Sentenza 7 febbraio 2007
Massime • 1
In materia di illeciti tributari gli elementi raccolti durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compiute dalla Guardia di Finanza per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette sono sempre utilizzabili quale "notitia criminis", in quanto a tali attività non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per l'operato della polizia giudiziaria, sicché la mancanza o l'irregolarità formale dell'autorizzazione, se è causa di invalidità dell'accertamento fiscale, non riverbera i suoi effetti sull'accertamento penale.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2007, n. 12017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12017 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 07/02/2007
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 403
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 31197/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI IN, n. a Arzana il 2.4.1942;
avverso la sentenza in data 1.2.2006 della Corte di Appello di Cagliari, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Lanusei in data 16.3.2004, venne condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre alle pene accessorie, quale colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art.2;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. LOMBARDI Alfredo Maria;
udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. FRIGO Giuseppe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la pronuncia di colpevolezza di NI IN in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, ascrittogli perché, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, contabilizzava fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni relative a dette imposte per gli anni 1997, 1998 e 1999. Per quanto interessa ai fini del giudizio di legittimità, la sentenza impugnata ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva dedotto la inutilizzabilità, quale mezzo di prova, della documentazione acquisita dalla GG.FF. presso la sua abitazione a seguito di una perquisizione ritenuta illegittima, nonché la inutilizzabilità della deposizione dei verbalizzanti in ordine all'esito di detta perquisizione, dedotto la carenza di prove della insussistenza delle prestazioni di cui alle fatture e l'eccessività della pena inflitta dal giudice di primo grado. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori dell'imputato, che la denunciano per violazione di legge e vizi della motivazione con tre mezzi di annullamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art.52, comma 2, dell'art. 191 c.p.p, nonché la mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza.
Si osserva che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 2, consente la perquisizione della abitazione della persona soggetta a verifica fiscale con riferimento all'imposta sul valore aggiunto, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, da rilasciarsi solo in presenza di gravi indizi in ordine alla presunte violazioni oggetto di indagine.
In assenza di una regolare autorizzazione la perquisizione non è valida, secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, e la documentazione acquisita nel corso della verifica fiscale non è utilizzabile ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie.
Premesso, quindi, che in data 23.3.2000 la GG.FF. ha proceduto ad accertamenti fiscali presso l'abitazione del NI, acquisendo documenti e scritture contabili, e che sull'esito di tale attività investigativa ha deposto in dibattimento il M.llo della GG.FF. Piero Stocchino, si deduce che tale perquisizione è illegittima, per carenza di motivazione del provvedimento del P.M. in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, con la conseguente inutilizzabilità, quale mezzo di prova, della documentazione acquisita nel corso della indicata perquisizione domiciliare e della stessa deposizione del teste escusso;
che l'inutilizzabilità della predetta documentazione è stata già affermata dalla Commissione tributaria provinciale di Nuoro, con sentenza n. 102/1/04, che, per l'effetto, ha dichiarato la nullità di tutto l'accertamento effettuato nei confronti del NI;
che la sentenza impugnata si palesa conseguentemente carente di motivazione, essendo fondata la affermazione della colpevolezza dell'imputato sulle predette risultanze probatorie affette da inutilizzabilità.
Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza.
Si osserva che le pronunce dei giudici di merito hanno fondato l'accertamento della inesistenza delle prestazioni per le quali sono state emesse le fatture contabilizzate dall'impresa del NI su elementi indiziali, che, però, sono privi dei requisiti della univocità, gravita e concordanza richiesti per assurgere al valore di prove.
Nel prosieguo del motivo di gravame si contesta, quindi, il valore indiziario dei singoli elementi indicati dai giudici di merito a sostegno della decisione.
