Sentenza 27 settembre 2013
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale devono ritenersi condotte equivalenti la distruzione, l'occultamento o la mancata consegna al curatore della documentazione e l'omessa o irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili. Pertanto per la sussistenza del reato è sufficiente l'accertamento di una di esse e la presenza in capo all'imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari.
Commentari • 3
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E' viziata da nullità relativa l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495 c.p.p., comma 2, corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111 Cost., comma 2, in tema di contraddittorio tra le parti (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, n. 2511 del 24/11/2016, rv. 269050). La legge preveda solo la revoca delle prove superflue: il diritto di difendersi provando, pertanto, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2013, n. 8369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8369 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 27/09/2013
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI RI - Consigliere - N. 2366
Dott. SETTEMBRE A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 27012/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR ER N. IL 08/12/1949,
avverso la sentenza n. 292/2005 CORTE APPELLO di MILANO, del 25/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Udito il Procuratore Generale in persona del
Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dr. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 25-1-2012, a conferma di quella emessa dal locale Tribunale, ha condannato AZ IN a pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commesso quale amministratore della EA NZ srl, dichiarata fallita il 29-1-1998. Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa dai giudici del merito, l'AZ sottrasse dalle casse sociali, nell'anno 1995, L. 886.251.000 (tale la somma indicata nell'ultimo bilancio approvato, quello del 31-5-1996) e tenuto le scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
Alla base della resa statuizione vi sono le dichiarazioni e gli accertamenti del curatore fallimentare, nonché l'obbiettiva assenza delle scritture alla data del fallimento. Quanto alla bancarotta patrimoniale, i giudici di merito hanno disatteso le giustificazioni dell'imputato, che ha parlato di prelievi dalle casse sociali per l'acquisto - non andato a buon fine - di un immobile da destinare a sede dell'attività sociale, in Milano, via Boscovich.
2. Ha presentato personalmente ricorso l'imputato lamentando:
a) la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla bancarotta patrimoniale. Deduce che i giudici hanno male interpretato, o travisato, le dichiarazioni della moglie dell'imputato e di un amico di quest'ultimo, che hanno confermato la versione difensiva, ingiustificatamente disattesa dal Tribunale e dalla Corte d'appello;
b) il vizio di motivazione in ordine alla bancarotta documentale. Deduce che i giudici non hanno tenuto conto delle numerose prove, documentali e testimoniali (la rag. TA RI PI, il prof. AC Giuseppe, la dr.ssa Pagani Raffaella), addotte a dimostrazione della regolare tenuta della contabilità, prima tramite la Iota srl e poi con propri contabili;
c) la violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Lamenta, al riguardo, che la sentenza non abbia speso parola sulla prova della consapevolezza, in capo all'imputato, di rendere impossibile o comunque difficile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e sulla richiesta derubricazione del reato in quello di bancarotta semplice;
d) il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. Lamenta che non sia stato formulato un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti sulla base di elementi meramente presuntivi, relativi alla natura dei precedenti penali per bancarotta, immotivatamente ricondotti dalla Corte di merito alla gestione delle altre società a lui facenti capo. Inoltre, che non si sia tenuto conto, in funzione di un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio, del risarcimento effettuato a favore della curatela dopo la sentenza di primo grado.
3. Con memoria depositata nella cancelleria di questa Corte in data 12 febbraio 2013 l'avv. IN Imposimato, difensore dell'imputato, censura la sentenza sotto tre aspetti. Lamenta, innanzitutto, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova della bancarotta patrimoniale, che la Corte territoriale ha collegato all'interesse personale dell'AZ all'acquisto dell'immobile di via Boscovich. Deduce, al riguardo, che nessuno degli immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale era intestato alla società fallita (il che spiega perché nemmeno quello oggetto del preliminare di compravendita dovesse essere intestato alla EA NZ srl);
che l'immobile in questione non era idoneo a soddisfare nessun interesse personale dell'AZ; che questi si era riservata la facoltà di acquisto per persona da nominare, per tutelare la società da un eventuale inadempimento del preliminare. Lamenta poi l'assenza di motivazione in ordine al nesso causale tra la distrazione e il fallimento societario, in quanto, deduce, l'insolvenza deve essere conseguenza dell'atto distrattivo. Al contrario, aggiunge, la somma fu prelevata nel 1995, in un momento economicamente florido per la società (come si deduce L'atto d'appello) e tre anni prima del fallimento. Quindi, quando l'ipotizzata distrazione non poteva avere nessuna influenza sulle condizioni economiche della società.
