Sentenza 22 settembre 2015
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 l. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare).
Commentari • 9
- 1. Bancarotta per distrazionehttps://www.dirittobancario.it/
La sentenza in commento analizza il delicato tema dell'onere della prova nel reato di bancarotta per distrazione. Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di società, successivamente dichiarata fallita, mediante conferimento dei beni costituenti l'attivo alla società beneficiaria, qualora tale operazione, sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione In tema di bancarotta, la Cassazione ha stabilito che “il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale integra la fattispecie di bancarotta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito Con la pronuncia in …
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Massima L'omesso versamento dei contributi previdenziali non integra, di per sé, la bancarotta fraudolenta per dissipazione, perché l'omissione non comporta un'uscita patrimoniale immediata: per configurare una bancarotta fraudolenta patrimoniale occorre accertare la distrazione o la spendita ad altri fini delle risorse destinate ai contributi, o comunque una movimentazione patrimoniale incompatibile con gli interessi dell'impresa. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in materia di bancarotta La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, …
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1. Viene impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Palermo con cui è stata confermata la decisione di primo grado che ha condannato Me.Pi. alla pena di tre anni di reclusione in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione (di beni strumentali come apparecchiature informatiche e mobili d'ufficio, nonché di altri arredi e attrezzature commerciali) e bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili, avuto riguardo al fallimento della società F.M.R. Team Srl, di cui l'imputato era stato legale rappresentante e liquidatore, dichiarato il 25.6.2013. Le pene accessorie fallimentari sono state determinate nella stessa misura della pena …
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Indice: La massima La spiegazione La sentenza integrale La massima Elemento oggettivo del reato – Distrazione mediante prelievi di cassa – Onere di giustificazione dell'amministratore – Prova indiziaria In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione può essere desunta dal mancato rinvenimento di somme o beni sociali e dall'incapacità dell'amministratore di giustificarne la concreta destinazione, senza che ciò integri un'illegittima inversione dell'onere della prova, atteso che l'imprenditore, in quanto gestore del patrimonio sociale e soggetto posto in posizione di garanzia nei confronti dei creditori, è tenuto a rendere conto dell'impiego delle risorse …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2015, n. 8260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8260 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2015 |
Testo completo
826 0 / 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente- Sent. n. sez.2806 Dott. Maurizio FUMO Dott. Gerardo SABEONE - Consigliere - UP-22/9/2015 Dott. Rosa PEZZULLO - Consigliere - R.G.N. 1153/2015 - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI Dott. Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: CE AZ, nato ad [...], il [...]; avverso la sentenza del 30/6/2014 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna, pronunziata in giudizio abbreviato, di CE AZ per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi nella sua qualità di amministratore di fatto della Panitalia s.r.l. e del panificio Gambolese s.r.l. entrambe fallite nel 2008. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi. Con il primo deduce errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle distrazioni contestate non avendo tenuto conto la Corte territoriale dell'inevitabile assorbimento delle risorse delle fallite nel sostenimento dei costi relativi alla loro gestione. Con il secondo analoghi vizi vengono denunciati con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale, mentre con il terzo il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine alla mancata revisione del giudizio di bilanciamento tra le concesse attenuanti generiche e le contestate aggravanti e recidiva e in merito al quantificazione dell'aumento per la continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile.
2. Manifestamente infondato e generico è il primo motivo, che sostanzialmente riproduce le doglianze avanzate con il gravame di merito con riguardo alle condotte distrattive già correttamente confutate in diritto dai giudici dell'appello.
2.1 Va infatti ribadito come la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 7048 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411).
2.2 Il ricorrente infatti trascura la costante elaborazione giurisprudenziale seguita dal giudice di legittimità, la quale si ancora alla peculiarità della normativa concorsuale. In tal senso deve quindi ricordarsi che l'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima. Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta. Non di meno l'art. 87, comma 3 legge fall. (anche nella sua formulazione precedente alla sua riforma) assegna al fallito obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale. Immediata è la conclusione che le condotte descritte all'art. 216. comma 1, n. 1 (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell'interpello. Osservazioni che giustificano I'(apparente) inversione dell'onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione). Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 26 gennaio 2011, Buttitta e altri, in motivazione).
2.3 Del tutto legittimamente (ed esaurientemente), dunque, la Corte territoriale ha ritenuto del tutto insufficiente a vincere la presunzione di distrazione dei beni non rinvenuti al momento dell'apertura delle procedure concorsuali la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, che l'imputato non è stato in grado di documentare, ma nemmeno ha saputo precisare nel loro ammontare e dettaglio.
3. Analoga sorte deve essere riservata al secondo motivo. E' infatti altrettanto costante l'insegnamento di questa Corte cui si è correttamente richiamata la sentenza - impugnata per cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, il reato previsto - dall'art. 216, comma primo n. 2, della legge fallimentare richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (ex multis Sez. 5, n. 5264/14 del 17 dicembre 2013, Manfredini, Rv. 258881).
4. Del tutto generico è infine il terzo motivo, che si fonda sull'assertiva affermazione dell'irrilevanza dei precedenti penali dell'imputato ai quali invece la Corte territoriale - ha legittimamente ancorato le sue valutazioni in tema di bilanciamento tra circostanze - e della non espressività ai fini della recidiva dei reati per cui è processo.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende. DEPOSITATA IN CANCELLERIA Così deciso il 22/9/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente addi 29 FEB 2016 B2B Luca Pistorelli Maurizio Fumo u IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIC пий Qu uzi mus Carmela Lanzuise