Sentenza 11 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, quando il bene sia formalmente intestato a terzi, la prova che l'acquisto sia stato compiuto con provvista fornita in tutto o in parte dall'indagato, costituisce presunzione "iuris tantum" della natura fittizia dell'intestazione alla quale il formale intestatario può opporsi adducendo elementi indicativi della riconducibilità del cespite alla sua disponibilità e alla sua sfera di interesse economico.
Commentari • 4
- 1. La distrazione nella bancarotta si prova dalla mancata giustificazione della destinazione dei beni (Cass. Pen. n. 35591/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione delle somme o dei beni usciti dal patrimonio sociale, in quanto sull'imprenditore grava, per la sua posizione di garanzia verso i creditori, l'obbligo di giustificare la perdita o l'impiego delle risorse dell'impresa; ciò non determina un'inversione dell'onere della prova, ma costituisce applicazione dei principi propri della disciplina concorsuale. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di …
Leggi di più… - 2. Pagamenti per fatture inesistenti e prova della distrazione nella bancarotta (Cass. Pen. n. 35591/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione conseguente al pagamento di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti può essere provata dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, dell'effettiva acquisizione dei beni al patrimonio sociale o della destinazione delle somme versate, in virtù della posizione di garanzia che l'imprenditore assume nei confronti dei creditori, senza che ciò comporti un'inversione dell'onere della prova; tuttavia, la natura distrattiva dell'operazione deve essere specificamente motivata in relazione a ciascun fatto contestato, non potendo essere affermata in modo apodittico. Massima a cura dell'Osservatorio Reati …
Leggi di più… - 3. Penale Diritto e ProceduraFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 2 novembre 2020
PROBLEMI E PROSPETTIVE Sommario: 1. Brevi osservazioni introduttive. – 2. Scelte legislative e forzature giurisprudenziali: una riforma preannunciata. – 3. Uno sguardo ai reati tributari presupposto della responsabilità ex crimine degli enti collettivi. – 4. Il doppio binario sanzionatorio nei confronti dell'ente collettivo e i dubbi di compatibilità con il principio di ne bis in idem. – 5. Le vicende della punibilità della persona fisica e il principio di autonomia della responsabilità degli enti: un'irragionevolezza delle ipotesi di decumulo unilaterale in danno della societas? – 6. Considerazioni conclusive “in prospettiva” Brevi osservazioni introduttive Attesa da tempo, l'istanza …
Leggi di più… - 4. sequestro e confiscaGiacomo Ottobre · https://www.diritto.it/ · 19 aprile 2019
Premesse Le misure cautelari sono disciplinate dal libro IV, titolo II, del codice di procedura penale, rappresentando delle vere e proprie limitazioni della libertà personale. Tali strumenti giuridici sono disposti da un giudice, sia nella fase delle indagini preliminari che nella fase processuale, lasciando un certo margine di discrezionalità, condizionato dalla presenza di presupposti stabiliti dalla legge. Si distinguono in misure cautelari personali e misure cautelari reali. Per quanto riguarda le misure cautelari reali, il nostro codice di procedura penale prevede disciplina due tipologie, ossia il sequestro preventivo e il sequestro conservativo, le quali si sostanziano quali …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2015, n. 11497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11497 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2015 |
Testo completo
hubszimerio 1 1 4 9 7 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/02/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ALDO FIALE N. 330/2015 Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - N. 33526/2014- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere - Dott. ALESSIO SCARCELLA Consigliere - Dott. ENRICO MENGONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO AN N. IL 10/02/1947 RO UD N. IL 06/04/1972 FU RA RI N. IL 29/07/1982 avverso l'ordinanza n. 47/2014 TRIB. LIBERTA' di LATINA, del 13/05/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA: lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Pasquale Fimiani, che he chiesto il rigetto dei ricorn preoposh as brothe DE e FU hecramioare dariano e l'annulle mento senza rinvio dell'ordinanze imunforgrade quanto a TE DI limitasamente all'immoball di Viale Nerdi 102, conrigetto nel respo : Udit i difensor Avv. Enzo Plusco, in sostituzione dell'Avv. Luce Guide , Avv. Fabio Lattanzi in soshtuzione dell'Avv. Paolo Maria Gemelli e Avv. Giovanni D'Frme ehe hanno insistido per l'accoglimento dei respectiv ricorn. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13.5.2014 il Tribunale di Latina rigettava le riunite richieste di riesame proposte nell'interesse di RO AN, RO U- IO e FU RA RI avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 17.4.2014 dal GIP del Tribunale di Latina. Con tale provvedimento il Gip disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di conti correnti bancari intestati a RO ST, nonché di diverse unità immobiliari, formalmente intestate a RO DI (fi- glio di ST) e FU LA AN (convivente di TA ST), al fine di addivenire alla successiva confisca per equivalente. Nel decreto si affermava che i beni immobili in questione erano solo fitti- ziamente intestati ai citati soggetti in quanto dovevano ritenersi, in realtà, essere parte del patrimonio del RO ST nei cui confronti sussistevano gravi indizi per il reato di cui all'art. 4 d.lvo 74/2000, ossia per l'avvenuta evasione di un'im- posta ammontante a complessivi euro 4.890.245,02 per gli anni 2008/2012. II RO ST - secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato - svolgeva attività di consulenza in materia di infortunistica stradale consistente nell'istruire e gestire pratiche relative a risarcimenti assicurativi a seguito di inci- denti stradali. Per tale attività, realizzata anche tramite la collaborazione di diversi altri soggetti, percepiva un compenso dal 20% al 50% del risarcimento liquidato ed operava attraverso un mandato professionale conferitogli dai clienti oppure mediante procure speciali notarili che lo autorizzavano anche ad incassare gli as- segni intestati agli aventi diritto. In altri casi venivano invece effettuate delle ces- sioni di credito a titolo oneroso con le quali gli aventi diritto, a fronte di un imme- diato corrispettivo in denaro, gli cedevano in tutto o in parte il credito da loro vantato verso le compagnie di assicurazione. Le accennate modalità di svolgimento dell'attività del RO erano emerse all'esito di una perquisizione effettuata dalla GdF nei suoi uffici che, se- condo la valutazione del GIP, aveva condotto a verificare, mediante l'analisi dei numerosi fascicoli intestati ai clienti riscontrati con accertamenti bancari (e poi condensati in 168 report), l'esistenza di redditi non dichiarati per il menzionato complessivo ammontare (indicato nel capo di incolpazione) che giustificava, come tale, il disposto sequestro dovendosi procedere alla confisca nella forma per equi- valente del profitto del reato. Avverso il descritto provvedimento presentava istanza di riesame la difesa del RO ST affermando l'insussistenza del fumus del reato, ma il tribunale pontino, come detto, rigettava il riesame. 2 2. Ricorrono, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: • TA ST, con due separati ricorsi assolutamente identici nel loro contenuto, personalmente e a mezzo del proprio difensore, in cui -va rilevato non vengono specificati i vizi di legittimità dedotti. Il ricorrente si duole che il Tribunale di Latina non abbia ritenuto fondate le plurime doglianze formulate in relazione alla misura applicativa del sequestro pre- ventivo finalizzato alla confisca per equivalente, avente ad oggetto le disponibilità finanziarie rinvenute su due conti correnti a lui intestati. In particolare si censura il punto della motivazione in cui il tribunale ha ritenuto che risulterebbe "palesemente infondato" il rilievo concernente l'inutiliz- zabilità degli atti di indagine acquisiti, atteso che "indipendentemente" dai rilievi concernenti l'annullamento operato da questa Suprema Corte del decreto di se- questro probatorio della documentazione rinvenuta presso lo studio professionale dell'indagato e quello riguardante la preesistenza, all'atto dello svolgimento della perquisizione domiciliare, di una iscrizione del reato tributario a suo carico, i vizi del procedimento amministrativo tributario non si propagherebbero agli atti di ac- quisizione della notitia criminis eventualmente compiuti nell'ambito di quel proce- dimento. Viene ricordato che a sostegno di tale asserzione il tribunale richiama una pronuncia di questa sez. 3 n. 12017/2007, ma si assume che la decisione del Tribunale di Latina sarebbe frutto di una lettura parziale di tale sentenza, lettura circoscritta verosimilmente alla sua massima, che avrebbe impedito di cogliere le profonde differenze che caratterizzavano il caso in essa deciso rispetto alla fatti- specie oggetto della odierna vicenda. La lettura integrale di tale pronunzia avrebbe secondo il ricorrente consen- tito di rilevare, invece, come fossero state denunciate, in quel caso, irregolarità dell'accertamento tributario, mentre in questo caso ci troveremmo di fronte ad una precisa ipotesi di inutilizzabilità degli atti sottoposti a sequestro probatorio, inutilizzabilità sancita da una sentenza di legittimità. In questo quadro si sostiene che una più attenta lettura dello stesso decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dal pubblico ministero avrebbe consen- tito al tribunale di avvedersi di come il giorno nel quale aveva avuto inizio la veri- fica fiscale nei confronti del ricorrente, essendo emersi "gravi e univoci indirizzi di reità ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 74 del 2000" veniva eseguita una perquisizione domiciliare presso lo studio di infortunistica stradale da lui ge- 3 stito e sottoposta a sequestro probatorio "copiosa documentazione contabile (re- lativa agli anni dal 2006 al 2009) ed extracontabile (relativa agli anni dal 2006 al 2012) vi rinvenuta". Tale provvedimento veniva annullato senza rinvio da questa Corte di cas- sazione ("limitatamente al sequestro della documentazione di natura legale") con sentenza numero 23002/14 del 2014 della quarta sezione che il ricorrente allega. Si comprenderebbe, dunque, come alcun vizio dell'accertamento di natura fiscale fosse stato denunciato nel caso di specie e come, viceversa, la spiegata eccezione di inutilizzabilità degli atti acquisiti si collocasse saldamente entro l'alveo del procedimento penale, inficiandone gli esiti. Il ricorrente ribadisce in questa sede il contenuto dell'eccezione di nullità del decreto di sequestro per violazione di legge già dedotta, ma a suo dire ingiu- stamente respinta, nei motivi di riesame. TA ST lamenta che il tribunale non abbia accolto il motivo di gra- vame riguardante la preesistenza all'atto della perquisizione di una iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 codice penale a carico del TA in relazione al delitto di dichiarazione infedele di quell'art. 4 del decreto legislativo 74 del 2000, dedu- cendo che tale eccezione la si sarebbe potuta apprezzare solo disponendo di co- noscenze relative alla data in cui è avvenuta l'iscrizione nel registro di cui all'arti- colo 335 cod. proc. pen., non desumibile dagli atti in possesso del tribunale. Ed invece, secondo il ricorrente, il tribunale disponeva di un atto da cui poteva