Sentenza 27 gennaio 1998
Massime • 1
L'omessa o incompleta trascrizione nell'originale della sentenza del dispositivo letto in pubblica udienza e inserito negli atti processuali non costituisce nullità per mancanza del dispositivo di cui all'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., che riguarda il dispositivo letto in udienza, ma soltanto un errore materiale riparabile con la procedura di cui all'art. 130 stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/1998, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIOLETTI Giovanni Presidente del 27/1/98
1. Dott. ACCATTATIS Vincenzo Consigliere SENTENZA
2. " DA IC " N. 235
3. " OR ER " REGISTRO GENERALE
4. " AL LD " N. 21681/96
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
RO IL n. a Sulmona il 28.4.1996
avverso la sentenza 3.3.1997 della Corte d'Appello de L'Aquila del 20 marzo 1996
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Fraticelli che ha concluso per rigetto del ricorso
Svolgimento del processo:
Con sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila del 20 marzo 1996, confermativa di decisione del Tribunale di Sulmona del 7 ottobre 1994, RO LO è stato condannato alla pena di m. 2 di arresto e L.
7.500.000 di ammenda per i reati di cui agli artt. 2, 1^ co. d.l. 10.7.82 n. 429 e 1, 6^ co. stesso d.l; acc. in Sulmona 1.6.92 per omessa dichiarazione in '90 e per omessa tenuta scritture obbligatorie. La Corte inoltre correggera' la sentenza del Tribunale aggiungendo il dispositivo mancante.
Il RO, che aveva già dedotto quale nullità ex art. 546 c.p.p. tale omissione , ricorre per cassazione deducendo la nullità
della prima decisione.
Motivi della decisione:
Il ricorso è infondato.
Invero, premesso che il dispositivo è in atti ed è stato letto all'udienza, è giurisprudenza costante di questa Corte che, l'omessa o l'incompleta trascrizione, nell'originale della sentenza, del dispositivo letto in pubblica udienza e inserito negli atti processuali, non costituisce nullità per mancanza del dispositivo di cui all'art. 546, co. 3, c.p.p., che riguarda il dispositivo letto in udienza, ma soltanto un errore materiale riparabile con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. (Cfr. Cass. Sez. II, 23 ottobre 1984, n. 1312, Tosetto, 167.79 5; Sez. III, 16 aprile 1971, n. 817, Contalupo, 118. 969; di recente, per provvedimento camerale della Corte, con correzione anche del ruolo oltre che del dispositivo: Sez. Un. 12 maggio 1995, n. 15 c.c., P.M. c. Sciancalepore, 201.02 8). Pertanto il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 1998