Si osserva in particolare che non può essere attribuito valore indiziario alla circostanza che le ditte, che avevano effettuato prestazioni per conto dell'azienda del NI, avevano emesso le fatture senza essere state pagate, deducendosi, in contrario, che tale condotta risulta pienamente logica alla luce delle risultanze afferenti al giro di affari dell'azienda dell'imputato, in corso di espansione negli anni nei quali sono stati eseguiti i lavori di cui alle fatture, e ove si consideri la necessità che le imprese subappaltatrici attendessero che l'imputato venisse, a sua volta, pagato dagli enti pubblici per conto dei quali eseguiva prevalentemente lavori;
che, peraltro, dall'esame dei bilanci degli anni successivi e dei movimenti bancari era emerso che tutte le prestazioni in prosieguo di tempo erano state pagate;
che, inoltre, nel caso in esame è certa l'esistenza delle prestazioni di cui alle fatture, trattandosi della esecuzione di lavori per conto di enti pubblici, che avevano proceduto al regolare collaudo delle opere, sicché, se i lavori fossero stati eseguiti direttamente dall'impresa del NI, se ne sarebbe dovuta rilevare traccia nella contabilità di quest'ultima e nell'aumento dei costi sostenuti a fronte dell'aumento del fatturato. Si osserva, poi, che non poteva essere posto a carico dell'imputato l'onere di provare l'esecuzione delle prestazioni da parte delle imprese subappaltatrici, che spesso operano in nero, nè desumere elementi indiziari dalle irregolarità contabili o amministrative riscontrate nei confronti di queste ultime;
che alcune prestazioni, quali la produzione di gabbioni metallici da parte della impresa di RE OR, corrispondevano ad attività che la ditta del NI non eseguiva in proprio, non disponendo della strumentazione necessaria;
che è stato attribuito valore indiziario alla mancata emissione delle bolle di accompagnamento, benché tale documentazione contabile non fosse più richiesta dalla normativa vigente all'epoca in cui vennero eseguiti i trasporti;
che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, la maggior parte delle prestazioni di cui alle fatture non superavano le soglie oltre le quali il subappalto deve essere autorizzato dalla stazione appaltante e che comunque dal mancato rispetto di tale obbligo di legge non poteva inferirsi l'inesistenza del subappalto.
In conclusione si osserva che tutti gli elementi posti dai giudici di merito a fondamento della decisione sono privi di valore indiziario ed inidonei a costituire prova certa della colpevolezza dell'imputato, ribadendosi che la decisione impugnata si pone in contrasto con la citata pronuncia della Commissione tributaria e con altra n. 280/01/05, tutte riguardanti gli stessi fatti. Con il terzo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia, infine, la violazione ed errata applicazione degli art. 133 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, nonché la mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza in punto di determinazione della pena inflitta in misura superiore al minimo edittale.
Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte in ordine al primo motivo di gravame che le verifiche fiscali effettuate dalla GG.FF., anche allorché necessitano, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 2, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, della autorizzazione del
Procuratore della Repubblica, conservano la natura di indagini amministrative (cfr. sez. III, 199000583, Proc. Rep. Firenze, RV 183785), finalizzate alla formazione di un successivo atto di imposizione fiscale.
Le irregolarità verificatesi nel corso di tale procedimento amministrativo, pertanto, se incidono sulla validità dell'accertamento tributario nei confronti del soggetto sottoposto alla verifica fiscale, non rendono inutilizzabile la "notizia criminis" che emerga nel corso della verifica stessa. L'enunciato principio di diritto, peraltro, è stato reiteratamente affermato da questa Suprema Corte che ha precisato sul punto "In materia di illeciti tributari gli elementi raccolti durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compiute dalla Guardia di Finanza per l'accertamento dell'IVA e delle imposte dirette ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art 52 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 sono sempre utilizzabili quale "notizia crimmis". Infatti a tali accessi non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per l'attività di polizia giudiziaria e, trattandosi di atti amministrativi e non giudiziari, la mancanza o la irregolarità formale dell'autorizzazione può essere considerata causa di invalidità dell'accertamento fiscale, ma non riverbera i suoi effetti sull'accertamento penale" (sez. III, 199511307, Padani, RV 202943; conf. sez. III, 199801668, Riberti, RV 209572). Inoltre, con riferimento al sequestro della documentazione contabile rinvenuta dalla GG.PF. nel corso dell'accesso presso l'abitazione dell'imputato, è stato già definitivamente affermato da questa Suprema Corte che "In tema di sequestro, l'accertata illegittimità della perquisizione non produce alcun rilievo preclusivo, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di sequestro, in quanto riferito a cose obbiettivamente sequestrabili, non dipende dalle modalità con le quali queste sono state reperite, ma è condizionato unicamente all'acquisibilità del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema" (sez. VI, 200406842, Scollo, RV 227880; conf. sez. un. 199605021, Sala, RV 204644).
