Sentenza 27 marzo 1996
Massime • 2
Allorquando la perquisizione sia stata effettuata senza l'autorizzazione del magistrato e non nei "casi" e nei "modi" stabiliti dalla legge, come prescritto dall'art. 13 Cost. si è in presenza di un mezzo di ricerca della prova che non è compatibile con la tutela del diritto di libertà del cittadino, estrinsecabile attraverso il riconoscimento dell'inviolabilità del domicilio. Ne consegue che, non potendo essere qualificato come inutilizzabile un mezzo di ricerca della prova, ma solo la prova stessa, la perquisizione è nulla e il sequestro eseguito all'esito di essa non è utilizzabile come prova nel processo, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 253, comma primo, cod. proc. pen., nella quale il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, costituendo un atto dovuto, rende del tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti. (Fattispecie relativa a perquisizione domiciliare, eseguita senza l'autorizzazione della competente A.G., nel corso della quale erano stati sequestrati circa trentuno grammi di cocaina. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso che l'ufficiale di P.G., il quale abbia eseguito una perquisizione fuori dei casi e non nei modi consentiti dalla legge, non abbia l'obbligo, a causa dell'abuso compiuto, di sequestrare la cosa pertinente al reato rinvenuta nel corso di essa, quasi che l'arbitrarietà o l'illiceità della condotta, possa privare l'autore della qualifica soggettiva da lui rivestita).
L'inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo non è, di per sè, sufficiente a rendere quest'ultima inutilizzabile, per effetto di quanto disposto dal primo comma dell'art. 191 cod. proc. pen.. Ed invero, quest'ultima norma, se ha previsto l'inutilizzabilità come sanzione di carattere generale, applicabile alle prove acquisite in violazione ai divieti probatori, non ha, per questo, eliminato lo strumento della nullità, in quanto le categorie della nullità e dell'inutilizzabilità, pur operando nell'area della patologia della prova, restano distinte e autonome, siccome correlate a diversi presupposti, la prima attenendo sempre e soltanto all'inosservanza di alcune formalità di assunzione della prova - vizio che non pone il procedimento formativo o acquisitivo completamente al di fuori del parametro normativo di riferimento, ma questo non rispetta in alcuni dei suoi peculiari presupposti - la seconda presupponendo, invece, la presenza di una prova "vietata" per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo, la cui manifesta illegittimità lo pone certamente al di fuori del sistema processuale. (Fattispecie relativa a perquisizione illegittima e a successivo sequestro di cose pertinenti al reato, ritenuto dalla S.C. atto dovuto).
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L'art. 191 c.p.p sanziona l'acquisizione delle prove in violazione dei divieti stabiliti dalla legge con l'istituto dell'inutilizzabilità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Il comma 2-bis, introdotto dalla legge n. 110/2017, individua un'ipotesi di inutilizzabilità speciale per le dichiarazioni o informazioni ottenute mediante il delitto di tortura, fatto salvo il caso della prova della responsabilità penale delle persone accusate di tale delitto. L'inutilizzabilità, distinta dalla nullità, ha una dibattuta collocazione sistematica, essendo qualificata da alcuni come un vizio dell'atto cui consegue una sanzione processuale. Altri la considerano un vizio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/1996, n. 5021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5021 |
| Data del deposito : | 27 marzo 1996 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott.prof.Antonio LA TORRE Presidente Udienza pubblica
1. Dott. Piero CALLÀ Componente del 27.3.1996
2. " IU FR "
3. " IU CO " SENTENZA N. 3
4. " Nicola MARVULLI (Rel.) "
5. " CE RE " REG. GEN.
6. " PA LLAN " N. 17163/95
7. " NT BE "
8. " AD BA "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da SA RG nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 1 marzo 1995;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere, dott. Nicola MARVULLI;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale, dott. Sebastiano SURACI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato ricorrente, avv.to Alessandro SIVELLI;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Modena con sentenza in data 6 settembre 1994 dichiarava SA GI colpevole del reato previsto dall'art. 73 n. 1 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e, concessagli l'attenuante della lieve entità del fatto, valutata prevalente sulla contestata recidiva, lo condannava ad anni tre di reclusione ed a lire venti milioni di multa.
