Sentenza 7 agosto 2003
Massime • 1
L'interpretazione degli atti difensivi delle parti (nella specie, conclusioni rassegnate a verbale dal difensore) è riservata al giudice di merito e, qualora in quanto la parte non denunci che il vizio abbia determinato un 'error in procedendo', è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (Nella specie, dopo che uno dei due difensori della parte aveva rassegnato le conclusioni a verbale era sopravvenuto il secondo difensore della stessa parte, il quale aveva provveduto a rassegnare nuove e diverse conclusioni, essendo altresì sopravvenuto anche il difensore della controparte; la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza di appello che aveva fatto riferimento alle conclusioni rassegnate da secondo difensore, escludendo che vi fosse stato un errore nella verbalizzazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11922 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SAFORT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MEDAGLIE D'ORO N. 0157, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE BIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ADRIANA PIGNATARO, SAVERIO MUCCIO, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del 2/04/01, rep. 56624;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 2581/00 del Tribunale di BARI, depositata il 21/12/00 r.g. n. 549/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato BIA;
udito l'Avvocato PIGNATARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità ed in sobordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.p.A. SAFORT, a seguito di decisione a lei favorevole della Commissione per la Tariffa, è risultata creditrice nei confronti dell'Inail per somme versate a titolo di contributi non dovuti. Ha ottenuto il completo rimborso delle maggiori somme versate;
in particolare, L. 189.160.838, il 12.10.1993, relativamente ai maggiori premi versati nel periodo 1980-1993; L. 4.884.300, il 19.12.1995, relativamente al maggior premio versato nell'anno 1979. Con ricorso depositato il 25.09.1996 ha chiesto al OR, giudice del lavoro, di Bari, la condanna dell'Inail a pagare gli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria per il ritardo nel pagamento, con maggiorazione degli interessi e svalutazione monetaria sul credito preteso.
L'INAIL si costituiva in giudizio contestando la debenza del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di pagamento degli interessi che, commisurati dall'Istituto in L. 62.107.200, dichiarava essere in corso di pagamento. Con sentenza del 7.11.1998 il OR ha condannato l'INAIL al pagamento degli interessi e della svalutazione monetaria con decorrenza dal 18/11/1993, data della domanda amministrativa di rimborso, sulle somme pagate in ritardo.
Il Tribunale di Bari, con sentenza 26 ottobre/21 dicembre 2000 n. 2581, in totale accoglimento dell'appello principale dell'Inail, ha condannato l'Istituto a pagare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla sola somma di L. 4.884.300, per il periodo decorrente dal 18.11.1993 al 19.12.1995.
Il giudice d'appello, posto che i pagamenti risultano dai mandati prodotti, non contestati, ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice che ha determinato la decorrenza degli interessi dal 18.11.1993, data della domanda amministrativa di rimborso, a norma dell'art. 2033 cod. civ., stante la buona fede dell'Istituto;
conseguentemente lo ha ritenuto esente da obbligazioni per accessori sulla somma di L. 189.160.838, corrisposta prima del 18.11.1993. Ha poi ritenuta fondata la tesi dell'appellante Istituto, che nel dichiararsi remissivo per gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma di L. 4.884.300, ha sostenuto che questi spettano solo per il periodo intercorrente tra il 18/11/1993 (data di presentazione della domanda amministrativa) e il 19/12/1995 (data di erogazione effettiva di detta somma).
Ha invece rigettato l'appello incidentale avanzato dalla S.p.A. SAFORT, con cui la società sosteneva che gli interessi legali le sarebbero spettati dalle singole rate di premio non dovuto (ove ritenuta sussistente la mala fede dell'INAIL), ovvero dal 24.2.1989, data di proposizione della domanda amministrativa alla commissione della tariffa, con la quale si chiedeva altresì il rimborso di quanto indebitamente corrisposto, oltre interessi. Il Tribunale ritenuto che tale domanda originaria, contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, era stata legittimamente modificata e ridotta nella udienza di precisazione delle conclusioni del 7.11.1998, alla quale era indicata la diversa decorrenza del 18.11.1993, identica a quella pretesa dall'Inail, contenuta nella decisione pretorile poi ritenuta corretta dal giudice d'appello. L'appellante incidentale aveva sostenuto che la modifica fu dovuta ad errore materiale, ed è comunque irrilevante, data l'inesistenza, nel rito del lavoro, di una udienza di precisazione delle conclusioni.
Tale tesi è stata disattesa dal giudice d'appello, il quale ha rilevato che l'errore materiale, per essere qualificato tale, deve essere evidente;
nella presente causa, invece, tale evidenza manca del tutto ed è anzi esclusa proprio dal fatto che la data ivi indicata non è "campata in aria" (non contiene infatti, ad esempio, un numero sbagliato) ma corrisponde ad una data ben precisa che aveva formato oggetto di controversia e, cioè, alla data della richiesta indicata nelle proprie difese dall'INAIL, ed è qualificata correttamente come "data della domanda di rimborso". Il Tribunale ha poi aggiunto che ricorrente può, all'udienza di discussione, modificare o ridurre la propria domanda (anche in considerazione delle difese avanzate dalla controparte) e pertanto, avendo a ciò provveduto il difensore della SAFORT, deve ritenersi che vi sia stata una riduzione del petitum;
tale conclusione, del resto, risulta avvalorata dal fatto che nel rito del lavoro non esiste un'udienza di precisazione delle conclusioni, ragion per cui l'avvenuta precisazione della domanda assume ancor più il connotato di una volontaria riduzione della domanda e non già di un mero errore materiale. Ha compensato le spese dell'intero giudizio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la s.p.a. Safort, con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. L'intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112, 416, 345 e 437 c.p.c; art. 1988, 2730, 2733, 1362 e segg. c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, prospettato dalla parte appellata e rilevabile di ufficio;
nullità della sentenza e del procedimento: art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., censura la sentenza impugnata sotto due profili.