Sotto un ultimo profilo si duole dell'assenza di motivazione in ordine "all'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta con riferimento allo stato di insolvenza che da luogo al fallimento". Lamenta che la sentenza non spenda parola in ordine alla consapevolezza dell'imputato di provocare, col suo comportamento, il dissesto societario, ovvero la consapevolezza di sottrarre beni all'esecuzione concorsuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili o infondati.
1. Il primo motivo del ricorso personale e il primo motivo dell'avv. Imposimato attengono entrambi alla prova della bancarotta patrimoniale e possono essere trattati congiuntamente. Sono entrambi manifestamente infondati perché, essendo acclarato e non contestato che l'AZ effettuò, nel 1995, prelievi dalle casse sociali per l'importo specificato in imputazione, nessuna prova ha fornito della destinazione delle somme ad attività sociali. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno disatteso le deduzioni difensive sulla base delle seguenti, lineari considerazioni:
- i prelievi furono effettuati nel 1995 (come risulta dalle appostazioni al bilancio del 31 maggio 1996), mentre l'imputato parla di prelievi effettuati nel 1996 (dopo il mese di giugno del 1996) per il pagamento di un immobile che aveva in animo di acquistare, per conto della società, da un certo Alemanno (intermediario). In maniera del tutto logica e coerente i giudici hanno desunto che la versione dell'imputato non è credibile, in quanto non tiene conto del tempo dei prelievi e di quelli del pagamento all'Alemanno;
- nessuna prova documentale è stata fornita di pagamenti a favore dell'Alemanno. Logicamente i giudici hanno desunto che la versione dell'imputato non è credibile, perché non si pagano L. 900 milioni a uno sconosciuto senza pretendere una ricevuta;
- nessun rilievo possono avere a favore dell'imputato le dichiarazioni della moglie (Caputo Nunzia) e del teste Varini, per la semplice ragione che entrambi riferiscono, in maniera peraltro generica e fumosa, circostanze apprese dallo stesso imputato (il quale riferì loro, in varie occasioni, che si recava, o si era recato, a Roma per effettuare i pagamenti predetti). Nessun addebito di illogicità può essere mosso ad una sentenza che dubita, comprensibilmente, di dichiarazioni (quelle della Caputo) interessate, non contestualizzate, indirette e obbiettivamente vaghe (non sono nemmeno specificati gli importi delle somme menzionate);
- il contratto preliminare, relativo all'immobile, non era stato stipulato a nome della EA NZ srl. Per quanto la circostanza abbia scarso rilievo ai fini che qui interessano (in considerazione di quanto sopra detto), logicamente i giudici hanno desunto che nessuna prova vi è non già dell'acquisto, ma nemmeno dell'intenzione di acquistare a nome della società rappresentata. Il fatto, rimarcato dal difensore dell'imputato, che altri immobili destinati all'attività sociale fossero intestati a società amministrate L'AZ (e che, quindi, anche quello in questione dovesse avere, nelle intenzione dell'imputato, la stessa destinazione) non toglie nulla al disvalore della condotta, giacché si tratta pur sempre di somme fuoriuscite dal patrimonio sociale senza contropartita, mentre l'affermazione che l'immobile oggetto del preliminare non fosse idoneo a soddisfare alcun interesse personale dell'AZ rappresenta un'asserzione priva di significato pratico e persino difficilmente comprensibile.
Non presta il fianco a censura, quindi, la decisione impugnata, che si è attenuta al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l'accertata presenza, in un determinato momento della vita della società, di beni all'interno di questa, che non vengono poi reperiti dal curatore fallimentare, costituisce prova della distrazione ove l'imprenditore fallito non sappia o non voglia dare conto della loro destinazione al soddisfacimento di bisogni della società (ex multis, Cass. Sez. 5, 4/6/2010, n. 35828; Cass., sez. 5, 13/10/2009, n. 43036).