Il procedimento era stato instaurato in seguito al sequestro di circa trentuno grammi di cocaina, rinvenuti dalla Guardia di Finanza nell'abitazione dell'imputato il 13 agosto 1994, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.
In appello la condanna veniva confermata, ma la pena, previa concessione delle attenuanti generiche, era ridotta ad anni due di reclusione ed a lire diciotto milioni di multa.
La Corte di Appello di Bologna, pur riconoscendo fondati i rilievi dedotti dalla difesa dell'imputato in relazione alla legittimità della perquisizione, perché eseguita in violazione dell'art. 103 comma 3° del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in quanto non esistevano motivi di particolare urgenza, tali da giustificare la mancata acquisizione della preventiva autorizzazione del magistrato competente, ciò nonostante riteneva utilizzabile, ai fini della prova del commesso reato, il sequestro della droga rinvenuta nel corso di quella perquisizione.
Osservava in particolare la Corte di Appello di Bologna che l'illegittimità della perquisizione non diffondeva i suoi effetti invalidanti sul sequestro, non esistendo tra i due istituti alcun rapporto di stretta conseguenzialità giuridica, essendo essi subordinati a diversi presupposti e destinati a diverse funzioni. Avverso quest'ultima sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione e, con un unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art.191 C.P.P., sostenendo che una volta accertata e riconosciuta l'illegittimità della perquisizione, la Corte di Appello di Bologna non avrebbe potuto utilizzare, ai fini della motivazione della decisione assunta,né il sequestro della sostanza stupefacente rinvenuta in conseguenza dell'eseguita perquisizione, né le dichiarazioni testimoniali rese da coloro che ad essa avevano partecipato.
Pertanto, la sentenza impugnata che soltanto utilizzando tali prove, illegittimamente acquisite, aveva potuto giustificare la condanna del ricorrente per il reato a lui attribuito, andava annullata senza rinvio.
Il ricorso, assegnato alla sesta sezione di questa Suprema Corte, con ordinanza in data 26.10.1995 veniva rimesso alle Sezioni Unite, a norma dell'art.618 C.P.P.. Rilevava il Collegio nella suddetta ordinanza che i rilievi dedotti dall'imputato ricorrente andavano esaminati sotto un duplice profilo, e cioè quello della estensibilità della sanzione della inutilizzabilità della prova all'inosservanza delle formalità prescritte dalla legge per la sua acquisizione, e quello degli effetti conseguenti al riconoscimento di una perquisizione illegittima rispetto all'utilizzabilità della prova rinvenuta nel corso della sua esecuzione.
E poiché in ordine alla soluzione di entrambi tali problemi in alcune decisioni assunte dalla stessa Corte di Cassazione si erano manifestati orientamenti contrastanti, veniva ravvisata l'opportunità di un intervento delle Sezioni Unite all'udienza del 27 marzo 1996. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da SA GI ha devoluto alla decisione delle Sezioni Unite della Corte un problema che, oltre ad avere avuto, sia in dottrina che in giurisprudenza, diverse e, talvolta, addirittura contrastanti soluzioni, ha un'indubbia rilevanza preliminare rispetto a tutte le altre questioni prospettate:
trattasi, infatti, di stabilire, innanzi tutto, se qualsiasi inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo penale può essere sufficiente a rendere quest'ultima inutilizzabile, per effetto di quanto disposto dal 1° comma dell'art.191 C.P.P.. A tale preliminare quesito, nei termini generali nei quali è stato proposto, il Collegio non può che dare una risposta negativa, che, però, richiede alcune necessarie precisazioni.
