Sentenza 20 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto beni formalmente intestati ad un soggetto non indagato, ritenendosi che l'intestazione sia fittizia e che la proprietà effettiva faccia capo a chi è indagato, è necessario dimostrare, in termini di qualificata probabilità, che l' intestazione dei beni sia fittizia e che la proprietà effettiva degli stessi sia dell'indagato il quale ne abbia la sostanziale disponibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2000, n. 6365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6365 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO PROVIDENTI Presidente del 20/12/2000
1. Dott. PIERFRANCESCO MARINI Consigliere SENTENZA
2. " GIULIANA FERRUA " N. 5307
3. " SANDRO OCCHIONERO " REGISTRO GENERALE
4. " MARIO LL " N. 38915/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BU IL nato in [...] il [...]
avverso l'ordinanza emessa il 4-7-2000 dal Tribunale di Milano. Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore del ricorrente, avv. Gian Paolo Fassi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
Con decreto 8-6-2000 il Gip presso il Tribunale di Milano - nell'ambito di un procedimento a carico di vari soggetti indagati, quali soci e/o amministratori della s.p.a Simec, per falsi in bilancio e comunicazioni sociali di detta s.p.a dal 90 al 96, (realizzati tramite iscrizione, in particolare nel 92, di fittizi oneri straordinari da minusvalenze da realizzo delle partecipate Comi, Finco, Sisteco, e per gli anni successivi con riguardo ad altri oneri da minusvalenze relativi alle società Finco, Sisteco, Immobiliare San Filippo, Immobiliare tenuta la Beffa, Simec3) nonché per appropriazioni, dal 91 al 96, di denaro pubblico in misura non inferiore a lire 1.500.000.000 (posta in essere effettuando fittizie operazioni di acquisto materiali, di consulenze amministrative, di compravendita di partecipazioni pregiudizievoli per la Simec, concessionaria del servizio pubblico di costruzione dell'impianto e gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili nella discarica controllata di Cerro Maggiore, al fine di occultare il mancato rispetto di parametri della tariffa/offerta prevista dalla delibera di giunta regionale, con il concorso dei componenti della commissione di collaudo che non fecero alcun tipo di controllo ed omisero di presentare le relazioni trimestrali ed annuali sull'attività di gestione della discarica), essendo altresì indagati altri soggetti per riciclaggio di denaro ricevuto per la vendita delle quote La Beffa, San Filippo, Simec 3 e per ricettazione di denaro sottratto alla s.p.a Simec - disponeva il sequestro preventivo di quote ed azioni della Simec e di varie società interessate alle operazioni di acquisto e successiva rivendita a prezzo inferiore.
L'istanza di riesame avanzata da BU IL, non indagato e titolare di azioni sequestrate della Tre Betulle, ora Logistica Aeroportuale s.p.a., veniva respinta dal Tribunale in data 4-7-2000. Avverso la relativa ordinanza ha ora proposto ricorso per cassazione il predetto lamentando mancanza di motivazione nonché violazione di legge in ordine alle condizioni legittimanti la cautela, in particolare deducendo che non era stata fornita giustificazione sul perché, pur essendo egli estraneo ai fatti per cui si procedeva, era stato imposto il vincolo sui di lui titoli.
La censura è fondata.
Il Tribunale ha affermato che il BU IL era prestanome dell'indagato BU NN, così evidentemente attribuendo a quest'ultimo la effettiva proprietà delle azioni sequestrate:
partendo da tale dato ha sviluppato l'intera motivazione, puntualizzando che la misura trovava fondamento nel comma 2 dell'art.321 c.p.p. che prevede la possibilità di disporla, senza richiedere ulteriori requisiti, con riguardo alle cose di cui è consentita la confisca: in codesta ottica si è rilevato che le azioni erano corpo del reato, perché erano state strumento per commettere i fatti ascritti ed al contempo ne costituivano il profitto. Sempre sul menzionato presupposto, o quantomeno su quello della disponibilità delle azioni da parte degli indagati, si è poi operato riferimento, ai sensi del comma 1 dell'art. 321 c.p.p., alla possibilità che costoro, tramite le medesime, proseguissero nell'attività criminosa e vanificassero le possibilità di recupero di quanto distratto. La Corte osserva.
Qualora si addivenga a sequestro preventivo di beni formalmente intestati ad un soggetto a cui non sono stati mossi addebiti, ritenendosi che l'intestazione sia fittizia e che la proprietà effettiva faccia capo a chi è indagato, è necessario che detta situazione venga dimostrata, sia pure - considerata la natura cautelare e non definitiva del provvedimento e della relativa procedura - in termini non di certezza, ma comunque di qualificata probabilità.
In mancanza di siffatta dimostrazione non è certo applicabile l'art.321 c. 2 c.p.p. che postula la possibilità di confisca: invero l'art. 240 c.p. al c. 3 esclude il provvedimento ablativo per le cose appartenenti a chi è estraneo al reato, a meno che esse siano intrinsecamente illegittime. (si veda: Cass. 22-4-94 n. 00 668 RV. 198479)
D'altro canto è indubbio che possono sequestrarsi anche beni di proprietà di persone non indagate (Cass. 7-9-95 n. 0 2783 RV. 202637): in questo caso peraltro deve risultare, sempre nei termini di cui sopra, che l'indagato abbia in qualche modo la disponibilità dei medesimi, condizione questa imprescindibile per la successiva individuazione del pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze delittuose ovvero di commissione di altri reati. Specificatamente, con riguardo ad azioni societarie, la disponibilità de quo non può che concretarsi nella possibilità di esercitare i diritti ad esse connessi o perlomeno di interferirvi, il che ad esempio avviene ricorrendo al sistema della delega. Nella presente fattispecie, i giudici di merito, si sono limitati a prospettare come "non incongruo" il ruolo di prestanome del ricorrente, richiamando all'uopo la partecipazione e la gestione strettamente familiare della società; orbene questo dato di per sè è neutro, non significativo di quello che si vorrebbe ritenere acclarato. Nè ad integrarne la portata vale l'ulteriore argomento secondo cui l'interessato non aveva fornito allegazioni che la società svolgesse una qualche attività al di là di quella illecita: basti ricordare che, in base ai principi generali, l'onere dimostrativo di una contraria situazione - certamente idonea ad incidere ai fini che qui interessano - spettava al P. M., ossia all'organo che aveva richiesto la cautela.
Riconosciuta, pertanto, una sostanziale assenza di motivazione in ordine alla reale appartenenza delle azioni in questione a qualcuno degli indagati, viene a cadere la ragione per cui il sequestro è stato ancorato al comma 2 dell'art. 321 c.p.p.; del pari - neppure essendosi indicato in quale modo gli indagati, o taluno di essi, potessero e possano disporre dei diritti derivanti dai titoli, ovvero influire sul BU IL nell'esercizio dei medesimi - si palesano altresì non accertate le condizioni di legittimità della misura ai sensi del comma 1.
Alla luce di quanto esposto s'impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Milano, il quale procederà a nuovo esame sui punti citati, attenendosi agli enunciati principi e dando conto delle debite verifiche.
P.Q.M.
La Corte,
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2001