la Corte di Cassazione, Sezione V Penale, ha chiarito i criteri di legittimità del sequestro probatorio in materia di bancarotta fraudolenta documentale e i limiti dell'opposizione a tale provvedimento. Massima Quando alla perquisizione consegue un sequestro, il decreto di perquisizione non è impugnabile autonomamente; le doglianze sulla perquisizione rilevano solo se incidono sulla legittimità del sequestro e, comunque, soltanto in presenza di abnormità (violazione radicale di “casi” e “modi” di legge con lesione di diritti costituzionali), con conseguente inutilizzabilità di quanto acquisito, salvo il sequestro dovuto ex art. 253 c.p.p. …

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  • 2Omessa tenuta delle scritture contabili e dolo specifico nella bancarotta fraudolenta
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 3Testimone irreperibile, prova .. superflua (Cass. 8422/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 ottobre 2020

    E' viziata da nullità relativa l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495 c.p.p., comma 2, corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111 Cost., comma 2, in tema di contraddittorio tra le parti (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, n. 2511 del 24/11/2016, rv. 269050). La legge preveda solo la revoca delle prove superflue: il diritto di difendersi provando, pertanto, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2013, n. 8369
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8369
Data del deposito : 27 settembre 2013

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