È opportuno, innanzi tutto, ribadire che il nuovo codice di procedura penale, nel prevedere all'art.191 la sanzione della inutilizzabilità per le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, non ha sicuramente voluto far confluire nella inutilizzabilità tutti i vizi del procedimento formativo ed acquisitivo della prova, ma ha soltanto perseguito il programma di attuare una più efficace tutela giurisdizionale della prova nel processo penale, a tal fine predisponendo un'articolata disciplina normativa che quell'ambita finalità consente di realizzare. Infatti, il contenuto dell'art.191 altro non rappresenta che il risultato di un lungo e travagliato percorso normativo che, ispirato nel lontano 1973 da una sentenza della Corte Costituzionale (cfr. sent.
6.4.1973 n. 34), la quale sin d'allora aveva avvertito che i principi costituzionali di riferimento potevano essere gravemente compromessi se "a carico dell'interessato potevano valere, come indizi o prove, attività compiute in dispregio dei fondamentali diritti del cittadino", si era manifestato soltanto in alcuni specifici settori, con sporadici interventi legislativi, che via via assumevano una maggiore estensione, man mano che si accresceva la consapevolezza di adeguare il procedimento acquisitivo della prova ai principi fondamentali stabiliti, a garanzia dei diritti del cittadino, dalla Costituzione.
Pertanto l'art.191 del nuovo codice, per essere il risultato conclusivo di una collaudata esperienza positiva, e per essere espressione diretta dell'avvertita esigenza di accrescere la tutela giurisdizionale della prova, non ha reso incompatibile il ricorso ad altri mezzi, quando questi, come accade per il riconoscimento della sanzione della nullità, sono sufficienti per realizzare quella stessa finalità.
Ed infatti, nella Relazione al progetto preliminare del nuovo codice espressamente si dà atto come la sanzione della inutilizzabilità veniva a colmare una "lacuna del precedente ordinamento processuale", ma soltanto in relazione a tutti i "divieti probatori" che, se fossero stati ancora affidati soltanto alla tutela sanzionatoria delle nullità, avrebbero continuato a fruire delle possibili sanatorie, con la conseguenza che il giudice poteva assumere e motivare la sua decisione utilizzando "prove vietate", sia pure nei casi in cui nessuna tempestiva ed appropriata iniziativa processuale fosse stata assunta dalle parti ai fini dell'accertamento e della declaratoria di nullità della prova, illegittimamente formata, acquisita e utilizzata. La genesi storica della norma, le ragioni che l'hanno ispirata e, soprattutto, il suo stesso contenuto, non possono che giustificare una sola conclusione, e cioè che l'inutilizzabilità della prova, come sanzione di carattere generale, proprio perché applicabile alle "prove acquisite in violazione ai divieti probatori", è un rimedio che si aggiunge ma non assorbe lo strumento della "nullità". In linea generale, le categorie della nullità e della inutilizzabilità, pur operando nell'area della patologia della prova, restano distinte ed autonome, perché correlate a diversi presupposti : la nullità attiene sempre e soltanto all'inosservanza di alcune formalità di assunzione della prova, vizio che non pone il procedimento formativo o acquisitivo completamente al di fuori del parametro normativo di riferimento, ma questo non rispetta in alcuni dei suoi peculiari presupposti;
invece l'inutilizzabilità, come sanzione di carattere generale, presuppone la presenza di una prova "vietata" per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo la cui manifesta illegittimità lo pone completamente al di fuori del sistema processuale.
Non v'è dubbio, infatti, che i "divieti probatori" sono non solo quelli espressamente previsti dall'ordinamento processuale, come accade, ad esempio, nei casi indicati dagli artt.197 e 234 comma 31 C.P.P., e cioè in materia di incompatibilità a testimoniare o in relazione all'impossibilità giuridica di acquisire atti il cui contenuto faccia riferimento alle "voci correnti nel pubblico", ma possono anche essere desumibili dall'ordinamento, e ciò accade tutte le volte in cui i divieti, in materia probatoria, non sono dissociabili dai presupposti normativi che condizionano la legittimità intrinseca del procedimento formativo o acquisitivo della prova.
