Sentenza 9 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di sequestro, l'accertata illegittimità della perquisizione non produce alcun rilievo preclusivo, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di sequestro, in quanto riferito a cose obbiettivamente sequestrabili, non dipende dalle modalità con le quali queste sono state reperite, ma è condizionato unicamente all'acquisibilità del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (la Corte ha precisato che le cose sequestrate nel corso di una perquisizione illegittima devono comunque considerarsi apprese in forza del potere dovere attribuito alla polizia giudiziaria dall'art. 354 comma secondo cod. proc. pen.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2004, n. 6842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6842 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 09/01/2004
1. Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 14
3. Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 027099/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO PP;
avverso l'ordinanza del 31/10/2002 del GIP-Tribunale Catania;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. Leonasi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Delehaye che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe resa a sensi del quinto comma dell'art. 263 cpp il GIP-Tribunale Catania ha respinto la opposizione proposta da CO PP avverso diniego da parte del P.M. di restituzione di somma sequestrata e ritenuta probabile provento di una rapina. Propone ricorso per Cassazione l'interessato, deducendo: 1) illegittimità della perquisizione, del sequestro e della relativa convalida: la perquisizione fu operata dalla P.G. nel sospetto che fosse in corso un trasporto di stupefacenti;
escluso di poi questo motivo non si poteva mantenere il sequestro per altre ipotesi di reato;
2) violazione del termine di durata massima delle indagini preliminari per l'ipotizzato reato di rapina, essendo trascorsi oltre due anni dal sequestro e non risultando proroghe ritualmente concesse;
3) assenza di indizi di colpevolezza a carico del ricorrente che ha giustificato e la provenienza del denaro (attività lavorativa della moglie e riscossione di un indennizzo assicurativo) e la destinazione dello stesso a spese per le rispettive attività leciti.
Il ricorso - osserva questa suprema Corte - è manifestamente infondato. E invero:
Per il primo motivo - Perquisizione e sequestro hanno distinti presupposti e differente funzione giuridica, così come possono anche seguire sorti diverse: può bene accadere che la perquisizione - su provvedimento del Pubblico Ministero o, come nel caso, a iniziativa della polizia giudiziaria - risulti disposta fuori dai casi stabiliti dalla legge, ma questo non toglie che le cose, costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, restino bene apprese quanto meno in forza del potere-dovere che la legge (art. 354, secondo comma ult. parte cpp) attribuisce alla polizia giudiziaria (cfr. sez. 6^, 24/4/1991 n. 1557, RV. 190146), fatto salvo il controllo in sede di convalida e di successivo riesame. Esaurita questa fase, l'interessato può avanzare - ed è quanto avvenuto nel caso - richiesta di restituzione delle cose sequestrate a fini probatori e proporre davanti al GIP opposizione avverso il diniego da parte del P.M., ma esclusivamente per motivi attinenti alla cessazione della necessità di mantenere fermo il vincolo a quei certi fini (RV. 215728 e 207572). Nel caso, dunque, non ha alcun rilievo la mancata conferma della ipotesi di reato che provocò la perquisizione. Per il secondo - Prima ancora dell'osservazione riguardante la mancanza di ogni documentazione di quanto dedotto, vale quella che il decorso del termine di durata delle indagini preliminari non può certo spiegare effetti di sorta sul sequestro a fini probatori, altre essendo le sedi nelle quali quell'evento può essere fatto valere. Per il terzo - Si sono dedotte davanti al GIP e si deducono ancora, senza allegare alcun fatto sopravvenuto, doglianze che, come detto, erano riservate alla cognizione del giudice della convalida. Alla declaratoria di inammissibilità segue ex art. 616 cpp condanna ad equa sanzione di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2004