2. Il secondo motivo di ricorso, attinente alla prova della bancarotta documentale, è infondato. La Corte d'appello, sulla falsariga del giudice di primo grado (le due sentenze, sul punto, sono assolutamente convergenti e si integrano a vicenda), ha preso atto dell'assenza (di una parte importante) delle scritture contabili della società al momento del fallimento e del fatto che l'amministratore della società fallita non ha fatto nulla per procurarne la disponibilità agli organi fallimentari (la contabilità era ferma al 31/5/1994 e l'ultimo bilancio approvato è quello del 1995, a fronte di un fallimento dichiarato nel gennaio del 1998. Inoltre, l'elaboratore elettronico utilizzato dalla società per la tenuta della contabilità non fu mai consegnato al curatore). A fronte di tali risultanze l'imputato, riproponendo argomenti già confutati dai giudici di merito, si appella - in maniera per vero inammissibile - a quelle che sono, a suo giudizio, le contrarie dichiarazioni dei testi escussi (la rag. TA RI PI, il prof. AC Giuseppe, la dr.ssa Pagani Raffaella), a dire dei quali la contabilità sarebbe stata regolarmente tenuta, essendo contenuta in un elaboratore mal funzionante, che il curatore fallimentare non si sarebbe preoccupato di riparare. Tali argomenti sono irricevibili, giacché non è consentito riproporre, in questa sede, un diverso contenuto delle risultanze istruttorie, in quanto compito della Corte di Cassazione non è quello di dar corso al terzo grado di merito, ma di verificare che la decisione impugnata non sia inficiata da incongruenze logiche o fondata su una incompleta elaborazione della prova.
Peraltro, non può farsi a meno di evidenziare che i giudici di merito hanno puntualmente esaminato le risultanze della prova testimoniale richiamata dal ricorrente, evidenziando quanto segue:
- la teste TA ha parlato di una contabilità da lei aggiornata fino agli inizi del 1997 (epoca in cui smise di collaborare con la Iota srl, incaricata della tenuta delle scritture contabili), mentre il fallimento è del 1998: quindi, per almeno un anno non vi è traccia, nemmeno nelle dichiarazioni della teste introdotta dalla difesa, della tenuta delle scritture contabili dagli inizi del 1997 al fallimento;
- Il teste AC (consulente fiscale), che si recava periodicamente negli uffici della società ed esaminava la contabilità tenuta dalla TA, ha parlato di "bollati" e "prove di stampa" verificati fino al 1995 (mentre, come detto, il fallimento è del 1998);
- la curatrice della EA NZ srl, dr.ssa Pagani Raffaella, ha negato che le sia mai stato consegnato un elaboratore completo dei dati contabili ed ha parlato di un elaboratore - rinvenuto nella sede sociale - non funzionante, in quanto "privo della parte essenziale". Costituisce circostanza incontrovertibile, quindi, confermata dallo stesso ricorrente, che la contabilità non è stata (per niente) tenuta per almeno un anno, mentre nulla è dato sapere intorno alle registrazioni contabili effettuate nel periodo antecedente, in quanto la relativa documentazione non è stata posta a disposizione del curatore, con la conseguenza - evidenziata nella sentenza impugnata - che non è stato possibile agli organi fallimentari procedere alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Che questa fosse la finalità intenzionalmente perseguita L'imputato è provato, nel coerente argomentare dei giudici di merito, dal fatto che l'AZ aveva effettivamente la necessità di non lasciare traccia delle distrazioni poste in essere e che solo lui aveva interesse a celare l'effettivo andamento degli affari sociali. Inoltre, era il soggetto che aveva la materiale disponibilità della documentazione contabile, oltre che l'obbligo della sua tenuta. Nè giova distinguere tra mancata consegna e irregolare tenuta della documentazione contabile, giacché, ai fini del reato di bancarotta documentale di cui all'art. 216 cit., una volta accertato, in capo all'imprenditore, lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari (scopo regolarmente contestato all'AZ), la distruzione (o l'occultamento, ovvero la mancata consegna al curatore) della documentazione e la omessa (o irregolare o incompleta) tenuta delle scritture contabili devono ritenersi equivalenti, sicché non rileva che non si sia accertato quale delle due ipotesi siasi verificata quando sia certa la sussistenza di una di esse (In questo senso, vedasi Cass., sez. 5, 11/5/1981, n. 6967, in un caso in cui è stata equiparata la distruzione alla omessa tenuta delle scritture contabili, nonché Cass. N. 9435 del 12/6/1984). Aspetto su cui la sentenza impugnata si è soffermata con esaustiva motivazione.