Né l'autonomia concettuale e normativa delle due categorie - la nullità e l'inutilizzabilità - può essere posta in discussione dal rapporto che, talvolta, si è cercato di intravedere tra 1'art.191 e l'art.526 C.P.P., perché quelle due norme non possono essere considerate una fedele sovrapposizione di una stessa, identica regola.
Infatti, se è vero che gli atti probatori assunti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge debbono rientrare, e per ciò solo, nell'ampia categoria delle "prove diverse" da quelle legittimamente acquisite, non è affatto scontato il contrario:
l'art.526 ha voluto soltanto ribadire un principio fondamentale, coerente con il sistema accusatorio, e cioè che le prove utilizzabili ai fini della decisione debbono essere quelle "legittimamente acquisite nel dibattimento".
E che il procedimento acquisitivo della prova assuma rilevanza ai fini dell'utilizzabilità della stessa, è dimostrato dal fatto che non tutte le ipotesi di inutilizzabilità, espressamente previste dal nostro codice, sono riconducibili nella categoria delle "prove oggettivamente vietate", quanto, piuttosto, in quella delle prove formate o acquisite in violazione dei diritti soggettivi tutelati dalla Costituzione, e ,perciò, assoluti ed irrinunciabili. Queste ipotesi, pur se non tutte sussumibili nella previsione dell'art. 191 C.P.P., sono partecipi degli stessi effetti, non già in virtù di una scelta immotivata del legislatore, ma perché è il vizio del procedimento formativo o acquisitivo della prova a sollecitare un radicale trattamento sanzionatorio, incompatibile con la possibilità di sanatorie e decadenze e, quindi, non realizzabile attraverso la sanzione della nullità. E non è certamente casuale il fatto che nella più recente dottrina si sia andata sempre più consolidando la costruzione della categoria autonoma della "prova incostituzionale", comprensiva della prova "illegittima" ed "illecita", ed avente un unico, irrinunciabile presupposto, e cioè l'essere la sua antigiuridicità riconducibile ad una lesione dei diritti soggettivi fondamentali, riconosciuti e tutelati dalla nostra Costituzione.
Ed è solo in questi limiti che può convenirsi con quanti hanno affermato che la sanzione della inutilizzabilità abbia finito per diventare un istituto "a geometria variabile", per la sua intrinseca capacità di adeguarsi non solo alle peculiari esigenze delle varie fasi procedimentali, ma anche a quelle, ben più rilevanti, di garantire il rispetto della legalità della prova anche allorquando il suo procedimento acquisitivo ha assunto non solo connotazioni diverse da quelle consentite, ma la difformità è rivelatrice di una lesione concreta o potenziale dei diritti soggettivi, oggetto di specifica tutela costituzionale.
Ed infatti, mentre i divieti di utilizzabilità previsti nei casi indicati dagli artt.407,430 e 240 C.P.P., sono riconducibili, direttamente, nell'alveo delle prove "vietate" tutte le altre ipotesi sono riconducibili ad un vizio del procedimento formativo ed acquisitivo che incide, negativamente, sui diritti fondamentali del cittadino.
Infatti, il divieto stabilito dagli artt.407 e 430 è riconducibile alla preclusione processuale per le prove formatesi o acquisite dopo che il potere investigativo, per effetto della decorrenza di un certo termine, si è esaurito;
altrettanto dicasi per l'ipotesi prevista dall'art.240: anche in tal caso non è in discussione l'inviolabilità dei diritti che l'acquisizione probatoria può aver messo in pericolo o offeso, quanto piuttosto il riconoscimento di un divieto probatorio che trova il suo limite nella funzione alla quale il documento anonimo può assolvere.
