Sentenza 9 marzo 2011
Massime • 1
L'omessa trascrizione, nell'originale della sentenza, del dispositivo letto in pubblica udienza non integra la nullità di cui all'art. 546 cod. proc. pen., trattandosi di una mera assenza grafica sanabile con la procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2011, n. 13094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13094 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 09/03/2011
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. DUBOLINO Pietro - rel. Consigliere - N. 426
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 30060/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI POTENZA;
nei confronti di:
1) COLONNA FILIPPO, N. IL 04/07/1988;
avverso la sentenza n. 204/2009 TRIBUNALE di MATERA, del 04/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
lette le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RILEVATO IN FATTO
Che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, intese applicare a OL IL, per il reato di furto aggravato, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di giorni 60 gg di reclusione ed Euro 100,00 di multa;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la locale procura generale della Repubblica, denunciando violazione dell'art. 546 c.p.p., per essere la detta sentenza del tutto priva del dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che la doglianza posta a base del ricorso risulta oggettivamente fondata, atteso che, in effetti, la sentenza in atti appare priva del dispositivo;
che, tuttavia, ciò non deve comportare l'annullamento della pronuncia impugnata, risultando dall'esame degli atti (legittimo e doveroso quanto venga dedotto, come nella specie, un vizio "in procedendo") che insiste l'originale del dispositivo letto in aula all'esito dell'udienza tenutasi il 4 novembre 2009, per cui può farsi applicazione del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui: "L'omessa o incompleta trascrizione nell'originale della sentenza del dispositivo letto in Pubblica udienza non integra la nullità di cui all'art. 546 c.p.p., comma 3, trattandosi di una mera assenza grafica sanabile con la procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 c.p.p." (così, in particolare, Cass. 6, 3-19 marzo 2008, n. 12308, Bolognini, Rv. 239329; nello stesso senso in precedenza: Cass. 3, 27 gennaio - 20 febbraio 1 9989 n. 2150, Magliaro, rv. 210171; cass. 4, 28 ottobre - 31 dicembre 2003 n. 49485, Rossi, rv 227071).
P.Q.M.
La Corte corregge l'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata 4 novembre 2009 del Tribunale di Matera emessa nei confronti di OL IL nel senso che la stessa deve ritenersi integrata del dispositivo letto in udienza ed esistente in atti. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011