desu- merla, e cioè la richiesta di proroga delle attività di intercettazioni telefoniche, a carico tra gli altri anche dell'odierno ricorrente, depositata dalla Procura della Re- pubblica presso il Tribunale di Latina in data 30 ottobre 2012 e recante l'indica- zione, tra gli illeciti oggetto di accertamento, del reato di cui all'arti. 4 D.lvo 74/ 2000 in Latina sino ad oggi (documento allegato alla richiesta di riesame che viene : riproposto in copia anche in allegato al ricorso per cassazione). Indipendentemente, dunque, dal dato meramente formale relativo alla data di iscrizione della notizia di reato, secondo il ricorrente gli atti offerti alla cognizione del tribunale consentivano pienamente di verificare la preesistenza di un'indagine a carico dell'odierno ricorrente per gli stessi fatti di quelli dedotti nella cornice d'imputazione dell'impugnato decreto di sequestro preventivo. La tesi sostenuta è che, esistendo l'indagine giudiziaria a carico del TA, al momento dell'inizio della verifica fiscale tutte le attività di indagine compiute, dall'assunzione di informazione nei confronti dell'indagato, all'esecuzione del de- creto di perquisizione e sequestro, alla stessa emissione del decreto di sequestro preventivo per equivalente, avrebbero dovuto essere precedute dagli avvisi di legge. Il ricorrente evidenzia come lo stesso pubblico ministero abbia sostenuto nel decreto di sequestro preventivo d'urgenza che l'esistenza di "gravi e univoci indirizzi di reità" a carico del ricorrente in relazione alla violazione di fattispecie di natura penale tributaria sarebbe scaturita dal contenuto delle dichiarazioni rese da quest'ultimo agli operanti durante lo svolgimento delle attività ispettive. Pertanto, attraverso l'acquisizione di tali dichiarazioni, acquisite in assenza delle necessarie garanzie si sarebbe alimentato un procedimento penale a carico dell'imputato in relazione al delitto di infedele dichiarazione di cui lo stesso non era stato messo a conoscenza. Infine, secondo il ricorrente, anche a voler prescindere da tale ordine di considerazioni, a precludere l'utilizzabilità di parte cospicua della documentazione acquisita in esecuzione del più volte menzionato decreto di sequestro probatorio, si porrebbe l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza reiettiva della relativa ri- chiesta di riesame pronunziato in sede di legittimità il 3 aprile 2014. La sentenza circoscrive l'effetto caducatorio del decreto di sequestro alla sola "documentazione legale", categoria di atti che solo la lettura della motivazione consente precisamente di delimitare, ma, in realtà, si sostiene che tra questa do- cumentazione vi è quella caduta in sequestro all'esito della perquisizione presso gli uffici del TA, in quanto quella che viene definita documentazione di natura extracontabile in realtà è costituita da atti relativi all'assistenza di natura legale, quali procure, mandati, difese giudiziali, quietanze di pagamento, scritti difensivi, sentenze, afferenti un rapporto di collaborazione professionale istituito con un av- : vocato. -L'annullamento del decreto di sequestro - secondo il ricorrente rende- rebbe, dunque inutilizzabili, gli atti acquisiti ai fini della indagine relativa all'accer- tamento dei reati penali tributari, estendendone, conseguentemente, l'efficacia ai provvedimenti ablatori fondati sui risultati di quelle indagini. In data 2.2.2015 veniva poi depositata in atti memoria difensiva nell'inte- resse di TA ST con cui si ribadivano e illustravano le ragioni di cui al ri- corso. Chiede pertanto l'annullamento dell'impugnata ordinanza con o senza rin- vio • TA DI, a mezzo del proprio difensore di fiducia: -- Violazione dell'art. 322ter c.p. così come richiamato dall'art. 1 c. 143 I, 244/07 in relazione all'art. 606 co. 1 lett. b) e dell'art. 125 c. 3 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. 5 1 Il ricorrente ricorda di avere interposto richiesta di riesame deducendo, in- : nanzi tutto, la mancanza assoluta della motivazione consistita nel rinviare alla ri- chiesta cautelare del pm -ove tra l'altro nulla era stato specificato in ordine alle ragioni atte a dimostrare che i beni di proprietà di DI TA erano in realtà nella disponibilità effettiva dell'indagato- in assenza di qualsiasi reale spiegazione atta a giustificare il perché di tale rinvio. Altro profilo di censura svolto era, invece, incentrato sulla mancanza asso- luta di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione formale, non potendo farsi coincidere il concetto di disponibilità in capo all'indagato ex art. 322ter cod. pen. con la sola circostanza che i beni in questione fossero stati acquistati con provviste provenienti in parte dall'indagato. Il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato, di cui riporta il nu- cleo centrale della motivazione, sia del tutto illegittimo. Viene ricordato come dal tenore letterale del disposto normativo emerge- rebbe in maniera evidente come ciò che rileva ai fini della confiscabilità per equi- valente dei beni non è che gli stessi siano di proprietà dell'indagato, posto che ciò che rileva è soltanto se si tratti di beni attratti nella sua effettiva disponibilità. Il Tribunale di Latina avrebbe, dunque, errato sul concetto di disponibilità, ritenendo di poter ancorarla al solo fatto che il denaro impiegato per acquistare il bene fosse stato fornito dall'indagato. Si pone all'attenzione di questa Corte il fatto che TA DI ĕ il figlio dell'indagato e che non potrebbe ritenersi che la ratio della norma sia volta a porre nel nulla prestiti o comunque atti di liberalità dei rapporti interfamiliari. Il Tribunale, diversamente da quanto ha fatto, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto motivare in concreto circa l'effettiva disponibilità in capo all'inda- gato del bene immobile e non limitarsi a rilevare che fosse stato questi a fornire il danaro per l'acquisto. L'ordinanza impugnata, secondo la tesi proposta in ricorso, sarebbe peral- tro illegittima perché emessa in palese violazione dell'articolo 125 co. 3 cod. proc. pen. Ciò in quanto il Tribunale del riesame di Latina ha ritenuto infondato il mo- tivo di censura sottopostogli circa la mancanza assoluta di motivazione del decreto di sequestro. Si contesta la motivazione del provvedimento impugnato laddove il tribu- nale pontino ha risposto che il provvedimento ablatorio non era privo di motiva- zione avendo il gip fatto ricorso allo schema della motivazione per relationem ' con il che il decreto doveva ritenersi ipso facto dotato di un adeguato supporto giustificativo. 