Altrettanto dicasi per le ipotesi previste dagli artt.188 e 511 C.P.P.: anche in questi casi non si sconfina dall'alveo della "prova vietata", perchè si è in presenza di un'illegittima integrazione della stessa fattispecie. Completamente diversa è, invece, la "ratio" giustificatrice della inutilizzabilità della prova nelle ipotesi previste dagli artt.350,360,228,403 e 103 C.P.P.: i divieti sono tutti correlati alla necessità di salvaguardare, nel procedimento di ricerca, acquisizione o assunzione della prova, il doveroso esercizio del diritto di difesa, la cui inviolabilità è sancita, com'è noto, dal 1° comma dell'art.24 della Costituzione. Altrettanto dicasi per le ipotesi di inutilizzabilità di cui agli artt. 254,267,270 e 271,tutte riferibili all'art.15 della Costituzione. Il diritto alla riservatezza della corrispondenza e di ogni mezzo di comunicazione non è che un aspetto essenziale della stessa inviolabilità della persona, e perciò è direttamente riconducibile nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo. Pertanto, una deroga al libero esercizio di quel diritto non solo dev'essere giustificata da preminenti ragioni di pubblico interesse, ma non può attuarsi se non con le garanzie che consentano un'efficace verifica della sua legittimità. E non a caso, infatti, ancor prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, è stato proprio in tale specifica materia che si venuta a delineare, ed in maniera prioritaria ed improcrastinabile, la necessità di affidare alla sanzione della inutilizzabilità il compito di garantire il procedimento acquisitivo della prova, allorquando questo poteva arrecare offesa a quel diritto di libertà che è così indissociabile dal doveroso rispetto della persona. Altrettanto dicasi per la violazione dell'art. 64, comma 2 °, C.P.P.: il divieto di utilizzare negli interrogatori metodi e tecniche dirette ad influire sulla libertà di autodeterminazione o di alterare le capacità di ricordare o valutare alcuni episodi, al pari di quanto disposto dall'art.188 per l'assunzione di qualsiasi prova, è anch'esso riconducibile al contenuto dell'art.13 della Costituzione, giacché la libertà morale del cittadino non potrebbe che essere irrimediabilmente compromessa allorquando si faccia ricorso ad un procedimento acquisitivo della prova che si avvalesse di metodi e tecniche incompatibili con il riconoscimento di quel diritto e con la necessità di attuarne un'efficace tutela. E se questo è il quadro normativo al quale l'interprete deve fare riferimento, non è certamente difficile riconoscere che allorquando una perquisizione sia stata effettuata senza l'autorizzazione del magistrato e non nei "casi" e nei "modi" stabiliti dalla legge, così come disposto dall'art.13 della Costituzione, si è in presenza di un mezzo di ricerca della prova che non è più compatibile con la tutela del diritto di libertà del cittadino, estrinsecabile attraverso il riconoscimento dell'inviolabilità del domicilio. L'illegittimità della ricerca di una prova, pur quando non assuma le dimensioni dell'illiceità penale (cfr.art.609 c.p.), non può esaurirsi nella mera ricognizione positiva dell'avvenuta lesione del diritto soggettivo, come presupposto per l'eventuale applicazione di sanzioni amministrative o penali per colui o per coloro che ne sono stati gli autori. La perquisizione, oltre ad essere un atto di investigazione diretta, è il mezzo più idoneo per la ricerca di una prova preesistente e, quindi, diviene partecipe del complesso procedimento acquisitivo della prova, a causa del rapporto strumentale che si pone tra la ricerca e la scoperta di ciò che può essere necessario o utile ai fini della indagine : nessuna prova, diversa da quelle che possono formarsi soltanto nel corso del procedimento, potrebbe essere acquisita al processo se una sua ricerca non sia stata compiuta e questa non abbia avuto esito positivo.
Se è vero che una perquisizione, quale mezzo di ricerca di una prova, non può essere a quest'ultima assimilata e, quindi, è di per sé stessa sottratta alla materiale possibilità di essere suscettibile di una diretta utilizzazione nel processo penale, è altrettanto vero che il rapporto funzionale che avvince la ricerca alla scoperta non può essere fondatamente escluso.