In primo luogo per non avere dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Inail, che aveva modificato completamente le difese e le conclusioni dedotte in primo grado, contestando di essere debitore degli interessi, che aveva invece riconosciuto prima come dovuti. Rileva che l'Istituto, nella memoria di costituzione depositata il 22.5.97 nel giudizio pretorile, aveva contestato di essere debitore delle somme richieste a titolo di svalutazione monetaria, mentre aveva ammesso di essere debitore degli interessi, "con decorrenza dalla data della richiesta 18.11.1993) per un importo di L. 62.107.200, in corso di pagamento". Aveva pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: "dichiarare cessata la materia del contendere per quanto attiene ai richiesti interessi di legge;
rigettare la domanda volta ad ottenere il danno da svalutazione monetaria".
Il OR, secondo la ricorrente, aveva accolto le conclusioni dell'INAIL, condannando lo stesso "la corrispondere in favore della società ricorrente gli interessi (e la rivalutazione monetaria) sulla somma di L. 195.045.138 con decorrenza dal 18.11.1993". Detta pronuncia, pertanto, avrebbe potuto essere impugnata dall'INAIL solo nella parte relativa alla statuizione sulla rivalutazione monetaria, difettando la soccombenza nel capo attinente agli interessi, liquidati con la decorrenza pretesa dallo stesso Istituto. L'impugnazione, secondo la ricorrente, era inammissibile per contrasto con la propria precedente confessione, sicché illegittima sarebbe la sentenza con la quale il Tribunale di Bari ha esaminato, ed accolto nel merito, l'appello, violando la relativa statuizione anche il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Il motivo non è fondato.
Posto che la tesi dell'Inail, secondo cui la data di decorrenza degli accessori era il 18.11.1993, è stata accolta dal OR, non vi era un interesse dell'Istituto ad impugnare la decisione del primo giudice su tale punto, sicché la sentenza assolutoria del giudice d'appello si configura come semplice applicazione della statuizione pretorile alla fattispecie di causa, nella quale il pagamento del capitale era avvenuto anteriormente a tale data. In secondo luogo la società ricorrente assume che la decisione impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui ha negato il credito vantato dalla società ricorrente per interessi, quanto meno nell'importo di L. 62.107.200. Rileva al riguardo che le conclusioni assunte dall'INAIL nella memoria costitutiva di primo grado integrano gli estremi della confessione giudiziale (art. 2730, 2733 c.c.) in ordine alla fondatezza della pretesa attorea di pagamento degli interessi sull'intero capitale indebitamente versato negli anni pregressi, quantomeno con decorrenza dal 18.11.1993 e per l'importo riconosciuto nella misura di 62.107.200. Anche tale motivo è infondato, perché la decisione pretorile non contiene la condanna al pagamento della somma di L. 62.107.200 e quindi, per questa parte, la società aveva l'onere di impugnarla con appello incidentale.
Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 99, 100, 414 c.p.c.;
1362 e segg., 2033 cod. civ.; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda, proposta con il ricorso introduttivo del giudizio e reiterata a verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.11.1998, di decorrenza degli interessi legali dal 24/02/1989 (data di proposizione della domanda amministrativa all'apposita commissione per le tariffe, con la quale aveva chiesto il rimborso di quanto indebitamente corrisposto, oltre interessi). La sentenza impugnata ha ritenuto che la ricorrente ha ridotto la propria domanda di decorrenza degli interessi dal 24.2.1989 al 18.11.1993, come risulta dal verbale dell'udienza 7.11.1998, escludendo che tale verbale sia frutto di errore.
La ricorrente censura tale valutazione, ritenendola errata, attesa la successione degli eventi, che riportava: uno dei suoi difensori, l'avv. Daniele Varola, aveva già correttamente verbalizzato la decorrenza dal 20.2.1989; sopravvenuto il difensore dell'Inail, aveva depennato la precedente verbalizzazione dell'avv. Varola, iniziando la redazione di nuovo verbale;
quindi sopraggiungeva altro difensore della ricorrente, l'avv. Raffaele Bia, il quale scriveva la propria verbalizzazione, chiedendo gli interessi dal 18.11.1993. Il motivo è infondato.
Esso censura la valutazione del giudice d'appello di un atto difensivo della parte, la cui interpretazione è rimessa istituzionalmente al giudice di merito, trattandosi in ipotesi di "error in iudicando" censurabile in Cassazione solo per vizi di motivazione (Cass. 20.1.1997 n. 551), che nella specie non paiono sussistenti.
Nè la Corte può farsi carico dell'organizzazione degli studi professionali, della sincronizzazione tra difensori della stessa parte, della correttezza deontologica in genere, che non comportino vizi della procedura chiaramente riconoscibili.
Il rigetto di tale motivo, in quanto implica il riconoscimento della decorrenza dalla data richiesta dalla parte, comporta l'assorbimento della doglianza con cui la ricorrente sostiene la mala fede dell'Inail, e conseguentemente la debenza degli interessi legali dal pagamento dei singoli contributi, nonché, in subordine, dalla data della domanda amministrativa del 24.2.1989.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro oltre Euro tremila per onorari di avvocato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 25,50 oltre Euro tremila per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 22 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2003