6 Il ricorrente lamenta, tuttavia, che questa affermazione si scontrerebbe con il granitico orientamento di questa Corte Suprema, secondo il quale la motivazione per relationem non è tout court valida, ma lo è soltanto quando il giudice che vi faccia ricorso espliciti le ragioni in forza delle quali abbia ritenuto valide le argo- mentazioni spese aliunde. Ricordate le pronunce di questa Corte di legittimità ed in particolar modo quella a Sezioni Unite 21 giugno 2000, rv. 216664, si contesta che il tribunale abbia potuto confermare il provvedimento impugnato sul solo rilievo che si era in presenza di una motivazione per relationem ed anche che in una situazione siffatta il tribunale abbia potuto integrare una motivazione che non c'era. Si ribadisce che decreto non conteneva alcuna valida motivazione per giustificare il sequestro dei beni di proprietà del TA DI perché tale moti- vazione non c'era, essendo stati i beni ritenuti nella disponibilità dell'indagato sul solo presupposto che il danaro impiegato dell'acquisto fosse stato da lui fornito. Con motivo nuovo depositato in data 9.2.2015 il difensore di TA DI deduce poi violazione dell'art. 322ter cod. pen. come richiamato dall'art. 1 c. 143 I. 244/07 in relazione all'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen.. Ancora una volta si contesta la motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla disponibilità effettiva dei beni in capo a TA ST, allegando e riportandosi ad una pronuncia favorevole ottenuta il 5.11.2014 dalla Corte d'Ap- pello di Roma che ha revocato la confisca ex art. 2ter I. 575/65 di taluni immobili . -tra cui quello sito in Latina alla via Nervi 102 sub 106 e quello al Viale Nervi 56- sul presupposto che i beni de quo fossero non solo formalmente intestati a TA DI, ma nella sua effettiva disponibilità. Chiede pertanto che questa Corte di legittimità voglia annullare il provve- dimento impugnato adottare provvedimenti conseguenti. • OF LA AN, a mezzo del proprio difensore di fiducia: · Violazione dell'art. 322ter c.p. così come richiamato dall'art. 1 c. 143 I, 244/07 in relazione all'art. 606 co. 1 lett. b) e dell'art. 125 c. 3 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. La ricorrente, convivente di DI TA, a sua volta figlio dell'indagato ST TA, si quole del disposto sequestro preventivo delle unità immobiliari site in Latina, Viale Nervi 102 int. 31 e 24, con annessi garage con i numeri 22 e 63, di sua proprietà, ma ritenute nella effettiva disponibilità di TA ST, padre del suo convivente indagato per il reato di cui all'art. 4 del D.lvo 74/2000. 7 Avverso tale provvedimento l'odierna ricorrente ricorda di aver proposto istanza di riesame deducendo la carenza di motivazione e l'assoluta mancanza di prova in ordine alla ritenuta disponibilità dei beni oggetto del sequestro in capo all'indagato, tenuto anche conto del vincolo reale trentennale gravante su uno di essi in favore della figlia minore e della prova fornita in ordine alla disponibilità di somme liquide sul proprio conto corrente fin dal giugno dell'anno 2009. A tali doglianze -lamenta ancora la ricorrente- il Tribunale di Latina avrebbe risposto con una motivazione apparente e meramente assertiva, senza dare alcuna prova della disponibilità concreta ed attuale del bene in capo all'indagato. La ricorrente ricorda di avere già dedotto nei motivi di riesame che sull'im- mobile era stato istituito, contestualmente all'acquisto dello stesso, un vincolo F reale per atto pubblico in favore della figlia minore, con carattere di irrevocabilità, della durata di 30 anni, sottoposto ad un controllo preventivo, vincolante e per- manente dell'Autorità Giudiziaria. Ciò, ancor più, renderebbe evidente come non c'era alcuna disponibilità dello stesso in capo all'indagato. Ed invece non vi sarebbe stata alcuna indagine, in fatto, sulla concretezza e sull'attuale operatività di tale vincolo, a cui non poteva certo supplire il tribunale, con conseguente assenza di motivazione dell'ordinanza di sequestro del gip in termini proprio di giudizio sulla effettiva disponibilità del cespite. Si contesta, in particolare, il punto della motivazione in cui il tribunale, in quello che si afferma essere un evidente tentativo di aggirare i vizi di legge in cui era incorso il provvedimento del gip, si attesta sull'esistenza di una scrittura pri- vata tra l'indagato è la terza -madre- con cui si riconosce che il primo ha fornito l'intera provvista dell'acquisto dell'immobile e ne sarebbe così l'unico proprietario. Secondo il ricorrente, a prescindere dalla considerazione che tale scrittura privata, non autenticata, non consentirebbe all'indagato di disporre dei beni della minore, in quanto vincolati irrevocabilmente per trent'anni in favore di questa e sottoposti al controllo preventivo e vincolante dell'Autorità Giudiziaria, il tribunale ometterebbe di prendere in considerazione che la beneficiaria unica dell'immobile non è la ricorrente -terza- ma la minore -terza- nei cui confronti pertanto doveva svolgersi l'accertamento ed il giudizio in termini di disponibilità. Ci si duole che a nulla rileverebbe chi e come abbia pagato l'immobile, ma che il gip avrebbe dovuto motivare in ordine alla effettiva disponibilità uti dominus del cespite in capo all'indagato, il che non è avvenuto. Ci si sofferma, anche, sul fatto che il tribunale abbia motivato anche in riferimento alle capacità economiche della ricorrente invece di farlo in relazione alla concreta disponibilità del cespite in capo all'indagato. 8 Chiede pertanto che questa Corte di legittimità, in accoglimento del ricorso, voglia annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguenza di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati sono tutti infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno rigettati.