Ne consegue che il rapporto tra perquisizione e sequestro non è esauribile nell'area riduttiva di una mera consequenzialità cronologica, come si era affermato in numerose pronunce di questa Corte prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, e com'è stato, anche in epoca successiva, qualche volta,
ribadito (cfr.Sez.
1-17.2.1976 ric.Cavicchia;Sez.VI-23.1.1973 ric.Ferraro; Sez.V-24.11.1977 ric.Manussardi; Sez.
1-15.3.1984 ric.Zoccoli;Sez.VI-24.4.1991 ric.lione; Sez.V-12.1.1994 ric.Vetralla,etc) :la perquisizione non è soltanto l'antecedente cronologico del sequestro, ma rappresenta lo strumento giuridico che rende possibile il ricorso al sequestro.
Con ciò non si contesta affatto la diversità dei presupposti che condizionano la legittimità della perquisizione rispetto a quelli che analoga funzione svolgono in relazione al sequestro;
né, tanto meno, si intende affermare che oggetto di utilizzazione processuale sia anche un mezzo di ricerca della prova : vero è esattamente il contrario, e cioè che è la prova, e soltanto questa ad essere suscettibile di utilizzazione nel procedimento penale. Ma la stessa utilizzabilità della prova è pur sempre subordinata alla esecuzione di un legittimo procedimento acquisitivo che si sottragga, in ogni sua fase, a quei vizi che, incidendo negativamente sull'esercizio di diritti soggettivi irrinunciabili, non possono non diffondere i loro effetti sul risultato che, attraverso quel procedimento, sia stato conseguito. Del resto, non può neppure ignorarsi che è lo stesso ordinamento processuale ad aver riconosciuto il rapporto funzionale esistente tra perquisizione e sequestro : l'art.252 C.P.P. impone il sequestro delle "cose rinvenute a seguito della perquisizione" e l'art.103 comma VII° dello stesso codice espressamente sancisce l'inutilizzabilità dei risultati delle perquisizioni allorquando queste sono state eseguite in violazione delle particolari garanzie di cui debbono fruire i difensori per poter esercitare congruamente il diritto di difesa. E non si vede perché a diverse ed opposte conclusioni dovrebbe pervenirsi quando una perquisizione sia stata comunque eseguita in violazione di particolari disposizioni normative che assicurano, in concreto, l'attuazione di quella ineludibile garanzia costituzionale, nei limiti in cui essa è stata riconosciuta dall'art.13 comma 2° della Costituzione: si tratta pur sempre di un procedimento acquisitivo della prova che reca l'impronta ineludibile della subita lesione ad un diritto soggettivo, diritto che, per la sua rilevanza costituzionale, reclama e giustifica la più radicale sanzione di cui l'ordinamento processuale dispone, e cioè l'inutilizzabilità della prova così acquisita in ogni fase del procedimento.
Senonchè, le conclusioni su esposte non consentono ugualmente, nel caso in esame, di assumere la decisione invocata dal ricorrente. La perquisizione, pur se eseguita illegittimamente nell'abitazione di SA GI il 13 agosto 1994, si era conclusa con la scoperta ed il sequestro di circa trentuno grammi di cocaina, sicché ricorrevano le condizioni per l'applicazione dell'art.253 n.1 C.P.P.. Orbene, se è vero che l'illegittimità della ricerca della prova del commesso reato, allorquando assume le dimensioni conseguenti ad una palese violazione delle norme poste a tutela dei diritti soggettivi oggetto di specifica tutela da parte della Costituzione, non può, in linea generale, non diffondere i suoi effetti invalidanti sui risultati che quella ricerca ha consentito di acquisire, è altrettanto vero che allorquando quella ricerca, comunque effettuata, si sia conclusa con il rinvenimento ed il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, è lo stesso ordinamento processuale a considerare del tutto irrilevante il modo con il quale a quel sequestro si sia pervenuti: in questa specifica ipotesi, e ancorché nel contesto di una situazione non legittimamente creata, il sequestro rappresenta un "atto dovuto", la cui omissione esporrebbe gli autori a specifiche responsabilità penali, quali che siano state, in concreto, le modalità propedeutiche e funzionali che hanno consentito l'esito positivo della ricerca compiuta.