3. Il terzo motivo del ricorrente, concernente la prova del dolo di bancarotta documentale, è manifestamente infondato. Il giudice d'appello ha fatto proprio il convincimento del primo giudice ("non si può che convenire col primo giudice") circa la finalità decipiente perseguita, in materia documentale, L'AZ, che aveva necessità di tenere celata l'operazione distrattiva posta in essere. Del tutto consequenziale è, pertanto, la conclusione cui è pervenuto il giudicante, secondo cui "nel contesto sopra descritto" l'AZ aveva la perfetta consapevolezza di "recare grave pregiudizio ai creditori, in quanto, oltre a rendere impossibile l'accertamento della corrispondenza dei dati desumibili dal bilancio alla reale situazione finanziaria della fallita, ha impedito la ricostruzione dei fatti distrattivi contestati, nonché di accertare la destinazione di altre rilevanti somme (l'importo del prefinanziamento) e dei beni della società (le attrezzature scolastiche)". Trattasi di motivazione non solo esistente, ma congrua e logica, che da piena ragione delle conclusioni cui i giudicanti sono pervenuti e che esclude, di per sè, la più lieve ipotesi della bancarotta semplice.
4. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso dell'AZ. Il giudice d'appello ha tenuto fermo il giudizio di equivalenza tra aggravanti contestate ed attenuanti generiche (pure concesse), già formulato dal primo giudice, in considerazione della "gravità del fatto" e delle "modalità illecite che hanno caratterizzato la gestione e ne hanno costituito una costante", nonché dei precedenti penali dell'imputato, tra cui altra condanna per bancarotta fraudolenta. La suddetta motivazione deve ritenersi ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio. Non ha senso, infatti, appellarsi alla terminologia usata dal giudice d'appello per disattendere la richiesta di un diverso e più favorevole bilanciamento (la precedente condanna è stata "verosimilmente" legata alla gestione delle altre società facenti capo all'AZ), in quanto il giudizio della Corte territoriale è legato (anche, ma non solo) alla (certa) condanna per bancarotta e nessun peso ha avuto, nella formazione del convincimento, la circostanza che la bancarotta sia relativa a società del gruppo, ovvero a società esterne, nella cui amministrazione l'AZ si sia inserito. Nè vale appellarsi al "risarcimento" attuato a favore della curatela, avendo il giudice d'appello evidenziato che non di risarcimento si è trattato, ma di rimborso delle spese legali liquidate dal primo giudice: vale a dire, di attività doverosa, ampiamente ricompensata con la rinuncia alla costituzione di parte civile, che non è idonea ad influenzare il giudizio sul trattamento sanzionatorio.
5. Ugualmente infondate sono le ulteriori censure mosse dal difensore dell'imputato in ordine alla causalità e all'elemento soggettivo. Sotto il primo aspetto, si rileva che all'imputato non è contestato di aver provocato, con gli atti distrattivi, il fallimento della società (ipotesi contemplata e autonomamente punita dalla L. Fall., art. 223, comma 2), bensì di aver distratto beni sociali. Tale
condotta è punita dalla L. Fall., art. 216 indipendentemente dalle conseguenze che da essa sono derivate sulla vita della società, in quanto l'oggetto giuridico della bancarotta patrimoniale è la tutela del patrimonio sociale a garanzia della massa dei creditori, aventi interesse all'integrità del patrimonio sociale (Cass., S.U., n. 21039 del 26/5/2011; N. 16579 del 24/3/2010; N. 33380 del 18/7/2008;
N. 38810 del 4/7/2006; N. 3615 del 30/11/2006). Ne consegue che ogni atto distrattivo, purché di significativa valenza, assume rilievo ai sensi della L. Fall., art. 216 in caso di fallimento, indipendentemente dalla sua idoneità a provocare il fallimento sociale e indipendentemente dal fatto che il fallimento si verifichi, giacché questo non costituisce l'evento del reato. Dal punto di vista strutturale, infatti, il delitto in esame costituisce un reato di pericolo, rimanendo integrato dalla sola esposizione a rischio dell'interesse protetto (Cass., n. 30932 del 22/6/2010; N. 7212 del 26/1/2006; N. 7555 del 30/1/2006). Sotto il secondo profilo, decisivo appare il rilievo che la bancarotta patrimoniale non esige affatto la volontà di provocare il fallimento dell'impresa, ne' l'intenzione di recare pregiudizio ai creditori (che rileva solamente nel riconoscimento di passività inesistenti), come sembra ritenere il ricorrente, bastando il dolo generico, dato dalla consapevole volontà dei singoli atti di sottrazione, occultamento o distrazione e, comunque, di quegli atti con i quali si viene a dare la patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa, con la consapevolezza di compiere atti che cagionano, o possono cagionare, danno ai creditori (Cass., sez. 5, 16/10/2008, n. 43216; Cass., 10/1/2008; Cass., 15/11/2007, n. 46921). Dolo che, nel caso di specie, è statò ragionevolmente ravvisato nella appropriazione di beni sociali.
6. In definitiva, nessuno dei motivi di ricorso può trovare accoglimento. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014