2. Va ricordato che l'art. 325 cod. proc. pen. prevede che contro le ordi- nanza in materia di riesame di misure cautelari reali il ricorso per cassazione possa essere proposto solo per violazione di legge. La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha, tut- tavia, più volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli "er- rores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevo- lezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giu- dice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, rv. 239692; conf. sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, rv. 245093). Ancora più di recente è stato precisato che è ammissibile il ricorso per cas- sazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consen- tito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impu- gnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l""iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato. (così sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Ga- briele, rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il prov- vedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all'affidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni ri- scontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad esclu- dere che si fosse trattato di mere irregolarità amministrative,). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'ob- bligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto.
3. Ciò premesso, ritiene il Collegio che nel caso all'odierno esame, come si andrà a specificare, non si sia in presenza di un deficit motivazionale tale da con- figurare l'errata applicazione di norme di diritto. 9 Il Tribunale di Latina offre, infatti, una motivazione congrua, disattendendo i motivi oggi riproposti da TA ST sia per quanto riguarda l'utilizzabilità degli atti acquisiti in sede di ispezione tributaria, in pendenza di una preesistente iscrizione del medesimo TA ST nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 4 D.lvo 74/00 che per quanto riguarda la questione dell'utilizzabilità della documentazione legale sequestratagli, con atto successivamente annullato con la sentenza n. 23002/14 di questa Corte di legittimità. Sul primo punto, infatti, indipendentemente dalla conoscibilità o meno del momento in cui era nata l'indagine penale nei confronti dell'odierno ricorrente, con le conseguenti garanzie spettanti all'indagato, non può non evidenziarsi che si : trattava di un reato diverso rispetto a quello che ha originato la perquisizione. Sul punto, peraltro, il tribunale pontino opera un buon governo della giuri- sprudenza di questa Corte regolatrice sotto due aspetti. In primis, quando richiama l'orientamento di questa Suprema Corte se- condo il quale in materia di illeciti tributari gli elementi raccolti durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compiute dalla Guardia di Finanza per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette sono sempre utilizzabili : quale "notitia criminis", "in quanto a tali attività non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per l'operato della polizia giudiziaria" (così la richiamata sentenza di questa sez. 3 n. 12017/2007, rv. 235927). Si tratta, come rilevato nel provvedimento impugnato, di atti che hanno natura amministrativa e che sono finalizzati alla formazione di un successivo atto di imposizione fiscale, di guisa che le eventuali irregolarità verificatesi nel corso di tale procedimento amministrativo, se incidono sulla validità dell'accertamento tri- butario nei confronti del soggetto sottoposto alla verifica fiscale, non rendono inu- tilizzabile la "notizia criminis" che emerga nel corso della verifica stessa. -A tali accessi come ha più volte rilevato questa Corte di legittimità- non : è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per l'attività di polizia giudiziaria e, trattandosi di atti amministrativi e non giudiziari, la loro irregolarità formale può essere considerata solo causa di invalidità dell'accertamento fiscale, ma non river- bera i suoi effetti sull'accertamento penale. In secondo luogo, corretto appare il richiamo operato nel provvedimento impugnato al dictum di questa Corte, con riferimento al sequestro della documen- tazione contabile rinvenuta dalla GdF nel corso dell'accesso presso l'abitazione di un imputato, che in tema di sequestro, l'accertata illegittimità della perquisizione non produce alcun rilievo preclusivo, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di seque- stro, in quanto riferito a cose obbiettivamene sequestrabili, non dipende dalle mo- 10 dalità con le quali queste sono state reperite, ma è condizionato unicamente all'ac- quisibilità del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (così la richiamata sez. 6, n. 6842 del 9.1.2004, Scollo, rv. 227880; conf. Sez. un. 5021/1996, Sala. rv 204644). In altra successiva pronuncia, peraltro, questa Corte di legittimità ha riba- dito che l'illegittimità della perquisizione non invalida il conseguente sequestro, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di sequestro, in quanto riferito a cose obbiet- tivamente sequestrabili, non