Con ciò non si intende affatto affermare che l'oggetto del sequestro, a causa della sua intrinseca illiceità, ovvero per il rapporto strumentale che esso può esprimere in relazione al reato commesso, possa, per ciò solo, dissolvere quella connessione funzionale che lega la perquisizione alla scoperta ed all'acquisizione di ciò che si cercava, ma si vuole soltanto precisare che allorquando ricorrono le condizioni previste dall'art.253 comma 1° C.P.P., gli aspetti strumentali della ricerca, pur rimanendo partecipi del procedimento acquisitivo della prova, non possono mai paralizzare l'adempimento di un obbligo giuridico che trova la sua fonte di legittimazione nello stesso ordinamento processuale ed ha una sua razionale ed appagante giustificazione nell'esigenza che l'ufficiale di polizia giudiziaria non si sottragga all'adempimento dei doveri indefettibilmente legati al suo "status", qualunque sia la situazione -legittima o no - in cui egli si trovi ad operare.
Convergono nella stessa prospettiva le numerose ed espresse deroghe dall'ordinamento previste in relazione alla disciplina normativa del sequestro del "corpo del reato" (cfr.artt.235-103- 240 C.P.),deroghe tutte riferibili alla necessità primaria di interrompere il protrarsi di una situazione di intrinseca illiceità penale, quando non addirittura la permanenza del reato o gli effetti al reato strettamente connessi. Se si accettasse la conclusione opposta, sollecitata dal ricorrente, si perverrebbe all'assurdo di consentire al giudice la confisca del corpo del reato e, nel contempo, di non tenerne conto ai fini della decisione conclusiva del processo. Nè, per giustificare una diversa soluzione, potrebbe fondatamente sostenersi che un ufficiale di polizia giudiziaria che abbia eseguito una perquisizione fuori dei casi e non nei modi consentiti dalla legge, a causa dell'abuso compiuto, non sarebbe obbligato ad applicare quanto disposto dall'art.253 comma 1° C.P.P., quasi che l'arbitrarietà o l'illiceità della condotta possa privare l'autore della qualifica soggettiva da lui rivestita: il compimento di un atto illegittimo, pur quando assume le dimensioni dell'arbitrarietà o addirittura travalica i limiti della liceità penale non fa certamente venir meno la qualificazione soggettiva dell'autore, ma, semmai, questa assume o come elemento costitutivo del reato (art.615 C.P.), o come presupposto per l'applicazione di una circostanza aggravante (art.61 n.9 C.P.). Concludendo, quindi, il sequestro della droga, nel caso in esame, è stato legittimamente eseguito, trattandosi di un provvedimento imposto ex lege ed una volta eseguito non solo non poteva essere revocato, ma conservava la sua piena efficacia, a tutti gli effetti, nel procedimento nel quale era stato adottato.
Altrettanto dicasi per le dichiarazioni testimoniali rese dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria che a quel sequestro avevano proceduto: l'atto da essi compiuto altro non rappresentava, come già si è detto, che il risultato dell'adempimento di un obbligo imposto loro dalla legge ed in relazione alla esecuzione di tale obbligo essi potevano legittimamente offrire il contributo conseguente alla loro diretta partecipazione al procedimento acquisitivo del corpo di reato, soggetto, per la sua intrinseca illiceità penale, a confisca obbligatoria.
Pertanto, la sentenza impugnata, avendo legittimamente utilizzato le risultanze probatorie acquisite, ed avendo espresso un'esauriente valutazione del loro contenuto, si sottrae ai rilievi dedotti dall'imputato ricorrente.
Il ricorso va rigettato ed il ricorrente dev'essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente SA GI alle spese del procedimento. Roma, li 27 marzo 1996.