Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11922
CASS
Sentenza 7 agosto 2003

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L'interpretazione degli atti difensivi delle parti (nella specie, conclusioni rassegnate a verbale dal difensore) è riservata al giudice di merito e, qualora in quanto la parte non denunci che il vizio abbia determinato un 'error in procedendo', è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (Nella specie, dopo che uno dei due difensori della parte aveva rassegnato le conclusioni a verbale era sopravvenuto il secondo difensore della stessa parte, il quale aveva provveduto a rassegnare nuove e diverse conclusioni, essendo altresì sopravvenuto anche il difensore della controparte; la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza di appello che aveva fatto riferimento alle conclusioni rassegnate da secondo difensore, escludendo che vi fosse stato un errore nella verbalizzazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11922
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11922
    Data del deposito : 7 agosto 2003

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