dipende dalle modalità con le quali queste sono state reperite, ma è condizionato unicamente all'accusabilità del bene e alla insussi- stenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (sez. 2, n. 26819 del 23.4.2010, Ceschini, rv. 247679). Congrua appare la motivazione offerta dal tribunale di Latina, che ha valu- tato la questione dell'intervenuto annullamento in sede di legittimità del decreto di sequestro probatorio (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato), la cui motiva- zione (depositata in data 3.6.2014, non era peraltro ancora nota a quel Giudicante rilevando, evidentemente, come non incidente sulla legittimità dell'operato seque- stro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Quest'ultimo, peraltro, come si evince dal provvedimento impugnato, si fonda su documentazione contabile ed extracontabile rinvenuta presso lo studio del consulente, non potendo, evidentemente, la stipula di una convenzione con un legale trasformare in atti legali qualsivoglia documento. E' evidente, infatti, che qualunque documento può essere suscettibile di essere utilizzato in un giudizio -civile, penale, amministrativo o contabile che sia- ma tale attitudine non lo trasforma ex se in "documentazione legale". Peraltro, sul punto, il ricorso proposto nell'interesse di TA ST è as- solutamente aspecifico, non indicando il ricorrente quale "documentazione legale" egli si dolga essere stata utilizzata ai fini del provvedimento impugnato. Tutti i motivi proposti da TA ST vanno, dunque, disattesi, non po- tendo peraltro sottacersi, come evidenziato dal tribunale laziale che a fronte di una evasione di imposta per asseriti complessivi euro 4.890.245,02 (per gli anni 2008/2012) sia stato eseguito il sequestro di beni per un valore complessivo di euro 2.489.245,02, ossia per un valore di poco superiore alla metà dell'imposta ritenuta evasa 4. Passando ai motivi di ricorso dedotti dagli altri due ricorrenti, deve ricor- darsi che in tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confi- sca per equivalente, può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato. (sez. 3, n. 23108 del 23.4.2013, Nacci, rv. 255446, nella cui 11 motivazione la Corte ha precisato che il principio rimane valido anche dopo le mo- difiche apportate all'art. 322 ter cod. pen. dalla I. n. 190 del 2012; conf. sez. 3 n. 35807 del 7.7.2010, Bellonzi e altri, rv. 248618; sez. 3 n. 25890 del 26.5.2010, Molon, rv. 248058). Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (art. 322- ter cod. pen.) può essere applicato ai beni anche nella sola disponibilità dell'inda- gato, per quest'ultima intendendosi, al pari della nozione civilistica del possesso, tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli inte- ressi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (sez. 3, n. 15210 dell' 8.3.2012). Le Sezioni Unite hanno rilevato, in proposito, che non è rinvenibile in alcuna disposizione legislativa una definizione della nozione di "profitto del reato" e che tale locuzione viene utilizzata in maniera meramente enunciativa nelle varie fatti- specie in cui è inserita, assumendo quindi un'ampia "latitudine semantica" da col- mare in via interpretativa (Sezioni Unite, 2.7.2008, n. 26654, Fisia Italimpianti S.p.A. ed altri). In detta pronuncia (con riferimento alla confisca di valore prevista dall'art. 19 del d.Lgs. 8.6.2001, n. 231) sono state richiamate le consolidate af- fermazioni giurisprudenziali sulla nozione di "profitto dei reato" contenuta nell'art. 240 cod. pen., secondo le quali: "il profitto a cui fa riferimento l'art. 240, comma 1, cod. pen., deve essere identificato col vantaggio economico ricavato in via im- mediata e diretta dal reato" (vedi Sez. Unite 24.2.1993, n. 1811, Bissoli;
17.10.1996, n. 9149, Chabni Samir). Come affermato dalla condivisibile giurisprudenza di questa Suprema Corte, inoltre, in tema di reati tributari, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente prevista dall'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 va riferito all'ammontare dell'imposta evasa, che costituisce un indubbio vantaggio patrimo- niale direttamente derivante dalla condotta illecita e, in quanto tale, riconducibile alla nozione di profitto del reato, costituito dal risparmio economico conseguente alla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, di cui certamente beneficia il reo;
a tal fine, per la quantificazione di questo risparmio, deve tenersi conto anche del mancato pagamento degli interessi e delle sanzioni dovute in se- guito all'accertamento del debito tributario (così questa sez. 3, 23 ottobre 2012, n. 45849). Va peraltro ricordato che in tema di misure cautelari reali, il Tribunale del riesame che proceda alla conferma del sequestro preventivo finalizzato alla confi- sca per equivalente, non deve accertare, ai fini del rispetto del principio di propor- zionalità, l'esatta corrispondenza tra profitto del reato e "quantum" sottoposto a vincolo cautelare, essendo, invece, sufficiente che motivi sulla non esorbitanza del 12 valore dei beni sequestrati rispetto al credito garantito (sez. 3, n. 39091 del 23.4.2013, Cianfrone, rv. 257284). Ne consegue che, laddove la valutazione del giudice risponda a tali criteri, essa è insindacabile in sede di legittimità. Il provvedimento del tribunale del rie- same che conferma il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può essere, infatti, ritenuto illegittimo nel solo caso in cui non contenga alcuna valutazione sul valore dei beni sequestrati;
valutazione necessaria al fine di veri- ficare il rispetto del principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il patri- monio assoggettato a vincolo cautelare, non essendo consentito differire l'adem- pimento estimatorio alla fase esecutiva della confisca (ex multis, sez. 3, 7 ottobre 2010, n. 41731).
