Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/01/2004, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NG EL, PI FL, NG AL, in proprio e n.q. di eredi di NG EL, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell'avvocato FULVIO VACCARO, difesi dall'avvocato ASSUNTA BUCCIARELLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AL ER, SAI SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 233/01 della Corte d'Appello ROMA, Sezione 4^ Civile, emessa il 16/01/01 e depositata il 24/01/01 (R.G. 2295/99);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17/11/03 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha chiesto si dichiari il ricorso inammissibile ovvero manifestamente infondato.
La Corte,
premesso:
che con citazione notificata il 7/3/90 EL NG e FL PI, in proprio e quali genitori esercenti la potestà parentale sulla minore AL, convenivano davanti al Tribunale di Latina ER AL e la SAI Assicurazioni s.p.a. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi il 6/10/86 in Latina, nel quale era deceduto il congiunto EL NG, all'epoca minore, che a bordo di una Vespa 50 era stato investito da un autocarro condotto dal AL che proveniva in senso opposto;
che si costituiva solo la SAI contestando in toto la domanda;
che con sentenza 27 aprile 1998 l'adito Tribunale rigettava la domanda e compensava le spese processuali in base al rilievo che la responsabilità del sinistro fosse addebitabile esclusivamente "all'invasione dell'opposta corsia di marcia da parte del minore";
che l'appello proposto dai NG ed al quale avevano resistito ambedue le parti appellate era rigettato dalla Corte romana, con sentenza 24 gennaio 2001 e condanna degli appellanti alle spese del grado;
che questi ultimi hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, da esaminare congiuntamente, con i quali, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 141, 142 e 143 Cod. Str. e 2733 c.c., nonché il vizio della motivazione su punti decisivi della controversia (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), nella sostanza lamentano l'inadeguata valutazione dell'eccessiva velocità tenuta dall'autocarro (come ammesso dallo stesso AL ) e dei rilievi effettuati dal C.C.;
RILEVATO
che così viene censurata la ricostruzione della dinamica del sinistro come effettuata concordemente dai giudici di merito i quali (e, segnatamente quello di appello) hanno ravvisato l'esclusiva responsabilità della vittima sulla base di un complesso di elementi (la posizione dei mezzi coinvolti, il rinvenimento dei detriti, la mancanza di tracce di frenata da parte del NG, la contenuta velocità del veicolo del AL come risulta dalla lunghezza delle tracce di frenata e dalle indicazioni del disco di registrazione diagrammatici), tutti concorrenti ad evidenziare "l'invasione dell'opposta corsia di marcia da parte del NG";
che quindi le censure investono un accertamento di fatto completo, congruo e logico, risultando come tali inammissibili in Cassazione;
RITENUTO
che, pertanto, il ricorso è manifestamente infondato e come tale va rigettato, senza pronuncia sulle spese stante l'assenza delle parti intimate;
lette le conformi richieste del P.G.;
v. l'art. 375, 2^ co., c.p.c., come sostituito dall'art. 1 L. n. 89 del 2001.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004