Pertanto, la sentenza impugnata ha esattamente affermato che le decisioni adottate nel procedimento tributario in ordine alla regolarità della verifica fiscale eseguita presso l'abitazione del NI sono prive di rilevanza al fine di ritenere inutilizzabili la "notizia criminis", che ha formato oggetto della testimonianza resa dal verbalizzante, peraltro assunta ritualmente in dibattimento nel contraddittorio delle parti, ed il sequestro della documentazione contabile afferente alle operazioni delle quali è stata accertata la inesistenza, dovendosi applicare nel procedimento penale i diversi principi di diritto sopra enunciati. Anche il secondo motivo di gravame, che peraltro è al limite dell'ammissibilità essendo fondato quasi esclusivamente su rilievi di natura fattuali, non è fondato.
In effetti le censure del ricorrente richiedono da un lato il riesame di tutto il materiale probatorio sul quale è fondata l'affermazione della colpevolezza dell'imputato, riesame inammissibile in sede di legittimità, e dall'altro sono evidente frutto di una diversa lettura delle risultanze processuali già esaminate dai giudici di merito.
Orbene, la sentenza impugnata ha analiticamente esaminato non solo tutto il materiale probatorio acquisito, ma, altresì, i rilievi formulati dalla difesa dell'imputato, pervenendo al convincimento della inesistenza delle operazioni per le quali sono state rilasciate le fatture utilizzate dalla ditta del NI sulla base di una motivazione, che non si palesa certamente affetta da vizi logici.
In proposito deve essere rilevato che le censure del ricorrente, oltre ad essere fondate, come già rilevato, su una diversa lettura degli elementi probatori, quali le risultanze afferenti alla denuncia di cessazione della attività da parte di alcune ditte avvenuta prima della emissione delle fatture di cui alla contestazione ed alla inesistenza di riscontri contabili delle operazioni di cui alle fatture presso le ditte cosiddette subappaltatrici, omette di enunciare altri elementi di prova, valorizzati dai giudici di merito, quali le deposizioni dei direttori dei lavori, che hanno verificato la mancata presenza nei diversi cantieri di altri operai, oltre ai dipendenti della ditta del NI, appaltatrice dei lavori, nonché attestato la mancata autorizzazione dei lavori in subappalto.
Inoltre, nel motivo di gravame si deducono circostanze, quale la carenza di mezzi della ditta del NI per eseguire determinate lavorazioni, che non emergono dall'accertamento di fatto risultante dalla sentenza, o si riferiscono ad elementi indiziali, quale la assenza di bolle di accompagnamento, in relazione alle quali la sentenza ha puntualmente rilevato la inesistenza di un obbligo giuridico di emetterle, avendone, però, affermato il carattere indiziario sulla base di ulteriori rilievi. In conclusione le censure di cui si tratta costituiscono sostanzialmente una diversa lettura, in un'ottica favorevole all'imputato, delle risultanze processuali già esaminate esaustivamente nella sede di merito;
diversa lettura che in ogni caso non è consentita in sede di legittimità (cfr. sez. un. n. 12 del 2000 Jakani). È, infine, inammissibile il terzo mezzo di annullamento, in quanto del tutto carente di motivazione.
Peraltro, anche sul punto la sentenza impugnata si palesa adeguatamente motivata, avendo i giudici di merito giustificato adeguatamente il trattamento sanzionatorio applicato al NI mediante il riferimento alla gravità del fatto, desunta dalla sistematicità, nel corso degli anni, della utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti da parte dell'imputato, oltre che dal loro numero e dal rilevante importo.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2007