5. Ebbene, anche per i beni sequestrati a TA DI ritiene il Collegio che il Tribunale di Latina abbia fornito una motivazione logica e congrua della per- durante disponibilità in capo al padre. Sul punto ritiene il Collegio di dover precisare che non si vuole offrire un'in- terpretazione della normativa in materia di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente che frustri la legittima aspirazione di un familiare (nella specie il pa- dre) ad operare erogazioni liberali nei confronti di parenti (nel caso che ci occupa il figlio e la convivente di questi). Tuttavia, appare del tutto evidente che, a fronte della prova che determinati beni siano stati acquistati con del danaro direttamente o indirettamente riconducibile all'indagato e poi intestati a dei suoi familiari, oc- corre che questi ultimi provino che la disponibilità degli stessi (intesa nel termine suvvisto di ricaduta nella sfera di interesse economico) non sia rimasta all'indagato stesso. Diversamente opinando, infatti, si frusterebbe la ratio dell'istituto della confisca per equivalente, rendendo estremamente facile all'indagato sottrarre dei beni alla stessa acquistandoli con danaro proprio e intestandoli formalmente a mogli, figli, fratelli, sorelle, etc. Dunque, sviluppando il concetto già affermato da questa Corte regolatrice in passato, secondo cui in tema di sequestro preventivo, nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto beni formalmente intestati ad un soggetto non indagato, rite- nendosi che l'intestazione sia fittizia e che la proprietà effettiva faccia capo a chi è indagato, è necessario dimostrare, in termini di qualificata probabilità, che l' inte- stazione dei beni sia fittizia e che la proprietà effettiva degli stessi sia dell'indagato il quale ne abbia la sostanziale disponibilità (sez. 5, n. 6365 del 20.12.2000, Butti, dep. il 15.2.2001), va qui precisato che la prova che il bene sia stato acquistato, in tutto o in parte con danaro dell'indagato, integra tale qualificata probabilità. L'avere fornito la provvista per l'acquisto, in altri termini, si pone come presunzione iuris tantum di intestazione fittizia, cui l'intestatario formale del bene 13 può ovviare portando in giudizio elementi da cui possa desumersi che, al di là dei soldi con cui è stato acquistato, il bene rientri nella sua disponibilità e ricada in toto nella sua sfera di interesse economico. Ebbene, ciò non è accaduto nel caso che ci occupa né per quanto concerne TA DI e nemmeno per OF LA AN. Va peraltro rilevato come appaia ininfluente ai fini dell'odierno decidere la pronuncia a lui favorevole ottenuta il 5.11.2014 dalla Corte d'Appello di Roma, essendo evidentemente diversi i presupposti per la confisca di prevenzione e per quella ex art. 322ter cod. proc. pen. Il Tribunale di Latina dà conto in motivazione, quanto a TA DI che, per quanto attiene all'immobile di viale Nervi n. 56 risulta chiaramente dall'atto di compravendita che la provvista per l'acquisto è stata fornita da RO ST per € 50.000,00 e dal suo socio AN DR per i restanti € 115.000,00. Sicché è pacifico che l'immobile, intestato al RO DI, non è stato acquistato con denaro di sua pertinenza ma con denaro del padre e di un suo strettissimo collaboratore. In tale situazione, coerentemente con il principio di diritto sopra affermato, ritengono i giudici laziali che, essendo stati addotti concreti elementi per affermare che l'immobile era solo formalmente intestato al ricorrente, perché, come si è detto, acquistato con denaro non suo e per di più apparentemente proveniente in gran parte da un soggetto a lui neanche legato da vincoli di parentela -che non si comprende a che titolo gli avrebbe dato il danaro- era onere di TA DI fornire elementi specifici e concreti atti a spiegare, non solo il padre ma anche il suo socio avrebbero deciso di "regalargli" l'appartamento. Alla medesima conclusione perviene coerentemente il Tribunale di Latina anche con riferimento agli immobili di viale Nervi n. 102 acquistati dal Consorzio Due Fiori s.r.l. per complessivi € 416.400,00.. In tal caso si dà conto nella motivazione del provvedimento impugnato che la provvista sarebbe stata fornita da ON SA, madre del RO DI e moglie di RO ST, nonché, di nuovo, dal collaboratore AN DR. La ON avrebbe fornito € 50.400,00 e si sarebbe accollata un mutuo per € 68.436,00, mentre il AN avrebbe pagato la somma di € 297.564,00 (e anche in questo caso, i giudici del gravame della cautela non possono fare a meno di rilevare che non dato sapere per quale motivo lo avrebbe fatto, non traendone apparentemente alcun vantaggio) che gli avrebbe dovuto restituire la ON. Quest'ultima, tuttavia, sentita a s.i.t., negava di essersi accollata il mutuo ed af- fermava di non aver mai restituito al AN la somma di € 297.564,00. L'immobiliarista NG MI, che curò la vendita per conto del Consor- zio, dichiarava, dal canto suo, di avere sempre trattato con RO ST con 14 il quale pattuì anche il prezzo di acquisto, e che solo in fase di stipula intervenne il AN DR, mentre non ebbe mai modo di conoscere la ON. Ancora una volta, pertanto, a fronte di numerosi elementi portati dall'ac- cusa che conducono ad affermare la titolarità solo formale dei beni in capo al RO DI e la loro riconducibilità al padre ST, avendo questi curato tutte le fasi dell'acquisto ed avendo anche fornito il denaro a tal fine necessario, e non essendo stato spiegato come mai il AN gli avrebbe "regalato" la somma di euro 297.564,00 (che logicamente il tribunale del riesame ritiene provenire dal RO ST), il RO DI non ha fornito alcun concrete elemento per i contraddire la prova fornita dal P.M.. 6. Ad identica conclusione, con motivazione parimenti congrua, il Tribunale di Latina perviene per quanto attiene l'odierna ricorrente FU, ritenendo che gli immobili di Viale Nervi n. 102 interno 31 e garage n. 22 siano rimasti nella dispo- nibilità di RO ST. Sul punto viene, logicamente, conferito rilievo decisivo alla scrittura privata redatta in data 6/7/2011, rinvenuta dalla GdF, con la quale si dà atto non solo che la provvista per l'acquisto è stata interamente fornita da RO ST, ma anche che quest'ultimo deve intendersi come unico ed esclusivo proprietario e che la FU si impegna a rilasciare gli immobili a richiesta del RO, rinunciando ad ogni pretesa rilasciandogli in più una procura notarile irrevocabile a compiere qualsiasi atto di disposizione sui detti immobili. Già il Tribunale di Latina, peraltro, condivisibilmente, ha confutato la do- glianza oggi riproposta incentrata sul vincolo reale trentennale in favore della figlia della FU che figura nell'atto di acquisto, ritenendolo a tal fine irrilevante perché è probabilmente destinato a venir meno a fronte delle pattuizioni contenute nella citata scrittura privata e non può comunque essere elemento atto a contraddire la effettiva disponibilità degli immobili in capo al RO ST discendente in ma- niera più che evidente dai menzionati accordi intervenuti con la FU. Tali accordi, tra l'altro, si legge in motivazione, trovano spiegazione solo con la volontà del RO di "tutelarsi" da possibili pretese della FU a fronte di una intestazione solo formale degli immobili acquistati. Con riferimento agli ulteriori immobili (quelli siti in Via Nervi n. 102 int. 24 e garage n. 63) il Tribunale di Latina rileva che l'acquisto risulta essere stato ef- fettuato, ancora una volta, con assegni di AN DR (il collaboratore di RO ST) per l'importo complessivo di € 193,362,00, somma che sarebbe stata restituita dalla FU in data antecedente alla redazione dell'atto (non è dato sapere, però, si rileva in motivazione, per quale motivo la FU, disponendo della somma prima dell'atto, l'abbia poi dovuta chiedere in prestito al AN). 15 Le indagini bancarie hanno condotto ad accertare che dal 12 al 22 giugno 2009 venne versata la somma complessiva di € 170.000,00 sul conto corrente postale intestato alla FU (che la preleva successivamente con 16 vaglia postali di € 10.000 cadauno incassandone 5 (per E 50.000) e girando al AN 110.000,00 euro). Sicché, secondo la tesi difensiva, tale somma sarebbe stata in parte utiliz- zata per l'acquisto degli indicati immobili (ma il tribunale evidenzia che non si rileva come sarebbe stata pagata la parte restante del prezzo). Con motivazione assolutamente logica, si rileva, però, nel provvedimento impugnato, che non può ritenersi che la menzionata somma di € 170.000 sia ef- fettivamente della FU essendovi concreti elementi che conducono ad attribuirla al suo convivente RO ST. In primo luogo infatti - secondo il Tribunale di Latina- il reddito della FU non giustifica l'accennato rilevante versamento e, in secondo luogo, è stato accer- tato che alcuni versamenti di somme per risarcimento danni dei clienti del RO sono stati effettuati proprio sull'accennato conto postale (si fa riferimento all'ac- credito di € 78.800,00 per il risarcimento del sinistro subito da AR RO) che deve quindi ritenersi facente capo in realtà al RO ST anche perché la FU non svolgeva alcuna attività nello studio del RO e perché la Polizia di Stato ha riferito di aver verificato che il RO ST era di fatto autorizzato ad operare sul conto della FU nonostante figurasse che le operazioni fossero state realizzate dalla FU. Anche per tali immobili, dunque, pare assolutamente logica e congrua la motivazione con cui i giudici laziali hanno concluso per la disponibilità, nei termini meglio precisati in precedenza, in capo a RO ST.
7. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma l'11 febbraio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Pezzella Aldo Fiale Unce fello Acho foll AIN CANCELLERIA 19 MAR 205 16 Luana Mariant